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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2474/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Natalia Cimino, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.5.2025 premetteva di essere Parte_1 dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di con la CP_1 qualifica di infermiere con articolazione dell'orario di lavoro su 36 ore settimanali e con turni di mattina, pomeriggio e notte.
1 Lamentava che il datore di lavoro non riconosceva il diritto al buono pasto ai propri dipendenti allorquando l'orario di lavoro da questi osservato era inferiore alle 8 ore continuative, ai sensi dell'art. 20 del C.C.I.A. stipulato con le organizzazioni sindacali territoriali il 27/10/2008.
Rilevava che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità era disciplinato dall'art. 29 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL
31/7/2009, nonché dall'art. 43, c. 4, CCNL 2/11/2022.
Affermava che il diritto alla pausa, dunque, veniva riconosciuto al lavoratore dalla contrattazione nazionale di categoria e dall'art. 8 del Dlgs n.66/2003, nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera eccedesse le 6 ore ed evidenziava che la contrattazione integrativa, a completamento, poteva definire soltanto la durata della pausa e la sua collocazione temporale (prima, durante o dopo il turno lavorativo).
Sosteneva che, pertanto, l'art. 20 del citato C.C.I.A. - Personale comparto stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali territoriali era nullo, nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa, disciplinando una materia non espressamente delegatale dalla contrattazione nazionale.
Deduceva, non potendo usufruire del servizio mensa, di avere diritto al buono pasto per i turni eccedenti le sei ore e conseguentemente al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni superiori a sei ore, con esclusione dei turni superiori alle 8 ore per i quali ne aveva già ottenuto l'erogazione. Quantificava l'ammontare complessivo dovuto in euro 3.983,00 per il periodo da aprile 2019 a dicembre 2024.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare nullo l'art.20 del C.C.I.A. del 27/10/2008 nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa e quindi al buono pasto e, conseguentemente, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, di riconoscere e dichiarare che la ricorrente aveva diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo antimeridiano, pomeridiano e notturno eccedente le sei ore;
conseguentemente, riconoscere e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni superiori a sei ore;
di condannare l'
[...]
, a titolo di risarcimento danni e/o rimborso, Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.983,00, oltre interessi legali dal
2 dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L di si costituiva in giudizio con Controparte_1 CP_1 memoria del 19.9.2025.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto nullo per genericità.
Evidenziava che l'orario di servizio del personale turnista, e quindi dell'istante, non era quello di oltre 6 ore indicato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 9 C.C.I.A.
– Personale Comparto del 27.10.2008.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso deducendo di avere correttamente provveduto, in conformità all'art. 20 C.C.I.A., a riconoscere alla ricorrente un numero di buoni pasto corrispondente ai turni superiori alle 8 ore (compresi quindi i turni notturni).
Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità dell'art. 20 del C.C.I.A. evidenziando che lo stesso non si poneva comunque in contrasto con la disciplina dei C.C.N.L. richiamati da parte ricorrente.
Distingueva l'istituzione del servizio mensa e la necessità di garantire un servizio sostituivo
(quale ad esempio il buono pasto) dal diritto alla pausa di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 2/11/2022 richiamato da controparte, pausa che spettava qualora la prestazione eccedesse le sei ore.
Rilevava che la ricorrente non aveva indicato neanche le giornate e/o turni per i quali pretendeva di ottenere il buono pasto in quanto eccedenti le sei ore, turni il cui svolgimento comunque l'Azienda contestava, posto che non risultava alcuna autorizzazione per la dipendente allo svolgimento di turni eccedenti le ore sei così come previsti da contratto. Negava che la ricorrente avesse necessità di tempi ulteriori rispetto all'ordinario orario di servizio per la vestizione/svestizione e/o passaggio di consegne, e che tale attività fosse necessaria rispetto all'attività lavorativa dalla stesso svolta.
Precisava che il buono pasto era connesso ad una pausa, destinata al pasto, ed il sorgere del diritto dipendeva dal fatto che quella pausa fosse stata in concreto fruita, ed in mancanza della stessa non poteva essere erogato.
Specificava altresì che il costo del pasto sarebbe stato eventualmente quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che erano i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il
3 dipendente e 8000 lire l'Azienda). Lamentava l'omessa allegazione delle buste paga e dei fogli presenza sottoscritti dal responsabile del reparto da cui risultavano le esigenze di servizio.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.; in subordine, nel merito, chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibile e/o comunque infondato il ricorso;
in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di ridurre nei limiti del giusto e del provato il risarcimento del danno e/o comunque le somme eventualmente dovute dall'A.O.U. a qualsivoglia titolo, tenuto conto dei buoni pasto già erogati e non contestati dalla ricorrente, nonché dell'ammontare previsto dalla legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza dell'1 ottobre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di nullità del ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'atto introduttivo del presente giudizio risulta infatti sufficientemente determinato sia nel petitum che nella causa petendi, avendo la ricorrente esposto gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie domande ed allegato i fogli presenza tramite cui risalire ai turni di lavoro espletati, avendo così consentito all' resistente il pieno e consapevole CP_1 esercizio del proprio diritto di difesa.
5. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id.,
21/10/2020 n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In
4 ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista.
Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato più recentemente regolato dal
CCNL Comparto Sanità 2019-2021. Il comma 4 dell'art. 43 CCNL 2.11.2022 ha infatti precisato che, “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del
31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett.g)”.
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
5 Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato la Per_1 prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende.
Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle
, non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto Controparte_3 alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più,
l'inciso aggiunto nel 2008 (“In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'art. 43 del CCNL 2.11.2022 comparto Sanità disciplina l'articolazione dell'orario di lavoro nei seguenti termini:
“1. L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti,
l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
6 - ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza;
- conciliazione tempi di vita e di lavoro;
- equa distribuzione dei carichi di lavoro.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. La programmazione oraria della turnistica deve essere, di norma, formalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
7 f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore;
g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
i) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di figli minori, entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di servizio opposti;
j) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto
a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g).
[…] 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
8 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018”.
Si individuano quindi, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 43 del CCNL 2019-21 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti
(come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità i riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29 CCNL integrativo 2001) e
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 43, c. 4, CCNL 2022).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione
Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
9 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti
o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo
5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Orbene, l'art. 20 C.C.I.A. Personale del Comparto, sottoscritto il 27.10.2008, ed applicato al personale dell' resistente, si pone in contrasto con la legge e con il CCNL di categoria, CP_1 laddove limita invece l'accesso al servizio sostitutivo della mensa soltanto a coloro che svolgono attività lavorativa superiore alle 8 ore lavorative: “
1. L' , compatibilmente con CP_1
10 le disponibilità complessive del bilancio, impiega annualmente proprie risorse per il servizio sostitutivo di mensa per il personale il cui onere è a totale carico dell' . Dalla data di CP_1 entrata in vigore del presente C.C.I.A. il valore del buono pasto viene fissato in € 8,00.
2. L'attribuzione del buono pasto al singolo dipendente avviene in caso di orario di lavoro non inferiore a otto ore, oltre a minimo 10' di pausa pranzo nel caso di servizio che non obblighi il dipendente alla continua presenza sul posto di lavoro.
3. L'attribuzione del buono pasto è inoltre prevista per l'attività lavorativa che si prolunga oltre le 8 ore lavorative conseguente o ad una programmazione preventiva (ad esempio servizio notturno in ambito assistenziale, attività giornaliera con rientro programmato in ambito non assistenziale), o a comprovate esigenze di servizio che, seppur non programmate, obblighino alla prosecuzione dell'attività oltre l'orario programmato e siano debitamente autorizzate dal
Responsabile dell'U.O. di appartenenza.
4. I buoni pasto verranno erogati con cadenza mensile, entro i due mesi successivi alla fine di ogni periodo di riferimento, e comunque dopo che siano stati effettuati i necessari controlli da parte dei Responsabili della gestione amministrativa di ogni Struttura e dal Settore Gestione delle Risorse Umane.
5. Gli oneri fiscali dovuti per la parte del valore del buono pasto eccedente la quota esente, posti a carico del dipendente per la quota di sua competenza e dell'amministrazione per la quota a carico ente, sono trattenuti con la retribuzione del mese in cui i buoni pasto vengono consegnati al dipendente o con quella del mese immediatamente successivo”.
Non può pertanto considerarsi il monte delle 8 ore di cui al contratto integrativo 2008 invocato dall' perché in contrasto con la legge e con la contrattazione nazionale, essendo CP_1 riservata al CCNL “la competenza nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in
11 relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è l'ipotesi in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi sia, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa. L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
6.- Con riferimento alla posizione della ricorrente, questi afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con turni eccedenti le sei ore.
L contesta l'assunto, richiamando l'art. 9 del C.C.I.A. del 27.10.2008, che, per quanto CP_1 concerne le “Fasce orarie di servizio”, alla lett. b.1, riguardante il "Personale dell'area socio- sanitaria che opera in turni", così dispone:
“Ordinariamente il personale turnista svolge il proprio servizio sulle 24 ore (H24). In relazione
a specifiche esigenze delle UU.OO., può essere individuato personale turnista che articola il suo orario sulle 12 ore (H12).
Al personale che presta servizio su turni (H12 o H24) si applica il comma 5 dell'art.25 C.C.N.L. del 09/08/2000, così come modificato dagli art. 7 e 12 C.C.N.L. del 27/01/2005, con riduzione
12 dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore. Ai fini dell'applicazione di detto articolo, si prevede la riorganizzazione dei turni di lavoro in modo da rendere inalterato il costo del personale turnista, senza variazione del numero di addetti e del budget di straordinario assegnato all'U.O. di appartenenza. Eventuale lavoro in eccedenza rispetto al debito orario verrà compensato con recupero orario, salvo autorizzazioni preventive di lavoro straordinario nel limite del budget assegnato all'U.O..
Dato il particolare profilo delle prestazioni da erogare non è possibile individuare una fascia oraria di compresenza, bensì il personale inserito in dette turnazioni deve assicurare la propria presenza secondo i seguenti orari: Turnisti sulle 24 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 20,00
Entrata ore 20,00 uscita ore 07,00.
[…] Non è previsto l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui
l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse
Umane delegata alla Gestione delle Presenze”.
Come emerge dai fogli presenza allegati in atti, la turnazione del ricorrente è conforme a quella prevista dall'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008, in quanto articolata su turni mattutini, pomeridiani e notturni. Per quanto riguarda i turni notturni, è pacifico che l' abbia CP_1 corrisposto i buoni pasto, trattandosi di turni di durata addirittura superiore alle 8 ore.
Per quanto riguarda i turni pomeridiani, essi sono di durata pari a 7 ore, sicché non v'è dubbio che la ricorrente abbia diritto alla mensa o all'erogazione dello stesso in modalità sostitutive, trattandosi di turno di durata superiore alle 6 ore.
Maggiori dubbi interpretativi riguardano i turni mattutini, di durata formale pari a 6 ore (7.00-
13.00). Ebbene, pacifica la distribuzione dei turni sulle 24h e la necessità di garantire la
13 continuità assistenziale sulle 24 ore, nell'art. 43, c. 12, CCNL 2.11.2022, che disciplina il riconoscimento dei tempi necessari a vestizione, svestizione e passaggi di consegne dei lavoratori, vengono espressamente “fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
L'ultimo paragrafo dell'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008, costituisce clausola di maggior favore nei confronti dei dipendenti dell'Azienda resistente, disponendo che “Non è previsto l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne”.
Dunque, l'intervallo di tempo tra la timbratura d'entrata e l'inizio del turno programmato (nel limite di quindici minuti) e quello tra la fine del turno programmato e la timbratura d'uscita
(sempre nel limite di quindici minuti) vengono considerati quali presenza attiva al lavoro e tempo lavorato del dipendente.
La circostanza trova riscontro proprio nei fogli presenza allegati dalla ricorrente, nei quali tali periodi che eventualmente precedono l'inizio o seguono la fine del turno vengono conteggiati dall'Azienda quali periodi lavorati (entro il limite contrattuale dei 15 minuti).
È dunque riscontrabile, in tali occasioni, il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione lavorativa CP_1 della ricorrente, e della carenza di prova in ordine alla sussistenza di un apposito servizio mensa, con riferimento ai turni mattutini e pomeridiani svolti per durata superiore alle 6 ore e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
7. In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio eccedenti le 6 ore, prestati dalla ricorrente nei periodi oggetto di causa, ad eccezione dei turni notturni per i quali è stato già corrisposto il buono pasto, risultano essere almeno 569, così come comprovati dai tabulati prodotti in allegato al ricorso. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e
14 € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal
D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda).
Non può infatti trovare applicazione il diverso importo lordo di €€ 8,00 indicato all'art. 20
C.C.I.A., in quanto disposizione di maggior favore prevista esclusivamente per i turni con orario di lavoro superiore alle otto ore ovvero per attività lavorativa prolungata oltre le otto ore ma nelle sole ipotesi, la cui sussistenza non è stata provata nel presente giudizio, di cui al comma
3 del medesimo articolo (attività lavorativa programmata preventivamente o autorizzata dal
Responsabile). A tale calcolo ha aderito la stessa ricorrente con il preverbale, riducendo la somma inizialmente chiesta.
L va, dunque, Controparte_2 condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.349,97 per il periodo aprile 2019-dicembre 2024 a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
Da tale somma non va detratto l'importo dei buoni pasto corrisposti dall' in quanto CP_1 riferiti ai turni notturni eccedenti le 8 ore, esclusi dalle richieste e dai conteggi effettuati da parte ricorrente.
Le superiori statuizioni assorbono ogni ulteriore domanda spiegata dalle parti.
8. Il parziale accoglimento della domanda e il comportamento processuale delle parti giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste
Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 6.5.2025 nei confronti dell'
[...] di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_1 tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
15 - dichiara il diritto della ricorrente alla mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condanna, per l'effetto, l' resistente al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 2.349,97 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'aprile 2019 e il dicembre 2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 36,75 per rimborso contributo unificato ed in €
984,75 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste PUGLISI, compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 1 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2474/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Natalia Cimino, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.5.2025 premetteva di essere Parte_1 dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di con la CP_1 qualifica di infermiere con articolazione dell'orario di lavoro su 36 ore settimanali e con turni di mattina, pomeriggio e notte.
1 Lamentava che il datore di lavoro non riconosceva il diritto al buono pasto ai propri dipendenti allorquando l'orario di lavoro da questi osservato era inferiore alle 8 ore continuative, ai sensi dell'art. 20 del C.C.I.A. stipulato con le organizzazioni sindacali territoriali il 27/10/2008.
Rilevava che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità era disciplinato dall'art. 29 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL
31/7/2009, nonché dall'art. 43, c. 4, CCNL 2/11/2022.
Affermava che il diritto alla pausa, dunque, veniva riconosciuto al lavoratore dalla contrattazione nazionale di categoria e dall'art. 8 del Dlgs n.66/2003, nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera eccedesse le 6 ore ed evidenziava che la contrattazione integrativa, a completamento, poteva definire soltanto la durata della pausa e la sua collocazione temporale (prima, durante o dopo il turno lavorativo).
Sosteneva che, pertanto, l'art. 20 del citato C.C.I.A. - Personale comparto stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali territoriali era nullo, nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa, disciplinando una materia non espressamente delegatale dalla contrattazione nazionale.
Deduceva, non potendo usufruire del servizio mensa, di avere diritto al buono pasto per i turni eccedenti le sei ore e conseguentemente al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni superiori a sei ore, con esclusione dei turni superiori alle 8 ore per i quali ne aveva già ottenuto l'erogazione. Quantificava l'ammontare complessivo dovuto in euro 3.983,00 per il periodo da aprile 2019 a dicembre 2024.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare nullo l'art.20 del C.C.I.A. del 27/10/2008 nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa e quindi al buono pasto e, conseguentemente, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, di riconoscere e dichiarare che la ricorrente aveva diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo antimeridiano, pomeridiano e notturno eccedente le sei ore;
conseguentemente, riconoscere e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni superiori a sei ore;
di condannare l'
[...]
, a titolo di risarcimento danni e/o rimborso, Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.983,00, oltre interessi legali dal
2 dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L di si costituiva in giudizio con Controparte_1 CP_1 memoria del 19.9.2025.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto nullo per genericità.
Evidenziava che l'orario di servizio del personale turnista, e quindi dell'istante, non era quello di oltre 6 ore indicato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 9 C.C.I.A.
– Personale Comparto del 27.10.2008.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso deducendo di avere correttamente provveduto, in conformità all'art. 20 C.C.I.A., a riconoscere alla ricorrente un numero di buoni pasto corrispondente ai turni superiori alle 8 ore (compresi quindi i turni notturni).
Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità dell'art. 20 del C.C.I.A. evidenziando che lo stesso non si poneva comunque in contrasto con la disciplina dei C.C.N.L. richiamati da parte ricorrente.
Distingueva l'istituzione del servizio mensa e la necessità di garantire un servizio sostituivo
(quale ad esempio il buono pasto) dal diritto alla pausa di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 2/11/2022 richiamato da controparte, pausa che spettava qualora la prestazione eccedesse le sei ore.
Rilevava che la ricorrente non aveva indicato neanche le giornate e/o turni per i quali pretendeva di ottenere il buono pasto in quanto eccedenti le sei ore, turni il cui svolgimento comunque l'Azienda contestava, posto che non risultava alcuna autorizzazione per la dipendente allo svolgimento di turni eccedenti le ore sei così come previsti da contratto. Negava che la ricorrente avesse necessità di tempi ulteriori rispetto all'ordinario orario di servizio per la vestizione/svestizione e/o passaggio di consegne, e che tale attività fosse necessaria rispetto all'attività lavorativa dalla stesso svolta.
Precisava che il buono pasto era connesso ad una pausa, destinata al pasto, ed il sorgere del diritto dipendeva dal fatto che quella pausa fosse stata in concreto fruita, ed in mancanza della stessa non poteva essere erogato.
Specificava altresì che il costo del pasto sarebbe stato eventualmente quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che erano i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il
3 dipendente e 8000 lire l'Azienda). Lamentava l'omessa allegazione delle buste paga e dei fogli presenza sottoscritti dal responsabile del reparto da cui risultavano le esigenze di servizio.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.; in subordine, nel merito, chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibile e/o comunque infondato il ricorso;
in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di ridurre nei limiti del giusto e del provato il risarcimento del danno e/o comunque le somme eventualmente dovute dall'A.O.U. a qualsivoglia titolo, tenuto conto dei buoni pasto già erogati e non contestati dalla ricorrente, nonché dell'ammontare previsto dalla legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza dell'1 ottobre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di nullità del ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'atto introduttivo del presente giudizio risulta infatti sufficientemente determinato sia nel petitum che nella causa petendi, avendo la ricorrente esposto gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie domande ed allegato i fogli presenza tramite cui risalire ai turni di lavoro espletati, avendo così consentito all' resistente il pieno e consapevole CP_1 esercizio del proprio diritto di difesa.
5. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id.,
21/10/2020 n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In
4 ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista.
Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato più recentemente regolato dal
CCNL Comparto Sanità 2019-2021. Il comma 4 dell'art. 43 CCNL 2.11.2022 ha infatti precisato che, “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del
31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett.g)”.
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
5 Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato la Per_1 prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende.
Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle
, non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto Controparte_3 alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più,
l'inciso aggiunto nel 2008 (“In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'art. 43 del CCNL 2.11.2022 comparto Sanità disciplina l'articolazione dell'orario di lavoro nei seguenti termini:
“1. L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti,
l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
6 - ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza;
- conciliazione tempi di vita e di lavoro;
- equa distribuzione dei carichi di lavoro.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. La programmazione oraria della turnistica deve essere, di norma, formalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
7 f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore;
g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
i) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di figli minori, entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di servizio opposti;
j) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto
a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g).
[…] 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
8 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018”.
Si individuano quindi, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 43 del CCNL 2019-21 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti
(come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità i riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29 CCNL integrativo 2001) e
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 43, c. 4, CCNL 2022).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione
Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
9 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti
o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo
5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Orbene, l'art. 20 C.C.I.A. Personale del Comparto, sottoscritto il 27.10.2008, ed applicato al personale dell' resistente, si pone in contrasto con la legge e con il CCNL di categoria, CP_1 laddove limita invece l'accesso al servizio sostitutivo della mensa soltanto a coloro che svolgono attività lavorativa superiore alle 8 ore lavorative: “
1. L' , compatibilmente con CP_1
10 le disponibilità complessive del bilancio, impiega annualmente proprie risorse per il servizio sostitutivo di mensa per il personale il cui onere è a totale carico dell' . Dalla data di CP_1 entrata in vigore del presente C.C.I.A. il valore del buono pasto viene fissato in € 8,00.
2. L'attribuzione del buono pasto al singolo dipendente avviene in caso di orario di lavoro non inferiore a otto ore, oltre a minimo 10' di pausa pranzo nel caso di servizio che non obblighi il dipendente alla continua presenza sul posto di lavoro.
3. L'attribuzione del buono pasto è inoltre prevista per l'attività lavorativa che si prolunga oltre le 8 ore lavorative conseguente o ad una programmazione preventiva (ad esempio servizio notturno in ambito assistenziale, attività giornaliera con rientro programmato in ambito non assistenziale), o a comprovate esigenze di servizio che, seppur non programmate, obblighino alla prosecuzione dell'attività oltre l'orario programmato e siano debitamente autorizzate dal
Responsabile dell'U.O. di appartenenza.
4. I buoni pasto verranno erogati con cadenza mensile, entro i due mesi successivi alla fine di ogni periodo di riferimento, e comunque dopo che siano stati effettuati i necessari controlli da parte dei Responsabili della gestione amministrativa di ogni Struttura e dal Settore Gestione delle Risorse Umane.
5. Gli oneri fiscali dovuti per la parte del valore del buono pasto eccedente la quota esente, posti a carico del dipendente per la quota di sua competenza e dell'amministrazione per la quota a carico ente, sono trattenuti con la retribuzione del mese in cui i buoni pasto vengono consegnati al dipendente o con quella del mese immediatamente successivo”.
Non può pertanto considerarsi il monte delle 8 ore di cui al contratto integrativo 2008 invocato dall' perché in contrasto con la legge e con la contrattazione nazionale, essendo CP_1 riservata al CCNL “la competenza nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in
11 relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è l'ipotesi in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi sia, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa. L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
6.- Con riferimento alla posizione della ricorrente, questi afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con turni eccedenti le sei ore.
L contesta l'assunto, richiamando l'art. 9 del C.C.I.A. del 27.10.2008, che, per quanto CP_1 concerne le “Fasce orarie di servizio”, alla lett. b.1, riguardante il "Personale dell'area socio- sanitaria che opera in turni", così dispone:
“Ordinariamente il personale turnista svolge il proprio servizio sulle 24 ore (H24). In relazione
a specifiche esigenze delle UU.OO., può essere individuato personale turnista che articola il suo orario sulle 12 ore (H12).
Al personale che presta servizio su turni (H12 o H24) si applica il comma 5 dell'art.25 C.C.N.L. del 09/08/2000, così come modificato dagli art. 7 e 12 C.C.N.L. del 27/01/2005, con riduzione
12 dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore. Ai fini dell'applicazione di detto articolo, si prevede la riorganizzazione dei turni di lavoro in modo da rendere inalterato il costo del personale turnista, senza variazione del numero di addetti e del budget di straordinario assegnato all'U.O. di appartenenza. Eventuale lavoro in eccedenza rispetto al debito orario verrà compensato con recupero orario, salvo autorizzazioni preventive di lavoro straordinario nel limite del budget assegnato all'U.O..
Dato il particolare profilo delle prestazioni da erogare non è possibile individuare una fascia oraria di compresenza, bensì il personale inserito in dette turnazioni deve assicurare la propria presenza secondo i seguenti orari: Turnisti sulle 24 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 20,00
Entrata ore 20,00 uscita ore 07,00.
[…] Non è previsto l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui
l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse
Umane delegata alla Gestione delle Presenze”.
Come emerge dai fogli presenza allegati in atti, la turnazione del ricorrente è conforme a quella prevista dall'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008, in quanto articolata su turni mattutini, pomeridiani e notturni. Per quanto riguarda i turni notturni, è pacifico che l' abbia CP_1 corrisposto i buoni pasto, trattandosi di turni di durata addirittura superiore alle 8 ore.
Per quanto riguarda i turni pomeridiani, essi sono di durata pari a 7 ore, sicché non v'è dubbio che la ricorrente abbia diritto alla mensa o all'erogazione dello stesso in modalità sostitutive, trattandosi di turno di durata superiore alle 6 ore.
Maggiori dubbi interpretativi riguardano i turni mattutini, di durata formale pari a 6 ore (7.00-
13.00). Ebbene, pacifica la distribuzione dei turni sulle 24h e la necessità di garantire la
13 continuità assistenziale sulle 24 ore, nell'art. 43, c. 12, CCNL 2.11.2022, che disciplina il riconoscimento dei tempi necessari a vestizione, svestizione e passaggi di consegne dei lavoratori, vengono espressamente “fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
L'ultimo paragrafo dell'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008, costituisce clausola di maggior favore nei confronti dei dipendenti dell'Azienda resistente, disponendo che “Non è previsto l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne”.
Dunque, l'intervallo di tempo tra la timbratura d'entrata e l'inizio del turno programmato (nel limite di quindici minuti) e quello tra la fine del turno programmato e la timbratura d'uscita
(sempre nel limite di quindici minuti) vengono considerati quali presenza attiva al lavoro e tempo lavorato del dipendente.
La circostanza trova riscontro proprio nei fogli presenza allegati dalla ricorrente, nei quali tali periodi che eventualmente precedono l'inizio o seguono la fine del turno vengono conteggiati dall'Azienda quali periodi lavorati (entro il limite contrattuale dei 15 minuti).
È dunque riscontrabile, in tali occasioni, il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione lavorativa CP_1 della ricorrente, e della carenza di prova in ordine alla sussistenza di un apposito servizio mensa, con riferimento ai turni mattutini e pomeridiani svolti per durata superiore alle 6 ore e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
7. In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio eccedenti le 6 ore, prestati dalla ricorrente nei periodi oggetto di causa, ad eccezione dei turni notturni per i quali è stato già corrisposto il buono pasto, risultano essere almeno 569, così come comprovati dai tabulati prodotti in allegato al ricorso. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e
14 € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal
D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda).
Non può infatti trovare applicazione il diverso importo lordo di €€ 8,00 indicato all'art. 20
C.C.I.A., in quanto disposizione di maggior favore prevista esclusivamente per i turni con orario di lavoro superiore alle otto ore ovvero per attività lavorativa prolungata oltre le otto ore ma nelle sole ipotesi, la cui sussistenza non è stata provata nel presente giudizio, di cui al comma
3 del medesimo articolo (attività lavorativa programmata preventivamente o autorizzata dal
Responsabile). A tale calcolo ha aderito la stessa ricorrente con il preverbale, riducendo la somma inizialmente chiesta.
L va, dunque, Controparte_2 condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.349,97 per il periodo aprile 2019-dicembre 2024 a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
Da tale somma non va detratto l'importo dei buoni pasto corrisposti dall' in quanto CP_1 riferiti ai turni notturni eccedenti le 8 ore, esclusi dalle richieste e dai conteggi effettuati da parte ricorrente.
Le superiori statuizioni assorbono ogni ulteriore domanda spiegata dalle parti.
8. Il parziale accoglimento della domanda e il comportamento processuale delle parti giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste
Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 6.5.2025 nei confronti dell'
[...] di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_1 tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
15 - dichiara il diritto della ricorrente alla mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condanna, per l'effetto, l' resistente al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 2.349,97 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'aprile 2019 e il dicembre 2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 36,75 per rimborso contributo unificato ed in €
984,75 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste PUGLISI, compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 1 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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