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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5091/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 aprile 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero, 66, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Rozza, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso _1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE TP società semplice: 1) condannare l' , codice fiscale n. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n° 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 97.790,11, oltre interessi di mora dalla domanda (9.3.2020) all'effettivo pagamento o della diversa somma che verrà accertata come dovuta e da Codesto Tribunale e liquidata anche in via equitativa. 2) con vittoria di spese, competenze e onorari.
PER IL CONVENUTO : _1
1 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, dichiarando in ogni caso l'inefficacia della cessione del preteso credito e/o l'inopponibilità della stessa nei confronti dell' ; _1
2) in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare l'improponibilità/inammissibilità delle domande giudiziali per mancanza della preventiva necessaria domanda amministrativa;
3) in ulteriore subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto.
4) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 aprile 2025, TP società semplice ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . _1
Rilevava la società ricorrente che l'11 aprile 2019, aveva attivato una verifica ispettiva nei riguardi della società avente ad Controparte_2 oggetto il periodo 26.11.2008 – 22.3.2016 (doc. 1 fasc. ric.). L'attività ispettiva aveva avuto ad oggetto la posizione contributiva del sig. R_
, assunto quale dirigente della società dal 1° maggio 1981 e per il quale la
[...] società aveva sempre versato le contribuzioni previdenziali. All'esito dell'attività di verifica e sulla base della circostanza per cui R_ era socio della Società, l aveva concluso come segue: che “si provvede _1 all'annullamento d'ufficio della posizione contributiva del Sig. dal R_
26.11.2008 al 22.3.2016 per la sua attività quale dipendente della società
[...]
”, così annullando gli effetti di tutti i versamenti contributivi e Controparte_2 pensionistici effettuati da in favore di CP_2 R_
Nel contempo, nel medesimo verbale, l' affermava che “Si provvederà _1
d'ufficio all'annullamento dei modelli NI trasmessi dalla società per il socio in oggetto relativamente al periodo 26/11/2008 – 22/03/2016 e una volta che tale operazione sarà definita sugli archivi la società potrà richiedere il _1 rimborso della contribuzione versata indebitamente o una compensazione con eventuali debiti costituiti o costituendi su esplicita richiesta della società all'ufficio
“gestione del credito” (…)”. Successivamente, a seguito di comunicazione di del 14 giugno CP_2
2021, con la quale la stessa dichiarava di non proporre ricorso avverso le conclusioni del citato verbale, in data 21 giugno 2021 l' aveva comunicato a _1 che “le variazioni sono state eseguite in data 09/03/20 e risulta per CP_2
l'azienda un credito pari a € 481.363,00. Se non esistono debiti, per il rimborso del credito è necessario presentare apposita istanza” (doc. 2 fasc. ric.). In data 9 luglio 2021, trascorsi 25 giorni dalla citata comunicazione e in esecuzione dell'invito dell' tramite il portale aveva presentato _1 CP_2 _1
2 comunicazione del numero di conto corrente sul quale operare il rimborso della somma di € 481.363,00, dichiarando che l'importo chiesto a rimborso non era già stato richiesto a rimborso e che lo stesso importo non era stato e non sarebbe stato portato in compensazione con mod. F24 (doc. 3 fasc. ric.). Il 6 dicembre 2022 l' aveva provveduto a rimborsare a _1 CP_2
l'importo inferiore di € 383.572,89. A seguito di solleciti anche verbali del professionista incaricato, l' con la
_1 comunicazione del 7 febbraio 2023 aveva giustificato la differenza non rimborsata con l'affermazione che “considerata la data in cui è pervenuta la domanda telematica di rimborso (9.7.2021) da parte aziendale, il primo periodo utile rimborsabile è il 6/2011, mentre il periodo 2/2010 – 5/2011 è stato escluso dall'importo totale a credito in quanto considerato prescritto” (doc. 4 fasc. ric.). A seguito del ritardo con cui l aveva provveduto alla effettuazione ed alla
_1 comunicazione a variazioni NI (le quali erano state Controparte_3 effettuate solo il 9 marzo 2020 e comunicate alla società il 21 giugno 2021) l'
_1 intendeva giustificare il mancato rimborso della somma di € 97.790,11 con conseguente asserita ingiusta locupletazione a favore dell' .
_1
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In via preliminare, _1
l' eccepiva il difetto della legittimazione attiva della società ricorrente, _1
l'improponibilità della domanda giudiziale perché non preceduta dal preventivo esperimento dell'azione amministrativa e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa di . Parte_1
All'udienza del 23 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nonostante la verbalizzazione della rinunzia agli atti svolta dalla parte ricorrente, non può farsi luogo all'estinzione del procedimento ex art. 306 c.p.c., poiché vi è un interesse da parte di (che non ha accettato la rinunzia) a _1 proseguire il giudizio. Invero, deve ritenersi necessaria l'accettazione della rinuncia da parte del convenuto costituito il quale non si sia limitato a proporre mere difese o eccezioni di carattere processuale ma (come l' nella fattispecie) abbia anche proposto _1 eccezioni di merito idonee a paralizzare l'avversa pretesa (ovvero domande riconvenzionali, in concreto non proposte).
2. Il ricorso di TP società semplice va dichiarato improponibile, in accoglimento della prima eccezione, in ordine logico e del tutto preliminare, svolta da . _1
3 Invero, occorre sottolineare che la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato;
potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes. Tale principio è stato affermato dalle ss.uu. della Cassazione nella sentenza 5 agosto 1994, n. 7269, resa in relazione ad una domanda di restituzione di contributi proposta contro l e può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di _1 legittimità (v. Cass., sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30670). Esso è stato affermato anche in relazione agli accessori del credito previdenziale o assistenziale (Cass., n. 2760 del 30 gennaio 2019), alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi del L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (Cass., n. 30283 del 22 novembre 2018) e all'iscrizione al Fondo Volo gestito dall' (Cass., n. 2063 del 30 gennaio 2014). _1
Par
3. Non risulta in alcun modo che società semplice abbia svolto la usuale procedura telematica richiesta (come del resto ammesso dalla parte ricorrente nel corso della odierna udienza), per cui l'azione va dichiarata improponibile. La missiva pec di messa in mora dell'8 gennaio 2025 (doc. 7 fasc. ric.) al Coordinamento generale legale dell' , non ha con evidenza le caratteristiche _1 del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara improponibile il ricorso di TP società semplice;
4 2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli _1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 aprile 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero, 66, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Rozza, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso _1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE TP società semplice: 1) condannare l' , codice fiscale n. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n° 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 97.790,11, oltre interessi di mora dalla domanda (9.3.2020) all'effettivo pagamento o della diversa somma che verrà accertata come dovuta e da Codesto Tribunale e liquidata anche in via equitativa. 2) con vittoria di spese, competenze e onorari.
PER IL CONVENUTO : _1
1 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, dichiarando in ogni caso l'inefficacia della cessione del preteso credito e/o l'inopponibilità della stessa nei confronti dell' ; _1
2) in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare l'improponibilità/inammissibilità delle domande giudiziali per mancanza della preventiva necessaria domanda amministrativa;
3) in ulteriore subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto.
4) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 aprile 2025, TP società semplice ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . _1
Rilevava la società ricorrente che l'11 aprile 2019, aveva attivato una verifica ispettiva nei riguardi della società avente ad Controparte_2 oggetto il periodo 26.11.2008 – 22.3.2016 (doc. 1 fasc. ric.). L'attività ispettiva aveva avuto ad oggetto la posizione contributiva del sig. R_
, assunto quale dirigente della società dal 1° maggio 1981 e per il quale la
[...] società aveva sempre versato le contribuzioni previdenziali. All'esito dell'attività di verifica e sulla base della circostanza per cui R_ era socio della Società, l aveva concluso come segue: che “si provvede _1 all'annullamento d'ufficio della posizione contributiva del Sig. dal R_
26.11.2008 al 22.3.2016 per la sua attività quale dipendente della società
[...]
”, così annullando gli effetti di tutti i versamenti contributivi e Controparte_2 pensionistici effettuati da in favore di CP_2 R_
Nel contempo, nel medesimo verbale, l' affermava che “Si provvederà _1
d'ufficio all'annullamento dei modelli NI trasmessi dalla società per il socio in oggetto relativamente al periodo 26/11/2008 – 22/03/2016 e una volta che tale operazione sarà definita sugli archivi la società potrà richiedere il _1 rimborso della contribuzione versata indebitamente o una compensazione con eventuali debiti costituiti o costituendi su esplicita richiesta della società all'ufficio
“gestione del credito” (…)”. Successivamente, a seguito di comunicazione di del 14 giugno CP_2
2021, con la quale la stessa dichiarava di non proporre ricorso avverso le conclusioni del citato verbale, in data 21 giugno 2021 l' aveva comunicato a _1 che “le variazioni sono state eseguite in data 09/03/20 e risulta per CP_2
l'azienda un credito pari a € 481.363,00. Se non esistono debiti, per il rimborso del credito è necessario presentare apposita istanza” (doc. 2 fasc. ric.). In data 9 luglio 2021, trascorsi 25 giorni dalla citata comunicazione e in esecuzione dell'invito dell' tramite il portale aveva presentato _1 CP_2 _1
2 comunicazione del numero di conto corrente sul quale operare il rimborso della somma di € 481.363,00, dichiarando che l'importo chiesto a rimborso non era già stato richiesto a rimborso e che lo stesso importo non era stato e non sarebbe stato portato in compensazione con mod. F24 (doc. 3 fasc. ric.). Il 6 dicembre 2022 l' aveva provveduto a rimborsare a _1 CP_2
l'importo inferiore di € 383.572,89. A seguito di solleciti anche verbali del professionista incaricato, l' con la
_1 comunicazione del 7 febbraio 2023 aveva giustificato la differenza non rimborsata con l'affermazione che “considerata la data in cui è pervenuta la domanda telematica di rimborso (9.7.2021) da parte aziendale, il primo periodo utile rimborsabile è il 6/2011, mentre il periodo 2/2010 – 5/2011 è stato escluso dall'importo totale a credito in quanto considerato prescritto” (doc. 4 fasc. ric.). A seguito del ritardo con cui l aveva provveduto alla effettuazione ed alla
_1 comunicazione a variazioni NI (le quali erano state Controparte_3 effettuate solo il 9 marzo 2020 e comunicate alla società il 21 giugno 2021) l'
_1 intendeva giustificare il mancato rimborso della somma di € 97.790,11 con conseguente asserita ingiusta locupletazione a favore dell' .
_1
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In via preliminare, _1
l' eccepiva il difetto della legittimazione attiva della società ricorrente, _1
l'improponibilità della domanda giudiziale perché non preceduta dal preventivo esperimento dell'azione amministrativa e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa di . Parte_1
All'udienza del 23 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nonostante la verbalizzazione della rinunzia agli atti svolta dalla parte ricorrente, non può farsi luogo all'estinzione del procedimento ex art. 306 c.p.c., poiché vi è un interesse da parte di (che non ha accettato la rinunzia) a _1 proseguire il giudizio. Invero, deve ritenersi necessaria l'accettazione della rinuncia da parte del convenuto costituito il quale non si sia limitato a proporre mere difese o eccezioni di carattere processuale ma (come l' nella fattispecie) abbia anche proposto _1 eccezioni di merito idonee a paralizzare l'avversa pretesa (ovvero domande riconvenzionali, in concreto non proposte).
2. Il ricorso di TP società semplice va dichiarato improponibile, in accoglimento della prima eccezione, in ordine logico e del tutto preliminare, svolta da . _1
3 Invero, occorre sottolineare che la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato;
potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes. Tale principio è stato affermato dalle ss.uu. della Cassazione nella sentenza 5 agosto 1994, n. 7269, resa in relazione ad una domanda di restituzione di contributi proposta contro l e può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di _1 legittimità (v. Cass., sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30670). Esso è stato affermato anche in relazione agli accessori del credito previdenziale o assistenziale (Cass., n. 2760 del 30 gennaio 2019), alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi del L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (Cass., n. 30283 del 22 novembre 2018) e all'iscrizione al Fondo Volo gestito dall' (Cass., n. 2063 del 30 gennaio 2014). _1
Par
3. Non risulta in alcun modo che società semplice abbia svolto la usuale procedura telematica richiesta (come del resto ammesso dalla parte ricorrente nel corso della odierna udienza), per cui l'azione va dichiarata improponibile. La missiva pec di messa in mora dell'8 gennaio 2025 (doc. 7 fasc. ric.) al Coordinamento generale legale dell' , non ha con evidenza le caratteristiche _1 del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara improponibile il ricorso di TP società semplice;
4 2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli _1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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