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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP ND AM - Presidente
NC NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1586/2023 degli affari civili contenziosi tra
, nata in [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
(Avv. Rosario Magliarisi)
PARTE RICORRENTE
E
nato in [...] in data [...], c.f. Controparte_1
(Avv. Luigi Ciotta) C.F._2
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 4.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/06/2023, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 24/05/2017, matrimonio concordatario con CP_1
, dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la
[...] separazione personale dei coniugi e di disporre un assegno di mantenimento in suo favore.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione ma si opponeva alla richiesta di mantenimento formulata dalla moglie
All'udienza del 11.10.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis .22 c.p.c e, in assenza di attività istruttoria, ordinava la discussione orale della causa e la poneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Anche la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento va accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che tra le parti sussiste uno squilibrio economico: è titolare, al 90%, dell'enoteca omonima, appartenendo CP_1 la restante quota a;
quest'ultima, prima della separazione lavorava Pt_1 all'interno dell'enoteca, con stipendio mensile di euro 1.500,00, mentre oggi lavora in un supermercato con contratto part-time a tempo determinato;
CP_1 gode di maggiori risparmi (v. estratto Fineco con saldo di circa 20.000 euro, estratto BPSA con saldo di circa 13.000 euro a fronte del saldi bancari più irrisori della ricorrente), risulta avere acceso due finanziamenti (v. relazione della Polizia
Tributaria in atti) e possiede un'Audi. 2 Il fatto che abbia mostrato una certa capacità reddituale, non fa venir meno Pt_1 lo squilibrio economico presente tra le parti, ciò che giustifica la previsione di un assegno in favore della stessa.
Pertanto, il convenuto dovrà versare alla ricorrente l'assegno mensile di euro 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile istat.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i difensori, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 pone a carico di , l'obbligo di pagare a , per il Controparte_1 Parte_1 suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 7.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC NI EP ND AM
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP ND AM - Presidente
NC NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1586/2023 degli affari civili contenziosi tra
, nata in [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
(Avv. Rosario Magliarisi)
PARTE RICORRENTE
E
nato in [...] in data [...], c.f. Controparte_1
(Avv. Luigi Ciotta) C.F._2
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 4.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/06/2023, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 24/05/2017, matrimonio concordatario con CP_1
, dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la
[...] separazione personale dei coniugi e di disporre un assegno di mantenimento in suo favore.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione ma si opponeva alla richiesta di mantenimento formulata dalla moglie
All'udienza del 11.10.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis .22 c.p.c e, in assenza di attività istruttoria, ordinava la discussione orale della causa e la poneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Anche la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento va accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che tra le parti sussiste uno squilibrio economico: è titolare, al 90%, dell'enoteca omonima, appartenendo CP_1 la restante quota a;
quest'ultima, prima della separazione lavorava Pt_1 all'interno dell'enoteca, con stipendio mensile di euro 1.500,00, mentre oggi lavora in un supermercato con contratto part-time a tempo determinato;
CP_1 gode di maggiori risparmi (v. estratto Fineco con saldo di circa 20.000 euro, estratto BPSA con saldo di circa 13.000 euro a fronte del saldi bancari più irrisori della ricorrente), risulta avere acceso due finanziamenti (v. relazione della Polizia
Tributaria in atti) e possiede un'Audi. 2 Il fatto che abbia mostrato una certa capacità reddituale, non fa venir meno Pt_1 lo squilibrio economico presente tra le parti, ciò che giustifica la previsione di un assegno in favore della stessa.
Pertanto, il convenuto dovrà versare alla ricorrente l'assegno mensile di euro 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile istat.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i difensori, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 pone a carico di , l'obbligo di pagare a , per il Controparte_1 Parte_1 suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 7.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC NI EP ND AM
(atto firmato digitalmente)
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