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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1423/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZI - presidente dott. RE LI - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1423/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TEDESCHI ANDREA presso il cui studio sito in via P. Borsellino n. 2, Reggio Emilia, è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni affidamento figlie minori
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 06.11.2025, ha concluso come da atto introduttivo:
Disporre che le figlie minori e Persona_1 Persona_2 vengano affidate alla madre in regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato, rimanendo collocate presso la stessa;
disporre in ogni caso espressamente che alla madre, anche quale unico genitore affidatario secondo l'attuale regime di ordinario confermato con il decreto in data 22/05/2020 (RG1165/2020), competano in via esclusiva i poteri di firma dei documenti di ogni genere per le minori, anche ai fini dell'espatrio (passaporto e carta d'identità); con vittoria di spese.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda le condizioni di affidamento delle minori
[...]
, nata ad [...] in data [...] e Persona_1 [...]
nata Reggio Emilia il 29.11.2009. Persona_2
Dette condizioni sono allo stato regolate dal Decreto emesso da questo Tribunale in data 21.05.2020 con il quale è stato confermato l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, come già stabilito con precedente provvedimento del 2018, ed è stata rigettata la domanda di affidamento super-esclusivo formulata dalla sig.ra ; è stato altresì confermato Pt_1
l'onere di contribuzione posto a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili, prevedendone il versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. . CP_1
Con il ricorso oggi in esame la madre ha reiterato la domanda di affidamento super-esclusivo delle figlie minori, chiedendo in particolare di poter richiedere in autonomia il rilascio dei documenti delle figlie, anche ai fini dell'espatrio
A fondamento della domanda la sig.ra ha dedotto che il Pt_1 resistente si disinteresserebbe delle minori sia dal punto di vista del loro accudimento che del mantenimento economico: l'interesse dimostrato dal padre a ricostruire un rapporto con le figlie minori è rimasto lettera morta, continuando a tutt'oggi quest'ultimo ad essere una figura assente nella vita delle figlie sia a livello di presenza fisica che “morale” […] anche sotto il profilo economico, peraltro, è sempre stata la nonna materna ad aver contribuito economicamente al mantenimento delle nipoti, provvedendo sulla base delle proprie possibilità quand'anche in modo non regolare (a tutt'oggi le mensilità di febbraio, marzo e aprile non sono state corrisposte);
Ha evidenziato che tale atteggiamento si ripercuoterebbe sulla quotidianità delle minori le quali, per esempio, mai neppure hanno potuto recarsi in vacanza all'estero perché anche sul punto il padre si è dimostrato del tutto inaffidabile, non avendo mai sottoscritto la documentazione necessaria per il consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio
All'udienza di comparizione in data 12.09.2025 la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso in ordine al disinteresse dimostrato dal padre nei confronti delle figlie minori, che non sente mai e per le quali da sei mesi non contribuisce economicamente ed ha riferito delle problematiche incontrate per il rilascio della Carta di Identità valida per l'espatrio, nonostante il già disposto affidamento esclusivo
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito.
Alla successiva udienza del 06.11.2025 sono state ascoltate le figlie minori, le quali hanno riferito:
(13): Mio PA non lo incontro da febbraio, ora so che abita qui a Per_2
Reggio sempre da febbraio, ma non lo vedo mai e nemmeno mi manda dei messaggi;
mi ha mandato un vocale per il mio compleanno, però alle 23 di sera. Ora sono un po' arrabbiata con lui, in precedenza se mi avesse proposto di vederlo ci sarei andata ma adesso non più. Sono dispiaciuta per questa situazione, il nostro rapporto si sta un po' perdendo, per il futuro non so dire, penso che non ci parleremo tanto
(16): Non vedo mio padre da marzo, so che adesso abita ad Albinea, a Per_1
40 minuti di autobus da Reggio;
lui da marzo mi ha scritto due messaggi di buon giorno su whatsapp, io non gli ho risposto perché sono arrabbiata con lui e da marzo poteva chiamarmi o scrivermi prima;
poi a maggio mi aveva scritto che sarebbe venuto per il compleanno di mia sorella e non si è poi presentato. Lui spesso dice cose che poi non fa;
io sono dispiaciuta per questa situazione, sono sicura che anche nel futuro non cambierà atteggiamento
***
Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per i figli medesimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ. 03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica il dedotto disinteresse del padre rispetto alla vita delle figlie, confermato da queste ultime in sede di ascolto e comprovato anche dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio, consente di confermare tale deroga, già disposta con i Decreto del 2018 e del 2020; anche la dedotta mancata contribuzione del resistente al mantenimento delle minori, comportando evidente pregiudizio per queste ultime, depone in tal senso.
Le difficoltà riferite dalla madre nel prestare il consenso per atti sanitari ed amministrativi riguardanti le figlie che richiedono la sottoscrizione di entrambi i genitori consente altresì di accogliere la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'affidamento c.d. “super- esclusivo” delle figlie minori.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data in data 21.05.2020 nel procedimento RG 1165/2020
a) Affida le minori , nata ad AT (Brasile) in [...] Persona_1
07.12.2009 e nata Reggio Emilia il 29.11.2009 Persona_2 alla madre in via c.d. “super-esclusiva” attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere in autonomia anche le decisioni di maggior interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale b) Pone a carico del sig. le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice rel. Il presidente est.
RE LI NO ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZI - presidente dott. RE LI - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1423/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TEDESCHI ANDREA presso il cui studio sito in via P. Borsellino n. 2, Reggio Emilia, è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni affidamento figlie minori
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 06.11.2025, ha concluso come da atto introduttivo:
Disporre che le figlie minori e Persona_1 Persona_2 vengano affidate alla madre in regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato, rimanendo collocate presso la stessa;
disporre in ogni caso espressamente che alla madre, anche quale unico genitore affidatario secondo l'attuale regime di ordinario confermato con il decreto in data 22/05/2020 (RG1165/2020), competano in via esclusiva i poteri di firma dei documenti di ogni genere per le minori, anche ai fini dell'espatrio (passaporto e carta d'identità); con vittoria di spese.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda le condizioni di affidamento delle minori
[...]
, nata ad [...] in data [...] e Persona_1 [...]
nata Reggio Emilia il 29.11.2009. Persona_2
Dette condizioni sono allo stato regolate dal Decreto emesso da questo Tribunale in data 21.05.2020 con il quale è stato confermato l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, come già stabilito con precedente provvedimento del 2018, ed è stata rigettata la domanda di affidamento super-esclusivo formulata dalla sig.ra ; è stato altresì confermato Pt_1
l'onere di contribuzione posto a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili, prevedendone il versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. . CP_1
Con il ricorso oggi in esame la madre ha reiterato la domanda di affidamento super-esclusivo delle figlie minori, chiedendo in particolare di poter richiedere in autonomia il rilascio dei documenti delle figlie, anche ai fini dell'espatrio
A fondamento della domanda la sig.ra ha dedotto che il Pt_1 resistente si disinteresserebbe delle minori sia dal punto di vista del loro accudimento che del mantenimento economico: l'interesse dimostrato dal padre a ricostruire un rapporto con le figlie minori è rimasto lettera morta, continuando a tutt'oggi quest'ultimo ad essere una figura assente nella vita delle figlie sia a livello di presenza fisica che “morale” […] anche sotto il profilo economico, peraltro, è sempre stata la nonna materna ad aver contribuito economicamente al mantenimento delle nipoti, provvedendo sulla base delle proprie possibilità quand'anche in modo non regolare (a tutt'oggi le mensilità di febbraio, marzo e aprile non sono state corrisposte);
Ha evidenziato che tale atteggiamento si ripercuoterebbe sulla quotidianità delle minori le quali, per esempio, mai neppure hanno potuto recarsi in vacanza all'estero perché anche sul punto il padre si è dimostrato del tutto inaffidabile, non avendo mai sottoscritto la documentazione necessaria per il consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio
All'udienza di comparizione in data 12.09.2025 la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso in ordine al disinteresse dimostrato dal padre nei confronti delle figlie minori, che non sente mai e per le quali da sei mesi non contribuisce economicamente ed ha riferito delle problematiche incontrate per il rilascio della Carta di Identità valida per l'espatrio, nonostante il già disposto affidamento esclusivo
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito.
Alla successiva udienza del 06.11.2025 sono state ascoltate le figlie minori, le quali hanno riferito:
(13): Mio PA non lo incontro da febbraio, ora so che abita qui a Per_2
Reggio sempre da febbraio, ma non lo vedo mai e nemmeno mi manda dei messaggi;
mi ha mandato un vocale per il mio compleanno, però alle 23 di sera. Ora sono un po' arrabbiata con lui, in precedenza se mi avesse proposto di vederlo ci sarei andata ma adesso non più. Sono dispiaciuta per questa situazione, il nostro rapporto si sta un po' perdendo, per il futuro non so dire, penso che non ci parleremo tanto
(16): Non vedo mio padre da marzo, so che adesso abita ad Albinea, a Per_1
40 minuti di autobus da Reggio;
lui da marzo mi ha scritto due messaggi di buon giorno su whatsapp, io non gli ho risposto perché sono arrabbiata con lui e da marzo poteva chiamarmi o scrivermi prima;
poi a maggio mi aveva scritto che sarebbe venuto per il compleanno di mia sorella e non si è poi presentato. Lui spesso dice cose che poi non fa;
io sono dispiaciuta per questa situazione, sono sicura che anche nel futuro non cambierà atteggiamento
***
Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per i figli medesimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ. 03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica il dedotto disinteresse del padre rispetto alla vita delle figlie, confermato da queste ultime in sede di ascolto e comprovato anche dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio, consente di confermare tale deroga, già disposta con i Decreto del 2018 e del 2020; anche la dedotta mancata contribuzione del resistente al mantenimento delle minori, comportando evidente pregiudizio per queste ultime, depone in tal senso.
Le difficoltà riferite dalla madre nel prestare il consenso per atti sanitari ed amministrativi riguardanti le figlie che richiedono la sottoscrizione di entrambi i genitori consente altresì di accogliere la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'affidamento c.d. “super- esclusivo” delle figlie minori.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data in data 21.05.2020 nel procedimento RG 1165/2020
a) Affida le minori , nata ad AT (Brasile) in [...] Persona_1
07.12.2009 e nata Reggio Emilia il 29.11.2009 Persona_2 alla madre in via c.d. “super-esclusiva” attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere in autonomia anche le decisioni di maggior interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale b) Pone a carico del sig. le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice rel. Il presidente est.
RE LI NO ZI