Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1157/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 06 MAGGIO 2025
Il giorno 06 maggio 2025 è chiamata dinanzi al Giudice dott.ssa Valeria Villani la causa recante n. R.G. 1157/2019, pendente
TRA
(C.F. , nata a [...] il 24 Parte_1 CodiceFiscale_1
Part marzo 1963 e residente in Airola (BN), alla via Fossa Rena Pal. , rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso in opposizione, dall'Avv. Cosimo Marcellino (C.F. e dall'Avv. Togo CodiceFiscale_2
Verrilli (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Benevento, alla via Enzo Marmorale n. 32;
OPPONENTE
E
, Controparte_1
(C.F. , già , in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal
Direttore pro tempore di detto Ufficio, che rappresenta e difende l'Ente in uno al responsabile del processo legale pro tempore ed ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6, c0. 9, d.lgs. 150/2011 e con questi elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in , alla via dei Due Principati n. 4; CP_2
OPPOSTO
È comparso, per l' , sede Controparte_1 di , il dott. , funzionario delegato. CP_2 Controparte_3
Nessuno è comparso per l'opponente . Parte_1
A questo punto il Giudice invita il dott. alla precisazione delle Controparte_3 conclusioni ed alla discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il Dott. si riporta integralmente a quanto già esposto nelle proprie CP_3 difese, alla comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione allegata, ai verbali di causa, alle note difensive depositate e a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate.
Pertanto, chiede, ogni contraria istanza respinta e disattesa, la conferma dell'ordinanza opposta con condanna alle spese di lite della ricorrente quantificate ex art. 9 D.lgs. n. 149/2015.
Dopo che il Dott. ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle CP_3 rassegnate conclusioni, questo Giudice, in assenza del Dott. (nel CP_3 frattempo volontariamente allontanatosi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e nella persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza del 06 maggio 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato, ai sensi art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia civile di I Grado iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza- ingiunzione, promossa
DA
(C.F. , nata a [...] il 24 Parte_1 CodiceFiscale_1
Part marzo 1963 e residente in Airola (BN), alla via Fossa Rena Pal. , rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso in opposizione, dall'Avv. Cosimo Marcellino (C.F. e dall'Avv. Togo CodiceFiscale_2
Verrilli (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Benevento, alla via Enzo Marmorale n. 32;
OPPONENTE
CONTRO R.G. n. 1157/2019
Controparte_1
(C.F. , già , in P.IVA_1 Controparte_2 persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Direttore pro tempore di detto Ufficio, che rappresenta e difende l'Ente in uno al responsabile del processo legale pro tempore ed ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6, co. 9,
d.lgs. 150/2011 e con questi elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in
, alla via dei Due Principati n. 4; CP_2
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04 luglio 2018 e ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 26/18, con
[...] cui, in data 05 giugno 2018, le è stato intimato il pagamento dell'importo di €
68.516,50.
2. L'opponente ha dedotto:
a) che tale sanzione è sorta da un rapporto dall' del 04 luglio Controparte_1
2014, contraddistinto al n. 278/14 e firmato dall'ispettore Persona_1
b) che, alla luce del rapporto n. 278/14, è stato emesso il verbale unico di accertamento n. AV00000/2014-794-01 del 5 maggio 2014, nel quale è stato accertato che era stato occupato in assenza di preventiva Parte_3 comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego e di qualsiasi altra documentazione che ne attestasse la regolare posizione contributiva ed assicurativa nel periodo tra il 29 novembre 2010 e il 4 maggio 2012, presso la l'impresa individuale , con sede legale ed unità produttiva sita in Parte_1
Atripalda (AV) alla via Appia, IV Traversa snc;
che le giornate di lavoro sono state stimate in 421 e la retribuzione percepita è stata quantificata in € 1.000,00 mensili corrisposti in contanti;
che dal rapporto sono risultate, quali violazioni,
l'omessa consegna della dichiarazioni di assunzione e del contratto individuale di lavoro, l'irregolare instaurazione del rapporto di lavoro, l'omessa registrazione sul libro unico di lavoro, l'omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, il superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro relativamente all'anno 2011; che tanto è avvenuto anche per la lavoratrice relativamente alle ore di lavoro dalla stessa Persona_2 prestate dal luglio 2010 al mese di febbraio 2013 a titolo di straordinario, R.G. n. 1157/2019
determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
che, a fronte di ciò, in data 05 giugno 2018 l' ha Controparte_2 notificato l'ordinanza-ingiunzione n. 26/18 per un importo di € 68.516,50;
c) che l'opponente non ha commesso le violazioni contestate poiché come dalla stessa dichiarato nel primo verbale ispettivo del 3 aprile 2014 ed individuato con il n. 79/86 “relativamente al con la ha intrattenuto Parte_4 CP_4 precedentemente al rapporto di lavoro regolarizzato successivamente con la
una collaborazione professionale in quanto il veniva CP_5 Pt_3 saltuariamente per effettuare esclusivamente la diagnosi delle centraline delle autovetture. Per tale collaborazione, durata qualche anno, è stato regolarmente retribuito a mezzo bonifico bancario di 2.000,00 complessivi”;
d) Che non era mai stato dipendente della impresa individuale Parte_3
Newcar di Iuliucci Carmela, ma semplicemente prestatore di lavoro autonomo e occasionale;
e) che, quanto alla lavoratrice , nel medesimo verbale è stato Persona_2 precisato che la stessa non aveva eseguito lavoro straordinario e che, all'epoca, era solo creditrice di TF (per cui già si è avuta una transazione sul quantum debeatur);
f) che è maturata la prescrizione della sanzione amministrativa irrogata per decorso del termine legale per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che il termine quinquennale decorre, non già dal giorno in cui la violazione è stata accertata, ma dal giorno in cui la violazione è stata commessa, ai sensi dell'art. 28 della L. 689 del 1981;che, in particolare, le asserite violazioni in ordine ai lavoratori e sono state accertate nell'anno 2014 e, tuttavia, gli Pt_3 Per_2 illeciti contestati risalgono, per quanto riguarda il , al periodo Pt_3
29.11.2010-04.05.2012 e, per quanto riguarda , al periodo Persona_2
01.07.2010- 22.02.2013 e, pertanto, il termine ultimo per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per è decorso in data 04 maggio Parte_3
2017, mentre per il termine ultimo è decorso il 22 febbraio Persona_2
2018; che, essendo stata l'ordinanza emessa in data 30 maggio 2018 e notificata in data 5 giugno 2018, i termini sono prescritti per l'emissione dell'ordinanza.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo – previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione – “dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 26/18 emessa dall' di Controparte_1 R.G. n. 1157/2019
Avellino in data 30.05.2018 e delle sanzioni accessorie, notificata in data
05.06.2018, ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente alla opposta per le causali invocate dall'ordinanza ingiunzione impugnata”.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
3. Ciò posto, con decreto reso in data 20 luglio 2018 e depositato in pari data, è stata denegata la concessione inaudita altera parte della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione e fissata per il giorno 10 dicembre 2018 l'udienza di discussione.
4. Il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all' (già Controparte_1
), che si è costituito, con memoria Controparte_2 difensiva depositata in data 14 novembre 2018, onde sentir “dichiarare inammissibile il ricorso e in subordine di confermare l'ordinanza opposta con condanna alle spese di lite dell'opponente ex art. 9 del decreto legislativo n.
149/2015”.
In particolare, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 intervenuto decorso del termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 6
d.lgs. 150/2011, in quanto il ricorso in opposizione è stato depositato in
Cancelleria in data 06 luglio 2018, a fronte della notifica dell'ordinanza opposta in data 05 giugno 2018.
Quanto alla prescrizione, ha fatto rilevare che il verbale unico di accertamento e notificazione del 5 maggio 2014 è stato notificato al trasgressore nel rispetto del termine di 90 gg ex art. 14 L. 689/81, atteso che il personale ispettivo ha acquistato gli elementi per procedere alla contestazione degli illeciti in data 18 aprile 2014 ed il verbale è stato notificato in data 19 maggio 2014 e che, a seguito della notifica del 19 maggio 2014 del verbale di accertamento, sono stati interrotti i termini della prescrizione quinquennale.
Nel merito ha dedotto che l'accertamento ispettivo, definito con il verbale unico del 5.5.2014, è stato effettuato a seguito delle richieste di intervento di Parte_3
del 23 ottobre 2013 e di dell'8 novembre 2013; che
[...] Persona_2
, nella richiesta di intervento, ha dichiarato di essere stato Parte_3 occupato in nero in regime di subordinazione quale meccanico presso l'impresa individuale dal 29.11.2010 al 4.5.2012, osservando l'orario di lavoro che CP_4 va dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 ed R.G. n. 1157/2019
il sabato dalle 8:30 alle 12:30 e di aver percepito un retribuzione mensile di €
1.000,00 e lamentando di non avere una posizione contributiva e previdenziale regolarizzata, di non aver percepito la retribuzione prevista per legge, l'indennità per ferie e festività non godute, la tredicesima mensilità, il TF e l'indennità sostituiva del preavviso;
che , nella richiesta di intervento del Persona_2
8.11.2013, oltre ad aver affermato di essere stata occupata a nero presso la ditta in questione dal 17.7.2006 al 19.11.2007, ha anche dichiarato di aver svolto l'attività lavorativa per 45 ore settimanali (pari a 9 ore giornaliere) e che nel periodo a nero ha percepito un retribuzione di € 800,00 e che successivamente ha percepito una retribuzione mensile di € 1.000,00, in contanti fino al 2011 e successivamente con assegno bancario e, pertanto, ha rivendicato le assicurazioni sociali e le retribuzioni come da CCNL di categoria per il periodo in nero, il T.F.R. per tutto il periodo lavorativo, le ore di lavoro straordinario, le ferie, i permessi non goduti, la differenza paga ed il preavviso di licenziamento;
che, in data 12 marzo 2014, ha confermato quanto dichiarato Parte_3 nella richiesta di intervento aggiungendo ulteriori circostanze circa lo svolgimento dell'attività lavorativa ed anche ha confermato quanto dichiarato Persona_2 dal;
che, in data 19 marzo 2014, rispetto al rapporto di Pt_3 Parte_3 lavoro di alle dipendenze della ha indicato l'orario di Persona_2 Pt_1 lavoro osservato su base giornaliera, aggiungendo che la BI lavorava anche di sabato almeno una volta al mese;
che, nella stessa data, la ha Per_2 confermato e circostanziato quanto dichiarato nella richiesta di intervento e
, dipendente della medesima impresa individuale, ha Persona_3 confermato quanto dichiarato sia dal che dalla;
che, in data 24 e Pt_3 Per_2
26 marzo 2014, sono stati sentiti e che hanno CP_6 CP_7 confermato le rivendicazioni di e;
che le dichiarazioni Pt_3 Per_2 dell'opponente circa la mera collaborazione professionale del Pt_1 Pt_3 rese nel verbale di primo accesso ispettivo sono state confutate dalle concordanti dichiarazioni dei soggetti sentiti nel corso della verifica ispettiva;
che, quanto a
, il verbale di conciliazione giudiziale, depositato dalla Persona_2 Pt_1 non è utile a contrastare le risultanze dell'accertamento; che i verbali che ripotano le dichiarazioni del lavoratore sono atti pubblici e fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni contenute e della loro provenienza ex art 2700
c.c.. R.G. n. 1157/2019
5. Ciò posto, con ordinanza depositata in data 13 marzo 2019, il Giudice del Lavoro ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione del fascicolo alla Sezione Civile del Tribunale.
Designato il Giudice, è stata fissata l'udienza di discussione del 22.10.2019 ed, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, ritenuta superflua la prova orale, essendo la causa documentale e ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato per la discussione, in ultimo, all'udienza del
06 maggio 2025, ove la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
7. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ad ordinanza -ingiunzione n. 26/2018 formulata dall' , per esser stato CP_2 il ricorso depositato in data 06 luglio 2019 e, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni, la stessa è infondata in quanto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
Tale termine, nel caso di specie, risulta rispettato, atteso che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è pacificamente avvenuta in data 05 giugno 2018 ed il deposito del ricorso è avvenuto in data 04 luglio 2018 (e non già in data 06 luglio
2019, come sostenuto dall' ), essendo la ricevuta di avvenuta CP_2 consegna del ricorso stata generata in data 04 luglio 2019 e, dunque, entro il termine di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.
8. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine quinquennale dalla commessa violazione, formulata dall'opponente
. Parte_1
Giova premettere che l'opposta ordinanza-ingiunzione è relativa a violazioni amministrative conseguenti ad azioni ed omissioni compiute ai danni dei lavoratori e ed, in particolare, quanto al Persona_2 Parte_3 secondo, alla mancata consegna della documentazione di assunzione, alla mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, alla mancata registrazione sul LUL delle giornate e delle ore di lavoro eseguite, alla mancata comunicazione al Centro per l'Impiego della risoluzione del rapporto di lavoro ed al ricorso a prestazioni di lavoro straordinario in misura superiore a R.G. n. 1157/2019
quanto previsto dal CCNL e, quanto a , alla mancata Persona_2 registrazione sul LUL delle giornate e delle ore di lavoro eseguite a titolo di lavoro straordinario. Con Le violazioni in questione sono state contestate dall' di all'esito degli CP_2 accertamenti eseguiti presso l'impresa individuale . Parte_1
Ciò posto, occorre rilevare che “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Cass. n. 1081/07)
Nel caso in esame, le prestazioni lavorative sono state rese, quanto a Parte_3
, a far data dal 29 novembre 2010 sino al 04 maggio 2012 e, quanto a
[...]
, a far data dal luglio 2010 al febbraio 2013, mentre il successivo Parte_5 verbale di accertamento n. AV00000/2014-794-01 del 05 maggio 2014 è stato notificato in data 19 maggio 2014.
Con la notifica del predetto verbale unico di accertamento sono stati interrotti i termini della prescrizione quinquennale previsti dall'art. 28 della L. 689/1981, in virtù del quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
È, invero, ormai pacifico che tanto la notifica del verbale quanto la notifica dell'ordinanza comportino, in quanto atti interruttivi, che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
L'ordinanza -ingiunzione è stata notificata in data 1° giugno 2018, con la conseguenza che in nessun caso sono decorsi i termini prescrizionali previsti.
Inoltre, è consolidato l'insegnamento della Suprema Corte per cui “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della R.G. n. 1157/2019
condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione”
(Cass. n. 25916/06).
Poiché, quindi, l'accertamento del fatto non può identificarsi con la generica acquisizione di elementi e di dati ispettivi, ma passa attraverso quella necessaria ed ulteriore attività di valutazione degli stessi e di confronto tra il materiale testimoniale e la documentazione acquisita, onde pervenire all'esito alla piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi delle infrazioni medesime, nel caso che ci occupa, appare del tutto congrua la durata delle indagini ispettive, tenuto conto che, su istanza di entrambi i lavoratori (del 14 ottobre 2013, quanto a e del giorno 08 novembre 2013, il primo accesso ispettivo è Parte_3 stato operato il 03 aprile 2014 e che l'amministrazione ha poi provveduto a sentire i lavoratori interessati dall'accertamento, a verificare la documentazione acquisita e quindi a ricostruire le singole posizioni di ognuno ed, a definizione degli accertamenti, l'ultimo teste è stato sentito in data 26 marzo 2014, per cui, considerato che la notifica del verbale è intervenuta in data 19 maggio 2014, la stessa deve ritenersi tempestiva.
A tanto aggiungasi che alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d. l. n. 35 del
2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al R.G. n. 1157/2019
termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. ex multis Cass. n.
21706/ 2018).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va rigettata la preliminare eccezione di merito sollevata dalla parte opponente.
9. Prima di passare ad esaminare il merito della res controversa, è necessario, anzitutto, precisare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, con conseguente esclusione della competenza del giudice del lavoro (cfr.
Cass. civile sez. un., 29/01/2021, n.2145).
10. Ciò posto, può, dunque, passarsi alla disamina della res controversa.
In primo luogo, giova premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria.
Secondo la consolidata giurisprudenza, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la R.G. n. 1157/2019
posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass.
n. 4898/2015).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A..
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921). R.G. n. 1157/2019
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, l' convenuto abbia fornito la prova della legittimità Controparte_1 dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione e dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Invero, dalla documentazione in atti si evince che e Persona_2 Parte_3
hanno fatto richiesta di intervento all'Ispettorato del Lavoro - Direzione
[...]
Provinciale di Avellino, rispettivamente in data 08 novembre 2013 ed in data 14 ottobre 2013, onde consentire l'accertamento ispettivo, poi conclusosi con il verbale unico del 5 maggio 2014.
L'accertamento ispettivo, come risulta dal verbale unico di accertamento n.
AV00000/2014 – 794-01 del 05 maggio 2014, è fondato sulle dichiarazioni dei lavoratori denuncianti, sulle dichiarazioni testimoniali, su dichiarazioni rese dal datore di lavoro, su documentazione posseduta dall'impresa individuale e sull'estratto cassetto previdenziale Inps, dal quale si ricavano le violazioni da parte della datrice di lavoro dell'art. 4 bis co. 2 del d.lgs. Parte_1
181/2000 e dell'art. 3, co. 3, del d.l. 12/02 e dell'art. 39 c. 1 e 2 D.L. 112/08 e dell'art. 21, c. 1, L. n. 264/49 e dell'art. 4 c. 2,3,4 d.lgs. 66/03, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pari ad € 68.516,50.
Con riguardo alle indagini svolte, giova precisare che il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti R.G. n. 1157/2019
nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. civ., Sez. II, 20 marzo 2007, n° 6565).
Ne deriva che, nel caso di specie, il verbale ispettivo di cui sopra n.
AV00000/2014-794-01 del 05.05.2014, da un lato, fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti che l'ispettore intervenuto sul posto ha attestato ovvero circa l'analisi della documentazione vagliata e, dall'altro lato, faccia fede fino a prova contraria, quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti, quali e . Parte_3 Persona_2
Sul punto è necessario andare ad analizzare pedissequamente le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori.
In particolare, , nella richiesta di intervento, ha dichiarato di Parte_3 essere stato occupato in nero in regime di subordinazione quale meccanico presso l'impresa individuale New Car di Iuliucci Carmela dal 29 novembre 2010 al
04 maggio 2012, con qualifica di meccanico, lavorando dalle ore 8.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle18.30 (dal lunedì al venerdì) e dalle 8.30 alle 12.30 (il sabato), con una retribuzione di € 1.000,00.
Ha, inoltre, lamentato la mancata regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale e la mancata corresponsione della retribuzione prevista per legge, dell'indennità per ferie e festività non godute, della tredicesima mensilità, del TF e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto a , nella richiesta di intervento del giorno 08 novembre Persona_2
2013, ha affermato che prima della regolare assunzione avvenuta in data 27 novembre 2007 è stata occupata in nero presso l'impresa individuale New Car di a far data dal 17 luglio 2006 al 19 novembre 2007, di aver Parte_1 svolto, quale impiegata live. 2, attività lavorativa per 45 ore settimanali (9 ore giornaliere), di aver percepito nel periodo in cui ha lavorato a nero € 800,00 mensili, poi portati ad € 1.000,00, versati in contanti fino al 2011 e successivamente con assegno bancario.
Ha, dunque, rivendicato le assicurazioni sociali e le retribuzioni come da CCNL di categoria per il periodo in nero, il T.F.R. per tutto il periodo lavorativo, le ore di lavoro straordinario, le ferie, i permessi non goduti, la differenza di paga e il preavviso di licenziamento. R.G. n. 1157/2019
Inoltre, l'opposto ha prodotto in atti i verbali di sommarie Controparte_1 informazioni sia di , sia di , sia di altri lavoratori, Parte_3 Persona_2 quali (sentito a sommarie informazioni in data 19 marzo Persona_3
2014), (sentito a sit il 24 marzo 2014) e (sentito a Persona_4 CP_7 sommarie informazioni il 26 marzo 2014).
In particolare, in data 12 marzo 2014, nel verbale di sommarie informazioni,
ha confermato quanto dichiarato nella richiesta di intervento, Pt_3 dichiarando di confermare “di aver lavorato in assenza di contratto di lavoro e senza copertura assicurativa e previdenziale nel periodo dal 29 novembre 2010 al
4 maggio 2012; confermo altresì l'orario di lavoro svolto in quel periodo, abitualmente compreso tra le ore 8.00 e le 13.30 e lei 14.30 e le 18.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì. Ho lavorato tutti i sabati, nel suddetto periodo non ho mai fatto giornate in assenza, a qualunque titolo. Lavoravo come meccanico all'interno del capannone in affitto alla ditta”.
Nel verbale di sommarie informazioni della stessa data, , in Persona_2 ordine al rapporto tra il e l'impresa individuale New Car di Iuliucci Pt_3
Carmela, ha confermato tutto quanto dichiarato dal . Pt_3
Quanto invece al rapporto tra la e l'impresa individuale New Car, nel Per_2 verbale del 19 marzo 2014, ha confermato tutto quanto Persona_2 dichiarato nella richiesta di intervento e “ad integrazione della richiesta di intervento presentata nei confronti della New car alla direzione di lavoro di l'8.11.2013” ha precisato “di aver lavorato fino al 23.2.2013, giorno in CP_2 cui sono stata licenziata per giustificato motivo oggettivo. Confermo altresì quanto dichiarato il giorno 12 marzo in merito al mio orario di lavoro ed alle mie mansioni operative, allorquando sono stata sentita quale teste in relazione ai fatti denunciati dal collega ”. Pt_3
Parimenti, rilevanti ai fini della presente decisione risultano essere le dichiarazioni rese in sede di verbale di sommarie informazioni da parte di , Controparte_9 carrozziere dell'impresa individuale New Car di , il quale ha Parte_1 affermato di ricordare “che con me ha lavorato, come meccanico, all'interno degli stessi locali della officina il sig. . Questi è venuto a lavorare dopo Parte_3 di me;
ricordo la circostanza in cui ho visto un paio di volte al lavoro nel Pt_3 mese di luglio-agosto 2010, che poi è stato stabilmente al lavoro presso l'officina verso al fine dell'anno 2010, forse dicembre. lavorava come me, Pt_3 R.G. n. 1157/2019
osservando un orario di lavoro dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00..” e ancora “ riguardo invece alla sig.ra posso senz'altro dire che nel Persona_2 periodo in cui ho lavorato in quell'officina la stessa è stata sempre presente, non si è mai assentata se non per qualche giorno di ferie ad agosto… quando arrivavo al lavoro, la sig.ra era già presente in ufficio (si occupava della gestione Per_2 amministrativa e contabile della ditta come impiegata )… quando la titolare non veniva di sabato, la sig.ra la sostitutiva”. Per_2
Tali circostanze sono state inoltre confermate anche dalle deposizioni rese da dipendente dell'impresa individuale e da , socio CP_6 CP_7 accomandatario della Sfera Autoricambi s.a.s., rispettivamente in data 24 marzo
2014 e 26 marzo 2016.
11. Tanto premesso, in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis Cassazione n. 24208/2020) che consente di dare preminenza alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti agli Ispettori, in quanto connotate da genuinità, si rileva la concordanza tra le asserzioni rese in sede ispettiva nei verbali di sommarie informazioni, a fronte invece dell'assenza di documentazione comprovante la tesi prospettata dall'opponente.
Invero, l'opponente ha contestato, quanto a , Parte_1 Parte_3 che egli prima di esser assunto dalla ha intrattenuto solo una CP_5 collaborazione professionale con l'impresa individuale New Car di Iuliucci Carmela con il compito di effettuare esclusivamente la diagnosi delle autovetture e che per tale attività è stato retribuito a mezzo bonifico bancario di € 2.000,00 e, quanto invece a , che le pretese differenze retributive ed il TF Persona_2 sono stati oggetti di transazione.
Di talché, questo Tribunale rileva, quanto alla prima contestazione formulata con riguardo al , che la stessa non è stata in alcun modo comprovata e Pt_3 contrasta con la documentazione versata in atti e, segnatamente, con le sommarie informazioni rese dai lavoratori, la cui univocità, logicità e coerenza non può che indurre questo Tribunale a stimarle come degne di particolare e specifica credibilità, anche tenuto conto del fatto che tali dichiarazioni sono state rese nell'immediatezza del fatto.
Per quanto concerne, invece, la contestazione circa il rapporto transatto con la lavoratrice , si rileva che l'accordo conciliativo, avvenuto peraltro a seguito Per_2 R.G. n. 1157/2019
della notifica del verbale unico di accertamento, ha una mera valenza tra le parti senza incidere in alcun modo sull'accertamento del rapporto del lavoro effettuato dall'organo preposto.
Infatti, la conciliazione giudiziale di una controversia attinente a un rapporto di lavoro ha efficacia vincolante, in riferimento ai soggetti, esclusivamente per gli stipulanti, e, in riferimento all'oggetto, soltanto per quella parte di negozio dispositivo che attiene alla rinuncia a diritti già acquisiti dal lavoratore, con la conseguenza che soltanto per tale parte e soltanto per tali soggetti viene ad essere preclusa l'indagine sull'effettiva natura del rapporto di lavoro.
La conciliazione giudiziale non può estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi e, in particolare, nei confronti di quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti hanno pattuito di qualificarlo altrimenti (Cass. n. 3344/05 e 4821/99).
Ciò posto, deve, conseguentemente, escludersi che parte opponente abbia fornito la prova dell'esistenza di circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione ovvero abbia comprovato fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
12. Ne consegue la fondatezza delle sanzioni amministrative comminate con l'ordinanza – ingiunzione n.26/18, che non può che esser confermata.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022
e con applicazione dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
Ritiene, infine, il Tribunale di dover fare applicazione dell'art. 9 del D. Lgs.
149/2015 a mente del quale “L' può farsi rappresentare e difendere, CP_2 nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 nonché negli altri casi in cui la legislazione R.G. n. 1157/2019
vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all' sono CP_2 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso in opposizione depositato da nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_10 rigettata ogni diversa istanza e/o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 26/2018 proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta e le relative
[...] sanzioni irrogate;
- condanna l'opponente al pagamento in favore del resistente Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 nell'importo di € 9.014,40 (già ridotti del 20%) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino, all'udienza del 06 maggio 2025
IL GIUDICE dr.ssa Valeria Villani