Articolo 7 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1203
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 novembre 1960
Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1960-61 - a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 - la forza organica dei sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme e rafferme e' fissata come appresso:

sottufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 9.400 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . N. 5.584
Entrata in vigore il 13 novembre 1960