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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8779 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Salisci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Salisci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e danno atto di essere economicamente autosufficienti.
2) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza presso l'abitazione del padre in Cagliari, nella via Flavio Gioia 69.
La permanenza di presso ciascun genitore viene concordata secondo le Per_1 seguenti modalità: salvo diversi accordi tra i genitori, durante la settimana
trascorrerà con la madre tre giorni con pernottamento presso Per_1 quest'ultima, con il padre tre giorni con pernottamento presso quest'ultimo, fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera, festività natalizie alternate in ragione di anno nelle giornate 24/25 dicembre, 31 dicembre/1° gennaio, festività pasquali alternate in ragione di anno nella giornata di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Pag. 2 di 3 3) si obbliga a corrispondere alla signora con Parte_1 Parte_2 bonifico sul conto alla stessa intestato entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di
€. 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio . Per_1
Le parti concordano che tale obbligo di mantenimento del figlio in capo al Sig. verrà meno quando la sig.ra reperirà un'altra occupazione Pt_1 Pt_2 lavorativa in seguito alla quale ciascun genitore provvederà al mantenimento di
in forma diretta. Per_1
L'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito integralmente dalla signora
. Parte_2
Il Sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese Parte_1 mediche e scolastiche di . Per_1
4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8779 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Salisci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Salisci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e danno atto di essere economicamente autosufficienti.
2) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza presso l'abitazione del padre in Cagliari, nella via Flavio Gioia 69.
La permanenza di presso ciascun genitore viene concordata secondo le Per_1 seguenti modalità: salvo diversi accordi tra i genitori, durante la settimana
trascorrerà con la madre tre giorni con pernottamento presso Per_1 quest'ultima, con il padre tre giorni con pernottamento presso quest'ultimo, fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera, festività natalizie alternate in ragione di anno nelle giornate 24/25 dicembre, 31 dicembre/1° gennaio, festività pasquali alternate in ragione di anno nella giornata di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Pag. 2 di 3 3) si obbliga a corrispondere alla signora con Parte_1 Parte_2 bonifico sul conto alla stessa intestato entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di
€. 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio . Per_1
Le parti concordano che tale obbligo di mantenimento del figlio in capo al Sig. verrà meno quando la sig.ra reperirà un'altra occupazione Pt_1 Pt_2 lavorativa in seguito alla quale ciascun genitore provvederà al mantenimento di
in forma diretta. Per_1
L'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito integralmente dalla signora
. Parte_2
Il Sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese Parte_1 mediche e scolastiche di . Per_1
4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3