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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7816 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 09.12.2024 e vertente
TRA
, nella qualità di amministratore unico della (p.i. ed anche Parte_1 CP_1 P.IVA_1
quale procuratrice speciale del GN (c.f. ) rappresenta e difesa Parte_2 C.F._1
dall'Avv. Claudio Nasoni
ATTRICE
E
quale impresa designata per la Regione Lazio alla la gestione del F.G.V.S., Controparte_2
(p.i. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_2
Selvaggia Forza;
CONVENUTA
***
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale. CONCLUSIONI: come rassegnate dai rispettivi difensori delle parti nelle note di trattazione scritta all'udienza del 09.12.2024 celebratasi in forma cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la GNa nella qualità di amministratore Parte_1
unico della e quale procuratrice speciale del GN , ha convenuto in giudizio la CP_1 Parte_2
quale impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S. al fine di sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro di cui
trattasi in capo al veicolo non identificato;
b) Conseguentemente condannare la in persona CP_2
del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Milano Piazza Tre Torri 3 20145 Milano
c.f. p.iva n.q. di impresa designata dal FGVS, a rifondere all' istante tutti i P.IVA_2 P.IVA_3
danni subiti e subendi per le causali di cui in premessa, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese
mediche legali stragiudiziali, e mediche maturande per il futuro, oltre gli interessi, a titolo di danno da lucro
cessante, secondo gli ormai noti criteri di cui alla Sent. Cass. SS.UU. N° 1712/95, o di quella maggiore o
minor somma sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Il.mo Tribunale adito, anche all'esito della espletanda
istruttoria”.
Ha dedotto l'attrice a sostegno delle proprie ragioni che il giorno 6.6.2018, in Roma, il GN Pt_2
alla guida del motoveicolo Yamaha T-Max, targato DP52429 e di proprietà della
[...] CP_1
percorreva la carreggiata esterna del G.R.A. in direzione di marcia via della Bufalotta all'altezza della diramazione 18 Roma Firenze quando, giunto in prossimità del km 22.300, veniva superato da un autoarticolato che nella manovra agganciava con il rimorchio posteriore il mezzo condotto dal GN Pt_2
il quale rovinava in terra riportando gravi lesioni. Anche il motoveicolo condotto dal GN Pt_2
trascinato per diversi metri, riportava danni materiali.
Ha dedotto, parte attrice, che il conducente dell'autoarticolato, probabilmente nemmeno accortosi dello scontro, non si fermava a prestare soccorso e proseguiva la sua marcia rimanendo ignoto.
Ha dedotto, quindi, l'attrice che il GN riportava gravi lesioni permanenti a seguito del sinistro Pt_2
refertati inizialmente dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea ed accertati dal consulente di parte così descritti “ Esiti di trauma cranico commotivo con diffusa emorragia subaracnoidea al livello dei solchi
frontali e parietali sinistri e della cisterna silviana di dx, minima quota di emoventricolo di sinistra, multipli
focolai contusivo-emorragici intra-assiali bilaterali e ferita lacero contusa in regione occipitale;
Esiti di
trauma del rachide cervicale con contusione midollare e ischemia midollare, con multiple impronte sullo
spazio subaracnoideo anteriore caratterizzate da erniazione dei dischi Impairment Scale B tra C2 e C7, con
estrinsecazione mediana laterale dx a livello C4-C5 e ischemia midollare su base compressiva tra C3 e C5,
e lesione midollare come da lesione dei cordoni anteriori, consistenti in tetraplegia C4/C5 sin, con
immobilità degli arti inferiori associata a monoplegia arto sup dx e paresi grave 2/5 arto sup sin con esigua
mobilità residua. Passaggi posturali e trasferimenti in massima assistenza. Esiti di PNX massivo dx e
fratture costali multiple bilaterali (arco costale posteriore della III, IV, V, VI, VII, IX di destra), consistenti
in grave insufficienza ventilatoria secondaria al trauma e sintomatologia restrittiva dolorosa;
Esiti di valido
trauma contusivo della spalla destra con frattura scomposta del corpo e della spina della scapola dx,
consistenti in dolore, deficit articolare e deficit di forza dell'arto superiore omolaterale con grave
limitazione dei movimenti;
Esiti di frattura della falange intermedia del II e III raggio della mano sinistra,
esiti in dolore locale e deficit dell'articolarità. Lesione dell'arto inf dx consistente in flc superficiale
ginocchio dx con frattura condiloidea femore dx. Disturbo post-traumatico da stress con ansia e depressione
maggiore in esito a sinistro stradale con grave sintomatologia caratterizzata da umore deflesso, insonnia,
incubi notturni, evitamento, flashback, ansia e crisi di panico e perdita vita di relazione e interessi, in
terapia farmacologica”.
Si è costituita in giudizio la quale Impresa designata contestando la Controparte_2
domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata.
Ha sostenuto la infatti, che l'attrice non avrebbe fornito prova di aver adottato tutte Controparte_2
le misure necessarie per l'individuazione dell'autoarticolato e che, in ogni caso, il conducente del motoveicolo sarebbe stato quanto meno corresponsabile dell'evento sinistro per aver guidato oltre i limiti di velocità consentiti sulla corsia di emergenza in violazione delle norme del codice della strada.
Per tale motivo la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda o, in via subordinata, il riconoscimento di un concorso di colpa del GN Pt_2 Con ordinanza del 5.7.2021 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6^ comma, c.p.c..
E' stata, quindi, disposta l'escussione dei testi ammessi nonché l'interrogatorio formale del GN
con contestuale affidamento al CTU dr. affinché provvedesse all'accertamento Parte_2 Persona_1
dei postumi invalidanti permanenti in capo all'attore che, effettivamente, venivano accertati essere conseguenza del sinistro descritto in atti e stimati nella misura di 450 giorni di invalidità temporanea assoluta ed un grado di invalidità permanente pari all'87%.
L'elaborato tecnico è stato, altresì, integrato con la valutazione e l'indagine prognostica sulle spese mediche ed assistenziali che presumibilmente l'attore avrebbe dovuto sostenere nel corso degli anni venturi in relazione all'aspettativa di vita.
A seguito di istanza formulata dall'attore, veniva liquidata in favore del è stata liquidata al GN Pt_2
la somma di € 350.000,00 a titolo di provvisionale ex art. 5 legge 102/2006.
[...]
All'esito dell'espletamento delle prove e del deposito della relazione tecnica elaborata dal CTU nominato,
la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
Unitamene al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica parte attrice ha depositato ulteriore documentazione.
°°°
Occorre, preliminarmente, disporre lo stralcio della documentazione depositata dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale e delle memorie di replica, trattandosi di deposito avvenuto fuori dei termini concessi dal codice di rito ed in assenza di qualsivoglia autorizzazione;
di tal documentazione non si potrà,
pertanto, tener conto ai fini della decisione.
Nel merito, la domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei termini che seguono.
Non sussistono dubbi sul fatto che il 6.06.2018 il GN alla guida del motoveicolo Parte_2
Yamaha T-Max targato DP52429, nel mentre percorreva il G.R.A. sul proprio senso di marcia, veniva sorpassato ed urtato da un autoarticolato che rimaneva sconosciuto. L'unico teste oculare, GN , escusso nel corso dell'udienza del 3.5.2022 ha confermato Testimone_1
che “il giorno del sinistro ero a bordo di un'autovettura condotta da mio genero […] percorrevamo il tratto
sul GRA, all'altezza uscita Bufalotta in carreggiata esterna […] la nostra autovettura seguiva sia il
motociclo che l'autocarro sulla corsia di destra […] Il motorino l'ho visto nel momento in cui
l'autoarticolato ha quasi completato la manovra di sorpasso. Con la parte posteriore ha agganciato il
motociclo con la parte finale del fascione posteriore”.
Non v'è altresì dubbio che l'evento sinistro per cui è causa sia addebitabile all'autoarticolato ignoto che nella fase di sorpasso, manovra probabilmente avvenuta in modo imprudente, ha agganciato lo scooter condotto dall'attore facendolo rovinare in terra e procurandogli gravi lesioni.
L'istruttoria non ha restituito validi elementi per riconoscere un margine di compartecipazione concorsuale del motociclista il quale stava percorrendo il proprio senso di marcia entro la propria corsia
(come confermato dal teste oculare secondo cui “Il motorino si trovava a circa 50cm dalla linea di corsia di
emergenza”).
La discrasia rilevata dalla Compagnia convenuta, tra il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal teste escusso a verbale dinnanzi alle autorità intervenute e quelle rese in udienza appare un elemento trascurabile,
in primis in quanto la ricostruzione dell'evento da parte del teste è in linea con gli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio inclusa la dichiarazione confessoria rilasciata dall'attore in sede di interrogatorio formale il quale, contestando di percorrere la corsia di emergenza, dichiarava che “procedevo sulla corsia di
destra”.
In secundis, l'eventuale invasione della corsia di emergenza da parte del GN non avrebbe Pt_2
potuto contribuire alla causazione dell'evento-sinistro attese le modalità con cui lo stesso è avvenuto. Dalla
disamina di tutti gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria non è dato ravvisare alcuna manovra improvvisa o negligente dell'attore tale da potergli attribuire alcuna compartecipazione causativa dell'evento. Non è sufficiente, infatti, ai fini della distribuzione delle responsabilità la mera inosservanza di regole del codice della strada atteso che l'automobilista è sempre responsabile anche del comportamento imprudente altrui, a patto che tale comportamento rientri nei limiti della prevedibilità (cfr. Cass. n.
27513/2017; Cass. n. 5691/2016). Nel caso di specie, l'autoarticolato ben avrebbe potuto avvedersi del ciclomotore attoreo che percorreva lo stesso senso di marcia e, dunque, ben avrebbe potuto eseguire la manovra di sorpasso utilizzando tutte le misure precauzionali e diligenti impostegli dal codice della strada.
Deve essere, altresì, esclusa qualsivoglia compartecipazione causale del comportamento attoreo con l'entità delle lesioni subite atteso che, dall'esito dell'istruttoria è emerso che il motociclista indossava il casco protettivo regolarmente allacciato. La prova è nel fatto che tutti i testi sono stati concordi nel rinvenire il caso accanto al corpo del GN (così il teste sig. “[…] il caso era sganciato ed Pt_2 Testimone_1
era vicino alla testa […] Confermo che il casco lo portava anche prima dell'urto”; parimenti il teste sig.ra dichiarava che “Il casco del motociclista era a fianco dello stesso”). Deve essere condivisa, a Tes_2
tal proposito, l'osservazione di parte attrice secondo cui se il casco fosse stato slacciato con l'impatto sarebbe volato via a diversi metri dal corpo del conducente dello scooter.
Le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e la gravità delle lesioni riportate dal motociclista inducono,
poi, ad escludere che vi fossero margini per accertare la targa dell'autoarticolato che proseguiva la propria marcia lasciando sull'asfalto il GN che riceveva le cure immediate da parte degli avventori Pt_2
presenti in quel momento individuati, tra gli altri, nel teste sig. . Testimone_1
Né, tanto meno, ha trovato riscontro l'eccezione sollevata dalla convenuta riguardo la contestazione della guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti da parte del GN Pt_2
L'eccezione ha riguardato un presunto verbale di contestazione elevato a distanza di giorni nei confronti dell'attore ma di cui non vi è traccia nella documentazione versata in atti, tale da rimanere una circostanza destituita di valido fondamento e, comunque, non incidente nella dinamica che ha portato alla verificazione del sinistro.
Ed invero, a prescindere da quale sia stato l'esito del procedimento penale per il reato contravvenzionale ex art. 187 c.d.s., difetta la prova del nesso causale tra la condotta sanzionata da detta norme e l'evento.
Ritenuta, pertanto, provata la responsabilità del veicolo sconosciuto nella causazione dell'evento e ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'intervento del F.G.V.S., si procede alla quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'attore. Quanto all'ammontare del danno biologico si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della
CTU.
Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Esse possono quindi essere tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento stante anche il fatto che le contestazioni mosse, solo in parte, dal consulente attoreo sono state adeguatamente riscontrate dal CTU e, comunque, integrate in sede di chiarimenti in modo incontrovertibile confermando nella relazione definitiva la valutazione complessiva del danno permanente nella misura dell'87% con una inabilità temporanea assoluta in 450 gg. al 100%.
prendendo come parametro di riferimento le Tabelle di questo tribunale che consentono una miglior valutazione e conseguente stima del danno subito dall'attore.
Il CTU ha, in particolare, precisato che le lesioni riportate dal GN tra cui quelle a Parte_2
carico dell'encefalo e del midollo spinale legati a meccanismi di tipo emorragico, contusivo ed ischemico,
che hanno determinato un quadro clinico rappresentato da paraplegia degli arti inferiori, sono da ricondursi al politrauma stradale.
Il CTU, in particolare, ha rilevato “Contusione midollare ed ischemia midollare con multiple impronte
sullo spazio subaracnoideo anteriore caratterizzate da erniazione dei dischi Enpairment Scale B tra C2 e
C7, con estrinsecazione mediana laterale dx a livello C4-C5 e ischemia midollare su base compressiva tra
C3 e C5 e lesione midollare come da lesione dei cordoni anteriori”. Le alterazioni di tipo
discospondiloartrosico con erniazioni multiple dei dischi intervertebrali fra C2-C7 erano verosimilmente,
per le loro caratteristiche anatomo patologiche, preesistenti all'incidente, ma rispetto alle conseguenze di
tipo compressivo-ischemico tra C3-C5 e lesivo dei cordoni anteriori del midollo assumono un ruolo non
significativo nell'incidenza causale sullo stato attuale”. Oltre all'insorgenza di un disturbo post-traumatico da stress con grave depressione del tono dell'umore in terapia farmacologica e psicoterapia.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno. Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata,
in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare lo stesso sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma attualmente in uso e tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 57 anni, per un importo pari ad € 1.057.591,21 al valore attuale.
Deve essere accolta, sul punto, l'osservazione di parte convenuta secondo cui ai fini del calcolo dell'invalidità permanente occorre far riferimento all'età del danneggiato al momento del consolidarsi dei danni permanenti, ovvero, nel momento successivo allo spirare dei giorni stimati di invalidità temporanea.
Nel caso di specie, tale termine è stato individuato in 450 giorni, ergo, il consolidamento dei postumi invalidanti permanenti è avvenuto quando il GN aveva già compiuto il cinquantasettesimo anno di Pt_2
vita (cfr. Cass. 10303/2012).
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida l'ulteriore somma di € 57.631,50 al valore attuale, considerando il valore di €
128,07 per ogni giorno di ITA.
Il danno non patrimoniale, poi, deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013),
ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice. Ed invero, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il danno biologico può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno “più grave rispetto alle conseguente
ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e
condizione” (Cass. Civ., 34793/2021). Nel caso di specie il GN all'esito del sinistro ha dedotto di Pt_2
aver subito, dandone prova, di essere rimasto paraplegico agli arti inferiori ed aver subito diversi interventi chirurgici con postumi invalidanti permanenti con incidenza sulle scelte lavorative e professionali ragionevolmente limitate in ragione delle peggiorate condizioni fisiche.
Si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 70,4% per complessive € 785.116,78 al valore attuale.
Parte attrice ha richiesto, altresì, la liquidazione degli ulteriori danni patrimoniali subiti a seguito del sinistro ed aventi una proiezione futura nel tempo (quali la lesione della capacità lavorativa generica,
l'assistenza domiciliare, la necessità di svolgere attività fisioterapica e consulenza psicologica) per la cui liquidazione occorrerà tener conto della capitalizzazione anticipata trattandosi di somme versate in via anticipata ma che maturano nel futuro.
Tale capitalizzazione, in assenza di uniforme disciplina sul punto, può essere mutuata dalle Tabelle
elaborate presso il Tribunale di Milano ed in vigore dal 01.01.2024, in quanto Tabelle più recente ed attualizzate al costo attuale della vita ed all'attuale tasso d'inflazione e che tengono conto dell'età del danneggiato in rapporto con la previsione degli anni di perdita del reddito elaborando un dato coefficiente numerico.
Sulla base delle predette tabelle, richiamate dalla stessa parte attrice e che pedissequamente di riportano: può procedersi alla liquidazione delle ulteriori voci danno accertate in sede istruttoria.
Ed invero, quanto alla domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, sia generica che specifica, quest'ultima è stata accertata dal CTU nella propria relazione (cfr. pag. 20 elaborato peritale).
Giova, a tal proposito, richiamare l'indirizzo ormai consolidato in seno alla giurisprudenza per cui al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità del danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l'invalidità
subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante (cfr. Cass. Civ., n.
26641/2023). La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, infatti, può invero costituire anche un danno patrimoniale,
non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/01/2013, n. 908); prescindendo dal fatto che il danneggiato fosse o meno percettore di reddito al momento del sinistro (fra tutte, Cass. 18092/2005).
Nel caso di specie, il GN – come da egli stesso dichiarato – non era percettore di alcun reddito Pt_2
al momento del sinistro ragion per cui, ai fini del calcolo della incapacità al lavoro generica come dimostrata e riconosciuta esistente in sede di indagine peritale, potrà prendersi quale parametro di riferimento l'assegno sociale (Cass. Civ. 2463/2020).
Orbene, l'ammontare dell'assegno sociale è attualmente pari ad € 534,41x13 mensilità=€ 6.947,33x3=€
20.841,99. Tale importo dovrà essere moltiplicato per il coefficiente per reddito mancato come dalle Tabelle
poc'anzi richiamate: età al momento del sinistro: 56 anni, persi 11 (età pensionabile 67 anni), coefficiente pari a 10,16. Pertanto, il danno da lesione della capacità generica può essere quantificato in € 211.754,61.
In merito, poi, all'incapacità al lavoro specifica, osserva il giudicante che la parte che la richiede deve dimostrare, anche per presunzioni semplici, di aver svolto una determinata attività prevalente. Nel caso di specie parte attrice ha dichiarato espressamente che non era percettore di alcun reddito alla data del sinistro ricoprendo solamente il ruolo di amministratore unico della società a titolo gratuito. Parte_3
Incombe sull'attore l'onere della prova riguardo la stretta correlazione tra le lesioni subite e la riduzione dei guadagni con specifica dimostrazione della differenza dei redditi percepiti prima e dopo il sinistro (cfr.
Cass. Civ., 21988/2019; Cass. Civ., 14517/2015); prova che nel caso di specie non può sussistere per i motivi poc'anzi detti. Per tale motivo non può essere riconosciuto alcun risarcimento per incapacità lavorativa specifica.
Quanto alle spese mediche, parte attrice – come confermato dal consulente tecnico – non ha fornito prova di aver sostenuto spese documentate da rimborsare. In assenza di tale elemento, il CTU ha comunque formulato un prospetto di spese future che, all'esito della copiosa documentazione prodotta in atti, non può che essere ritenuta condivisibile da questo giudicante.
Il CTU ha accertato, infatti, che il GN dovrà proseguire un ciclo di psicoterapia all'esito dei Pt_2
riflessi psico/emotivi cagionati dall'evento-sinistro le cui gravi conseguenze lesive hanno pregiudicato la normale esistenza dell'attore.
Considerando una seduta di psicoterapia a settimana per un periodo di 5 anni, può liquidarsi la somma di
€ 4.160 (1 seduta a settimana x 4 settimane x 12 mesi). Anche tale importo dovrà essere moltiplicato per il coefficiente stabilito dalle richiamate tabelle milanesi per il costo sostenuto negli anni venturi: età 56 anni;
anni 5 di sedute psicoterapiche stimate dal CTU: coefficiente pari a 4,81 per un importo totale di €
20.009,60.
Il CTU ha, altresì, accertato che l'attore necessita di fisioterapia vita natural durante stante il grave stato di salute che costringe il GN a deambulare non in stazione eretta ma per il tramite di sedia a Pt_2
rotelle. Per tale motivo è condivisibile la previsione di spesa come elaborata dal CTU tenuto conto dell'aspettativa di vita dell'attore di almeno 18 anni e che lo stesso debba svolgere almeno tre ore di sedute fisioterapiche a settimana. Anche in tal caso l'importo del CTU deve essere rielaborato alla luce del coefficiente di capitalizzazione anticipata per un importo complessivo pari ad € 145.735,20 (€ 180,00 a settimana x 52 settimane x 15,57).
L'esito dell'istruttoria ha confermato, altresì, che il GN – stante l'impossibilità di provvedere Pt_2
alle quotidiane esigenze di vita in modo autonomo necessita di almeno due badanti, per complessive 16 ore giornaliere o di una badante che fornisca assistenza 24 ore continuative. Deve essere, a tal proposito,
considerata ammissibile la documentazione prodotta dall'attore in data 26.11.2024, al di fuori della “finestra temporale” concessa dal codice di rito, trattandosi di documenti formati in data successiva ai termini di scadenza fissati per l'integrazione documentale delle parti e depositati previa autorizzazione.
Vista la situazione di salute dell'attore ed, in particolare, della sua pressoché azzerata autonomia a provvedere alle esigenze quotidiane, appare opportuno in sede prognostica, considerare risarcibile la spesa per una badante convivente che fornisca assistenza 24 ore, con qualifica livello DS il cui stipendio, che il CTU ha stimato essere pari ad € 1.232,33 al mese cui dovrà essere aggiunta una seconda figura che fornisca turnazione per i giorni di riposo per un massimo di 12 ore a settimana al costo di € 84,00 ovvero € 336,00.
Appare equo l'utilizzo dei dati medi forniti dal CTU, attraverso i quali è possibile giungere alla liquidazione del danno patrimoniale considerando, anche in tal caso, il meccanismo della capitalizzazione anticipata. Orbene il coefficiente applicabile secondo le tabelle richiamate è pari a 15,57, e pertanto può
liquidarsi la somma di € 293.338,80 (€ 1.570,00x12x15,57).
Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 113.866,56 che il GN percepisce e si Pt_2
presume percepirà complessivamente a titolo di indennità di accompagnamento erogata dall'INPS pari ad €
527,16 mensili per un totale pari ad € 179.472,24.
Non si condivide, invece, la disamina del CTU che ha detratto dalle somme dovute a titolo di assistenza domiciliare del GN quelle relative alla pensione di inabilità aventi quale finalità il ristoro del Pt_2
danno non patrimoniale del danneggiato non cumulabile, dunque, con il danno patrimoniale.
Nella liquidazione del danno patrimoniale, consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, dal credito risarcitorio vanno, pertanto, detratte le provvidenze accordate dal sistema sanitario nazionale e regionale, vale a dire, sia i benefici spettanti a titolo di indennità
di accompagnamento, sia i benefici derivanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare.
Questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11657 dell'11 aprile 2022 secondo cui non opera la compensatio lucri cum danno tra poste disomogenee di credito.
Principio già enunciato dal Supremo Collegio in seduta plenaria secondo cui non vi può essere spazio per la compensatio lucri cum damno se l'indennizzo e il risarcimento, pur essendo correlati al fatto illecito, sono diretti a riparare non già lo stesso pregiudizio, ma pregiudizi differenti. (Cass. Civ. SS.UU. 12567/2018).
Non può trovare accoglimento, poi, la richiesta dell'ulteriore personalizzazione del danno in favore del
GN atteso che l'attore non ha allegato in atti alcun documento e/o altro mezzo di prova Pt_2 equipollente atto a dimostrare che le sofferenze patite dall'attore, già adeguatamente risarcite sulla base della stima svolta dal CTU, siano acuite da particolari attitudini di vita dello stesso Pt_2
Si ricorda, infatti, che la misura standard del risarcimento prevista per legge o dal criterio equitativo adottato negli uffici giudiziali di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferte dalle persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
All'attore va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbero potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr. SS.UU.
1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01, 3747/05).
A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa, ex art. 2056, 2° comma, c.c., un ulteriore 2%
annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 1.615.934,95 al 2018) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (pari ad € 1.900.339,50)
ottenendosi così l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante di € 246.139,21.
Al GN pertanto dovranno essere liquidate le seguenti somme per ogni singola voce di danno, e Pt_2
precisamente: € 1.900.339,50 a titolo di danno biologico (che comprende invalidità permanente, invalidità
temporanea assoluta e personalizzazione del danno); € 211.754,61 a titolo di lesione della capacità generica al lavoro;
€ 20.009,60 a titolo di spese per consulenze psicoterapiche;
€ 179.472,24 a titolo di spese per prestazioni fisioterapiche;
€ 145.735,40 a titolo di differenziale delle somme da sostenere per l'assistenza domiciliare al netto dell'indennità di accompagnamento, € 246.139,21 a titolo di lucro cessante per un totale di € 2.703.450,56 da cui dovrà essere detratta la somma provvisionale già liquidata pari ad € 350.000,00 per un totale residuo di € 2.353.450,56 Quanto, infine, al danno materiale, sul punto la domanda deve essere rigettata non avendo parte attrice dimostrato l'effettiva sussistenza dei danni sul motoveicolo di proprietà. L'attore si è limitato a produrre la fattura di acquisto dello scooter modello Yamaha T-Max che in assenza di altri elementi, quali fotografie o quant'altro, non può assurgere nemmeno ad elemento indiziario della lesione patrimoniale asseritamente subita (cfr. Cass. Civ. n. 36900/2021).
Mancando ogni riferimento specifico all'effettivo danno subito dallo scooter non è possibile procedere ad alcuna liquidazione.
Pertanto, la nella qualità di Impresa, designata, deve essere condannata a Controparte_2
corrispondere al GN la somma complessiva di € 2.353.450,56. oltre interessi legali dalla Parte_2
data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese per la CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
La liquidazione delle spese avviene sulla base del principio della soccombenza ex D. M. n. 147 del 2022,
spese che vengono liquidate come da dispositivo e che si distraggono come richiesto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna quale impresa designata per la Regione Lazio alla la gestione Controparte_2
del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a nella Parte_1
qualità di procuratrice del GN la somma di € 2.353.450,56 oltre interessi legali dalla data Parte_2
di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico della parte convenuta;
c) condanna quale impresa designata per la Regione Lazio alla la gestione Controparte_2
del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 54.269,60 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ed oltre le spese esenti pari ad
€ 545,00 spese che si distraggono a favore dell'avvocato Claudio Nasoni. Roma, 20/02/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio