Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 991 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a AGRIGENTO (AG), in [...] Parte_1
28/05/1969, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANI LUDOVICO, PEC:
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LA PLACA LUIGI , PEC:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 20/11/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio deposi-
tato in data 15/03/2024 ha evocato in giudizio Parte_1
chiedendo al Tribunale di pronunciare, ai sensi Controparte_1
dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Menfi anno 2002 al n. 52 – P. II – Serie A Ufficio 1, con con-
ferma delle condizioni già previste nel ricorso per separazione consensua-
le omologata con decreto n. cronol. 5146/2021 del 15/12/2021, con esclusione della condizione sub c) inerente il contributo di mantenimento della ex coniuge.
In data 28/02/2024 si è costituita in giudizio la resistente, contestan-
do tutto quanto eccepito e dedotto e richiedendo in via riconvenzionale di condannare il ricorrente a corrisponderle un as- Parte_2
segno divorzile nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili, o in quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Tribunale all'esito del giudizio.
Fallito il tentativo di conciliazione nel corso della prima udienza e adot-
tati i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza ex artt 473 bis 21
e 473 bis 22 c.p.c. del 20/06/2024, la causa, istruita in via documentale,
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è stata rinviata per la rimessione al Collegio all'udienza del 20/11/2024
all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa, la domanda tendente ad ot-
tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va ac-
colta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione;
che da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma-
teriale e spirituale tra di essi e che risulta documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separa-
zione consensuale pronunziato da questo Tribunale n. cronol. 5146/2021
del 15/12/2021.
Ciò posto, restano da esaminare le domande di contenuto economico,
attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile svolta dalla CP_1
A tal proposito va preliminarmente rilevato che, come ampiamente no-
to, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di di-
vorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni ogget-
tive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della nor-
ma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la re-
lativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va-
lutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti,
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in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (cfr Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibili-
tà di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impos-
sibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patri-
monio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esi-
stente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'en-
tità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass.,
Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603 e Cassazione
civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023), n.10614).
Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014,
Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero, l'accertamento del diritto all'asse-
gno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è
chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'ina-
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deguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti-
ve, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giu-
dice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolez-
za (Cfr. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegna-
mento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verifi-
care, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autorespon-
sabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole",
ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al ri-
conoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossi-
bilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento
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all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniu-
ge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o auto-
nomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente me-
desimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il di-
ritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ciò posto, guardando a questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e col-
locandone i principi nel caso di specie deve necessariamente concludersi in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di divorzio all'odierna re-
sistente, avendo gli esiti dell'istruttoria evidenziato la carenza dei presup-
posti richiesti dalla norma sopra citata (inadeguatezza dei mezzi o all'im-
possibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione.
Dalle risultanze processuali è infatti emersa l'insussistenza anzitutto delle condizioni per il riconoscimento di una componente assistenzia-
le dell'assegno divorzile richiesto, essendo la economicamente CP_1
autosufficiente e oggi pienamente in condizione di reperire delle occupa-
zioni lavorative, come quella presso la comunità alloggio per anziani
“L'amore di Padre Pio” cessata nelle more del presente procedimento a se-
guito di dimissioni volontarie, e che, sebbene almeno in un primo mo-
mento precarie e comunque non particolarmente remunerative o qualifi-
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cate, le consentono di avere un tenore di vita dignitoso, considerato che la stessa è in possesso di un diploma di estetista e di un diploma magistrale abilitante all'insegnamento.
In ordine poi alla titolarità di adeguati mezzi patrimoniali in capo alla resistente deve inoltre il Collegio prendere atto della mancata produzione in giudizio da parte della , che pure ne era stata onerata, della CP_1
documentazione attestante la titolarità di quote sociali, espressamente ri-
chiesta ex art. 473 bis 12 c.p.c. e sollecitata con la sopra citata ordinanza del 20/06/2024.
Contemporaneamente, ritiene il Collegio che non sussistono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-
perequativa dell'assegno divorzile.
Nessuna prova, infatti, la resistente ha fornito in ordine al contributo dalla stessa apportato alla conduzione della vita familiare e alla formazio-
ne della carriera professionale e del patrimonio dell'odierno ricorrente, né
ha allegato specificamente quali attività sarebbero state sacrificate dal matrimonio.
Nello specifico, la genericità delle deduzioni della che ha de- CP_1
dotto di avere rinunciato nel corso della vita matrimoniale a delle occa-
sioni lavorative non meglio specificate ne contestualizzate nel tempo, im-
pedisce a questo Collegio di valutare sia l'effettiva esistenza di scelte co-
muni di vita in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole siano state sacrificate per la famiglia sia l'effettivo contributo di detto coniuge alla conduzione familiare, alla for-
mazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per tutta la durata
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del matrimonio, posto che in generale la funzione equilibratrice del reddi-
to degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzi-
le, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economica-
mente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle parti.
Le prove per testi a tal proposito formulate dalla ricorrente in ricon-
venzionale non sono state ammesse dal Giudice istruttore in quanto ini-
donee a dimostrare che in costanza di matrimonio gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie aspettative professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari e che tali scel-
te abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli stessi, determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto dell'età, della profes-
sionalità della resistente e della comprovata capacità di quest'ultima di procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento anche in ragione dell'attività lavorativa svolta, da ultimo alle dipendenze della comunità al-
loggio per anziani “L'amore di Padre Pio”, nonché della mancata produ-
zione in giudizio della documentazione attestante la titolarità di quote so-
ciali, espressamente richiesta ex art. 473 bis 12 c.p.c.., in applicazione dei principi sopra richiamati ritiene il Tribunale che non sussistono i pre-
supposti per il riconoscimento in favore della del diritto all'asse- CP_1
gno divorzile richiesto, per cui la relativa domanda deve essere rigettata.
Non può trovare accoglimento, non sussistendone i presupposti, per le
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ragioni che di seguito saranno evidenziate, la domanda spiegata dal ricor-
rente e relativa alla condanna della resistente per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva infatti che tale disposizione prevede una possibilità di liquidazione di somme che è
collegata al danno nell'ipotesi di cui al comma primo e determinata equi-
tativamente nel caso di cui al comma terzo.
In particolare, la norma di cui al comma uno prevede una complessa fattispecie i cui elementi costitutivi devono essere indicati: a) nella con-
dotta qualificata (mala fede. o colpa grave); b) nell'evento (danno); c) nella distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una li-
quidazione "anche di ufficio".
Tanto premesso, risulta evidente che la genericità della domanda for-
mulata dal in ordine alla condanna per lite temeraria della Pt_1 [...]
ne esclude l'accoglimento non avendo l'istante nulla dedotto in or- Pt_3
dine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art 96 comma 1
c.p.c. sopra descritti.
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche nel caso in cui si vo-
lesse applicare il disposto di cui al terzo comma dell'articolo in esame il quale, sebbene con formulazione estremamente sintetica, non richiede la prova di un evento dannoso e, in ordine al regime della domanda, attri-
buisce al giudice anche d'ufficio il potere di condannare la parte soccom-
bente al pagamento di una somma liquidata equitativamente in favore della controparte.
In ordine al requisito della condotta qualificata (mala fede. o colpa gra-
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ve) pur se la norma di cui al terzo comma non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia comunque necessario.
In caso contrario, infatti, il sistema della responsabilità aggravata pre-
visto dal comma in esame risulterebbe del tutto ingiustificato;
risultando difficile comprendere, in assenza di tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti debbano ricevere la condanna aggravata ed altri no.
Ne deriva che solo una condotta processuale analoga a quella richiesta del primo comma dell'art. 96 c.p.c. può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il re-
quisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, intendendosi per mala fede, una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibi-
le discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto e per col-
pa grave, lo svolgimento di una difesa che sia talmente priva di verosimi-
glianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della do-
manda o della eccezione;
essendo in questi casi la gravità della condotta non necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormen-
te); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi di una
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condotta processuale di tal fatta in capo alla resistente per cui la doman-
da di condanna per lite temeraria deve pertanto rigettata.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccomben-
za parziale reciproca, anche in relazione alla domanda ex art 96 c.p.c., si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MENFI, in data 04/10/2002, da Parte_4
, nato ad [...], in data [...], e da
[...] Parte_5
, nata a [...], in data [...], trascritto nei regi-
[...]
stri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 52, parte II serie A,
dell'anno 2002;
rigetta la domanda di corresponsione di un assegno divorzile svolta da
Controparte_1
rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. svolta dal ricorrente;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
06/03/2025.
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Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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