CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5951/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
04/06/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. PISTILLI MASSIMO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. CAMILLO' DAMIANO
E
Controparte_2
[...]
[...]
[...]
Appello avverso la sentenza n. 537/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale è Parte_1 stata dichiarata cessata la materia del contendere con condanna del stesso alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Si è costituita in giudizio l' instando per il rigetto dell'appello. CP_3
All'odierna udienza la causa, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2 La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata:
“ Il giudizio è stato riassunto dall' a seguito della Controparte_4 sospensione in sede esecutiva, disposta in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 contro il pignoramento presso terzi.
[...]
Per quanto le parti non abbiano inteso fornirne rappresentazione -se non nelle memorie conclusive di parte convenuta- è intervenuta in data 15/2/2020 la richiesta di sgravio in favore del Pt_1 avendo quest'ultimo provveduto a corrispondere all'ente comunale le somme ricevute dalla compagnia assicurativa.
È quindi cessata la materia del contendere.
Ai fini della soccombenza virtuale, si osserva quanto segue.
Ia) Rispetto ad quale agente per la riscossione: la cartella n. 1252015001047533900 CP_3 risulta notificata in data 1/12/2015, mentre il pignoramento ex art. 72 bis, I comma DPR
602/1973 in data 29/7/2016; in particolare, l' ha documentato la notifica a mani del CP_3 debitore, la cui mancanza era stata posta a fondamento della sospensione;
il pignoramento non può ritersi inficiato dall'antecedente trattenuta sulla busta paga, pur rimanendo quest'ultima priva di titolo;
Ib) non è riconducibile alla retribuzione del rapporto di pubblico impiego (cfr.
Cass. n.23793/2010) l'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio del mandato pubblico (nella specie: consigliere comunale), che d'altro canto non è ricompresa fra gli emolumenti soggetti al limite di pignorabilità invocato dal debitore esecutato.
II) Rispetto al quale ente impositore: il credito di euro 89.968,80 (per Controparte_5 erariale) si fonda sulla sentenza della Corte dei Conti n. 137/2014 e risulta dalla cartella esattoriale, che non è stata opposta;
è dunque manifestamente infondata la doglianza di
“inesigibilità per difetto del requisito di liquidità” che, al contrario, non è ravvisabile rispetto
2 al
contro
-credito, enunciato dallo stesso come meramente parziale (pur in assenza di Pt_1 qualsivoglia quantificazione).
Anche volendo prescindere dall'ammissibilità in sé della compensazione, manca ogni riferimento alle somme trattenute per il pagamento del premio aggiuntivo ai fini dell'estensione della copertura assicurativa;
per altro verso, non consta compiuta allegazione dei fatti posti a fondamento della responsabilità dell'ente convenuto -nel rapporto con la compagnia assicurativa- in tesi idonea a fondare la richiesta risarcitoria a carico dello stesso;
infine,
l'eventuale copertura assicurativa, ancora sub iudice al momento del recupero forzoso (in ragione dell'appello avverso la sentenza n. 618/18), non inibisce affatto l'iniziativa dell'ente stesso, che non dispone di titolo diretto verso l'assicuratore.
Pur non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 cpc, si ritiene quindi che le spese (per le quali, rispetto all'ente comunale, non consta formale richiesta di distrazione) debbano essere poste integralmente a carico del convenuto, con liquidazione che tiene conto della natura documentale del giudizio e dell'attività processuale in concreto svolta (parametri minimi per ciascuna fase).”
3. Con il primo motivo di appello il ribadisce “ la eccezione di nullità del Pt_1 procedimento esattoriale instaurato in danno del assume una rilevanza dirimente Pt_1 rispetto all'intero contenzioso, poiché emerge indiscutibilmente dagli atti di causa che l'asserita notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi si è (rectius, si sarebbe) perfezionata in data 29.7.2016.”
Sostiene l'appellante : …Ovvero, dopo oltre un anno dall'avvio dell'azione esecutiva in danno del Pt_1
Si rammenta che la procedura espropriativa ha sortito l'effetto di operare la trattenuta in danno del già a decorrere dal cedolino del giugno 2016 (cfr. all. 3 del fascicolo Pt_1 della fase cautelare)…Detto diversamente: prima è stato dato avvio alla fase esecutiva con la trattenuta dei c.d. gettoni di presenza;
poi, è stato notificato l'atto di pignoramento che avrebbe dovuto avvisare di tale intenzione esecutiva.
Ora, nella misura in cui la trattenuta delle somme pignorate è stata effettuata prima che l'atto di pignoramento presso terzi venisse notificato, è dimostrato agli atti del giudizio – grazie anche alla produzione documentale dell'attore – che la procedura espropriativa è
3 affetta da un vistosissimo vizio procedurale, che si manifesta nella violazione espressa ed esplicita del dovere di rispettare la naturale consecutio degli atti esecutivi.
Perché, ove venisse ammessa la legittimità di una simile condotta, è come se si avallasse la notifica di un atto di precetto successiva a quella dell'atto di pignoramento!
Eppure, al riguardo, la sentenza gravata dispone che <<il pignoramento non può ritersi inficiato dall'antecedente trattenuta sulla busta paga, pur rimanendo quest'ultima priva di titolo>>.
Eppure, quand'anche, la notificazione del pignoramento si fosse perfezionata in sé, ciò non basta a rendere legittima l'azione esecutiva;
in quanto la notifica del pignoramento presso terzi successiva di un anno al momento in cui il pignoramento si è realizzato fisicamente viola tutte le regole procedurali esecutive.
Attingendo un'ipotesi di nullità assolutamente insanabile con la notifica successiva!
La circostanza, peraltro, appare manifestamente sufficiente ad invalidare l'intera procedura esecutiva e assorbe qualsivoglia altra questione di merito posta all'attenzione della Corte adìta
Con il secondo motivo lamenta “ASSENZA DI DIMOSTRAZIONE DELLA
NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO”
L non ha, peraltro, mai curato di versare agli atti del giudizio l'atto di Controparte_1 pignoramento asseritamente notificato nel luglio 2017 ma unicamente la relata di notificazione.
Con il terzo motivo l'appellante si duole: “ NEL MERITO – Sulla inesigibilità delle somme per difetto del requisito di liquidità e sul legittimo affidamento dell'opponente circa l'operatività della clausola di ultrattività – Sul dovere dell'Amministrazione di sospendere il recupero in ragione di una condotta sua propria.
È evidente che non si è mai chiesto che il Comune di rinunciasse al recupero del suo CP_2 credito erariale;
si chiede, piuttosto, che adottasse le iniziative di recupero almeno dopo avere accertato se vi siano o meno addebiti a lei riferibili.
Ed avere, altresì, accertato gli effetti di tali, eventuali addebiti: effetti che certamente avrebbero indotto a ridefinire la misura del debito da recuperare.”
4.Le doglianze , che possono essere congiuntamente esaminate sono inammissibili, in quanto motivi di opposizione agli atti esecutivi inerendo non all'an debeatur – posto che, peraltro la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata il 1.12.2025 – ma al quomodo della esazione del credito: ma le statuizioni oggetto di censura nel più limitato ambito del presente gravame,
4 rispetto all'originario giudizio sono state definite dal tribunale con sentenza non appellabile ex art 618 c.p.c..
L'inammissibilità dei suddetti motivi di gravame determina l'inammissibilità anche della censura sulla regolazione delle spese, che comunque si segnala per la sua correttezza , dovendo la liquidazione essere effettuata non per singole fasi, ma avendo riguardo all'esito finale della controversia, mentre la censura della liquidazione è del tutto generica.
5.Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile l'appello e condanna alla rifusione delle spese Parte_1 del grado in favore dell' che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_3 gen. , da distrarsi in favore dell'avv. CAMILLO' Damiano , dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1quater T.U. 115/2002 .
Roma,9.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
5
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5951/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
04/06/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. PISTILLI MASSIMO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. CAMILLO' DAMIANO
E
Controparte_2
[...]
[...]
[...]
Appello avverso la sentenza n. 537/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale è Parte_1 stata dichiarata cessata la materia del contendere con condanna del stesso alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Si è costituita in giudizio l' instando per il rigetto dell'appello. CP_3
All'odierna udienza la causa, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2 La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata:
“ Il giudizio è stato riassunto dall' a seguito della Controparte_4 sospensione in sede esecutiva, disposta in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 contro il pignoramento presso terzi.
[...]
Per quanto le parti non abbiano inteso fornirne rappresentazione -se non nelle memorie conclusive di parte convenuta- è intervenuta in data 15/2/2020 la richiesta di sgravio in favore del Pt_1 avendo quest'ultimo provveduto a corrispondere all'ente comunale le somme ricevute dalla compagnia assicurativa.
È quindi cessata la materia del contendere.
Ai fini della soccombenza virtuale, si osserva quanto segue.
Ia) Rispetto ad quale agente per la riscossione: la cartella n. 1252015001047533900 CP_3 risulta notificata in data 1/12/2015, mentre il pignoramento ex art. 72 bis, I comma DPR
602/1973 in data 29/7/2016; in particolare, l' ha documentato la notifica a mani del CP_3 debitore, la cui mancanza era stata posta a fondamento della sospensione;
il pignoramento non può ritersi inficiato dall'antecedente trattenuta sulla busta paga, pur rimanendo quest'ultima priva di titolo;
Ib) non è riconducibile alla retribuzione del rapporto di pubblico impiego (cfr.
Cass. n.23793/2010) l'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio del mandato pubblico (nella specie: consigliere comunale), che d'altro canto non è ricompresa fra gli emolumenti soggetti al limite di pignorabilità invocato dal debitore esecutato.
II) Rispetto al quale ente impositore: il credito di euro 89.968,80 (per Controparte_5 erariale) si fonda sulla sentenza della Corte dei Conti n. 137/2014 e risulta dalla cartella esattoriale, che non è stata opposta;
è dunque manifestamente infondata la doglianza di
“inesigibilità per difetto del requisito di liquidità” che, al contrario, non è ravvisabile rispetto
2 al
contro
-credito, enunciato dallo stesso come meramente parziale (pur in assenza di Pt_1 qualsivoglia quantificazione).
Anche volendo prescindere dall'ammissibilità in sé della compensazione, manca ogni riferimento alle somme trattenute per il pagamento del premio aggiuntivo ai fini dell'estensione della copertura assicurativa;
per altro verso, non consta compiuta allegazione dei fatti posti a fondamento della responsabilità dell'ente convenuto -nel rapporto con la compagnia assicurativa- in tesi idonea a fondare la richiesta risarcitoria a carico dello stesso;
infine,
l'eventuale copertura assicurativa, ancora sub iudice al momento del recupero forzoso (in ragione dell'appello avverso la sentenza n. 618/18), non inibisce affatto l'iniziativa dell'ente stesso, che non dispone di titolo diretto verso l'assicuratore.
Pur non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 cpc, si ritiene quindi che le spese (per le quali, rispetto all'ente comunale, non consta formale richiesta di distrazione) debbano essere poste integralmente a carico del convenuto, con liquidazione che tiene conto della natura documentale del giudizio e dell'attività processuale in concreto svolta (parametri minimi per ciascuna fase).”
3. Con il primo motivo di appello il ribadisce “ la eccezione di nullità del Pt_1 procedimento esattoriale instaurato in danno del assume una rilevanza dirimente Pt_1 rispetto all'intero contenzioso, poiché emerge indiscutibilmente dagli atti di causa che l'asserita notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi si è (rectius, si sarebbe) perfezionata in data 29.7.2016.”
Sostiene l'appellante : …Ovvero, dopo oltre un anno dall'avvio dell'azione esecutiva in danno del Pt_1
Si rammenta che la procedura espropriativa ha sortito l'effetto di operare la trattenuta in danno del già a decorrere dal cedolino del giugno 2016 (cfr. all. 3 del fascicolo Pt_1 della fase cautelare)…Detto diversamente: prima è stato dato avvio alla fase esecutiva con la trattenuta dei c.d. gettoni di presenza;
poi, è stato notificato l'atto di pignoramento che avrebbe dovuto avvisare di tale intenzione esecutiva.
Ora, nella misura in cui la trattenuta delle somme pignorate è stata effettuata prima che l'atto di pignoramento presso terzi venisse notificato, è dimostrato agli atti del giudizio – grazie anche alla produzione documentale dell'attore – che la procedura espropriativa è
3 affetta da un vistosissimo vizio procedurale, che si manifesta nella violazione espressa ed esplicita del dovere di rispettare la naturale consecutio degli atti esecutivi.
Perché, ove venisse ammessa la legittimità di una simile condotta, è come se si avallasse la notifica di un atto di precetto successiva a quella dell'atto di pignoramento!
Eppure, al riguardo, la sentenza gravata dispone che <<il pignoramento non può ritersi inficiato dall'antecedente trattenuta sulla busta paga, pur rimanendo quest'ultima priva di titolo>>.
Eppure, quand'anche, la notificazione del pignoramento si fosse perfezionata in sé, ciò non basta a rendere legittima l'azione esecutiva;
in quanto la notifica del pignoramento presso terzi successiva di un anno al momento in cui il pignoramento si è realizzato fisicamente viola tutte le regole procedurali esecutive.
Attingendo un'ipotesi di nullità assolutamente insanabile con la notifica successiva!
La circostanza, peraltro, appare manifestamente sufficiente ad invalidare l'intera procedura esecutiva e assorbe qualsivoglia altra questione di merito posta all'attenzione della Corte adìta
Con il secondo motivo lamenta “ASSENZA DI DIMOSTRAZIONE DELLA
NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO”
L non ha, peraltro, mai curato di versare agli atti del giudizio l'atto di Controparte_1 pignoramento asseritamente notificato nel luglio 2017 ma unicamente la relata di notificazione.
Con il terzo motivo l'appellante si duole: “ NEL MERITO – Sulla inesigibilità delle somme per difetto del requisito di liquidità e sul legittimo affidamento dell'opponente circa l'operatività della clausola di ultrattività – Sul dovere dell'Amministrazione di sospendere il recupero in ragione di una condotta sua propria.
È evidente che non si è mai chiesto che il Comune di rinunciasse al recupero del suo CP_2 credito erariale;
si chiede, piuttosto, che adottasse le iniziative di recupero almeno dopo avere accertato se vi siano o meno addebiti a lei riferibili.
Ed avere, altresì, accertato gli effetti di tali, eventuali addebiti: effetti che certamente avrebbero indotto a ridefinire la misura del debito da recuperare.”
4.Le doglianze , che possono essere congiuntamente esaminate sono inammissibili, in quanto motivi di opposizione agli atti esecutivi inerendo non all'an debeatur – posto che, peraltro la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata il 1.12.2025 – ma al quomodo della esazione del credito: ma le statuizioni oggetto di censura nel più limitato ambito del presente gravame,
4 rispetto all'originario giudizio sono state definite dal tribunale con sentenza non appellabile ex art 618 c.p.c..
L'inammissibilità dei suddetti motivi di gravame determina l'inammissibilità anche della censura sulla regolazione delle spese, che comunque si segnala per la sua correttezza , dovendo la liquidazione essere effettuata non per singole fasi, ma avendo riguardo all'esito finale della controversia, mentre la censura della liquidazione è del tutto generica.
5.Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile l'appello e condanna alla rifusione delle spese Parte_1 del grado in favore dell' che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_3 gen. , da distrarsi in favore dell'avv. CAMILLO' Damiano , dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1quater T.U. 115/2002 .
Roma,9.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
5