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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 838/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 838 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( Parte 1 Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 con il patrocinio CP 1 nato a [...] il [...] (C.F. dell'Avv. ERBETTA MARIO (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte 1 e CP_1-visto il ricorso depositato il 05/05/2025 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 18.09.2005, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
I coniugi si impegnano ciascuno e reciprocamente a comunicare all'altro ogni variazione della propria residenza.
2. Affidamento e collocamento della prole
2.1. I coniugi si danno reciprocamente atto che la figlia Per_1 studentessa, verrà collocata in via prevalente presso la madre nella casa sita in Rimini (Rn) via Calandra n. 3, ed avrà presso di lei la propria residenza.
2.2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la potestà sulla medesima, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano, quali quelle attinenti l'educazione, l'istruzione (scelta dell'indirizzo degli studi, degli istituti scolastici, etc.), e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale su Per 1 e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia.
Le decisioni che attengono l'ordinaria amministrazione saranno assunte di volta in volta dal genitore che avrà la figlia presso di sè.
3. Casa familiare
3.1. Il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare sita in Rimini (Rn) via Filippo Turati n. 13, di proprietà al 50% tra i ricorrenti, viene assegnato al marito CP 1 fino a che non sarà venduta, completa di tutti gli arredi e le suppellettili. La sig.ra Parte 1 che ha già lasciato la casa familiare porterà via gli ultimi beni di sua proprietà entro il 30.05.2025.
3.2. Le spese condominiali relative alla casa familiare andranno ripartite tra i coniugi secondo i calcoli che effettuerà l'amministratore condominiale, tenendo conto dell'assegnazione dell'abitazione al sig.
CP 1 e della comproprietà al 50% del suddetto immobile.
4. Tempi e modalità di frequentazione della figlia e mantenimento della stessa.
4.1. i sig.ri CP 1 e Parte 1 concordano di applicare un perfetto affido condiviso dove la figlia vivrà con ciascuno di loro una uguale quantità di giorni mensili da concordarsi con la massima elasticità in base anche agli impegni lavorativi degli stessi.
In relazione a questo affido condiviso perfetto ogni genitore provvederà personalmente alle spese ordinarie per la figlia durante la sua permanenza presso lo stesso per cui non si prevede nessun assegno alimentare a tal fine tra le parti;
I genitori provvederanno a suddividersi al 50% le spese relative a: istruzione scolastica pubblica, spese relative all'acquisto dei libri di testo scolastici, trasporto pubblico, spese mediche specialistiche, ortodontiche, oculistiche etc. Saranno escluse dal mantenimento ordinario e dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori (che, solo in tal caso, le sosterranno nella misura del 50% ognuno) spese ricreative alternative allo sport, (per es. patentini scooter e patente auto, etc), motorini e mezzi in genere (acquisto, manutenzione, bolli ed assicurazione), gite, campeggi e vacanze varie che i figli effettueranno da soli senza la presenza del genitore. Per tutte le spese extra e la loro suddivisione i ricorrenti concordemente rinviano alla disciplina contenuta nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna;
4.2. In relazione alle festività Natalizie, Pasquali ed estive i ricorrenti concordano che la minore passerà con ciascun genitore:
1) le festività natalizie ( Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania) e le festività pasquali (Pasqua
e lunedì dell'Angelo) ad anni e a giorni alterni. Pertanto a titolo esemplificativo se il primo anno la bambina passerà con il padre Persona 2 la Per_3 e il lunedì dell'Angelo, l'anno successivo
,
trascorrerà con lo stesso Natale, Capodanno e il giorno della Pasqua.
2) le vacanze estive per 15 giorni anche consecutivi;
3) il compleanno di Per 1 verrà festeggiato alla presenza del padre e della madre congiuntamente;
Nel caso del verificarsi di impedimenti per causa di necessità o forza maggiore, relativamente ai periodi da trascorrere con la figlia, per il padre o la madre o per la bambina, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso tali impedimenti e a ricercare amichevolmente soluzioni alternative nell'interesse soprattutto della loro figlia;
4.3. i genitori autorizzano sin d'ora il rilascio della carta di identità e del passaporto per la figlia minore;
4.4. i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico relativo alla minore sarà incassato totalmente dalla sig.ra Parte 1 e a tal proposito il sig. CP 1 presta esplicito assenso che sarà reiterato in sede di richiesta presso il patronato.
5. Altre pattuizioni
- 5.1. i sig.ri Parte 1 non chiedono reciproci contributi di mantenimentoCP 1 e essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
di
5.2. il libretto di risparmio n. 1100183 intestato alla minore Persona 4 e al padre CP 1 euro 4.006,34 rimane nel possesso del sig. CP 1 Qualsiasi prelievo di denaro dallo stesso
.
prima della maggior età di Per 1 dovrà essere concordato tra i ricorrenti;
5.3. le parti stabiliscono che l'autovettura Megane Sport Tour targata GB927GA intestata alla sig.ra
Parte 1 viene assegnata al sig. CP 1 ;
5.4. i coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale da qualunque titolo derivante e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso;
5.5. le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
5.6. le spese legali relative al presente giudizio sono al 50% tra le parti come i costi della procedura
(tra i quali il contributo unificato);
5.7. sottoscrive questo atto il legale dei coniugi anche a titolo di rinuncia alla solidarietà di cui all'art
13) del nuovo ordinamento professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di Parte 1 CP 1 lle1 0 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 209 Parte II Serie A Anno 2005 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 838 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( Parte 1 Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 con il patrocinio CP 1 nato a [...] il [...] (C.F. dell'Avv. ERBETTA MARIO (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte 1 e CP_1-visto il ricorso depositato il 05/05/2025 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 18.09.2005, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
I coniugi si impegnano ciascuno e reciprocamente a comunicare all'altro ogni variazione della propria residenza.
2. Affidamento e collocamento della prole
2.1. I coniugi si danno reciprocamente atto che la figlia Per_1 studentessa, verrà collocata in via prevalente presso la madre nella casa sita in Rimini (Rn) via Calandra n. 3, ed avrà presso di lei la propria residenza.
2.2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la potestà sulla medesima, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano, quali quelle attinenti l'educazione, l'istruzione (scelta dell'indirizzo degli studi, degli istituti scolastici, etc.), e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale su Per 1 e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia.
Le decisioni che attengono l'ordinaria amministrazione saranno assunte di volta in volta dal genitore che avrà la figlia presso di sè.
3. Casa familiare
3.1. Il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare sita in Rimini (Rn) via Filippo Turati n. 13, di proprietà al 50% tra i ricorrenti, viene assegnato al marito CP 1 fino a che non sarà venduta, completa di tutti gli arredi e le suppellettili. La sig.ra Parte 1 che ha già lasciato la casa familiare porterà via gli ultimi beni di sua proprietà entro il 30.05.2025.
3.2. Le spese condominiali relative alla casa familiare andranno ripartite tra i coniugi secondo i calcoli che effettuerà l'amministratore condominiale, tenendo conto dell'assegnazione dell'abitazione al sig.
CP 1 e della comproprietà al 50% del suddetto immobile.
4. Tempi e modalità di frequentazione della figlia e mantenimento della stessa.
4.1. i sig.ri CP 1 e Parte 1 concordano di applicare un perfetto affido condiviso dove la figlia vivrà con ciascuno di loro una uguale quantità di giorni mensili da concordarsi con la massima elasticità in base anche agli impegni lavorativi degli stessi.
In relazione a questo affido condiviso perfetto ogni genitore provvederà personalmente alle spese ordinarie per la figlia durante la sua permanenza presso lo stesso per cui non si prevede nessun assegno alimentare a tal fine tra le parti;
I genitori provvederanno a suddividersi al 50% le spese relative a: istruzione scolastica pubblica, spese relative all'acquisto dei libri di testo scolastici, trasporto pubblico, spese mediche specialistiche, ortodontiche, oculistiche etc. Saranno escluse dal mantenimento ordinario e dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori (che, solo in tal caso, le sosterranno nella misura del 50% ognuno) spese ricreative alternative allo sport, (per es. patentini scooter e patente auto, etc), motorini e mezzi in genere (acquisto, manutenzione, bolli ed assicurazione), gite, campeggi e vacanze varie che i figli effettueranno da soli senza la presenza del genitore. Per tutte le spese extra e la loro suddivisione i ricorrenti concordemente rinviano alla disciplina contenuta nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna;
4.2. In relazione alle festività Natalizie, Pasquali ed estive i ricorrenti concordano che la minore passerà con ciascun genitore:
1) le festività natalizie ( Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania) e le festività pasquali (Pasqua
e lunedì dell'Angelo) ad anni e a giorni alterni. Pertanto a titolo esemplificativo se il primo anno la bambina passerà con il padre Persona 2 la Per_3 e il lunedì dell'Angelo, l'anno successivo
,
trascorrerà con lo stesso Natale, Capodanno e il giorno della Pasqua.
2) le vacanze estive per 15 giorni anche consecutivi;
3) il compleanno di Per 1 verrà festeggiato alla presenza del padre e della madre congiuntamente;
Nel caso del verificarsi di impedimenti per causa di necessità o forza maggiore, relativamente ai periodi da trascorrere con la figlia, per il padre o la madre o per la bambina, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso tali impedimenti e a ricercare amichevolmente soluzioni alternative nell'interesse soprattutto della loro figlia;
4.3. i genitori autorizzano sin d'ora il rilascio della carta di identità e del passaporto per la figlia minore;
4.4. i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico relativo alla minore sarà incassato totalmente dalla sig.ra Parte 1 e a tal proposito il sig. CP 1 presta esplicito assenso che sarà reiterato in sede di richiesta presso il patronato.
5. Altre pattuizioni
- 5.1. i sig.ri Parte 1 non chiedono reciproci contributi di mantenimentoCP 1 e essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
di
5.2. il libretto di risparmio n. 1100183 intestato alla minore Persona 4 e al padre CP 1 euro 4.006,34 rimane nel possesso del sig. CP 1 Qualsiasi prelievo di denaro dallo stesso
.
prima della maggior età di Per 1 dovrà essere concordato tra i ricorrenti;
5.3. le parti stabiliscono che l'autovettura Megane Sport Tour targata GB927GA intestata alla sig.ra
Parte 1 viene assegnata al sig. CP 1 ;
5.4. i coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale da qualunque titolo derivante e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso;
5.5. le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
5.6. le spese legali relative al presente giudizio sono al 50% tra le parti come i costi della procedura
(tra i quali il contributo unificato);
5.7. sottoscrive questo atto il legale dei coniugi anche a titolo di rinuncia alla solidarietà di cui all'art
13) del nuovo ordinamento professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di Parte 1 CP 1 lle1 0 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 209 Parte II Serie A Anno 2005 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Dott.ssa Chiara Zito