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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/07/2024, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2142/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P. Iva n. ), con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO MONTI, FRANCESCO ROLLE e FRANCESCO MAGNI
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRO SALOTTI CP_1 CodiceFiscale_1
-convenuto opposto-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1
per brevità anche solo , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_2
provvisoriamente esecutivo n. 764/19, emesso in favore di in data 7 luglio 2019 dal CP_1
Tribunale di Piacenza, per la somma complessiva di € 90.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria e concludeva, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) A sostegno dell'opposizione, deduceva che: - quale proprietaria dell'area non edificabile Pt_2
denominata nel Comune di Piacenza, era in contestazione con l'Amministrazione Org_1
comunale per ottenere il permesso di costruzione ed al fine di accelerare e definire in via amichevole le problematiche emerse, in data 24 gennaio 2013, incaricava l'avv. di CP_1
Piacenza, con mandato denominato “Disciplinare di incarico professionale”, il cui testo veniva predisposto dallo stesso Professionista;
- nello stesso Disciplinare di incarico si pattuiva un compenso di € 50.000,00 oltre Iva e cassa di previdenza avvocati nel caso in cui la vendita fosse avvenuta entro l'anno 2014 ed un compenso di € 90.000,00 oltre cassa previdenza avvocati e
IVA, nel caso in cui la vendita fosse avvenuta in data successiva all'anno 2014 e comunque non oltre il 2018, da corrispondersi, quanto ad € 20.000,00 entro il 2016 e quanto ad € 70.000,00 entro il 2018, in aggiunta all'importo di € 10.000,00 oltre cassa previdenza avvocati ed Iva ed alle anticipazioni debitamente documentate, da considerarsi comunque dovuto per l'assistenza stragiudiziale volta alla definizione bonaria della controversia;
- dal gennaio 2013 all'aprile del
2016, dopo oltre tre anni dall'incarico ricevuto, l'avv. che nel corso del rapporto CP_1 professionale non aveva debitamente informato la Cliente sull'attività professionale svolta, non era ancora riuscito ad ottenere il risultato per il fine che si era assunto e conseguentemente, in data 18 aprile 2016, il Presidente del CdA di nuova Parte_1
ragione sociale della revocava il mandato al Professionista;
Organizzazione_2
- a detta comunicazione l'avv. rispondeva con lettera a mezzo pec in data 19 aprile CP_1
2016; - trascorsi altri due anni dalla revoca dell'incarico, in data 31 agosto 2018, avvalendosi di altri professionisti, riusciva ad ottenere la delibera comunale con la quale veniva concesso il permesso di costruzione sull'Area; sicché, nello stesso anno stipulava con la un Controparte_2 atto di compravendita condizionata relativo alla predetta Area, per un prezzo di €
23.200.000,00; - l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. veniva integralmente saldata con CP_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 10.000,00, come previsto nel Disciplinare di incarico - somma peraltro già percepita all'atto di assunzione dello stesso - dal momento che, il rapporto contrattuale tra le Parti cessava prima che il terreno in questione divenisse edificabile e quindi la vendita non era in alcun modo collegata all'attività del Professionista.
In data 14 novembre 2019, si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e concludendo per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e dell'opposizione svolta da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Pt_2
In particolare, il Convenuto opposto deduceva che: - il testo del mandato non fu predisposto dall'avv. con semplice adesione della Società ma risultò essere frutto di una trattativa, CP_1 tanto che le condizioni furono modificate dall'amministratore unico allora in carica e accettate dal Professionista;
- al momento in cui l'avv. assunse l'incarico, erano in corso numerosi CP_1 contenziosi amministrativi tra e l'amministrazione comunale e l'incarico affidato allo Pt_2
stesso era quello di riappacificare le parti e trovare una soluzione stragiudiziale per superare l'impasse, senza attendere i giudizi amministrativi e consentire, quindi, l'edificabilità dell'area;
- alla data del 19 aprile 2016, ovvero alla data di revoca dell'incarico, dopo due anni e mezzo di intensa attività, il terreno oggetto dello stesso era potenzialmente edificabile, mancava solo che la società richiedesse il Piano Urbanistico Attuativo;
- a tale punto si era giunti solo dopo che il
15 febbraio 2013 veniva avanzata una proposta conciliativa, cui seguiva un'intensa attività volta a superare i divieti derivanti all'accessibilità dell'area a seguito di una VIA (
[...]
nel 2003 e in data 7 ottobre 2015, veniva predisposto dall'ufficio legale Organizzazione_3
del in persona del dirigente, avv. Elena Vezzulli, una bozza di delibera Organizzazione_4
che doveva mettere fine al contenzioso tra le Parti;
- la formalizzazione dell'accordo dipendeva solo dalla volontà della Società che, tuttavia, non accettò poiché avrebbe dovuto affrontare i costi dell'urbanizzazione ed accettare di cedere gratuitamente le aree interessate dai binari.
Con ordinanza riservata all'udienza fissata per la decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c., il
Tribunale sospendeva la provvisoria esecutorietà del titolo e all'udienza del 10 luglio 2020 concedeva alle Parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, l'istruttoria si svolgeva mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta dalle Parti e prova orale per testi.
Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Con particolare riferimento alla richiesta di pagamento del compenso avanzata dall'avvocato per l'attività giudiziale o stragiudiziale prestata, la più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene che il legale debba offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato e che il cliente possa limitarsi a contestare, anche genericamente, la richiesta, spettando al professionista dare prova dell'attività svolta, ex art. 2697 c.c.. Una contestazione anche generica, infatti, è idonea ad investire il giudice del potere - dovere di dare corso alla verifica della fondatezza della contestazione e correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine all'attività svolta e alla congruità del compenso richiesto (Cassazione civile sez. VI,
22/01/2021, sent. n.1421; Cass. ord. nn. 24120/2020; 11790/2019; 230/2016).
Ciò posto, il credito azionato in via monitoria dall'avv. trae origine dal contratto d'opera CP_1
professionale sottoscritto dalle Parti in data 24 gennaio 2013, con il quale la incaricava il Pt_2
Professionista per l'assistenza stragiudiziale nella controversia con il allo Organizzazione_4
scopo di ottenere l'utilizzabilità a fini edificatori dell'area (ancora non edificabile) denominata sita nel comune di Piacenza e revocato, in data 18 aprile 2016, dalla Società Org_1 opponente poiché, dopo più di tre anni dal conferimento dell'incarico all'avv. non erano CP_1
state ancora risolte bonariamente le problematiche insorte con il Inoltre, è Organizzazione_4
pacifico - oltre che documentale - che alla data del 18 aprile 2016 non era stato ancora concesso il permesso di costruzione sull'Area, ottenuto da solo in data 31 agosto 2018 dopo che, Pt_2
nel frattempo, erano intervenuti altri professionisti incaricati a tal fine dalla Società opponente.
Nella specie, la pur non contestando il conferimento dell'incarico all'avv. per la Pt_2 CP_1
risoluzione stragiudiziale dei contenziosi in essere con il in relazione Organizzazione_4 all'area denominata contesta la quantificazione del compenso, ritenendo di non Org_1
dover corrispondere alcuna ulteriore somma al Professionista, avendo già integralmente saldato, al momento dell'assunzione dell'incarico, l'attività stragiudiziale successivamente svolta da quest'ultimo mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 10.000,00, come previsto nel
Disciplinare di incarico, essendo la vendita dell avvenuta due anni dopo la revoca Pt_3 dell'incarico all'avv. ed a seguito dell'intervento risolutore di altri professionisti che CP_1
riuscirono a dipanare i contrasti ancora esistenti con il e ad ottenere la Organizzazione_4
delibera comunale con la quale, sempre nel 2018, veniva concesso il permesso di costruzione sull Pt_3
Come è noto, al contratto di prestazione d'opera professionale si applicano - solo se compatibili
- le norme sul mandato che hanno carattere generale sulle quali però prevalgono, in quanto speciali, le disposizioni sulla prestazione d'opera intellettuale.
Ne consegue che, in caso di recesso unilaterale dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, troverà applicazione l'art. 2237 c.c. che è norma speciale che prevale su quella generale di cui all'art. 2227 c.c. in materia di recesso unilaterale dal contratto di prestazione d'opera, in ragione del principio lex specialis derogat legi generali (Cass. civ. ord. n. 185 del 9 gennaio 2020 e
Cass. civ. sent. n. 3062 del 2002).
A norma dell'art. 2237 c.c., il cliente può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta sino alla comunicazione di recesso. Il lucro cessante, come componente del danno patrimoniale, ossia il mancato guadagno del professionista per non aver potuto concludere la propria prestazione, non è contemplato dalla norma, così come il risarcimento del danno tout court.
Ne consegue che la norma in commento - applicabile al caso in esame - consente al cliente di recedere dal contratto liberamente, a prescindere dalla condotta tenuta dal professionista o dalla presenza di giusti motivi. Tale amplissima facoltà è mitigata unicamente dall'obbligo di rimborsare al prestatore d'opera intellettuale le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta.
La ratio della norma si rinviene nella natura fiduciaria del rapporto tra professionista e cliente e trattandosi di norma non imperativa è derogabile convenzionalmente dai contraenti ma la deroga deve essere oggetto di una specifica trattativa, posto che la facoltà di recesso rappresenta una forma di tutela per il cliente.
Il recesso del cliente - giustificato o meno - non incide, pertanto, sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n. 6465 del 2022). Ciò comporta che, nel caso in cui vi sia stata tra il cliente e l'avvocato una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, la stessa - salvo che le parti contraenti abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente;
di talché, il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass. civ. sent. n. 29745 del 2020; Cass. civ. sent. n. 6465 del 2022, Cass. civ. sent. n. 10444 del 1998).
L'avvocato, in definitiva, a fronte del mancato completamento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha il diritto di ricevere il compenso per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte fino alla cessazione dell'incarico.
Resta, peraltro, fermo che il diritto del professionista al compenso richiede pur sempre che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni
medio tempore svolte dallo stesso a conseguire il risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, essendo evidente che, in difetto non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento, sia pur parziale, degli obblighi contrattualmente assunti dal Professionista.
Nel caso di specie, il Convenuto opposto, due anni dopo la revoca del mandato da parte della cliente in data 12 dicembre 2018, dopo aver saputo da notizie di stampa della vendita Pt_2 dell'Area alla ha chiesto alla il pagamento del credito non soddisfatto, Controparte_2 Pt_2 dallo stesso quantificato in € 90.000,00 in base al Disciplinare di incarico professionale sottoscritto dalle Parti in data 24 gennaio 2013 che, in ipotesi di vendita dell in data Pt_3 successiva all'anno 2014 e comunque non oltre il 2018, prevedeva per il Professionista un compenso di € 90.000,00 oltre cassa previdenza avvocati e IVA.
La pretesa creditoria non risulta fondata, per le ragioni di seguito precisate.
In primo luogo, si rileva che l'avv. non abbia puntualmente descritto l'attività CP_1
stragiudiziale svolta, la quale fonderebbe il presunto credito solo se ulteriore e diversa rispetto a quella già saldata, né le modalità di calcolo dell'ulteriore compenso richiesto, che non può certamente essere pari al compenso pattuito per l'espletamento dell'intera attività stragiudiziale finalizzata alla concessione del permesso di costruire sull' intervenuto pacificamente due Pt_3 anni dopo la revoca dell'incarico all'odierno Opposto, a seguito dell'intervento di altri professionisti incaricati dalla posto che se è consentito alle parti di prevedere compensi Pt_2 parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (nel caso di specie la vendita dell , Pt_3 tuttavia, è necessario che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, al fine prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui
(cfr. art. 45 del codice deontologico che riproduce la previsione contenuta nell'art. 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all'avvocato di “richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta”).
Tale omissione non consente a questo Giudice l'accertamento dell'esecuzione di tali prestazioni e il calcolo dell'eventuale ulteriore importo dovuto al Professionista per l'opera svolta sino alla comunicazione di recesso. Vi è stato, infatti, da parte del Convenuto opposto solo un pedissequo richiamo alla predetta scrittura privata, senza alcuna allegazione sia in relazione alle asserite prestazioni ulteriori svolte, finalizzate all'utilizzabilità dell'Area, sia in ordine alla quantificazione delle stesse, partendo dall'assunto che in forza degli accordi contrattuali la sola circostanza che l in questione sia stata venduta entro l'anno 2018 giustificasse il Pt_3 pagamento del compenso all'Avvocato, a prescindere dall'attività dallo stesso posta in essere in relazione causale con la cessione dell'Area, avvenuta ben due anni dopo la revoca del mandato all'avv. e con il contributo fattivo di altri Professionisti nel frattempo incaricati di CP_1
risolvere le problematiche ancora esistenti tra il e la Società opponente. Org_4
Al contrario, la prova testimoniale svolta ha confermato che alla data della revoca del mandato professionale, avvenuta il 18 aprile 2016, la condizione dell'edificabilità dell - quale Pt_3
imprescindibile presupposto per procedere alla vendita - non si era ancora realizzata e che la vendita dell è avvenuta esattamente due anni e 8 mesi dopo la revoca del mandato con il Pt_3 contributo professionale di altri soggetti incaricati dalla sicché l'ulteriore importo di € Pt_2
90.000,00 richiesto dall'avv. risulta sproporzionato rispetto alla attività stragiudiziale CP_1
svolta dallo stesso ed in alcun modo parametrato alle singole prestazioni professionali effettivamente svolte dall'Avvocato, fino alla cessazione dell'incarico, in esecuzione del citato mandato professionale.
Sul punto sia l'avv. Vanetti che la dirigente dell'Avvocatura comunale Elena Vezzulli, sentiti come testimoni all'udienza del 23 marzo 2023, hanno precisato che la bozza di delibera in data
7 ottobre 2015, prodotta dal Convenuto opposto al doc. 4 non garantiva l'approvazione degli strumenti attuativi della pianificazione comunale vigente ed anzi prevedeva la rinuncia preventiva da parte della a tutti i contenziosi in essere. Ed invero, solo con la delibera Pt_2
successivamente ottenuta nel 2018 (doc. 2 Parte opponente), per il tramite dell'attività di altri consulenti succedutisi all'odierno Opposto, veniva approvato il primo PUA che consentiva l'urbanizzazione e la futura edificazione dell'Area, con successivo esaurimento del contenzioso in essere fra le parti (doc. 5 Parte opponente).
Segnatamente, come dichiarato dal testimone Vanetti (avvocato di Controparte_3
), nel giugno/luglio 2016 lo stesso, supportato dall'arch. avviava
[...] Per_1 l'analisi della documentazione urbanistica esistente a quella data (previsioni del PSC e procedura di VIA del 2014), al fine di predisporre una nota che individuasse il percorso amministrativo idoneo a superare le criticità pregresse e giungere all'approvazione del PUO e nel settembre 2016, partecipava a diversi incontri con il Comune volti a condividere l'iter di presentazione del PUO anche in considerazione delle novità normative nel frattempo
Contr intervenute. La proposta di veniva, dunque, presentata nell'ottobre 2016 e includeva anche Contr delle aree di terzi (doc. 9 Parte opponente). Tale proposta di unitaria non trovava, però,
riscontro positivo da parte dei fallimenti inclusi nel perimetro, motivo per cui si rendeva
Contr necessario riprogrammare l'intervento per sub-ambiti; sicché, la proposta aggiornata di veniva nuovamente presentata in data 2 febbraio 2017 limitatamente ad un primo sub ambito di proprietà (doc.10 Parte opponente). Nei mesi successivi - come confermato dai Pt_2 Pt_4 testi e , rispettivamente all'udienza del 23 marzo 2023 e 18 maggio 2023 - al fine Per_1 Tes_1 di completare l'istruttoria del PUO, seguivano diverse interlocuzioni con gli Uffici comunali ed integrazioni documentali e la valutazione del Progetto venne sottoposto ad una apposita
Conferenza di Servizi nel mese di luglio 2017 (docc.12 e 13 Parte opponente). Infine, i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano in occasione della seduta del 31 agosto 2017, con sostanziale positiva valutazione del Piano proposto (doc.14 Parte opponente). Solo a marzo
2018, successivamente ad ulteriori integrazioni a fronte delle prescrizioni ricevute, con Delibera di Giunta n. 60 veniva approvato lo schema di assetto generale d'ambito e il sub ambito 1
(doc.16 Parte opponente) e nelle more l'avv. Vanetti, trovato un accordo sulla trasformazione dell'intero comparto con i nuovi proprietari (acquirenti dei fallimenti), supportava l'arch. Per_1
nella presentazione del sub ambito 2, il quale veniva poi approvato con Delibera di Giunta n.
290 del 31 agosto 2018. Infine, l'avv. Vanetti si occupava anche della definizione del giudizio n.r.g. n 281/2016 promosso dai fallimenti comproprietari dell'ambito avverso il PSC del che si concludeva positivamente con il rigetto del ricorso (doc.17 Parte Organizzazione_4
opponente).
All'esito dell'istruttoria svolta, si può pertanto ritenere provato che la risoluzione dei contenziosi in essere tra ed il avvenne in data successiva alla revoca Pt_2 Organizzazione_4 del mandato all'avv. in data 18 aprile 2016 e che la vendita dell'Area fu possibile solo CP_1
due anni dopo con il conseguimento del provvedimento di edificabilità della stessa grazie all'attività giudiziale e stragiudiziale di altri Professionisti incaricati dalla Società opponente, mentre l'attività stragiudiziale svolta dal Convenuto opposto, fino all'aprile 2016, veniva remunerata dal Cliente con il pagamento della somma di € 10.000,00 oltre accessori di legge, che appare congrua e pienamente satisfattiva dell'attività svolta dal Professionista.
Ne consegue che l'ulteriore pretesa creditoria fatta valere dall'Opposto non risulta provata e pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle
Parti.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione svolta da e per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 764/2019;
- condanna il Convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Opponente, che si liquidano in € 8.200,00 per compensi professionali (valori tra i minimi ed i medi sullo scaglione di riferimento), € 406,5 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 12 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(P. Iva n. ), con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO MONTI, FRANCESCO ROLLE e FRANCESCO MAGNI
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRO SALOTTI CP_1 CodiceFiscale_1
-convenuto opposto-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1
per brevità anche solo , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_2
provvisoriamente esecutivo n. 764/19, emesso in favore di in data 7 luglio 2019 dal CP_1
Tribunale di Piacenza, per la somma complessiva di € 90.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria e concludeva, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) A sostegno dell'opposizione, deduceva che: - quale proprietaria dell'area non edificabile Pt_2
denominata nel Comune di Piacenza, era in contestazione con l'Amministrazione Org_1
comunale per ottenere il permesso di costruzione ed al fine di accelerare e definire in via amichevole le problematiche emerse, in data 24 gennaio 2013, incaricava l'avv. di CP_1
Piacenza, con mandato denominato “Disciplinare di incarico professionale”, il cui testo veniva predisposto dallo stesso Professionista;
- nello stesso Disciplinare di incarico si pattuiva un compenso di € 50.000,00 oltre Iva e cassa di previdenza avvocati nel caso in cui la vendita fosse avvenuta entro l'anno 2014 ed un compenso di € 90.000,00 oltre cassa previdenza avvocati e
IVA, nel caso in cui la vendita fosse avvenuta in data successiva all'anno 2014 e comunque non oltre il 2018, da corrispondersi, quanto ad € 20.000,00 entro il 2016 e quanto ad € 70.000,00 entro il 2018, in aggiunta all'importo di € 10.000,00 oltre cassa previdenza avvocati ed Iva ed alle anticipazioni debitamente documentate, da considerarsi comunque dovuto per l'assistenza stragiudiziale volta alla definizione bonaria della controversia;
- dal gennaio 2013 all'aprile del
2016, dopo oltre tre anni dall'incarico ricevuto, l'avv. che nel corso del rapporto CP_1 professionale non aveva debitamente informato la Cliente sull'attività professionale svolta, non era ancora riuscito ad ottenere il risultato per il fine che si era assunto e conseguentemente, in data 18 aprile 2016, il Presidente del CdA di nuova Parte_1
ragione sociale della revocava il mandato al Professionista;
Organizzazione_2
- a detta comunicazione l'avv. rispondeva con lettera a mezzo pec in data 19 aprile CP_1
2016; - trascorsi altri due anni dalla revoca dell'incarico, in data 31 agosto 2018, avvalendosi di altri professionisti, riusciva ad ottenere la delibera comunale con la quale veniva concesso il permesso di costruzione sull'Area; sicché, nello stesso anno stipulava con la un Controparte_2 atto di compravendita condizionata relativo alla predetta Area, per un prezzo di €
23.200.000,00; - l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. veniva integralmente saldata con CP_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 10.000,00, come previsto nel Disciplinare di incarico - somma peraltro già percepita all'atto di assunzione dello stesso - dal momento che, il rapporto contrattuale tra le Parti cessava prima che il terreno in questione divenisse edificabile e quindi la vendita non era in alcun modo collegata all'attività del Professionista.
In data 14 novembre 2019, si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e concludendo per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e dell'opposizione svolta da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Pt_2
In particolare, il Convenuto opposto deduceva che: - il testo del mandato non fu predisposto dall'avv. con semplice adesione della Società ma risultò essere frutto di una trattativa, CP_1 tanto che le condizioni furono modificate dall'amministratore unico allora in carica e accettate dal Professionista;
- al momento in cui l'avv. assunse l'incarico, erano in corso numerosi CP_1 contenziosi amministrativi tra e l'amministrazione comunale e l'incarico affidato allo Pt_2
stesso era quello di riappacificare le parti e trovare una soluzione stragiudiziale per superare l'impasse, senza attendere i giudizi amministrativi e consentire, quindi, l'edificabilità dell'area;
- alla data del 19 aprile 2016, ovvero alla data di revoca dell'incarico, dopo due anni e mezzo di intensa attività, il terreno oggetto dello stesso era potenzialmente edificabile, mancava solo che la società richiedesse il Piano Urbanistico Attuativo;
- a tale punto si era giunti solo dopo che il
15 febbraio 2013 veniva avanzata una proposta conciliativa, cui seguiva un'intensa attività volta a superare i divieti derivanti all'accessibilità dell'area a seguito di una VIA (
[...]
nel 2003 e in data 7 ottobre 2015, veniva predisposto dall'ufficio legale Organizzazione_3
del in persona del dirigente, avv. Elena Vezzulli, una bozza di delibera Organizzazione_4
che doveva mettere fine al contenzioso tra le Parti;
- la formalizzazione dell'accordo dipendeva solo dalla volontà della Società che, tuttavia, non accettò poiché avrebbe dovuto affrontare i costi dell'urbanizzazione ed accettare di cedere gratuitamente le aree interessate dai binari.
Con ordinanza riservata all'udienza fissata per la decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c., il
Tribunale sospendeva la provvisoria esecutorietà del titolo e all'udienza del 10 luglio 2020 concedeva alle Parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, l'istruttoria si svolgeva mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta dalle Parti e prova orale per testi.
Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Con particolare riferimento alla richiesta di pagamento del compenso avanzata dall'avvocato per l'attività giudiziale o stragiudiziale prestata, la più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene che il legale debba offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato e che il cliente possa limitarsi a contestare, anche genericamente, la richiesta, spettando al professionista dare prova dell'attività svolta, ex art. 2697 c.c.. Una contestazione anche generica, infatti, è idonea ad investire il giudice del potere - dovere di dare corso alla verifica della fondatezza della contestazione e correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine all'attività svolta e alla congruità del compenso richiesto (Cassazione civile sez. VI,
22/01/2021, sent. n.1421; Cass. ord. nn. 24120/2020; 11790/2019; 230/2016).
Ciò posto, il credito azionato in via monitoria dall'avv. trae origine dal contratto d'opera CP_1
professionale sottoscritto dalle Parti in data 24 gennaio 2013, con il quale la incaricava il Pt_2
Professionista per l'assistenza stragiudiziale nella controversia con il allo Organizzazione_4
scopo di ottenere l'utilizzabilità a fini edificatori dell'area (ancora non edificabile) denominata sita nel comune di Piacenza e revocato, in data 18 aprile 2016, dalla Società Org_1 opponente poiché, dopo più di tre anni dal conferimento dell'incarico all'avv. non erano CP_1
state ancora risolte bonariamente le problematiche insorte con il Inoltre, è Organizzazione_4
pacifico - oltre che documentale - che alla data del 18 aprile 2016 non era stato ancora concesso il permesso di costruzione sull'Area, ottenuto da solo in data 31 agosto 2018 dopo che, Pt_2
nel frattempo, erano intervenuti altri professionisti incaricati a tal fine dalla Società opponente.
Nella specie, la pur non contestando il conferimento dell'incarico all'avv. per la Pt_2 CP_1
risoluzione stragiudiziale dei contenziosi in essere con il in relazione Organizzazione_4 all'area denominata contesta la quantificazione del compenso, ritenendo di non Org_1
dover corrispondere alcuna ulteriore somma al Professionista, avendo già integralmente saldato, al momento dell'assunzione dell'incarico, l'attività stragiudiziale successivamente svolta da quest'ultimo mediante il pagamento dell'importo complessivo di € 10.000,00, come previsto nel
Disciplinare di incarico, essendo la vendita dell avvenuta due anni dopo la revoca Pt_3 dell'incarico all'avv. ed a seguito dell'intervento risolutore di altri professionisti che CP_1
riuscirono a dipanare i contrasti ancora esistenti con il e ad ottenere la Organizzazione_4
delibera comunale con la quale, sempre nel 2018, veniva concesso il permesso di costruzione sull Pt_3
Come è noto, al contratto di prestazione d'opera professionale si applicano - solo se compatibili
- le norme sul mandato che hanno carattere generale sulle quali però prevalgono, in quanto speciali, le disposizioni sulla prestazione d'opera intellettuale.
Ne consegue che, in caso di recesso unilaterale dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, troverà applicazione l'art. 2237 c.c. che è norma speciale che prevale su quella generale di cui all'art. 2227 c.c. in materia di recesso unilaterale dal contratto di prestazione d'opera, in ragione del principio lex specialis derogat legi generali (Cass. civ. ord. n. 185 del 9 gennaio 2020 e
Cass. civ. sent. n. 3062 del 2002).
A norma dell'art. 2237 c.c., il cliente può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta sino alla comunicazione di recesso. Il lucro cessante, come componente del danno patrimoniale, ossia il mancato guadagno del professionista per non aver potuto concludere la propria prestazione, non è contemplato dalla norma, così come il risarcimento del danno tout court.
Ne consegue che la norma in commento - applicabile al caso in esame - consente al cliente di recedere dal contratto liberamente, a prescindere dalla condotta tenuta dal professionista o dalla presenza di giusti motivi. Tale amplissima facoltà è mitigata unicamente dall'obbligo di rimborsare al prestatore d'opera intellettuale le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta.
La ratio della norma si rinviene nella natura fiduciaria del rapporto tra professionista e cliente e trattandosi di norma non imperativa è derogabile convenzionalmente dai contraenti ma la deroga deve essere oggetto di una specifica trattativa, posto che la facoltà di recesso rappresenta una forma di tutela per il cliente.
Il recesso del cliente - giustificato o meno - non incide, pertanto, sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n. 6465 del 2022). Ciò comporta che, nel caso in cui vi sia stata tra il cliente e l'avvocato una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, la stessa - salvo che le parti contraenti abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente;
di talché, il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata (Cass. civ. sent. n. 29745 del 2020; Cass. civ. sent. n. 6465 del 2022, Cass. civ. sent. n. 10444 del 1998).
L'avvocato, in definitiva, a fronte del mancato completamento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha il diritto di ricevere il compenso per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte fino alla cessazione dell'incarico.
Resta, peraltro, fermo che il diritto del professionista al compenso richiede pur sempre che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni
medio tempore svolte dallo stesso a conseguire il risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, essendo evidente che, in difetto non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento, sia pur parziale, degli obblighi contrattualmente assunti dal Professionista.
Nel caso di specie, il Convenuto opposto, due anni dopo la revoca del mandato da parte della cliente in data 12 dicembre 2018, dopo aver saputo da notizie di stampa della vendita Pt_2 dell'Area alla ha chiesto alla il pagamento del credito non soddisfatto, Controparte_2 Pt_2 dallo stesso quantificato in € 90.000,00 in base al Disciplinare di incarico professionale sottoscritto dalle Parti in data 24 gennaio 2013 che, in ipotesi di vendita dell in data Pt_3 successiva all'anno 2014 e comunque non oltre il 2018, prevedeva per il Professionista un compenso di € 90.000,00 oltre cassa previdenza avvocati e IVA.
La pretesa creditoria non risulta fondata, per le ragioni di seguito precisate.
In primo luogo, si rileva che l'avv. non abbia puntualmente descritto l'attività CP_1
stragiudiziale svolta, la quale fonderebbe il presunto credito solo se ulteriore e diversa rispetto a quella già saldata, né le modalità di calcolo dell'ulteriore compenso richiesto, che non può certamente essere pari al compenso pattuito per l'espletamento dell'intera attività stragiudiziale finalizzata alla concessione del permesso di costruire sull' intervenuto pacificamente due Pt_3 anni dopo la revoca dell'incarico all'odierno Opposto, a seguito dell'intervento di altri professionisti incaricati dalla posto che se è consentito alle parti di prevedere compensi Pt_2 parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (nel caso di specie la vendita dell , Pt_3 tuttavia, è necessario che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, al fine prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui
(cfr. art. 45 del codice deontologico che riproduce la previsione contenuta nell'art. 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all'avvocato di “richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta”).
Tale omissione non consente a questo Giudice l'accertamento dell'esecuzione di tali prestazioni e il calcolo dell'eventuale ulteriore importo dovuto al Professionista per l'opera svolta sino alla comunicazione di recesso. Vi è stato, infatti, da parte del Convenuto opposto solo un pedissequo richiamo alla predetta scrittura privata, senza alcuna allegazione sia in relazione alle asserite prestazioni ulteriori svolte, finalizzate all'utilizzabilità dell'Area, sia in ordine alla quantificazione delle stesse, partendo dall'assunto che in forza degli accordi contrattuali la sola circostanza che l in questione sia stata venduta entro l'anno 2018 giustificasse il Pt_3 pagamento del compenso all'Avvocato, a prescindere dall'attività dallo stesso posta in essere in relazione causale con la cessione dell'Area, avvenuta ben due anni dopo la revoca del mandato all'avv. e con il contributo fattivo di altri Professionisti nel frattempo incaricati di CP_1
risolvere le problematiche ancora esistenti tra il e la Società opponente. Org_4
Al contrario, la prova testimoniale svolta ha confermato che alla data della revoca del mandato professionale, avvenuta il 18 aprile 2016, la condizione dell'edificabilità dell - quale Pt_3
imprescindibile presupposto per procedere alla vendita - non si era ancora realizzata e che la vendita dell è avvenuta esattamente due anni e 8 mesi dopo la revoca del mandato con il Pt_3 contributo professionale di altri soggetti incaricati dalla sicché l'ulteriore importo di € Pt_2
90.000,00 richiesto dall'avv. risulta sproporzionato rispetto alla attività stragiudiziale CP_1
svolta dallo stesso ed in alcun modo parametrato alle singole prestazioni professionali effettivamente svolte dall'Avvocato, fino alla cessazione dell'incarico, in esecuzione del citato mandato professionale.
Sul punto sia l'avv. Vanetti che la dirigente dell'Avvocatura comunale Elena Vezzulli, sentiti come testimoni all'udienza del 23 marzo 2023, hanno precisato che la bozza di delibera in data
7 ottobre 2015, prodotta dal Convenuto opposto al doc. 4 non garantiva l'approvazione degli strumenti attuativi della pianificazione comunale vigente ed anzi prevedeva la rinuncia preventiva da parte della a tutti i contenziosi in essere. Ed invero, solo con la delibera Pt_2
successivamente ottenuta nel 2018 (doc. 2 Parte opponente), per il tramite dell'attività di altri consulenti succedutisi all'odierno Opposto, veniva approvato il primo PUA che consentiva l'urbanizzazione e la futura edificazione dell'Area, con successivo esaurimento del contenzioso in essere fra le parti (doc. 5 Parte opponente).
Segnatamente, come dichiarato dal testimone Vanetti (avvocato di Controparte_3
), nel giugno/luglio 2016 lo stesso, supportato dall'arch. avviava
[...] Per_1 l'analisi della documentazione urbanistica esistente a quella data (previsioni del PSC e procedura di VIA del 2014), al fine di predisporre una nota che individuasse il percorso amministrativo idoneo a superare le criticità pregresse e giungere all'approvazione del PUO e nel settembre 2016, partecipava a diversi incontri con il Comune volti a condividere l'iter di presentazione del PUO anche in considerazione delle novità normative nel frattempo
Contr intervenute. La proposta di veniva, dunque, presentata nell'ottobre 2016 e includeva anche Contr delle aree di terzi (doc. 9 Parte opponente). Tale proposta di unitaria non trovava, però,
riscontro positivo da parte dei fallimenti inclusi nel perimetro, motivo per cui si rendeva
Contr necessario riprogrammare l'intervento per sub-ambiti; sicché, la proposta aggiornata di veniva nuovamente presentata in data 2 febbraio 2017 limitatamente ad un primo sub ambito di proprietà (doc.10 Parte opponente). Nei mesi successivi - come confermato dai Pt_2 Pt_4 testi e , rispettivamente all'udienza del 23 marzo 2023 e 18 maggio 2023 - al fine Per_1 Tes_1 di completare l'istruttoria del PUO, seguivano diverse interlocuzioni con gli Uffici comunali ed integrazioni documentali e la valutazione del Progetto venne sottoposto ad una apposita
Conferenza di Servizi nel mese di luglio 2017 (docc.12 e 13 Parte opponente). Infine, i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano in occasione della seduta del 31 agosto 2017, con sostanziale positiva valutazione del Piano proposto (doc.14 Parte opponente). Solo a marzo
2018, successivamente ad ulteriori integrazioni a fronte delle prescrizioni ricevute, con Delibera di Giunta n. 60 veniva approvato lo schema di assetto generale d'ambito e il sub ambito 1
(doc.16 Parte opponente) e nelle more l'avv. Vanetti, trovato un accordo sulla trasformazione dell'intero comparto con i nuovi proprietari (acquirenti dei fallimenti), supportava l'arch. Per_1
nella presentazione del sub ambito 2, il quale veniva poi approvato con Delibera di Giunta n.
290 del 31 agosto 2018. Infine, l'avv. Vanetti si occupava anche della definizione del giudizio n.r.g. n 281/2016 promosso dai fallimenti comproprietari dell'ambito avverso il PSC del che si concludeva positivamente con il rigetto del ricorso (doc.17 Parte Organizzazione_4
opponente).
All'esito dell'istruttoria svolta, si può pertanto ritenere provato che la risoluzione dei contenziosi in essere tra ed il avvenne in data successiva alla revoca Pt_2 Organizzazione_4 del mandato all'avv. in data 18 aprile 2016 e che la vendita dell'Area fu possibile solo CP_1
due anni dopo con il conseguimento del provvedimento di edificabilità della stessa grazie all'attività giudiziale e stragiudiziale di altri Professionisti incaricati dalla Società opponente, mentre l'attività stragiudiziale svolta dal Convenuto opposto, fino all'aprile 2016, veniva remunerata dal Cliente con il pagamento della somma di € 10.000,00 oltre accessori di legge, che appare congrua e pienamente satisfattiva dell'attività svolta dal Professionista.
Ne consegue che l'ulteriore pretesa creditoria fatta valere dall'Opposto non risulta provata e pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle
Parti.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione svolta da e per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 764/2019;
- condanna il Convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Opponente, che si liquidano in € 8.200,00 per compensi professionali (valori tra i minimi ed i medi sullo scaglione di riferimento), € 406,5 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 12 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Laura Ventriglia