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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.7.2025, sentita la relazione del giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 27.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 657 dell'anno 2025, pendente
Nel giudizio tra: ifeso dell'Avv. BRIGANTI VITTORIO Controparte_1
E ifesa dall'Avv. BRIGANTI VITTORIO Controparte_2
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“Per quanto sopra espresso, i ricorrenti intendono adire il Tribunale Ecc.mo per sentire dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di eleggere il proprio domicilio dove crede, anche all'estero, scambiandosi a tal fine e sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
b) In considerazione dell'attuale assetto reddituale dei coniugi, essendo entrambi non in grado di aiutarsi vicendevolmente, i medesimi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P a g . 1 | 2 Con ricorso in data 14.03.2025, i coniugi come sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di provvedere all'omologa della separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
***
Ritenuta la propria competenza,
- Dato atto che (c.f. , nato in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1 12.04.1974 e (c.f. ) nata in [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_2 31.08.1978 hanno contratto matrimonio in data 09.12.1994 trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del comune di Carrara come atto n. 181, parte II, serie B, anno 2015, Per_ Ufficio 1, che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), Per_1 (nato ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), che la convivenza Per_3 matrimoniale è di fatto già cessata e le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione;
- Che la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto;
- Che la prole della coppia risulta attualmente maggiorenne ed economicamente autonoma;
- che gli accordi tra le parti e le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate sono conformi alla legge;
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra Controparte_1 e legati da matrimonio civile contratto il 9.12.1994 in Albania Controparte_2 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di cui sopra al n.181, parte II, anno 2015) autorizzandoli a vivere separati;
2. MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. DISPONE trasmettersi comunicarsi la sentenza al Pubblico Ministero.
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 2 | 2
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.7.2025, sentita la relazione del giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 27.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 657 dell'anno 2025, pendente
Nel giudizio tra: ifeso dell'Avv. BRIGANTI VITTORIO Controparte_1
E ifesa dall'Avv. BRIGANTI VITTORIO Controparte_2
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“Per quanto sopra espresso, i ricorrenti intendono adire il Tribunale Ecc.mo per sentire dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di eleggere il proprio domicilio dove crede, anche all'estero, scambiandosi a tal fine e sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
b) In considerazione dell'attuale assetto reddituale dei coniugi, essendo entrambi non in grado di aiutarsi vicendevolmente, i medesimi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P a g . 1 | 2 Con ricorso in data 14.03.2025, i coniugi come sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di provvedere all'omologa della separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
***
Ritenuta la propria competenza,
- Dato atto che (c.f. , nato in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1 12.04.1974 e (c.f. ) nata in [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_2 31.08.1978 hanno contratto matrimonio in data 09.12.1994 trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del comune di Carrara come atto n. 181, parte II, serie B, anno 2015, Per_ Ufficio 1, che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), Per_1 (nato ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), che la convivenza Per_3 matrimoniale è di fatto già cessata e le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione;
- Che la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto;
- Che la prole della coppia risulta attualmente maggiorenne ed economicamente autonoma;
- che gli accordi tra le parti e le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate sono conformi alla legge;
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra Controparte_1 e legati da matrimonio civile contratto il 9.12.1994 in Albania Controparte_2 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di cui sopra al n.181, parte II, anno 2015) autorizzandoli a vivere separati;
2. MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. DISPONE trasmettersi comunicarsi la sentenza al Pubblico Ministero.
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 2 | 2