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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2024 promossa da:
La società (P. IVA ) in persona dell'Amministratore legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Costantino (c.f. Parte_2
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Gelso n. 39 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
La Società (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore legale rapp.te p.t. Dott. con studio in Firenze (FI) alla Via F. Puccinotti n. 45, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Sensi (C.F. ) con studio in Firenze C.F._2
(FI) al Viale G. Matteotti n. 25 e domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con decreto ingiuntivo n. 3735/2023, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di
[...]
, veniva ingiunto alla società il pagamento della somma di € Controparte_1 Parte_1
23.016,52, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture di capi di abbigliamento effettuate nel corso del 2022. Il credito azionato si fondava su fatture regolarmente emesse e su documentazione di trasporto attestante la consegna della merce.
Avverso tale decreto, la proponeva opposizione, deducendo in primo luogo la nullità del Parte_1 ricorso monitorio per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ritenendo che la documentazione prodotta non costituisse prova scritta idonea. Contesta, inoltre, la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, sostenendo che la causa dovesse essere radicata presso il Tribunale di Salerno, sede legale dell'opponente. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria, negando la consegna della merce e la validità delle fatture e dei DDT, privi di sottoscrizione. Allega, altresì, di aver restituito parte della merce per vizi riconosciuti dalla stessa per un CP_1 importo di € 5.094,72, e invoca l'exceptio inadimplenti contractus ex art. 1460 c.c., assumendo l'inadempimento della controparte. Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta alle spese.
Si costituisce la che contesta integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la piena CP_1 regolarità delle forniture e la correttezza della documentazione prodotta, comprensiva di fatture e DDT.
Afferma che la merce è stata consegnata e accettata senza riserve, e che le note di credito emesse avevano già ridotto l'importo originario del credito. Nega l'esistenza di ulteriori restituzioni e l'applicabilità dell'art. 1460 c.c., ribadendo l'inadempimento dell'opponente. Conclude per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Respinta l'istanza ex art 648 cpc, concessi i termini ex art 171 ter cpc, esperita inutilmente la procedura di mediazione delegata, la causa è stata riservata in decisione.
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Occorre rilevare che il decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, tenuto conto dei presupposti previsti dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso stesso. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare pagina 2 di 4 eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.
Non merita accoglimento l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa la competenza territoriale del Tribunale di Firenze a decidere della lite posto che opera l'art. 20 c.p.c. in applicazione del quale la competenza può radicarsi nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, la consegna era prevista presso la sede della in Firenze, sicché CP_1 correttamente il ricorso monitorio è stato proposto dinanzi a questo Tribunale ( cfr Cass. civ., sez. II,
15/02/2018, n. 3702) .
Parte opposta ha documentalmente provato l'esistenza della propria pretesa creditoria attraverso l'allegazione sia delle fatture che dei relativi DDT e trovando pertanto applicazione quanto disposto dall'art 634 cpc che in adesione a quanto previsto dalla giurisprudenza dominante (cfr Cass. civ., sez.
III, 21/06/2016, n. 12748) ritiene sufficiente la fattura commerciale accompagnata da DDT per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Inoltre le contestazioni sollevate da parte opponente non hanno trovato allegazione probatoria posto che l'opponente non ha fornito prova della mancata consegna né della restituzione di merce per vizi.
Le stesse note di credito emesse dalla parte opposta sono già state considerate nel calcolo del credito azionato.
In tal senso la mera contestazione non è sufficiente a superare la presunzione di regolarità derivante dalla fattura e dai documenti di trasporto ( Cass. civ., sez. II, 19/01/2017, n. 1317)
Non è accoglibile l'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente di “Exceptio inadimplenti contractus” posto che non è stato dimostrato alcun inadempimento imputabile alla ai CP_1 sensi dell'art. 1460 c.c. anche avuto riguardo alla necessità della sussistenza di un inadempimento grave e provato (Cass. civ., sez. II, 12/03/2019, n. 7024) , circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
-Conferma il decreto ingiuntivo n. 3735/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
pagina 3 di 4 -Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
1500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti .
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2024 promossa da:
La società (P. IVA ) in persona dell'Amministratore legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Costantino (c.f. Parte_2
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Gelso n. 39 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
La Società (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore legale rapp.te p.t. Dott. con studio in Firenze (FI) alla Via F. Puccinotti n. 45, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Sensi (C.F. ) con studio in Firenze C.F._2
(FI) al Viale G. Matteotti n. 25 e domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con decreto ingiuntivo n. 3735/2023, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di
[...]
, veniva ingiunto alla società il pagamento della somma di € Controparte_1 Parte_1
23.016,52, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture di capi di abbigliamento effettuate nel corso del 2022. Il credito azionato si fondava su fatture regolarmente emesse e su documentazione di trasporto attestante la consegna della merce.
Avverso tale decreto, la proponeva opposizione, deducendo in primo luogo la nullità del Parte_1 ricorso monitorio per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ritenendo che la documentazione prodotta non costituisse prova scritta idonea. Contesta, inoltre, la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, sostenendo che la causa dovesse essere radicata presso il Tribunale di Salerno, sede legale dell'opponente. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria, negando la consegna della merce e la validità delle fatture e dei DDT, privi di sottoscrizione. Allega, altresì, di aver restituito parte della merce per vizi riconosciuti dalla stessa per un CP_1 importo di € 5.094,72, e invoca l'exceptio inadimplenti contractus ex art. 1460 c.c., assumendo l'inadempimento della controparte. Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta alle spese.
Si costituisce la che contesta integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la piena CP_1 regolarità delle forniture e la correttezza della documentazione prodotta, comprensiva di fatture e DDT.
Afferma che la merce è stata consegnata e accettata senza riserve, e che le note di credito emesse avevano già ridotto l'importo originario del credito. Nega l'esistenza di ulteriori restituzioni e l'applicabilità dell'art. 1460 c.c., ribadendo l'inadempimento dell'opponente. Conclude per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Respinta l'istanza ex art 648 cpc, concessi i termini ex art 171 ter cpc, esperita inutilmente la procedura di mediazione delegata, la causa è stata riservata in decisione.
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Occorre rilevare che il decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, tenuto conto dei presupposti previsti dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso stesso. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare pagina 2 di 4 eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.
Non merita accoglimento l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa la competenza territoriale del Tribunale di Firenze a decidere della lite posto che opera l'art. 20 c.p.c. in applicazione del quale la competenza può radicarsi nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, la consegna era prevista presso la sede della in Firenze, sicché CP_1 correttamente il ricorso monitorio è stato proposto dinanzi a questo Tribunale ( cfr Cass. civ., sez. II,
15/02/2018, n. 3702) .
Parte opposta ha documentalmente provato l'esistenza della propria pretesa creditoria attraverso l'allegazione sia delle fatture che dei relativi DDT e trovando pertanto applicazione quanto disposto dall'art 634 cpc che in adesione a quanto previsto dalla giurisprudenza dominante (cfr Cass. civ., sez.
III, 21/06/2016, n. 12748) ritiene sufficiente la fattura commerciale accompagnata da DDT per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Inoltre le contestazioni sollevate da parte opponente non hanno trovato allegazione probatoria posto che l'opponente non ha fornito prova della mancata consegna né della restituzione di merce per vizi.
Le stesse note di credito emesse dalla parte opposta sono già state considerate nel calcolo del credito azionato.
In tal senso la mera contestazione non è sufficiente a superare la presunzione di regolarità derivante dalla fattura e dai documenti di trasporto ( Cass. civ., sez. II, 19/01/2017, n. 1317)
Non è accoglibile l'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente di “Exceptio inadimplenti contractus” posto che non è stato dimostrato alcun inadempimento imputabile alla ai CP_1 sensi dell'art. 1460 c.c. anche avuto riguardo alla necessità della sussistenza di un inadempimento grave e provato (Cass. civ., sez. II, 12/03/2019, n. 7024) , circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
-Conferma il decreto ingiuntivo n. 3735/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
pagina 3 di 4 -Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
1500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti .
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4