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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli,
dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; letta la nota depositata dall'appellante; verificate ritualità e tempestività della notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di assegnazione di termini per note scritte sostitutive dell'udienza;
dichiara la contumacia della Signora e Controparte_1
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24499/2023 R.G. promossa da: (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Paola Cozzi (c.f. ) e Smaldone Salvatore (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante – contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._4
- appellata –
con ricorso in appello depositato il 26.6.2023 e notificato ex art. 140 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione di termine sostitutivo dell'udienza, il 25.10.2023;
oggetto: appello avverso sentenza n. 7160/2022 in data 9.11/30.12.2022 del Giudice di
Pace di (RG 31349/22); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
<
7160/2022, resa dal Giudice di Pace di nel giudizio RG 31349/2022, non notificata Pt_1
e depositata in data 30.12.2022, confermare tutti i verbali di contestazione opposti, nella misura non inferiore alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale prevista per ogni verbale, oltre alle relative spese di accertamento e di notificazione, e disporre la restituzione delle somme eventualmente pagate a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 7160/2022 in data Parte_1
9.11/30.12.2022 del Giudice di Pace di (RG 31349/22), con cui è stata Pt_1 integralmente accolta l'opposizione proposta dalla Signora Controparte_1
avverso diciannove verbali della Polizia Locale di di accertamento di infrazioni ex Pt_1
art. 7 co. 14 Codice della Strada, per altrettanti accessi alla ZTL Area B con il veicolo inquinante (diesel Euro3) non (più) autorizzato, targato CL 933YL, tra il 4.4.2022 e il
18.5.2022.
A motivo dell'opposizione ai verbali di cui sopra, la Signora Controparte_1
(costituitasi personalmente nel giudizio di primo grado, senza il ministero di un difensore) aveva dedotto che, nell'aprile del 2022, si era “ammalata” ed era stata ricoverata presso l'ospedale San Raffaele, si era sottoposta a “vari trattamenti e terapie presso l'ospedale
Niguarda” e, una volta, a causa di un malessere, era stata “trasportata dall'ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli”: in tutte tali occasioni il di lei veicolo era stato “usufruito” dai suoi familiari per accompagnarla ai vari nosocomi.
Con la sentenza impugnata il GdP ha ritenuto che tutti gli accessi all'Area B fossero giustificati dalla presenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 54 codice penale, atteso che l'autore del singolo illecito si sarebbe trovato in presenza di una “vis cui resisti non potest”, che ricorre ogniqualvolta “si manifesti un impedimento che si presenti come assoluto e che sia tale da rendere vano ogni sforzo umano”, oltre che non imputabile all'agente.
L'appellante censura l'erroneità dell'applicazione dell'art. 54 c.p., evidenziando l'insussistenza, nella fattispecie, di una situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona integrante stato di necessità. Inoltre osserva che l'appellata non ha negato di avere effettuato gli accessi contestatile, né di avere ricevuto regolare notifica dei verbali
3 impugnati. Segnala altresì che avrebbe potuto godere della CP_1 Controparte_1
deroga al divieto di circolazione prevista in favore delle persone affette da gravi patologie, idoneamente documentate, ma non si era avvalsa di tale facoltà.
L'appellata è rimasta contumace in questo secondo grado di giudizio.
**
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
Il gravame proposto dal ha fondatamente denunciato l'erroneità della decisione Pt_1
del Giudice di Pace laddove ha ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità dello stato di necessità.
L'art. 54 codice penale stabilisce che < esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo>>.
In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 L. n.
689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. 17.6.2019 ord. n. 16155).
Nella fattispecie in esame i tre certificati sanitari rinvenibili nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado non sono idonei a dimostrare che effettivamente ricorresse una simile situazione in occasione di alcuno dei diciannove accessi non autorizzati all'Area B.
Tali documenti riguardano:
- trattamenti ambulatoriali (ossigenazione iperbarica) prenotati presso Osp. Niguarda nei giorni 6-8 giugno 2022, vale a dire in date successive a quelle delle infrazioni di cui ai verbali oggetto dell'opposizione;
4 - visita otorinolaringoiatrica (controllo per ipoacusia improvvisa) in data 10.5.2022, presso
Osp. San Raffaele, da cui non può desumersi l'esistenza di alcun imminente pericolo di danno grave alla persona;
- accesso di con “mezzi propri” al Pronto Soccorso Controparte_1 dell'IRCCS Osp. San Raffaele in data 7.5.2022, giorno con riguardo al quale nessuna violazione è stata contestata all'opponente/appellata.
Il corredo documentale fornito dall'opponente non è dunque, secondo la valutazione di questo giudice d'appello, idoneo a integrare gli estremi della causa di giustificazione ravvisata dal Giudice di Pace.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
La sentenza impugnata deve perciò essere riformata e le sanzioni di cui ai diciannove verbali elencati nel prospetto alle pagine da 9 a 12 del ricorso in appello del Parte_1
devono essere rideterminate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del co. 11
[...] dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM
13.8.2022 n. 147. Nulla spetta invece all'appellante per spese relative al giudizio di primo grado, atteso che avanti al GdP il si è costituito senza il ministero di difensore e Pt_1
che le spese vive sostenute non sono state documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, in contumacia di ogni Controparte_1 diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, in parziale riforma della sentenza n. 7160/2022 in data 9.11/30.12.2022 del
[...]
5 Giudice di Pace di (RG 31349/22), confermata esclusivamente in punto spese Pt_1
processuali:
rigetta le opposizioni proposte da avverso i diciannove Controparte_1
verbali di accertamento infrazioni della Polizia Locale di , relativi a violazioni Pt_1 dell'art. 7, comma 14, d.lgs. 285/1992, elencati nel ricorso in appello del Parte_1
;
[...]
determina le sanzioni in € 85,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali sopra indicati;
condanna a rifondere al le spese di Controparte_1 Parte_1
questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.350,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi e oltre € 147,00 per anticipazioni.
Milano, 7.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
6
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli,
dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; letta la nota depositata dall'appellante; verificate ritualità e tempestività della notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di assegnazione di termini per note scritte sostitutive dell'udienza;
dichiara la contumacia della Signora e Controparte_1
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24499/2023 R.G. promossa da: (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Paola Cozzi (c.f. ) e Smaldone Salvatore (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante – contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._4
- appellata –
con ricorso in appello depositato il 26.6.2023 e notificato ex art. 140 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione di termine sostitutivo dell'udienza, il 25.10.2023;
oggetto: appello avverso sentenza n. 7160/2022 in data 9.11/30.12.2022 del Giudice di
Pace di (RG 31349/22); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
<
7160/2022, resa dal Giudice di Pace di nel giudizio RG 31349/2022, non notificata Pt_1
e depositata in data 30.12.2022, confermare tutti i verbali di contestazione opposti, nella misura non inferiore alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale prevista per ogni verbale, oltre alle relative spese di accertamento e di notificazione, e disporre la restituzione delle somme eventualmente pagate a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 7160/2022 in data Parte_1
9.11/30.12.2022 del Giudice di Pace di (RG 31349/22), con cui è stata Pt_1 integralmente accolta l'opposizione proposta dalla Signora Controparte_1
avverso diciannove verbali della Polizia Locale di di accertamento di infrazioni ex Pt_1
art. 7 co. 14 Codice della Strada, per altrettanti accessi alla ZTL Area B con il veicolo inquinante (diesel Euro3) non (più) autorizzato, targato CL 933YL, tra il 4.4.2022 e il
18.5.2022.
A motivo dell'opposizione ai verbali di cui sopra, la Signora Controparte_1
(costituitasi personalmente nel giudizio di primo grado, senza il ministero di un difensore) aveva dedotto che, nell'aprile del 2022, si era “ammalata” ed era stata ricoverata presso l'ospedale San Raffaele, si era sottoposta a “vari trattamenti e terapie presso l'ospedale
Niguarda” e, una volta, a causa di un malessere, era stata “trasportata dall'ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli”: in tutte tali occasioni il di lei veicolo era stato “usufruito” dai suoi familiari per accompagnarla ai vari nosocomi.
Con la sentenza impugnata il GdP ha ritenuto che tutti gli accessi all'Area B fossero giustificati dalla presenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 54 codice penale, atteso che l'autore del singolo illecito si sarebbe trovato in presenza di una “vis cui resisti non potest”, che ricorre ogniqualvolta “si manifesti un impedimento che si presenti come assoluto e che sia tale da rendere vano ogni sforzo umano”, oltre che non imputabile all'agente.
L'appellante censura l'erroneità dell'applicazione dell'art. 54 c.p., evidenziando l'insussistenza, nella fattispecie, di una situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona integrante stato di necessità. Inoltre osserva che l'appellata non ha negato di avere effettuato gli accessi contestatile, né di avere ricevuto regolare notifica dei verbali
3 impugnati. Segnala altresì che avrebbe potuto godere della CP_1 Controparte_1
deroga al divieto di circolazione prevista in favore delle persone affette da gravi patologie, idoneamente documentate, ma non si era avvalsa di tale facoltà.
L'appellata è rimasta contumace in questo secondo grado di giudizio.
**
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
Il gravame proposto dal ha fondatamente denunciato l'erroneità della decisione Pt_1
del Giudice di Pace laddove ha ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità dello stato di necessità.
L'art. 54 codice penale stabilisce che < esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo>>.
In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 L. n.
689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. 17.6.2019 ord. n. 16155).
Nella fattispecie in esame i tre certificati sanitari rinvenibili nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado non sono idonei a dimostrare che effettivamente ricorresse una simile situazione in occasione di alcuno dei diciannove accessi non autorizzati all'Area B.
Tali documenti riguardano:
- trattamenti ambulatoriali (ossigenazione iperbarica) prenotati presso Osp. Niguarda nei giorni 6-8 giugno 2022, vale a dire in date successive a quelle delle infrazioni di cui ai verbali oggetto dell'opposizione;
4 - visita otorinolaringoiatrica (controllo per ipoacusia improvvisa) in data 10.5.2022, presso
Osp. San Raffaele, da cui non può desumersi l'esistenza di alcun imminente pericolo di danno grave alla persona;
- accesso di con “mezzi propri” al Pronto Soccorso Controparte_1 dell'IRCCS Osp. San Raffaele in data 7.5.2022, giorno con riguardo al quale nessuna violazione è stata contestata all'opponente/appellata.
Il corredo documentale fornito dall'opponente non è dunque, secondo la valutazione di questo giudice d'appello, idoneo a integrare gli estremi della causa di giustificazione ravvisata dal Giudice di Pace.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
La sentenza impugnata deve perciò essere riformata e le sanzioni di cui ai diciannove verbali elencati nel prospetto alle pagine da 9 a 12 del ricorso in appello del Parte_1
devono essere rideterminate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del co. 11
[...] dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM
13.8.2022 n. 147. Nulla spetta invece all'appellante per spese relative al giudizio di primo grado, atteso che avanti al GdP il si è costituito senza il ministero di difensore e Pt_1
che le spese vive sostenute non sono state documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, in contumacia di ogni Controparte_1 diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, in parziale riforma della sentenza n. 7160/2022 in data 9.11/30.12.2022 del
[...]
5 Giudice di Pace di (RG 31349/22), confermata esclusivamente in punto spese Pt_1
processuali:
rigetta le opposizioni proposte da avverso i diciannove Controparte_1
verbali di accertamento infrazioni della Polizia Locale di , relativi a violazioni Pt_1 dell'art. 7, comma 14, d.lgs. 285/1992, elencati nel ricorso in appello del Parte_1
;
[...]
determina le sanzioni in € 85,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali sopra indicati;
condanna a rifondere al le spese di Controparte_1 Parte_1
questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.350,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi e oltre € 147,00 per anticipazioni.
Milano, 7.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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