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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 20.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 586/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Lallo, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Napoli, in persona del Direttore Regionale p.t., rapp.to e difeso
[...]
dall'avv. Rossella Del Sarto, ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S.
Lazzaro, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09.01.2024, il ricorrente esponeva:
- di svolgere l'attività di operaio elettricista dal 2005 come si evince da estratto conto previdenziale;
- che dall'anno 2006 circa iniziava a soffrire di una intensa sintomatologia algica al polso ed alla mano destra con allegate parestesie e impotenza funzionale;
- che per tali motivi, dopo aver praticato un esame elettromiografico dell'arto superiore, in data
01.06.2016, si ricoverava presso l'Ospedale C.T.O. di Napoli per essere sottoposto ad intervento chirurgico di decompressione del nervo ulnare in quanto affetto da “Sindrome del tunnel carpale a destra;
- che tale quadro patologico era ascrivibile senza dubbio all'attività lavorativa svolta in questi anni dallo stesso;
- che il persistente e non occasionale impiego di utensili, attrezzature, macchine e apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio era responsabile della neuropatia periferica di cui era affetto;
- che, in particolare, il lavoro da egli svolto consiste tutt'ora nello svolgere la professione di elettricista di cantieri navali;
- che nello specifico egli effettua montaggio e smontaggio di centraline elettriche in navi sia di grosse dimensioni sia di piccole dimensioni, e ciò comporta l'utilizzo ed il trasporto di cavi pesanti e di grosse dimensioni;
effettua il montaggio e smontaggio di ponteggi e quindi il trasporto dei materiali utili alla realizzazione (scanni in legno ed in ferro e relative impalcature in ferro); inoltre realizza canaline per il passaggio di cavi, sia di grosse dimensioni che di piccole dimensioni con utilizzo di trapani, avvitatori ed altri utensili utili agli scopi;
- che in data 20/09/2021 inoltrava denuncia/segnalazione di malattia ai sensi dell'art. 139 D.P.R.
38/2000 alla sede competente, il quale a mezzo relazione medica di parte riteneva sussistente CP_1 il nesso causale tra le lesioni del richiedente e l'attività lavorativa svolta e quantificava il danno nella misura del 15% tabelle;
CP_1
- che a seguito di visita medica presso la Commissione in data 23/09/2022 gli veniva comunicato CP_1
che: gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata;
- che in data 17/10/2022 veniva inoltrata opposizione al predetto provvedimento di archiviazione ma nessun riscontro perveniva rendendo pertanto inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “A) Dichiarare CP_1
e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata sia meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto, B) Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione CP_1
economica ex Dlgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo C) Con vittoria delle spese di lite e C.T.P. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo l'insussistenza del rapporto di CP_1 causalità tra l'attività lavorativa e la malattia contratta dal ricorrente;
concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Disposta CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
Si evidenzia che l'art. 13 del d.lgs. 38/2000 rubricato danno biologico, stabilisce ai primi tre commi:
“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico,
i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.3.
Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Nel caso di specie il nesso causale tra la prestazione lavorativa e la malattia professionale e la stima del danno biologico subito, è stata accertata dal CTU nominato, dott. , il quale ha Persona_1 rilevato che , elettricista in cantiere navale, attualmente in attualità di lavoro è Parte_1
affetto da: - Sindrome del tunnel carpale a destra. Il periziando, lavora come elettricista in cantiere navale marittimo, dal 2005. Nel corso di tutto il periodo di lavoro, in ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha utilizzato in maniera persistente e non occasionale utensili, attrezzature, macchine e apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mono-braccio, in particolare il lavoro svolto dal ricorrente consiste tutt'ora nello svolgere la professione di elettricista in cantieri navali. E' possibile affermare che il complesso morboso presentato allo stato dal Sig. sia una Parte_1 patologia a diretta conseguenza dell'attività lavorativa precedentemente svolta. Tale quadro patologico può essere valutato secondo le tabelle (DM 12/07/2000) con il tasso di danno CP_1
biologico del 10% (Dieci percento – Cod 163) secondo le Tabelle del D.M. n° 38 del CP_1
12/07/2000”.
Il CTU nominato, Dott. concludeva nel modo seguente: “ , Persona_1 Parte_1
elettricista in cantiere navale, attualmente in attualità di lavoro è affetto da: - Sindrome del tunnel carpale a destra. E' possibile affermare che il complesso morboso presentato allo stato dal Sig.
sia una tecnopatia a diretta conseguenza dell'attività lavorativa Parte_1
precedentemente svolta. Tale quadro patologico andrà valutato con il tasso del 10% (Cod. 163) secondo le Tabelle del D.M. n° 38 del 12/07/2000”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non presentando contraddizioni né vizi logici e può essere fatta propria dal giudicante.
La percentuale accertata dal CTU del 10% dà luogo all'indennizzo in capitale.
Il ricorso va quindi accolto ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 nella suddetta misura del 10%, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico dell' , infine, vanno definitivamente poste le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
P. Q. M.
Il giudice, dott.ssa Marta Correggia, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 10% (otto per cento) e che al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 nella suddetta misura del 10%, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura sopra indicata, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo.
- condanna l' al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio liquidate in € CP_1
2.697 Euro, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 20.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 586/2024
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Lallo, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Napoli, in persona del Direttore Regionale p.t., rapp.to e difeso
[...]
dall'avv. Rossella Del Sarto, ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S.
Lazzaro, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09.01.2024, il ricorrente esponeva:
- di svolgere l'attività di operaio elettricista dal 2005 come si evince da estratto conto previdenziale;
- che dall'anno 2006 circa iniziava a soffrire di una intensa sintomatologia algica al polso ed alla mano destra con allegate parestesie e impotenza funzionale;
- che per tali motivi, dopo aver praticato un esame elettromiografico dell'arto superiore, in data
01.06.2016, si ricoverava presso l'Ospedale C.T.O. di Napoli per essere sottoposto ad intervento chirurgico di decompressione del nervo ulnare in quanto affetto da “Sindrome del tunnel carpale a destra;
- che tale quadro patologico era ascrivibile senza dubbio all'attività lavorativa svolta in questi anni dallo stesso;
- che il persistente e non occasionale impiego di utensili, attrezzature, macchine e apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio era responsabile della neuropatia periferica di cui era affetto;
- che, in particolare, il lavoro da egli svolto consiste tutt'ora nello svolgere la professione di elettricista di cantieri navali;
- che nello specifico egli effettua montaggio e smontaggio di centraline elettriche in navi sia di grosse dimensioni sia di piccole dimensioni, e ciò comporta l'utilizzo ed il trasporto di cavi pesanti e di grosse dimensioni;
effettua il montaggio e smontaggio di ponteggi e quindi il trasporto dei materiali utili alla realizzazione (scanni in legno ed in ferro e relative impalcature in ferro); inoltre realizza canaline per il passaggio di cavi, sia di grosse dimensioni che di piccole dimensioni con utilizzo di trapani, avvitatori ed altri utensili utili agli scopi;
- che in data 20/09/2021 inoltrava denuncia/segnalazione di malattia ai sensi dell'art. 139 D.P.R.
38/2000 alla sede competente, il quale a mezzo relazione medica di parte riteneva sussistente CP_1 il nesso causale tra le lesioni del richiedente e l'attività lavorativa svolta e quantificava il danno nella misura del 15% tabelle;
CP_1
- che a seguito di visita medica presso la Commissione in data 23/09/2022 gli veniva comunicato CP_1
che: gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata;
- che in data 17/10/2022 veniva inoltrata opposizione al predetto provvedimento di archiviazione ma nessun riscontro perveniva rendendo pertanto inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “A) Dichiarare CP_1
e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata sia meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto, B) Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione CP_1
economica ex Dlgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo C) Con vittoria delle spese di lite e C.T.P. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo l'insussistenza del rapporto di CP_1 causalità tra l'attività lavorativa e la malattia contratta dal ricorrente;
concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Disposta CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
Si evidenzia che l'art. 13 del d.lgs. 38/2000 rubricato danno biologico, stabilisce ai primi tre commi:
“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico,
i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.3.
Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Nel caso di specie il nesso causale tra la prestazione lavorativa e la malattia professionale e la stima del danno biologico subito, è stata accertata dal CTU nominato, dott. , il quale ha Persona_1 rilevato che , elettricista in cantiere navale, attualmente in attualità di lavoro è Parte_1
affetto da: - Sindrome del tunnel carpale a destra. Il periziando, lavora come elettricista in cantiere navale marittimo, dal 2005. Nel corso di tutto il periodo di lavoro, in ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha utilizzato in maniera persistente e non occasionale utensili, attrezzature, macchine e apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mono-braccio, in particolare il lavoro svolto dal ricorrente consiste tutt'ora nello svolgere la professione di elettricista in cantieri navali. E' possibile affermare che il complesso morboso presentato allo stato dal Sig. sia una Parte_1 patologia a diretta conseguenza dell'attività lavorativa precedentemente svolta. Tale quadro patologico può essere valutato secondo le tabelle (DM 12/07/2000) con il tasso di danno CP_1
biologico del 10% (Dieci percento – Cod 163) secondo le Tabelle del D.M. n° 38 del CP_1
12/07/2000”.
Il CTU nominato, Dott. concludeva nel modo seguente: “ , Persona_1 Parte_1
elettricista in cantiere navale, attualmente in attualità di lavoro è affetto da: - Sindrome del tunnel carpale a destra. E' possibile affermare che il complesso morboso presentato allo stato dal Sig.
sia una tecnopatia a diretta conseguenza dell'attività lavorativa Parte_1
precedentemente svolta. Tale quadro patologico andrà valutato con il tasso del 10% (Cod. 163) secondo le Tabelle del D.M. n° 38 del 12/07/2000”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non presentando contraddizioni né vizi logici e può essere fatta propria dal giudicante.
La percentuale accertata dal CTU del 10% dà luogo all'indennizzo in capitale.
Il ricorso va quindi accolto ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 nella suddetta misura del 10%, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico dell' , infine, vanno definitivamente poste le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
P. Q. M.
Il giudice, dott.ssa Marta Correggia, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 10% (otto per cento) e che al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 nella suddetta misura del 10%, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. CP_1
38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura sopra indicata, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo.
- condanna l' al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio liquidate in € CP_1
2.697 Euro, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia