CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE RI VI, Presidente
BASCUCCI SANTE, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2019 depositato il 31/05/2019
proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione – di Pesaro
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
1 contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato presso in strada del Tesoro 9 A 61010 Tavullia PU
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Ancona sez. 3 e pubblicata il 28/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08220131460000164004 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 836/3/2018 del
19/3/2018, depositata in Segreteria il 28/11/2018, è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria sopra indicato.
Si legge, in motivazione, che risultava fondata l'eccezione sollevata dal contribuente ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dal momento che “le date” dalle quali fare decorrere i relativi termini “non vengono contestate dalla Regione
2 Marche” e che, attesa la natura “intricata” della vicenda processuale, “appare opportuno
1applicare il principio della compensazione nella presente fattispecie”.
2. Avverso la decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nel quale, seppure non strutturato in articolati motivi, si possono enucleare le seguenti censure alla sentenza impugnata:
a. la sentenza è nulla per totale assenza di un apparato argomentativo (art. 132 – comma 2^ n. 4^ – c.p.c. e 36 D.Lvo 31/12/1992 n. 546) dal momento che in essa, che consta di “pochissime righe”, sono esposti in modo superficiale e confuso “succinte e contraddittorie affermazioni”;
b. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato in data 1/9/2014 la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria: “detto atto venne consegnato dal messo notificatore presso la residenza del ricorrente a soggetto qualificatosi quale convivente” con la conseguenza che non è fondata la dedotta contestazione circa la “… violazione della norma dettata dal D.P.R. n. 602/73 relativamente alla mancata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”;
c. tutte le cartelle di pagamento sono state notificate a mani di Nominativo_1, qualificatasi quale famigliare convivente ed avverso le relate di notifica non consta essere stato promosso il giudizio di querela di falso;
l'avvenuta regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento comporta che non possano ritenersi decorsi i termini di prescrizione che provocano l'estinzione del diritto, avuto altresì riguardo al fatto che tali cartelle non sono mai state impugnate;
d. il termine di prescrizione va determinato in anni dieci, trovando applicazione il disposto di cui all'art. 2953 c.c.;
3. Il contribuente non si è costituito nel presente giudizio di impugnazione.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Ritiene la Corte che gli argomenti posti a fondamento del gravame, complessivamente 2 3esaminati, siano fondati, seppure alcuni non siano rilevanti ed altri inesatti: l'impugnazione va, pertanto, accolta con riforma dell'impugnata sentenza.
4.1 Occorre, in primo luogo, prendere atto del fatto che, con l'atto di appello, si chiede a questa
Corte di esaminare le censure introdotte dal contribuente-ricorrente in primo grado: tale richiesta è fondata, posto che, come può evincersi dalla lettura della scarna motivazione della sentenza appellata, non è possibile comprendere su quali direttive si sia posto il primo Giudice, dal momento che non si spiega, in sentenza, né quale sia il termine di prescrizione da applicare nella presente vicenda né quale rilievo possegga, al fine del decidere, il fatto che le cartelle di pagamento non siano state impugnate e non si indica, soprattutto, quale sia la decorrenza del termine di prescrizione ritenuto spirato.
Quanto sopra impone a questa Corte - che non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata 4come richiede l'appellante, non versandosi in alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 113 – comma 1^ - D.Lvo 14/11/2024 n. 175 - di riesaminare tutto il processo sin dalle prospettazioni inziali introdotte dalle parti e non limitarsi a verificare la tenuta della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello come accade in un ordinario giudizio di impugnazione (art. 113 – comma 2^ - D.Lvo cit.).
4.2 Tanto premesso, sulla scorta delle prove documentali presenti nel fascicolo, che devono essere poste a fondamento della presente decisione, va rilevato:
che l'atto impugnato nel presente processo (avviso di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 D.Lvo 29/9/1973 n. 602 datato 22/4/2016 contenente l'elenco di tutte le cartelle di pagamento con indicazione della loro notifica per un importo complessivo di €
4 38.007,75) è stato notificato a mezzo servizio postale da Poste Italiane s.p.a. in data
4/5/2016;
che la notifica di tale atto è avvenuta a mani di Nominativo_1 la quale si è dichiarata convivente del contribuente appellato;
a tale riguardo, va osservato che agli atti del fascicolo è stato allegato un certificato di residenza di tale soggetto dal quale consta che alla data dell'1/7/2016 Nominativo_1 risiedeva in Indirizzo_1 iIndirizzo_1
e non in Indirizzo_2 ove risiedeva il contribuente: ciò, tuttavia, non rileva perché l'art. 60 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 non richiede che il famigliare convivente sia anche residente con il notificatario, il quale, in ogni caso, se voleva fare valere tale vizio, doveva proporre querela di falso;
che non tutte le cartelle di pagamento incluse in tale avviso riguardano il presente giudizio in quanto in relazione ad alcune di esse il primo Giudice Tributario adìto
(Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro) aveva declinato la sua competenza in favore di varie Commissioni Tributarie Provinciali, tra le quali quella di Ancona presso la quale il contribuente ha riassunto il processo limitatamente all'avviso di iscrizione di ipoteca in relazione solamente a due cartelle inerenti al mancato pagamento di tasse automobilistiche e, precisamente, la cartella n. 08220120005254165000 (inerente al mancato pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2007) e la cartella n. 08220130005860163000 (inerente al mancato pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2008), le quali risultano notificate rispettivamente in data 5/12/2012 e 13/2/2014;
che la tesi difensiva circa la nullità/invalidità della notifica di tali cartelle è infondata posto che entrambe sono state notificate a mani di Nominativo_2 che si è qualificata “famigliare 5convivente” come lo stesso contribuente ammette, pur contestando che la notificataria
5 sia stata mai convivente con lo stesso e senza che tale assunto possa avere rilievo in 6questa sede: tali cartelle sono, pertanto, divenute definitive così producendosi gli effetti interruttivi del termine triennale, interruzione nuovamente interrotta in data 1/9/2014 7allorquando – come scrive parte appellante senza che vi sia contestazione al riguardo
(art. 115 c.p.c.) – fu emesso dall'Agente della Riscossione la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, atto ugualmente dotato di effetto interruttivo sicché la notifica dell'avviso impugnato, avvenuta nel triennio successivo, ha ulteriormente interrotto il termine triennale di prescrizione.
4.3 Orbene, tanto premesso in punto di fatto occorre trarre le seguenti conseguenze:
l'emissione di una cartella di pagamento produce ipso facto l'interruzione della prescrizione a prescindere dalla validità o meno della notifica della stessa: “A tale riguardo, infatti, conserva attualità il principio di diritto enunciato, ad esempio, da Sez.
3, n. 15617 del 26/07/2005, Rv. 582933-01, in tema di ingiunzione fiscale, a termini del quale, qualora questa “venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venire meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione non esclude che - in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento - la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt.
1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod.
6 8civ. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza”. …”;
il termine di prescrizione del diritto di credito scaturente da una cartella di pagamento divenuta definitiva per omessa impugnazione (e non per decisione dell'Autorità
Giudiziaria, operando, in quel caso, il termine decennale dell'actio judicati) è, con riferimento ai crediti derivanti da omesso pagamento di tasse automobilistiche, triennale: “In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può 9essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.”: a tale proposito deve prendersi atto della seguente e con contestata scansione temporale:
o le due cartelle di pagamento n. 08220120005254165000 notificata il 5/12/2012
(inerente all'anno 2007) e n. 08220130005860163000 notificata il 13/2/2014
(inerente all'anno 2008) hanno prodotto effetto interruttivo del termine triennale di prescrizione;
o nel rispetto di tale termine triennale è stato emesso in data 1/9/2014 preavviso di iscrizione ipotecaria (atto la cui validità, anche per quel che concerne la notifica, non è neppure contestata dal contribuente);
o nel rispetto del termine triennale di prescrizione è stato emesso l'avviso impugnato nel presente processo.
Ne consegue, allora, che risultano infondate le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo e validate dal primo Giudice con la sentenza impugnata circa la nullità/invalidità della notifica delle
7 cartelle di pagamento e dell'avviso di iscrizione ipotecaria e circa il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito azionato con i provvedimenti impugnati nel presente processo.
L'assenza di costituzione in giudizio e l'assenza di una “colpa processuale” di parte appellata giustificano la decisione di compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, in data 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 delle spese processuali. 2 segnatamente, punto 2.b. 3 segnatamente, punto 2.d. 4 motivo sub 2.a. 5 Cfr. pagg. 7 e 8 dell'atto di costituzione in giudizio. 6 Argomento inidoneo a fondare la decisione di invalidità/nullità della notifica, se altro perché doveva formare oggetto di querela di falso. 7 Cfr. pag. 5 dell'atto di appello. 8 Cass. sez. V 20/4/2023 n. 10739, in motivazione pag. 8. 9 Cass. sez. V 2/8/2024 n. 21915.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE RI VI, Presidente
BASCUCCI SANTE, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2019 depositato il 31/05/2019
proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione – di Pesaro
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
1 contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato presso in strada del Tesoro 9 A 61010 Tavullia PU
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Ancona sez. 3 e pubblicata il 28/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08220131460000164004 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 836/3/2018 del
19/3/2018, depositata in Segreteria il 28/11/2018, è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria sopra indicato.
Si legge, in motivazione, che risultava fondata l'eccezione sollevata dal contribuente ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dal momento che “le date” dalle quali fare decorrere i relativi termini “non vengono contestate dalla Regione
2 Marche” e che, attesa la natura “intricata” della vicenda processuale, “appare opportuno
1applicare il principio della compensazione nella presente fattispecie”.
2. Avverso la decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nel quale, seppure non strutturato in articolati motivi, si possono enucleare le seguenti censure alla sentenza impugnata:
a. la sentenza è nulla per totale assenza di un apparato argomentativo (art. 132 – comma 2^ n. 4^ – c.p.c. e 36 D.Lvo 31/12/1992 n. 546) dal momento che in essa, che consta di “pochissime righe”, sono esposti in modo superficiale e confuso “succinte e contraddittorie affermazioni”;
b. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato in data 1/9/2014 la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria: “detto atto venne consegnato dal messo notificatore presso la residenza del ricorrente a soggetto qualificatosi quale convivente” con la conseguenza che non è fondata la dedotta contestazione circa la “… violazione della norma dettata dal D.P.R. n. 602/73 relativamente alla mancata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”;
c. tutte le cartelle di pagamento sono state notificate a mani di Nominativo_1, qualificatasi quale famigliare convivente ed avverso le relate di notifica non consta essere stato promosso il giudizio di querela di falso;
l'avvenuta regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento comporta che non possano ritenersi decorsi i termini di prescrizione che provocano l'estinzione del diritto, avuto altresì riguardo al fatto che tali cartelle non sono mai state impugnate;
d. il termine di prescrizione va determinato in anni dieci, trovando applicazione il disposto di cui all'art. 2953 c.c.;
3. Il contribuente non si è costituito nel presente giudizio di impugnazione.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Ritiene la Corte che gli argomenti posti a fondamento del gravame, complessivamente 2 3esaminati, siano fondati, seppure alcuni non siano rilevanti ed altri inesatti: l'impugnazione va, pertanto, accolta con riforma dell'impugnata sentenza.
4.1 Occorre, in primo luogo, prendere atto del fatto che, con l'atto di appello, si chiede a questa
Corte di esaminare le censure introdotte dal contribuente-ricorrente in primo grado: tale richiesta è fondata, posto che, come può evincersi dalla lettura della scarna motivazione della sentenza appellata, non è possibile comprendere su quali direttive si sia posto il primo Giudice, dal momento che non si spiega, in sentenza, né quale sia il termine di prescrizione da applicare nella presente vicenda né quale rilievo possegga, al fine del decidere, il fatto che le cartelle di pagamento non siano state impugnate e non si indica, soprattutto, quale sia la decorrenza del termine di prescrizione ritenuto spirato.
Quanto sopra impone a questa Corte - che non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata 4come richiede l'appellante, non versandosi in alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 113 – comma 1^ - D.Lvo 14/11/2024 n. 175 - di riesaminare tutto il processo sin dalle prospettazioni inziali introdotte dalle parti e non limitarsi a verificare la tenuta della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello come accade in un ordinario giudizio di impugnazione (art. 113 – comma 2^ - D.Lvo cit.).
4.2 Tanto premesso, sulla scorta delle prove documentali presenti nel fascicolo, che devono essere poste a fondamento della presente decisione, va rilevato:
che l'atto impugnato nel presente processo (avviso di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 D.Lvo 29/9/1973 n. 602 datato 22/4/2016 contenente l'elenco di tutte le cartelle di pagamento con indicazione della loro notifica per un importo complessivo di €
4 38.007,75) è stato notificato a mezzo servizio postale da Poste Italiane s.p.a. in data
4/5/2016;
che la notifica di tale atto è avvenuta a mani di Nominativo_1 la quale si è dichiarata convivente del contribuente appellato;
a tale riguardo, va osservato che agli atti del fascicolo è stato allegato un certificato di residenza di tale soggetto dal quale consta che alla data dell'1/7/2016 Nominativo_1 risiedeva in Indirizzo_1 iIndirizzo_1
e non in Indirizzo_2 ove risiedeva il contribuente: ciò, tuttavia, non rileva perché l'art. 60 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 non richiede che il famigliare convivente sia anche residente con il notificatario, il quale, in ogni caso, se voleva fare valere tale vizio, doveva proporre querela di falso;
che non tutte le cartelle di pagamento incluse in tale avviso riguardano il presente giudizio in quanto in relazione ad alcune di esse il primo Giudice Tributario adìto
(Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro) aveva declinato la sua competenza in favore di varie Commissioni Tributarie Provinciali, tra le quali quella di Ancona presso la quale il contribuente ha riassunto il processo limitatamente all'avviso di iscrizione di ipoteca in relazione solamente a due cartelle inerenti al mancato pagamento di tasse automobilistiche e, precisamente, la cartella n. 08220120005254165000 (inerente al mancato pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2007) e la cartella n. 08220130005860163000 (inerente al mancato pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2008), le quali risultano notificate rispettivamente in data 5/12/2012 e 13/2/2014;
che la tesi difensiva circa la nullità/invalidità della notifica di tali cartelle è infondata posto che entrambe sono state notificate a mani di Nominativo_2 che si è qualificata “famigliare 5convivente” come lo stesso contribuente ammette, pur contestando che la notificataria
5 sia stata mai convivente con lo stesso e senza che tale assunto possa avere rilievo in 6questa sede: tali cartelle sono, pertanto, divenute definitive così producendosi gli effetti interruttivi del termine triennale, interruzione nuovamente interrotta in data 1/9/2014 7allorquando – come scrive parte appellante senza che vi sia contestazione al riguardo
(art. 115 c.p.c.) – fu emesso dall'Agente della Riscossione la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, atto ugualmente dotato di effetto interruttivo sicché la notifica dell'avviso impugnato, avvenuta nel triennio successivo, ha ulteriormente interrotto il termine triennale di prescrizione.
4.3 Orbene, tanto premesso in punto di fatto occorre trarre le seguenti conseguenze:
l'emissione di una cartella di pagamento produce ipso facto l'interruzione della prescrizione a prescindere dalla validità o meno della notifica della stessa: “A tale riguardo, infatti, conserva attualità il principio di diritto enunciato, ad esempio, da Sez.
3, n. 15617 del 26/07/2005, Rv. 582933-01, in tema di ingiunzione fiscale, a termini del quale, qualora questa “venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venire meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione non esclude che - in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento - la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt.
1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod.
6 8civ. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza”. …”;
il termine di prescrizione del diritto di credito scaturente da una cartella di pagamento divenuta definitiva per omessa impugnazione (e non per decisione dell'Autorità
Giudiziaria, operando, in quel caso, il termine decennale dell'actio judicati) è, con riferimento ai crediti derivanti da omesso pagamento di tasse automobilistiche, triennale: “In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può 9essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.”: a tale proposito deve prendersi atto della seguente e con contestata scansione temporale:
o le due cartelle di pagamento n. 08220120005254165000 notificata il 5/12/2012
(inerente all'anno 2007) e n. 08220130005860163000 notificata il 13/2/2014
(inerente all'anno 2008) hanno prodotto effetto interruttivo del termine triennale di prescrizione;
o nel rispetto di tale termine triennale è stato emesso in data 1/9/2014 preavviso di iscrizione ipotecaria (atto la cui validità, anche per quel che concerne la notifica, non è neppure contestata dal contribuente);
o nel rispetto del termine triennale di prescrizione è stato emesso l'avviso impugnato nel presente processo.
Ne consegue, allora, che risultano infondate le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo e validate dal primo Giudice con la sentenza impugnata circa la nullità/invalidità della notifica delle
7 cartelle di pagamento e dell'avviso di iscrizione ipotecaria e circa il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito azionato con i provvedimenti impugnati nel presente processo.
L'assenza di costituzione in giudizio e l'assenza di una “colpa processuale” di parte appellata giustificano la decisione di compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, in data 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 delle spese processuali. 2 segnatamente, punto 2.b. 3 segnatamente, punto 2.d. 4 motivo sub 2.a. 5 Cfr. pagg. 7 e 8 dell'atto di costituzione in giudizio. 6 Argomento inidoneo a fondare la decisione di invalidità/nullità della notifica, se altro perché doveva formare oggetto di querela di falso. 7 Cfr. pag. 5 dell'atto di appello. 8 Cass. sez. V 20/4/2023 n. 10739, in motivazione pag. 8. 9 Cass. sez. V 2/8/2024 n. 21915.