Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 20.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6728/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 14/11/1960 in Catania, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Chiarenza Antonino;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di domanda amministrativa, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità presso l' di Pedara del 23.11.2023, aveva riconosciuto il ricorrente CP_2
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%”, con la seguente diagnosi: “CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON
DIABETE NID, SPONDILOARTROSI”. Inoltre, la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, con verbale del 23.11.2023, lo ha riconosciuto portatore di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 l.n. 104/92
Il ricorrente ha promosso il procedimento di ATP per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge n. 18/1980 s.m.i., prevista per gli inabili con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o comunque impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita e, in subordine, della pensione di inabilità civile ex art. 12 della Legge n. 118/1971 e, in ulteriore subordine, del diritto all'assegno di invalidità civile ex art. 13 della Legge n. 118/1971, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1 Ottobre 2023), o dalla data accertata in corso di lite.
Il Consulente nominato nella fase di ATP ha così concluso: “ nato a [...]
Catania il 14/11/1960 ed affetto da cardiopatia ischemico ipertensiva in III classe
NYHA, da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, da rettocolite
(art. 3 comma 3)”.
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge n. 18/1980 s.m.i., prevista per gli inabili con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o comunque impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita ed, in subordine, alla corresponsione dei ratei relativi alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della Legge n.
118/1971 ed, in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex art. 13 della Legge n. 118/1971, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1 Ottobre 2023), o dalla data accertata in corso di lite, oltre ai ratei maturandi, nonché agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ , nato a [...] il [...], di anni 64, è Parte_1 affetto da: “Cardiopatia ischemico cronica in soggetto affetto da diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, rettocolite ulcerosa, spondilodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale ed esiti di pregressa frattura biossea di gamba destra”.
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie patite dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100%; Si rappresenta altresì che non sussistano i requisiti richiesti dalla L. 18/80, infatti, pur se il ricorrente è portatore di un quadro morboso che interessa vari organi ed apparati di entità tale da renderlo soggetto invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100%, allo stato attuale le sue condizioni generali non determinano una incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e/o una condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dal Gennaio 2024 e non è soggetto allo strumento della revisione atteso che le patologie accertate non si risolvono nel tempo, né possono evolvere versus un miglioramento clinico e funzionale”.
2 Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della pensione di inabilità civile, ma non quello previsto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese processuali della fase di ATP sono compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti;
le spese della fase di opposizione ad atp sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di gennaio
2024; rigetta nel resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese processuali della fase di ATP;
dichiara le spese della fase di opposizione ad atp irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 20/03/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
3