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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TETI GI, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18819/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240098808863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22531/2025 depositato il
31/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) Il signor Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
(c.f. CF_Difensore_1), con studio in Indirizzo_1, Indirizzo_1 (Na), giusta procura, ex art. 83 cpc, apposta in calce al ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate
SC S.p.A. e depositato il 13.9.2024, ha impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate SC, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2017, notificata il 29.08.2024, eccependo la prescrizione per il decorso del termine triennale, a norma dell'art. 3 del d.l. n. 2 del
06.01.1986 e contestandone l'illegittimità per: - mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
- inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato, violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera ANAC n. 576/21; concludendo affinchè “l'adita
Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, voglia così provvedere: I) per i motivi su esposti, dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120240098808863/000, dell'importo complessivo di euro sessantasette/14, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
II) condannare la parte resistente in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario”.
1.2) L'1/10/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC S.p.A. che controdeduce eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, per non aver notificato il ricorso anche all'Ente impositore, la Regione Campania, cui ascrivere le attività precedenti l'emissione della cartella e a cui riferire l'eventuale inerzia ovvero l'interruzione del termine prescrizionale invocato dal ricorrente. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure proponibili avverso l'attività dell'Ente impositore. Nel merito contesta gli assunti di controparte e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1.3) Il 21.2.2025 parte ricorrente ha depositato memoria per contestare il difetto di litisconsorzio e la inapplicabilità dell'art. 14, comma 6-bis, al caso concerto.
1.4) Con ordinanza n. 4431/2025 questo giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio onerando il ricorrente di provvedere all'incombente, avendo ritenuta necessaria la presenta al contraddittorio della
Regione dal momento che la cartella riferisce di un avviso di accertamento asseritamente notificato il
24.10.2020 e nuovamente rinnovato il 24.4.2023, atti idonei, se notificati, a interrompere il decorso del termine prescrizionale invocato dal ricorrente.
1.5) Il ricorrente provvedeva all'incombente notificando il ricorso alla Regione e il 7.11.2025 depositava memoria con la quale faceva rilevare la mancata costituzione in giudizio della Regione nei termini di legge e introduceva un nuovo motivo fondato sulla asserita mancata notifica degli atti presupposti e, segnatamente, degli avvisi di accertamento, insistendo per l'accoglimento del ricorso come da conclusione già rassegnate.
1.6) Non è costituita la Regione Campania.
1.7) Alla odierna udienza il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, pur adempiendo la prescrizione di notificare il ricorso alla controparte legittimata a contraddire, la Regione Campania, come da ordinanza, non ha depositato la nota di iscrizione a ruolo
(NIR) correttamente compilata con l'indicazione della Regione come parte resistente.
L'art 22 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente stabilendo, a pena di inammissibilità, che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositi nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita (…) l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. “(c.1) All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso (…) (c.2) L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
La Cassazione (n. 25666/2018) ha stabilito che “con riguardo alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, la Sezione ha da tempo definitivamente chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma 1 della norma citata”, comma che, appunto, prescrive anche il deposito della nota di iscrizione a ruolo (NIR) contenente le indicazioni omesse dal ricorrente. Nel caso in esame, infatti, la nota non contempla la Regione Campania alla quale il ricorso era stato notificato, come parte resistente in giudizio. Tuttavia, non è sufficiente – e la disposizione in commento, che prescrive la compilazione della NIR, lo conferma con la precisazione contenuta nel secondo comma - la notifica del ricorso per garantire il corretto avvio della fase processuale in contraddittorio dovendo, a tal fine e a pena di inammissibilità, il ricorrente costituirsi in giudizio dando evidenza degli elementi essenziali per l'identificazione dell'oggetto e delle parti del processo, tra cui, appunto, l'indicazione dei soggetti contro i quali agisce e che, a loro volta, sono onerati di costituirsi nel termine maggiore (di 30 giorni) dalla costituzione del ricorrente. La mancata indicazione della parte contro cui si agisce (la Regione), non iscritta nella NIR non consente, pertanto, di dare per correttamente avviata la fase processuale.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile a norma dell'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 546/1992. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Napoli, 11 novembre 2025
Il giudice monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TETI GI, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18819/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240098808863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22531/2025 depositato il
31/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) Il signor Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
(c.f. CF_Difensore_1), con studio in Indirizzo_1, Indirizzo_1 (Na), giusta procura, ex art. 83 cpc, apposta in calce al ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate
SC S.p.A. e depositato il 13.9.2024, ha impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate SC, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2017, notificata il 29.08.2024, eccependo la prescrizione per il decorso del termine triennale, a norma dell'art. 3 del d.l. n. 2 del
06.01.1986 e contestandone l'illegittimità per: - mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
- inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato, violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera ANAC n. 576/21; concludendo affinchè “l'adita
Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, voglia così provvedere: I) per i motivi su esposti, dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120240098808863/000, dell'importo complessivo di euro sessantasette/14, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
II) condannare la parte resistente in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario”.
1.2) L'1/10/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC S.p.A. che controdeduce eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, per non aver notificato il ricorso anche all'Ente impositore, la Regione Campania, cui ascrivere le attività precedenti l'emissione della cartella e a cui riferire l'eventuale inerzia ovvero l'interruzione del termine prescrizionale invocato dal ricorrente. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure proponibili avverso l'attività dell'Ente impositore. Nel merito contesta gli assunti di controparte e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1.3) Il 21.2.2025 parte ricorrente ha depositato memoria per contestare il difetto di litisconsorzio e la inapplicabilità dell'art. 14, comma 6-bis, al caso concerto.
1.4) Con ordinanza n. 4431/2025 questo giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio onerando il ricorrente di provvedere all'incombente, avendo ritenuta necessaria la presenta al contraddittorio della
Regione dal momento che la cartella riferisce di un avviso di accertamento asseritamente notificato il
24.10.2020 e nuovamente rinnovato il 24.4.2023, atti idonei, se notificati, a interrompere il decorso del termine prescrizionale invocato dal ricorrente.
1.5) Il ricorrente provvedeva all'incombente notificando il ricorso alla Regione e il 7.11.2025 depositava memoria con la quale faceva rilevare la mancata costituzione in giudizio della Regione nei termini di legge e introduceva un nuovo motivo fondato sulla asserita mancata notifica degli atti presupposti e, segnatamente, degli avvisi di accertamento, insistendo per l'accoglimento del ricorso come da conclusione già rassegnate.
1.6) Non è costituita la Regione Campania.
1.7) Alla odierna udienza il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, pur adempiendo la prescrizione di notificare il ricorso alla controparte legittimata a contraddire, la Regione Campania, come da ordinanza, non ha depositato la nota di iscrizione a ruolo
(NIR) correttamente compilata con l'indicazione della Regione come parte resistente.
L'art 22 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente stabilendo, a pena di inammissibilità, che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositi nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita (…) l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. “(c.1) All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso (…) (c.2) L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
La Cassazione (n. 25666/2018) ha stabilito che “con riguardo alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, la Sezione ha da tempo definitivamente chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma 1 della norma citata”, comma che, appunto, prescrive anche il deposito della nota di iscrizione a ruolo (NIR) contenente le indicazioni omesse dal ricorrente. Nel caso in esame, infatti, la nota non contempla la Regione Campania alla quale il ricorso era stato notificato, come parte resistente in giudizio. Tuttavia, non è sufficiente – e la disposizione in commento, che prescrive la compilazione della NIR, lo conferma con la precisazione contenuta nel secondo comma - la notifica del ricorso per garantire il corretto avvio della fase processuale in contraddittorio dovendo, a tal fine e a pena di inammissibilità, il ricorrente costituirsi in giudizio dando evidenza degli elementi essenziali per l'identificazione dell'oggetto e delle parti del processo, tra cui, appunto, l'indicazione dei soggetti contro i quali agisce e che, a loro volta, sono onerati di costituirsi nel termine maggiore (di 30 giorni) dalla costituzione del ricorrente. La mancata indicazione della parte contro cui si agisce (la Regione), non iscritta nella NIR non consente, pertanto, di dare per correttamente avviata la fase processuale.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile a norma dell'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 546/1992. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Napoli, 11 novembre 2025
Il giudice monocratico