Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 3878/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Sinisi e Jessica Scarascia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Antonio Scalcione e Maria Luisa Avellis, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio , Per_1 nato il [...] dalla relazione more uxorio con , per i motivi Controparte_1
e alle condizioni indicate in atti.
Con comparsa di costituzione del 16/01/2025, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Alla prima udienza di comparizione, fissata per il 17/01/2025, le parti hanno manifestato concrete possibilità di definire consensualmente la controversia, infatti, all'udienza successiva del 16/05/2025 hanno depositato l'accordio medio tempore raggiunto e hanno chiesto che la causa fosse decisa con rinuncia ai termini per conclusionali.
1
a) il figlio minore viene, allo stato, affidato in regime di affido Persona_2 esclusivo alla madre con cui continuerà a vivere;
b) il Sig. ccetta di sottoporsi agli esami tossicologici presso il Serd Controparte_1 di Campi Salentina e ad una valutazione diagnostica da parte del Csm di Campi
Salentina per escludere la sussistenza di ogni forma di dipendenza o situazioni che potrebbero compromettere ulteriormente il percorso di ripresa dei rapporti padre figlio. Detti accertamenti dovranno essere condotti tenendo in considerazione la circostanza per la quale, in ragione dei gravi problemi di salute comprovati dalla documentazione già versata in atti, il Sig. ha dovuto assumere negli anni CP_1
2023 e 2024 farmaci antidolorifici a base di oppioidi ed utilizzare cerotti a base di morfina, e che, a seguito di incidente stradale occorso in data 24.03.2025, il
[...]
– in ragione dei medesimi pregressi – ha visto prescriversi il farmaco CP_1
ZA (come da prescrizione e da referto che si allega alla presente) contenente
“tramadolo” (oppioide);
c) all'esito degli accertamenti di cui sopra, positivamente analizzata la sua condizione sanitaria ed esistenziale, il Sig. intraprenderà un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità per lo stesso, presso il consultorio familiare di Carmiano ovvero presso il
Centro Servizi per la Famiglia di Campi Salentina, competenti per l'ambito territoriale di riferimento, che valuteranno i tempi e le modalità con le quali consentire la relazione tra il piccolo e il padre , all'uopo auspicando Persona_2 CP_1
l'attivazione di un sostegno psicologico in favore di , oltre che di un percorso di Per_1 spazio neutro per gli incontri padre – figlio, in modo da favorire e monitorare da parte degli operatori specializzati le relazioni minore – adulto;
d) a decorrere dal 16/05/2025 il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 la somma mensile di € 180,00 (euro centottanta/00) entro il giorno 5 di Pt_1 ciascun mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 60% Per_1 delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso sulla base di quanto stabilito dal
Protocollo sulle Spese Straordinarie sottoscritto da codesto On.le Tribunale che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il tutto su c/c bancario allo stesso già noto;
2 e) le parti convengono che l'assegno unico universale sarà richiesto e trattenuto interamente dalla Sig.ra con impegno del Sig. a fornire ogni Pt_1 CP_1 dato necessario per l'espletamento della pratica;
f) il Sig. a tacitazione di ogni pretesa relativa al mancato pagamento delle CP_1 somme dovute a titolo di mantenimento ordinario e per spese straordinarie in favore del figlio , per il periodo intercorrente dalla nascita dello stesso (21 marzo 2020) Per_1
e sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, nonché alla richiesta risarcitoria per danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal figlio a motivo dell'assenza del padre e per quello patito dalla stessa Sig.ra offre la somma omnicomprensiva Pt_1 di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) da corrispondersi:
- quanto ad euro 4.000,00 a mezzo assegno circolare contestualmente alla data della prossima udienza del 16.05.2025 (di cui si attesta la consegna, come da verbale d'udienza);
- i restanti 9.000,00 in n. 6 rate con scadenze semestrali a decorrere dalla data dell'udienza del 16.05.2025 e, quindi, alle seguenti scadenze:
- € 1.500,00 entro la data del 16.11.2025;
- € 1.500,00 entro la data del 16.05.2026;
- € 1.500,00 entro la data del 16.11.2026;
- € 1.500,00 entro la data del 16.05.2027;
- € 1.500,00 entro la data del 16.11.2027;
- € 1.500,00 entro la data del 16.05.2028; la presente transazione intanto diventerà valida ed efficace tra le parti in quanto, nei termini assegnati, il Sig. procederà a versare gli importi dovuti alla Sig.ra CP_1
Nel caso in cui nel suddetto termine non dovessero pervenire i pagamenti la Pt_1 presente transazione si intenderà come non stipulata ovvero mai avvenuta e le parti riprenderanno o assumeranno liberamente l'esercizio dei propri diritti anche in sede giudiziaria;
g) la Sig.ra accetta la somma sopra indicata di € 13.000,00 (euro tredicimila/00), Pt_1 con le modalità di versamento sopra riportate ritenendola equa e satisfattiva ai fini transattivi con riferimento a quanto richiesto relativamente al periodo suindicato, nonché alla richiesta risarcitoria per danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal figlio a motivo dell'assenza del padre, nonché iure proprio;
3 h) la presente transazione, quanto agli aspetti patrimoniali, intanto diventerà valida ed efficace tra le parti in quanto, nei termini assegnati, il Sig. procederà a CP_1 versare gli importi dovuti alla Sig.ra Nel caso in cui nel suddetto termine non Pt_1 dovessero pervenire i pagamenti il presente accordo si intenderà come non stipulato ovvero mai avvenuto e le parti riprenderanno o assumeranno liberamente l'esercizio dei propri diritti anche in sede giudiziaria;
i) resta inteso che il padre si impegna a rispettare l'impegno assunto con il presente accordo con serietà, diligenza e costanza, sottoponendosi al percorso individuato e che la madre si impegna a non ostacolare il percorso di riavvicinamento del padre al figlio. Qualora il comportamento del padre dovesse essere nuovamente lesivo degli interessi del piccolo ovvero lo stesso dovesse nuovamente negare la propria Per_1 presenza sia materiale che affettiva, la madre sarà libera, per il periodo successivo alla sottoscrizione della presente, di porre in essere ogni azione ritenuta idonea a tutelare il minore.
Ritiene il Tribunale che le condizioni indicate nell'accordo non risultino contrarie ai criteri di legge e siano conformi agli interessi delle parti e del minore, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dispone in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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