Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 83
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità sentenza per assenza di motivazione

    La Corte rileva che la sentenza di primo grado non consente di comprendere le direttive seguite dal giudice, non spiegando quale sia il termine di prescrizione applicabile, quale rilievo abbiano le cartelle non impugnate e quale sia la decorrenza del termine di prescrizione ritenuto spirato. Pertanto, la Corte deve riesaminare il processo.

  • Accolto
    Validità notifica comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria

    La Corte ritiene che la tesi difensiva circa la nullità/invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di iscrizione ipotecaria sia infondata. Le cartelle sono state notificate a familiari conviventi e sono divenute definitive. L'emissione della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'avviso impugnato hanno interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Determinazione termine di prescrizione in dieci anni

    La Corte afferma che il termine di prescrizione per i crediti derivanti da tasse automobilistiche è triennale. Le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi successivi sono stati emessi nel rispetto di tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 83
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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