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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3084/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pizzi presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
:
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15
- Reggio Calabria
-resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso avverso decreto di espulsione dello straniero ex art. 13, cc. 8 e ss., del D.lgs. n. 286/1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , nato in [...] il [...], ha riassunto innanzi all'intestato Tribunale (a Parte_1 seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di pace di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento n. 4498/2024) ricorso avverso il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (prot. n. A11/2024/IMM/150) emesso in data 18.09.2024 dal Vice Prefetto di Reggio
Calabria (giusta delega prot. n. 0108246 del 04.10.2023) e notificato in pari data, chiedendo nel merito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento di espulsione de quo.
Il Tribunale, con separato provvedimento del 14.01.2025, ha accolto l'istanza di sospensione. Il , ritualmente notiziato della procedura a cura della Cancelleria, secondo quanto risulta Controparte_1 dal sistema informatico, non si è costituito in giudizio.
***
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento prefettizio di espulsione lamentando la violazione dell'art. 13, comma 2 bis TUI, secondo cui nell'adottare il provvedimento de quo, l'organo prefettizio non ha tenuto in debita considerazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine; viene, altresì, lamentata la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c) citato decreto, che sancisce il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) nonché la lesione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In particolare, il ricorrente ha argomentato di avere instaurato uno stabile rapporto sentimentale in Italia con dal quale è nata, in data 18.02.2015, la figlia e che per tali ragioni risulta CP_2 Persona_1 pendente un procedimento ex art. 31 TUI di fronte al Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria.
Ha poi evidenziato di avere ottenuto in data 31.10.2016 il passaporto dalle competenti autorità del Marocco presso la rappresentanza diplomatica di Stato Estero, con scadenza al 31.10.2021 e che il ritardo nel suo rinnovo sia ascrivibile, in primis, alla buona fede dello stesso e, in secundis, al provvedimento custodiale nella misura degli arresti domiciliari emesso nei suoi confronti in data 23.07.2019 perché indiziato per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90. In riferimento a tale ultima circostanza, ha sottolineato che i fatti penalmente rilevanti risultassero definiti con assoluzione ex art. 530 c.p.p..
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per i dirimenti motivi qui di seguito illustrati.
L'art. 13 TUI, comma 2-bis (introdotto dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) dispone che nell'adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - ovvero del familiare ricongiunto - si tiene anche conto della “natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione "caso per caso" - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022,
14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale.
Altresì, è opportuno precisare che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, pur avendo
2 Cont abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ha previsto una norma transitoria in forza della quale continua ad applicarsi la disciplina previgente alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.
In ogni caso, sebbene il cd. decreto Cutro abbia soppresso il divieto di espulsione nei casi di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tuttavia, il predetto diritto “non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. n. 28162/2023).
Risulta per tabulas la correttezza e legittimità del provvedimento prefettizio qui impugnato, giacché emerge dagli atti che il ricorrente si è trattenuto nel territorio nazionale senza un titolo idoneo di soggiorno, integrandosi così la fattispecie legittimante l'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
286/1998, tenuto conto che lo stesso, come rilevato nel decreto de quo, ha a suo carico precedenti penali quali
“Minaccia, Resistenza e Oltraggio a P.U.; Truffa, Stupefacenti art. 74 c. 1” e che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo allo stesso i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 TUI e successive modificazioni.
Non è altresì decisiva ai fini di causa la pendenza di una domanda del ricorrente presso il Tribunale dei
Minorenni ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 286/98 il quale espressamente recita:
“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
La valutazione della sussistenza di un superiore interesse del minore straniero alla permanenza del genitore sul territorio italiano è infatti rimessa espressamente dalla legge all'esclusiva delibazione del Tribunale dei
Minorenni, organo specializzato nella cura e nella valutazione degli interessi dei minori, e non già al Prefetto
(né del Giudice ordinario in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo del Prefetto).
Né, d'altra parte, è previsto dalla legge un effetto sospensivo dell'espulsione in caso di avvio della procedura ex art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cass. ord. 5080/2013).
In particolare, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la misura dell'espulsione costituisce un provvedimento a carattere vincolato, fondato su condizioni rigidamente predeterminate dalla legge e che il
3 giudice ordinario è tenuto solo a verificare la sussistenza delle condizioni di espulsione (e solo di quelle esplicitate nel provvedimento amministrativo) poste a base della misura adottata dal Prefetto, nonché
l'eventuale concomitante presenza di cause ostative all'espulsione (ovverosia i divieti di espulsione previsti nel D.Lgs n. 286 del 1998 all'art. 19) ovvero la preesistenza o sopravvenienza (in corso di giudizio) di un provvedimento espressamente idoneo a sospendere l'efficacia dell'espulsione medesima.
In definitiva, conclude la Corte, non integra alcuna di queste condizioni, la pendenza tanto più se sopravvenuta di un giudizio volto ad accertare l'esistenza delle condizioni per una misura temporanea di coesione familiare, quale quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998 all'art. 31 comma 3, idonea a superare - per una frazione di tempo limitata - una condizione di soggiorno irregolare, già di per sé legittimante la misura espulsiva. La legge, invero, prevede esclusivamente forme di sospensione automatica dell'allontanamento dello straniero nel procedimento nel solo caso delle domande di protezione internazionale o dei provvedimenti di espulsione adottati in pendenza delle procedure di emersione dei lavoratori stranieri irregolari (D.L. n. 78 del 2009, art. 1 ter, comma 8, convertito nella L. n. 102 del 2009; in precedenza il medesimo effetto sospensivo era previsto nella L. n. 222 del 2002), ma non già nel caso di cui qui ci si occupa ex art. 31 comma 3 del D.Lgs. 286/1998
(in questo senso anche Cass. n. 19334 del 2015 “In sede di convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, il giudice ha il potere di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità di tale ultimo provvedimento secondo i parametri ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fermo restando che la mera presentazione della richiesta di autorizzazione a trattenersi nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. n. 286 del 1998, non incide sulla validità del decreto di espulsione, né è idonea a sospenderne l'efficacia, trattandosi di effetto che resta riconnesso al rilascio della menzionata autorizzazione”).
Non può ricavarsi, pertanto, dal complessivo sistema normativo, che regola la circolazione e la permanenza degli stranieri nel nostro territorio, un diritto inderogabile a non essere allontanati in pendenza di qualsiasi accertamento valutativo dell'esistenza di un titolo idoneo al soggiorno;
la mera richiesta al Tribunale dei minorenni ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta alcun diritto a restare in Italia in pendenza del giudizio, diritto che consegue solo al rilascio dell'autorizzazione suddetta.
A tal proposito, il diritto all'unità familiare di cui agli articoli 28 del d.lgs. n. 286/1998, 8 della CEDU e 3, 7,
9 e 10 della Convenzione di New York, ratificata dall'Italia, non ha carattere assoluto atteso che lo stesso va contemperato con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri. La stessa Corte EDU rileva anche che l'articolo 8 non comporta un obbligo generale per lo Stato di rispettare la scelta degli immigranti di risiedere sul suo territorio e di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo paese occorrendo procedere ad un debito bilanciamento con la natura e la gravità del reato commesso.
A fronte della gravità dei reati commessi e del comportamento tenuto negli anni dal ricorrente, il Prefetto ha valutato correttamente di doverne tenere conto nell'adozione del provvedimento di espulsione.
D'altronde, il ricorrente non ha dato prova di non avere attualmente procedimenti penali a proprio carico, come dedotto in sede di ricorso. In merito poi, all'asserita pronuncia di assoluzione nei suoi confronti “per non avere
4 commesso il fatto”, si rileva che dal dispositivo di sentenza versato in atti – a parziale riforma della sentenza emessa in data 9 febbraio 2023 - non si evince alcun elemento dal quale poter ravvisare la tipologia di reato ascrittogli (unitamente alla compagna) per il quale sarebbe stato assolto ex art. 605 c.p.p.
Infine, non è privo di rilevanza il fatto che l'istante, seppur presente in Italia dal 2007, non si sia integrato nel tessuto socioeconomico nazionale non emergendo dagli atti, neppure in via di mera allegazione, la prova di una effettiva integrazione dello stesso.
La condotta del e le tipologie di reato enunciate inducono, pertanto, ad un esito negativo del Pt_1 bilanciamento suddetto, considerandosi pregiudizievoli per la pubblica sicurezza in quanto ritenute incompatibili con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale.
Per questi motivi
il ricorso deve essere respinto.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura del ricorso e della materia trattata, nonché della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 22.02.2025
Il giudice dott. Flavio Tovani
5
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3084/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pizzi presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato
-ricorrente-
contro
:
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15
- Reggio Calabria
-resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso avverso decreto di espulsione dello straniero ex art. 13, cc. 8 e ss., del D.lgs. n. 286/1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , nato in [...] il [...], ha riassunto innanzi all'intestato Tribunale (a Parte_1 seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di pace di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento n. 4498/2024) ricorso avverso il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (prot. n. A11/2024/IMM/150) emesso in data 18.09.2024 dal Vice Prefetto di Reggio
Calabria (giusta delega prot. n. 0108246 del 04.10.2023) e notificato in pari data, chiedendo nel merito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento di espulsione de quo.
Il Tribunale, con separato provvedimento del 14.01.2025, ha accolto l'istanza di sospensione. Il , ritualmente notiziato della procedura a cura della Cancelleria, secondo quanto risulta Controparte_1 dal sistema informatico, non si è costituito in giudizio.
***
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento prefettizio di espulsione lamentando la violazione dell'art. 13, comma 2 bis TUI, secondo cui nell'adottare il provvedimento de quo, l'organo prefettizio non ha tenuto in debita considerazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d'origine; viene, altresì, lamentata la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c) citato decreto, che sancisce il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) nonché la lesione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In particolare, il ricorrente ha argomentato di avere instaurato uno stabile rapporto sentimentale in Italia con dal quale è nata, in data 18.02.2015, la figlia e che per tali ragioni risulta CP_2 Persona_1 pendente un procedimento ex art. 31 TUI di fronte al Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria.
Ha poi evidenziato di avere ottenuto in data 31.10.2016 il passaporto dalle competenti autorità del Marocco presso la rappresentanza diplomatica di Stato Estero, con scadenza al 31.10.2021 e che il ritardo nel suo rinnovo sia ascrivibile, in primis, alla buona fede dello stesso e, in secundis, al provvedimento custodiale nella misura degli arresti domiciliari emesso nei suoi confronti in data 23.07.2019 perché indiziato per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90. In riferimento a tale ultima circostanza, ha sottolineato che i fatti penalmente rilevanti risultassero definiti con assoluzione ex art. 530 c.p.p..
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per i dirimenti motivi qui di seguito illustrati.
L'art. 13 TUI, comma 2-bis (introdotto dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) dispone che nell'adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - ovvero del familiare ricongiunto - si tiene anche conto della “natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione "caso per caso" - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022,
14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale.
Altresì, è opportuno precisare che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, pur avendo
2 Cont abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ha previsto una norma transitoria in forza della quale continua ad applicarsi la disciplina previgente alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.
In ogni caso, sebbene il cd. decreto Cutro abbia soppresso il divieto di espulsione nei casi di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tuttavia, il predetto diritto “non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. n. 28162/2023).
Risulta per tabulas la correttezza e legittimità del provvedimento prefettizio qui impugnato, giacché emerge dagli atti che il ricorrente si è trattenuto nel territorio nazionale senza un titolo idoneo di soggiorno, integrandosi così la fattispecie legittimante l'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
286/1998, tenuto conto che lo stesso, come rilevato nel decreto de quo, ha a suo carico precedenti penali quali
“Minaccia, Resistenza e Oltraggio a P.U.; Truffa, Stupefacenti art. 74 c. 1” e che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo allo stesso i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 TUI e successive modificazioni.
Non è altresì decisiva ai fini di causa la pendenza di una domanda del ricorrente presso il Tribunale dei
Minorenni ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 286/98 il quale espressamente recita:
“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
La valutazione della sussistenza di un superiore interesse del minore straniero alla permanenza del genitore sul territorio italiano è infatti rimessa espressamente dalla legge all'esclusiva delibazione del Tribunale dei
Minorenni, organo specializzato nella cura e nella valutazione degli interessi dei minori, e non già al Prefetto
(né del Giudice ordinario in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo del Prefetto).
Né, d'altra parte, è previsto dalla legge un effetto sospensivo dell'espulsione in caso di avvio della procedura ex art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cass. ord. 5080/2013).
In particolare, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la misura dell'espulsione costituisce un provvedimento a carattere vincolato, fondato su condizioni rigidamente predeterminate dalla legge e che il
3 giudice ordinario è tenuto solo a verificare la sussistenza delle condizioni di espulsione (e solo di quelle esplicitate nel provvedimento amministrativo) poste a base della misura adottata dal Prefetto, nonché
l'eventuale concomitante presenza di cause ostative all'espulsione (ovverosia i divieti di espulsione previsti nel D.Lgs n. 286 del 1998 all'art. 19) ovvero la preesistenza o sopravvenienza (in corso di giudizio) di un provvedimento espressamente idoneo a sospendere l'efficacia dell'espulsione medesima.
In definitiva, conclude la Corte, non integra alcuna di queste condizioni, la pendenza tanto più se sopravvenuta di un giudizio volto ad accertare l'esistenza delle condizioni per una misura temporanea di coesione familiare, quale quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998 all'art. 31 comma 3, idonea a superare - per una frazione di tempo limitata - una condizione di soggiorno irregolare, già di per sé legittimante la misura espulsiva. La legge, invero, prevede esclusivamente forme di sospensione automatica dell'allontanamento dello straniero nel procedimento nel solo caso delle domande di protezione internazionale o dei provvedimenti di espulsione adottati in pendenza delle procedure di emersione dei lavoratori stranieri irregolari (D.L. n. 78 del 2009, art. 1 ter, comma 8, convertito nella L. n. 102 del 2009; in precedenza il medesimo effetto sospensivo era previsto nella L. n. 222 del 2002), ma non già nel caso di cui qui ci si occupa ex art. 31 comma 3 del D.Lgs. 286/1998
(in questo senso anche Cass. n. 19334 del 2015 “In sede di convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, il giudice ha il potere di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità di tale ultimo provvedimento secondo i parametri ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fermo restando che la mera presentazione della richiesta di autorizzazione a trattenersi nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. n. 286 del 1998, non incide sulla validità del decreto di espulsione, né è idonea a sospenderne l'efficacia, trattandosi di effetto che resta riconnesso al rilascio della menzionata autorizzazione”).
Non può ricavarsi, pertanto, dal complessivo sistema normativo, che regola la circolazione e la permanenza degli stranieri nel nostro territorio, un diritto inderogabile a non essere allontanati in pendenza di qualsiasi accertamento valutativo dell'esistenza di un titolo idoneo al soggiorno;
la mera richiesta al Tribunale dei minorenni ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta alcun diritto a restare in Italia in pendenza del giudizio, diritto che consegue solo al rilascio dell'autorizzazione suddetta.
A tal proposito, il diritto all'unità familiare di cui agli articoli 28 del d.lgs. n. 286/1998, 8 della CEDU e 3, 7,
9 e 10 della Convenzione di New York, ratificata dall'Italia, non ha carattere assoluto atteso che lo stesso va contemperato con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri. La stessa Corte EDU rileva anche che l'articolo 8 non comporta un obbligo generale per lo Stato di rispettare la scelta degli immigranti di risiedere sul suo territorio e di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo paese occorrendo procedere ad un debito bilanciamento con la natura e la gravità del reato commesso.
A fronte della gravità dei reati commessi e del comportamento tenuto negli anni dal ricorrente, il Prefetto ha valutato correttamente di doverne tenere conto nell'adozione del provvedimento di espulsione.
D'altronde, il ricorrente non ha dato prova di non avere attualmente procedimenti penali a proprio carico, come dedotto in sede di ricorso. In merito poi, all'asserita pronuncia di assoluzione nei suoi confronti “per non avere
4 commesso il fatto”, si rileva che dal dispositivo di sentenza versato in atti – a parziale riforma della sentenza emessa in data 9 febbraio 2023 - non si evince alcun elemento dal quale poter ravvisare la tipologia di reato ascrittogli (unitamente alla compagna) per il quale sarebbe stato assolto ex art. 605 c.p.p.
Infine, non è privo di rilevanza il fatto che l'istante, seppur presente in Italia dal 2007, non si sia integrato nel tessuto socioeconomico nazionale non emergendo dagli atti, neppure in via di mera allegazione, la prova di una effettiva integrazione dello stesso.
La condotta del e le tipologie di reato enunciate inducono, pertanto, ad un esito negativo del Pt_1 bilanciamento suddetto, considerandosi pregiudizievoli per la pubblica sicurezza in quanto ritenute incompatibili con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale.
Per questi motivi
il ricorso deve essere respinto.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura del ricorso e della materia trattata, nonché della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 22.02.2025
Il giudice dott. Flavio Tovani
5