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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7770 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AM
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RI TT LD IN Presidente relatore dr.ssa Liboria RI Stancampiano Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e Scioglimento di matrimonio congiunto iscritta al n. 7770 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 16/12/2024 da
(C.F. , nata a [...] ( EG ) il Parte_1 C.F._1
26/02/1984, con il proc. dom. avv. CANE' ALESSANDRA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1978 , con il proc. dom. avv. CANE' ALESSANDRA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AM OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 27.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento di matrimonio congiunto.
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 10/09/2011 a GRASSOBBIO (BG)
, dalla cui unione è nato il figlio (3.12.2012) , ancora minore.ù Per_1
Con sentenza n. 416/25 del 14.2.2025 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune difensore delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 416/25 pubblicata il 24.3.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si accolgono le condizioni per come modificate con le note depositate per l'udienza del 27.11.25 che appaiono conformi al raggiungimento dell'interesse del minore, mentre il dedotto assegno Una Tantum a favore della ricorrente appare congruo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in GRASSOBBIO (BG) il 10/09/2011 (iscritto nei registri Controparte_1
dello stato civile del medesimo Comune, anno 2011 , atto n. 8 , parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, in particolare individuati nella nota depositata per l'udienza cartolare ,da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti,
e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRASSOBBIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
RI TT LD IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AM
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RI TT LD IN Presidente relatore dr.ssa Liboria RI Stancampiano Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e Scioglimento di matrimonio congiunto iscritta al n. 7770 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 16/12/2024 da
(C.F. , nata a [...] ( EG ) il Parte_1 C.F._1
26/02/1984, con il proc. dom. avv. CANE' ALESSANDRA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1978 , con il proc. dom. avv. CANE' ALESSANDRA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AM OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 27.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento di matrimonio congiunto.
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 10/09/2011 a GRASSOBBIO (BG)
, dalla cui unione è nato il figlio (3.12.2012) , ancora minore.ù Per_1
Con sentenza n. 416/25 del 14.2.2025 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune difensore delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 416/25 pubblicata il 24.3.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si accolgono le condizioni per come modificate con le note depositate per l'udienza del 27.11.25 che appaiono conformi al raggiungimento dell'interesse del minore, mentre il dedotto assegno Una Tantum a favore della ricorrente appare congruo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in GRASSOBBIO (BG) il 10/09/2011 (iscritto nei registri Controparte_1
dello stato civile del medesimo Comune, anno 2011 , atto n. 8 , parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, in particolare individuati nella nota depositata per l'udienza cartolare ,da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti,
e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRASSOBBIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
RI TT LD IN