Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 564 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da
Pt_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco per mandato generale alle liti del 22/03/2024 in notar ed Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto sito in Asti, via F.lli Rosselli
n. 22 ricorrente
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo per mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Modica, Via Sorda Sampieri n. 27 resistente
OGGETTO: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: per parte ricorrente: come in ricorso per parte resistente: come in memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l' depositava atto di dissenso e Pt_1 quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, con il quale deduceva ed eccepiva che il CTU, nel riconoscere la sussistenza delle condizioni medico-sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore dell'odierno
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convenuto, non aveva tenuto in debito conto le obiezioni sollevate dal CTP, approdando a conclusioni contraddittorie.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, della quale rilevava l'infondatezza, stante gli esiti degli accertamenti peritali disposti nel corso della fase sommaria, e opponendosi al relativo rinnovo.
Tenuto conto della natura delle contestazioni mosse dall' veniva disposto il Pt_1 richiamo del CTU onde meglio chiarire il contenuto della relazione peritale;
indi all'esito dell'incombente, all'udienza del 31/01/2025 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi di cui appresso.
1.1. Il CTU ha, infatti, adeguatamente replicato ai rilievi critici formulati dal CT di parte opponente, motivando in modo persuasivo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario in parola ed evidenziando le ragioni che lo hanno indotto a confermare le conclusioni cui era pervenuto, che in questa sede si richiamano integralmente.
D'altro canto, il consulente, sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che, pertanto, questo Giudice ritiene di poter fare proprie, ha rilevato che:
“A tale proposito ci si chiede come possa un soggetto affetto da grave ipovisione dosare e assumere correttamente e autonomamente la terapia insulinica per il diabete mellito complicato da insufficienza renale cronica con anemia da cui è affetto nonché la terapia medica per la severa stenosi valvolare aortica;
tale circostanza viene confermata nel certificato di visita endocrinologica redatto dal
Dr. in data 12.05.22 (cfr.doc.8 alla pag.4 della CTU di ATP) da cui:”… Per_2
Particolarmente invalidante ai fini dell'esecuzione della terapia insulinica è
l'ipovisione da maculopatia bilaterale che comporta sempre l'intervento di un parente o altra figura assistenziale”.
Risulta inoltre che il sig. risulta dipendente per lavarsi, vestirsi e Controparte_1 per l'igiene personale con ADL 3/6 funzioni perse come certificato nel referto di visita geriatrica redatto in data 17.03.23 dalla Dr.ssa (cfr.doc.11 alle Per_3 pag.
4-5 della CTU di ATP).
2 R.G.L. n. 564/2024
In relazione alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez.Lavoro, n.13362 dell'11 settembre 2003 citata nel ricorso della difesa dell alle pag.
4-5 che richiama CP_2 alla necessità della ricorrenza quotidiana – e non con periodicità diversa degli atti quotidiani della vita per essere soggetti alla tutela in oggetto, appare evidente come nel caso in questione sia configurabile la necessità continua e con cadenza quotidiana di assistenza per l'espletamento degli atti citati in precedenza.
Si deve a questo punto osservare che il sig. non è inoltre in grado Controparte_1 di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a causa della grave ipovisione da cui è affetto con necessità di terza persona che lo assista;
tale circostanza non era però stata valutata dalla commissione ciechi che, a partire dal 2012, aveva riconosciuto il soggetto cieco parziale come invece sostenuto dal nelle osservazioni riportate alla pag.3 del ricorso. Parte_2
Sulla base di questi elementi, tenuto conto dei rilievi critici sollevati dalla difesa dell'Istituto in sede di opposizione, considerata la grave ipovisione per maculopatia senile atrofica (patologia con tendenza a progressivo peggioramento) come risulta dagli accertamenti oculistici riportati in sede di CTU in ATP e le plurime patologie da cui è documentalmente affetto il sig. ritengo di dover Controparte_1 confermare il giudizio precedentemente espresso con il riconoscimento del diritto all'Indennità di Accompagnamento in quanto il soggetto necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
2. L'elaborato peritale non appare, in definitiva, suscettibile di censure e per le anzidette motivazioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o rinnovi dell'elaborato (si veda sul punto Cass. civ. n.
5277/2006; Cass. civ. n. 23413/2011).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione va, pertanto, rigettata con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia per la liquidazione delle spese processuali, anche con riferimento alla fase dell'ATP già svoltasi, che in virtù del principio della soccombenza vanno poste a carico di parte resistente.
Stante la particolarità delle questioni di diritto trattate, alla liquidazione si provvede alla luce dei valori minimi previsti dal D.M. n. 54/2014 in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva quanto al procedimento di ATP e in relazione alle cause di previdenza quanto alla presente opposizione.
3 R.G.L. n. 564/2024
3.1. Si riconosce altresì l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del DM 55/2014 nella misura del 10%, in considerazione della limitata utilità dei collegamenti ipertestuali ad eccezione dei referti medici allegati alla memoria di costituzione, unici documenti rilevanti ai fini del decidere e comunque di esigue dimensioni.
3.2. In ragione del principio della causalità le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che Controparte_1 presenta il requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione in favore di parte resistente delle spese processuali Pt_1 liquidate in complessivi € 4.254 per compenso professionale, oltre € 43 per esposti, IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della CTU espletata nel corso del procedimento di ATP.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Asti, 31/01/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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