TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/07/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1953/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente
Dott.ssa Carmen Misasi Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1953 del R.G.AA.CC. per l'anno 2022 e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vetere, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla Via della Libertà n. 63 presso lo studio legale dell'avv. Rosaria Zaccaria che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
convenuta
Controparte_2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni: come in atti.
Fatto e diritto
pagina 1 di 7 Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , affinchè venisse Controparte_2 Controparte_1 accertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui era stata notificata la cartella di pagamento n. 03420190030760490000
(presumibilmente notificata il 14.01.2020), prodotta da nel giudizio n. Controparte_1
163\2020 RG pendente dinanzi al Tribunale civile di Paola – Sezione Lavoro.
In particolare, deduceva che aveva instaurato giudizio al Tribunale di Paola - Sezione Lavoro (n.
163\2020 r.g.a.c.l.) nei confronti dell e dell' Controparte_1 Controparte_2
avente ad oggetto opposizione avverso ruoli esattoriali;
che, nell'ambito del
[...] suddetto procedimento, , al fine di replicare all'eccezione di Controparte_1 prescrizione sollevata dall'attore, aveva prodotto la copia fotostatica della cartolina a/r attestante l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento con cui si sarebbe interrotto il decorso del termine di prescrizione;
che, dinanzi al Giudice del Lavoro, l'attore aveva espressamente disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento in questione, in quanto non sua né di altro soggetto con lui convivente o dallo stesso autorizzato;
che, pertanto, aveva instaurato il presente giudizio al fine di contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento relativo alla suindicata notifica.
L' , nonostante la rituale notificazione dell'atto di Controparte_2 citazione, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata in data 12.10.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza per essere inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di Roma o Catanzaro, avuto riguardo alla sede
Regionale o a quella Centrale dell' convenuta, quale ente strumentale dell' CP_1 Controparte_1 sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché
l'inammissibilità della querela in quanto non contenente l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che non fossero state allegate idonee prove che le firme apposte non fossero riconducibili all'attore o ad altri soggetti virtualmente legittimati a ricevere l'atto in via sostitutiva;
che, in particolare, la cartella di pagamento n.03420190030760490000 era stata correttamente notificata in data 14/01/2020, tramite Messo notificatore direttamente al destinatario presso il corretto indirizzo di ruolo: “Variante Statale, 18 –
Grisolia (Cosenza), ove aveva apposto la propria firma dinanzi ad un messo notificatore, Parte_1 che aveva assunto il ruolo di Pubblico Ufficiale, dando atto dell'avvenuta notificazione ed apponendovi la data e la firma.
pagina 2 di 7 Espletati gli incombenti di rito, disposta ed effettuata la comunicazione degli atti al PM per il prescritto intervento, veniva disposta ed espletata c.t.u. grafologica sull'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla cartella di pagamento n. 03420190030760490000, presumibilmente notificata il 14.01.2020, recante la sottoscrizione dell'attore . Parte_1
All'udienza del 10.3.2025 sulle conclusioni precisate dai procuratori della parti, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Oggetto del presente procedimento è la querela di falso proposta da avverso l'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomandata postale con cui è stata notificata la cartella di pagamento n.
03420190030760490000 (presumibilmente notificata il 14.01.2020), prodotta da Controparte_1
nel giudizio n. 163\2020 RG pendente dinanzi al Tribunale civile di Paola – Sezione
[...]
Lavoro.
La querela di falso proposta dall'attore appare infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, sicchè, in applicazione del principio processuale della c.d. "ragione più liquida" – secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., in ossequio ai principio di economia processuale ed alle esigenze di celerità e speditezza desumibili dagli artt. 24 e 111
Cost. (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 29523/2008, Cass. Civ. SS. UU. n. 24882/2008 Cass. Civ. n.
12002/2014; .n. 363/2019), ogni altra questione preliminare può ritenersi assorbita.
In particolare, l'attore ha negato la paternità della sottoscrizione che risulta apposta sul documento sopra indicato.
Si deve premettere che, secondo quanto riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull' avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda pagina 3 di 7 contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull' avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr. Cass. Civ., n. 24852 del 22.11.2006; cfr. anche Cass.
Civ., n. 14574 del 6.6.2018: “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto”).
Nella fattispecie in esame, l'attore ha negato che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale relativa alla cartella di pagamento n. 03420190030760490000, datato
14.01.2020, fosse a lui riconducibile, negando di avere mai ricevuto la notificazione del suddetto atto.
Nell'ambito del presente giudizio è stata svolta consulenza grafologica, al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione di sul documento in contestazione, mediante comparazione con le Parte_1 firme apposte su alcune scritture allegate dall'attore (procura speciale datata 12/05/2022), nonché con ulteriori firme acquisite mediante apposito saggio grafico in sede di inizio delle operazioni peritali il
18.3.2024.
Il c.t.u., dott.ssa ha esaminato l'avviso di ricevimento in originale, prodotto da Persona_1
e custodito presso la cassaforte del Tribunale, sottoponendolo ad Controparte_1 ispezione strumentale attraverso MICFIUVWIR, un sistema di analisi forense che consente un ingrandimento da 10X a 220X. Quindi, ha esaminato le caratteristiche generali e quelle di dettaglio delle firme in verifica e di quelle comparative e le ha poste a confronto.
A conclusione di detti accertamenti è emerso, in primo luogo, che il documento in verifica sia integro e che non risultino interventi o sfregamenti sulla carta, né abrasioni, cancellature o sovrapposizioni, né tracce di matita o di altro inchiostro;
che il tracciato grafico della firma in verifica non presenti anomalie, non vi siano stasi del movimento scrittorio, né incertezze nell'esecuzione, né inceppamenti e né anomali collegamenti letterali e che lo stesso si presenti vergato in maniera veloce con connessione naturale non denotando, dunque, alcun controllo del gesto grafico.
Sono state, poi, descritte le caratteristiche di stile della firma: si tratta di una firma contratta, composta da pochi elementi, che presenta grafia oscura ed omissiva;
Rispetto al rigo di base, la lettera iniziale taglia il rigo mentre le lettere medie successive sono leggermente sollevate;
L'abilità grafomotoria denota buone peculiarità grafodinamiche come si evince dalla semplificazione e dalla costruzione delle pagina 4 di 7 singole strutture grafiche non strettamente ancorati al modello scolastico;
l'assenza di stentatezze e difficoltà denota una buona sinergia neuromuscolare;
Il tracciato grafico è ascendente e, prevalentemente, curvilineo. La dimensione verticale delle lettere medie è grande (media 6,7 mm), lo spazio tra lettere non è, puntualmente, misurabile, non essendo presenti ovali medi da prendere come unità di misura, ma lo spazio tra la lettera iniziale ed il corpo medio è, comunque, stretto, l'inclinazione degli assi letterali è verso destra e si riscontra alleggerimento pressorio nei tratti grafici ascendenti e sfumatura pressoria finale. Il movimento scrittorio è veloce come si evince dalle semplificazioni, dalla curvilineità, dai tratti grafici ampi e dall'inclinazione pendente, subisce rallentamento per la presenza di uno stacco.
E', poi, stata esaminata, nel dettaglio, la lettera “C”.
Il c.t.u. ha, quindi, proceduto ad analizzare le firme delle scritture di comparazione e del saggio grafico, evidenziando che, in quest'ultimo, il ha vergato sia firme per esteso, anteponendo il cognome al Pt_1 nome, che firme contratte composte da pochi elementi;
che le stesse presentano grafia oscura ed omissiva;
rispetto al rigo di base, si riscontrano sia vergate, leggermente, sollevate dal rigo in modo che nessuna lettera lo tocchi e sia con sprofondamenti e sollevamenti di lettere;
l'abilità grafomotoria denota buone peculiarità grafodinamiche come si evince dalla semplificazione e dalla costruzione delle singole strutture grafiche non strettamente ancorati al modello scolastico;
l'assenza di stentatezze e difficoltà denota una buona sinergia neuromuscolare;
presentano, prevalentemente, andamento ascendente, del tracciato grafico che è, in prevalenza, curvilineo.
Ha, quindi, descritto dimensioni, proporzioni, spaziatura ed inclinazione tra le lettere, specificando che il movimento scrittorio è veloce come si evince dalle semplificazioni, dalla curvilineità, dai tratti grafici ampi e dall'inclinazione pendente, e lo stesso subisce rallentamento per la presenza di uno stacco
Inoltre, a seguito del confronto tra le firme in verifica e quelle autografe sono risultate concordanze qualitative specifiche, riguardanti le caratteristiche generali: concordanza nel modo di esprimere la firma in maniera contratta, composta da pochi elementi, concordanze della grafia oscura ed omissiva, dell'abilità grafomotoria e del modo di porre la firma sul rigo di base, dell'andamento ascendente del tracciato grafico, della dimensione sferica con prevalenza di curvilineità, della dimensione verticale delle lettere medie grande, del largo di lettere, del rapporto tra le aste superiori ed il corpo di scrittura, dello spazio tra lettere stretto, dell'andamento degli assi letterali e compatibilità del grado medio d'inclinazione, nell'alleggerimento pressorio dei tratti grafici ascendenti e nelle sfumature finali).
E' stata, altresì, rilevata concordanza del movimento scrittorio veloce come si evince dalle semplificazioni, dalla curvilineità, dai tratti grafici ampi, dall'inclinazione pendente con rallentamento dovuto alla presenza di uno stacco, nonchè concordanza del punto di stacco del tracciato grafico. pagina 5 di 7 Quanto alle caratteristiche di dettaglio, è emersa piena concordanza del movimento formativo di costruzione della lettera “C”, con ampio occhiello, nonchè del rapporto di coesione con la lettera successiva, del movimento formativo di costruzione delle lettere medie successive caratterizzato dallo stacco rispetto alla lettera iniziale e composto da tre occhielli e del movimento formativo di costruzione del tratto grafico finale con apice occhiellato.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso che “Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia autografa del sig. , hanno trovato specifici riscontri con quelle rilevate dalla firma Parte_1 in verifica. Dal confronto tra la firma in verifica e la grafia autografa, sono emerse, infatti, concordanze qualitative specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati da pag.
23 a pag. 33.
Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le Caratteristiche Generali e sia quelle di che di
Dettaglio assumendo valore di identità rispetto alle caratteristiche grafiche individualizzanti che caratterizzano la grafomotricità del sig. . Parte_1
Le risultanze peritali emergenti dalle analisi della firma in verifica, dalle analisi della grafia autografa
e dal loro confronto, determinano, dunque, la riferibilità della firma in verifica sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella nr. 03420190030760490000 a ”. Parte_1
L'elaborato peritale non è stato oggetto di osservazioni da parte dei procuratori e, all'udienza successiva al deposito della c.t.u., il difensore di parte attrice, si è limitato genericamente a chiedere la rinnovazione della c.t.u..
Orbene, a tale riguardo è sufficiente evidenziare come il c.t.u. abbia espletato l'accertamento in ordine all'autenticità della sottoscrizione oggetto di querela di falso, secondo un metodo scientifico e dettagliatamente argomentato, mediante analisi delle caratteristiche specifiche delle firme in verifica e di quelle di comparazione, costituite sia da documenti prodotti dalla stessa attrice sia da numerose firme acquisite mediante saggio grafico.
Consegue che l'analisi compiuta dal consulente appare competa ed esaustiva e pienamente condivisibile da parte del collegio, dovendosi concludere che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale relativa alla notifica della cartella nr. 03420190030760490000 sia autentica e riferibile alla persona di . Parte_1
La querela di falso proposta dall'attore va, quindi, rigettata.
Le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52,000,00 – cause di valore indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza e sono liquidate esclusivamente nei confronti dell che si è costituita in giudizio. Controparte_1
pagina 6 di 7 Le spese relative all'espletata c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'Erario, attesa l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti Parte_1 dell' e dell' , disattesa Controparte_2 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore dell' , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa e iva come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti dell' ; Controparte_2
4) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'Erario, attesa l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Rosangela Viteritti Dott.ssa Anna Rombolà
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente
Dott.ssa Carmen Misasi Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1953 del R.G.AA.CC. per l'anno 2022 e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vetere, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla Via della Libertà n. 63 presso lo studio legale dell'avv. Rosaria Zaccaria che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
convenuta
Controparte_2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni: come in atti.
Fatto e diritto
pagina 1 di 7 Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , affinchè venisse Controparte_2 Controparte_1 accertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui era stata notificata la cartella di pagamento n. 03420190030760490000
(presumibilmente notificata il 14.01.2020), prodotta da nel giudizio n. Controparte_1
163\2020 RG pendente dinanzi al Tribunale civile di Paola – Sezione Lavoro.
In particolare, deduceva che aveva instaurato giudizio al Tribunale di Paola - Sezione Lavoro (n.
163\2020 r.g.a.c.l.) nei confronti dell e dell' Controparte_1 Controparte_2
avente ad oggetto opposizione avverso ruoli esattoriali;
che, nell'ambito del
[...] suddetto procedimento, , al fine di replicare all'eccezione di Controparte_1 prescrizione sollevata dall'attore, aveva prodotto la copia fotostatica della cartolina a/r attestante l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento con cui si sarebbe interrotto il decorso del termine di prescrizione;
che, dinanzi al Giudice del Lavoro, l'attore aveva espressamente disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento in questione, in quanto non sua né di altro soggetto con lui convivente o dallo stesso autorizzato;
che, pertanto, aveva instaurato il presente giudizio al fine di contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento relativo alla suindicata notifica.
L' , nonostante la rituale notificazione dell'atto di Controparte_2 citazione, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata in data 12.10.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza per essere inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di Roma o Catanzaro, avuto riguardo alla sede
Regionale o a quella Centrale dell' convenuta, quale ente strumentale dell' CP_1 Controparte_1 sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché
l'inammissibilità della querela in quanto non contenente l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che non fossero state allegate idonee prove che le firme apposte non fossero riconducibili all'attore o ad altri soggetti virtualmente legittimati a ricevere l'atto in via sostitutiva;
che, in particolare, la cartella di pagamento n.03420190030760490000 era stata correttamente notificata in data 14/01/2020, tramite Messo notificatore direttamente al destinatario presso il corretto indirizzo di ruolo: “Variante Statale, 18 –
Grisolia (Cosenza), ove aveva apposto la propria firma dinanzi ad un messo notificatore, Parte_1 che aveva assunto il ruolo di Pubblico Ufficiale, dando atto dell'avvenuta notificazione ed apponendovi la data e la firma.
pagina 2 di 7 Espletati gli incombenti di rito, disposta ed effettuata la comunicazione degli atti al PM per il prescritto intervento, veniva disposta ed espletata c.t.u. grafologica sull'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla cartella di pagamento n. 03420190030760490000, presumibilmente notificata il 14.01.2020, recante la sottoscrizione dell'attore . Parte_1
All'udienza del 10.3.2025 sulle conclusioni precisate dai procuratori della parti, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Oggetto del presente procedimento è la querela di falso proposta da avverso l'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomandata postale con cui è stata notificata la cartella di pagamento n.
03420190030760490000 (presumibilmente notificata il 14.01.2020), prodotta da Controparte_1
nel giudizio n. 163\2020 RG pendente dinanzi al Tribunale civile di Paola – Sezione
[...]
Lavoro.
La querela di falso proposta dall'attore appare infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, sicchè, in applicazione del principio processuale della c.d. "ragione più liquida" – secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., in ossequio ai principio di economia processuale ed alle esigenze di celerità e speditezza desumibili dagli artt. 24 e 111
Cost. (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 29523/2008, Cass. Civ. SS. UU. n. 24882/2008 Cass. Civ. n.
12002/2014; .n. 363/2019), ogni altra questione preliminare può ritenersi assorbita.
In particolare, l'attore ha negato la paternità della sottoscrizione che risulta apposta sul documento sopra indicato.
Si deve premettere che, secondo quanto riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull' avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda pagina 3 di 7 contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull' avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr. Cass. Civ., n. 24852 del 22.11.2006; cfr. anche Cass.
Civ., n. 14574 del 6.6.2018: “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto”).
Nella fattispecie in esame, l'attore ha negato che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale relativa alla cartella di pagamento n. 03420190030760490000, datato
14.01.2020, fosse a lui riconducibile, negando di avere mai ricevuto la notificazione del suddetto atto.
Nell'ambito del presente giudizio è stata svolta consulenza grafologica, al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione di sul documento in contestazione, mediante comparazione con le Parte_1 firme apposte su alcune scritture allegate dall'attore (procura speciale datata 12/05/2022), nonché con ulteriori firme acquisite mediante apposito saggio grafico in sede di inizio delle operazioni peritali il
18.3.2024.
Il c.t.u., dott.ssa ha esaminato l'avviso di ricevimento in originale, prodotto da Persona_1
e custodito presso la cassaforte del Tribunale, sottoponendolo ad Controparte_1 ispezione strumentale attraverso MICFIUVWIR, un sistema di analisi forense che consente un ingrandimento da 10X a 220X. Quindi, ha esaminato le caratteristiche generali e quelle di dettaglio delle firme in verifica e di quelle comparative e le ha poste a confronto.
A conclusione di detti accertamenti è emerso, in primo luogo, che il documento in verifica sia integro e che non risultino interventi o sfregamenti sulla carta, né abrasioni, cancellature o sovrapposizioni, né tracce di matita o di altro inchiostro;
che il tracciato grafico della firma in verifica non presenti anomalie, non vi siano stasi del movimento scrittorio, né incertezze nell'esecuzione, né inceppamenti e né anomali collegamenti letterali e che lo stesso si presenti vergato in maniera veloce con connessione naturale non denotando, dunque, alcun controllo del gesto grafico.
Sono state, poi, descritte le caratteristiche di stile della firma: si tratta di una firma contratta, composta da pochi elementi, che presenta grafia oscura ed omissiva;
Rispetto al rigo di base, la lettera iniziale taglia il rigo mentre le lettere medie successive sono leggermente sollevate;
L'abilità grafomotoria denota buone peculiarità grafodinamiche come si evince dalla semplificazione e dalla costruzione delle pagina 4 di 7 singole strutture grafiche non strettamente ancorati al modello scolastico;
l'assenza di stentatezze e difficoltà denota una buona sinergia neuromuscolare;
Il tracciato grafico è ascendente e, prevalentemente, curvilineo. La dimensione verticale delle lettere medie è grande (media 6,7 mm), lo spazio tra lettere non è, puntualmente, misurabile, non essendo presenti ovali medi da prendere come unità di misura, ma lo spazio tra la lettera iniziale ed il corpo medio è, comunque, stretto, l'inclinazione degli assi letterali è verso destra e si riscontra alleggerimento pressorio nei tratti grafici ascendenti e sfumatura pressoria finale. Il movimento scrittorio è veloce come si evince dalle semplificazioni, dalla curvilineità, dai tratti grafici ampi e dall'inclinazione pendente, subisce rallentamento per la presenza di uno stacco.
E', poi, stata esaminata, nel dettaglio, la lettera “C”.
Il c.t.u. ha, quindi, proceduto ad analizzare le firme delle scritture di comparazione e del saggio grafico, evidenziando che, in quest'ultimo, il ha vergato sia firme per esteso, anteponendo il cognome al Pt_1 nome, che firme contratte composte da pochi elementi;
che le stesse presentano grafia oscura ed omissiva;
rispetto al rigo di base, si riscontrano sia vergate, leggermente, sollevate dal rigo in modo che nessuna lettera lo tocchi e sia con sprofondamenti e sollevamenti di lettere;
l'abilità grafomotoria denota buone peculiarità grafodinamiche come si evince dalla semplificazione e dalla costruzione delle singole strutture grafiche non strettamente ancorati al modello scolastico;
l'assenza di stentatezze e difficoltà denota una buona sinergia neuromuscolare;
presentano, prevalentemente, andamento ascendente, del tracciato grafico che è, in prevalenza, curvilineo.
Ha, quindi, descritto dimensioni, proporzioni, spaziatura ed inclinazione tra le lettere, specificando che il movimento scrittorio è veloce come si evince dalle semplificazioni, dalla curvilineità, dai tratti grafici ampi e dall'inclinazione pendente, e lo stesso subisce rallentamento per la presenza di uno stacco
Inoltre, a seguito del confronto tra le firme in verifica e quelle autografe sono risultate concordanze qualitative specifiche, riguardanti le caratteristiche generali: concordanza nel modo di esprimere la firma in maniera contratta, composta da pochi elementi, concordanze della grafia oscura ed omissiva, dell'abilità grafomotoria e del modo di porre la firma sul rigo di base, dell'andamento ascendente del tracciato grafico, della dimensione sferica con prevalenza di curvilineità, della dimensione verticale delle lettere medie grande, del largo di lettere, del rapporto tra le aste superiori ed il corpo di scrittura, dello spazio tra lettere stretto, dell'andamento degli assi letterali e compatibilità del grado medio d'inclinazione, nell'alleggerimento pressorio dei tratti grafici ascendenti e nelle sfumature finali).
E' stata, altresì, rilevata concordanza del movimento scrittorio veloce come si evince dalle semplificazioni, dalla curvilineità, dai tratti grafici ampi, dall'inclinazione pendente con rallentamento dovuto alla presenza di uno stacco, nonchè concordanza del punto di stacco del tracciato grafico. pagina 5 di 7 Quanto alle caratteristiche di dettaglio, è emersa piena concordanza del movimento formativo di costruzione della lettera “C”, con ampio occhiello, nonchè del rapporto di coesione con la lettera successiva, del movimento formativo di costruzione delle lettere medie successive caratterizzato dallo stacco rispetto alla lettera iniziale e composto da tre occhielli e del movimento formativo di costruzione del tratto grafico finale con apice occhiellato.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso che “Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia autografa del sig. , hanno trovato specifici riscontri con quelle rilevate dalla firma Parte_1 in verifica. Dal confronto tra la firma in verifica e la grafia autografa, sono emerse, infatti, concordanze qualitative specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati da pag.
23 a pag. 33.
Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le Caratteristiche Generali e sia quelle di che di
Dettaglio assumendo valore di identità rispetto alle caratteristiche grafiche individualizzanti che caratterizzano la grafomotricità del sig. . Parte_1
Le risultanze peritali emergenti dalle analisi della firma in verifica, dalle analisi della grafia autografa
e dal loro confronto, determinano, dunque, la riferibilità della firma in verifica sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella nr. 03420190030760490000 a ”. Parte_1
L'elaborato peritale non è stato oggetto di osservazioni da parte dei procuratori e, all'udienza successiva al deposito della c.t.u., il difensore di parte attrice, si è limitato genericamente a chiedere la rinnovazione della c.t.u..
Orbene, a tale riguardo è sufficiente evidenziare come il c.t.u. abbia espletato l'accertamento in ordine all'autenticità della sottoscrizione oggetto di querela di falso, secondo un metodo scientifico e dettagliatamente argomentato, mediante analisi delle caratteristiche specifiche delle firme in verifica e di quelle di comparazione, costituite sia da documenti prodotti dalla stessa attrice sia da numerose firme acquisite mediante saggio grafico.
Consegue che l'analisi compiuta dal consulente appare competa ed esaustiva e pienamente condivisibile da parte del collegio, dovendosi concludere che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale relativa alla notifica della cartella nr. 03420190030760490000 sia autentica e riferibile alla persona di . Parte_1
La querela di falso proposta dall'attore va, quindi, rigettata.
Le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52,000,00 – cause di valore indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza e sono liquidate esclusivamente nei confronti dell che si è costituita in giudizio. Controparte_1
pagina 6 di 7 Le spese relative all'espletata c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'Erario, attesa l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti Parte_1 dell' e dell' , disattesa Controparte_2 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore dell' , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa e iva come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti dell' ; Controparte_2
4) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'Erario, attesa l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Rosangela Viteritti Dott.ssa Anna Rombolà
pagina 7 di 7