Art. 2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 1 per gli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 1 per gli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.