Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8142/2024 R.G. avente ad oggetto: “usucapione” vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Del C.F._2
Prete, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casoria (NA), alla via
Armando Diaz n.62, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, c.f.: ; (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
) e (c.f.: ), nella C.F._4 Parte_4 C.F._5 qualità di eredi di (deceduto in Napoli il 29.08.2002); Persona_1 Pt_5
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._6 Parte_4
), (c.f.: e C.F._7 Parte_6 C.F._8
(c.f.: , nella qualità di eredi di Parte_7 C.F._9 Per_2
(deceduto in Grumo Nevano l'01.02.2019); (c.f.:
[...] Parte_8
, (c.f.: e C.F._10 Parte_9 C.F._11 Pt_10
(c.f.: , nella qualità di eredi di e
[...] C.F._12 Persona_3
, c.f.: ; Persona_4 Parte_11 C.F._13 [...]
c.f.: , c.f.: Parte_12 C.F._14 Parte_13
(c.f.: ), C.F._15 Parte_14 C.F._16
(c.f.: ), (c.f.: Parte_15 C.F._17 Parte_16
) e (c.f.: ), C.F._18 Parte_17 C.F._19
1
nella qualità di eredi di (deceduta in Casavatore l'01.09.1999); Persona_5
, c.f.: ; c.f.: Parte_18 C.F._20 Parte_19
; , c.f.: ; C.F._21 Parte_4 C.F._22
, c.f.: , c.f.: Parte_20 C.F._23 Parte_18
; , c.f.: , tutti C.F._24 Parte_7 C.F._25 rappresentati e difesi dall'avv. Vito Alberto Girfoglio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Afragola (NA), alla via S. Anna n. 40, giusta procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025 il giudice, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, riservava la causa in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 11.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in loro favore della proprietà del compendio immobiliare sito in Casavatore (NA) alla via Campanariello n.1 (identificato al catasto al foglio 1, particella 674, sub 8).
Gli istanti deducevano che il predetto cespite, a cagione dell'omessa stipula di atti di trasferimento, risulta ancora indiviso tra diversi soggetti;
nello specifico, risulta intestato ai sig.ri , , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Per_2
, , , ,
[...] Persona_3 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Persona_5 Parte_18 Parte_19 Parte_4 Pt_20
, e , tutti nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_18 Parte_7 Parte_4
(assegnatario), deceduto il 20.09.1975.
[...]
Esponevano che godeva in via esclusiva dell'immobile in oggetto Parte_1 sin dall'01.09.1997, abitandolo unitamente al proprio nucleo familiare e manutenendo a proprie spese il cespite, senza aver mai ricevuto alcuna
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contestazione circa il suo possesso e senza che dai registri immobiliari risultino trascrizioni pregiudizievoli.
Rappresentavano, poi, che il , in seguito al riscatto dallo IACP del Parte_1 compendio immobiliare, avvenuto con atto del 22.04.1997, aveva corrisposto ai familiari ed ai discendenti la somma di euro 5.000,00 ciascuno e che, nelle more della maturazione del diritto di usucapione, venivano a mancare i germani Per_1
– deceduto il 29.08.2002 lasciando a sé superstiti la coniuge
[...] [...]
e il figlio – (deceduto l'01.02.2019, Parte_3 Parte_4 Persona_2 lasciando a sé superstiti la moglie e i figli , e ), Parte_5 Pt_4 Pt_6 Pt_7
(deceduta il 22.11.2021, lasciando a sé superstiti il marito Persona_3 Per_4
e le figlie , e ) e (deceduta l'01.09.1999,
[...] Pt_7 Per_5 Pt_10 Persona_5 lasciando a sé superstiti il marito e i figli e ). Parte_14 Pt_15 Pt_16 Pt_4
Incardinato il giudizio, tutti i convenuti si costituivano in giudizio, non contestando la domanda attorea ed anzi riconoscendo che ha sempre Parte_1 posseduto l'immobile in modo continuativo e pacifico per il periodo di tempo necessario ad usucapirlo ed ininterrottamente da oltre vent'anni (Aprile 1997).
Concludevano chiedendo dichiararsi, in adesione alle richieste di parte attrice,
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile, sulla corte e sulle relative pertinenze site nel Comune di Casavatore (NA), censite al N.C.T. di detto
Comune al Foglio 1, particella 674, sub 8, cat. A3, classe 1, vani 7, RC, in favore degli attori.
All'udienza del 09.04.2025 il giudice, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, riservava la causa in decisione.
****
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Rileva preliminarmente il tribunale come debba prendersi atto della convergente richiesta di tutte le parti di addivenire alla declaratoria di acquisto per usucapione del compendio immobiliare sito in Casavatore (NA) alla via Campanariello n.1
(identificato al catasto al foglio 1, particella 674, sub 8).
In punto di diritto va osservato che in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il
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comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza(ex multis: Cassazione civile sez. II, 09/07/2021,
n.19568; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26633 del 18 ottobre 2019). Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene è, cioè, necessario dimostrare l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr.: Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
L'elemento soggettivo può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Invero, statuiscono i giudici di legittimità che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione occorre che “l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (sic: Cassazione civile sez.
II, 09/07/2021, n.19568).
Sarà allora onere del convenuto dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cassazione civile, sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15755 ).
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario, poi, onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobile - né diretto, come effettiva materiale disponibilità "corpore et animo", né indiretto, come disponibilità "solo animo" utilmente mediata dal rapporto con
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un detentore - è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi - il soggetto, il possesso, il tempo - costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 c.c., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal comma 1 dell'art.1167 c.c., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. applicabili per rinvio recettizio dall'art.1165 c.c.; non
è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti (Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6910 ).
Tanto premesso in diritto, rileva il Tribunale, in fatto, che i convenuti – come sopra evidenziato - hanno riconosciuto il possesso pubblico pacifico ed incontestato da parte di fin dall'aprile del 1997, rilevando come lo stesso abbia Parte_1 corrisposto a tutti i familiari intestatari del cespite ed ai loro discendenti l'importo di euro 5.000,00 ciascuno, a seguito del riscatto dallo IACCP del bene oggetto di causa ed abbia altresì sopportato le relative spese di manutenzione del bene.
Alla luce di ciò deve ritenersi che abbia dimostrato di aver Parte_1 esercitato sull'immobile oggetto di causa fin dal 1997 un potere di fatto - pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato per il tempo previsto dalla legge - corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà senza che gli venisse mai mossa alcuna contestazione e senza versare alcunché a titolo di indennizzo agli altri formali proprietari dell'immobile per cui è causa (eccettuata la somma di euro 5.000,00 corrisposta a ciascuno dei familiari e discendenti a seguito del riscatto dallo IACP del cespite de quo) , a fronte del mancato esercizio del medesimo diritto da parte dei resistenti e della detenzione da parte dell'istante di comportamenti apertamente ed inoppugnabilmente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui, tali da disvelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
Ai fini dell'usucapione, si deve, in definitiva, ritenere che il possesso è consistito nel pacifico godimento del bene, determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo dei formali comproprietari.
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Per le esposte considerazioni, la domanda va accolta in favore di Parte_1 ed in ragione di ciò lo stesso va dichiarato titolare del diritto di proprietà esclusiva sull'unità immobiliare controversa, come meglio identificata in atti, per intervenuta usucapione ventennale della stessa.
Diverso discorso con riguardo a , in assenza di elementi comprovanti CP_2 un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà anche da parte della stessa.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e tenuto conto del comportamento processuale dei resistenti, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Cristiana Satta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._1 residente in [...], proprietario esclusivo del compendio immobiliare sito in Casavatore (NA) alla via Campanariello n.1, identificato al catasto al foglio 1, particella 674, sub 8, cat. A3, classe 1, vani 7;
-ordina alla Conservatoria dei Registri immobiliari – Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Napoli – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, di procedere alla trascrizione a favore di e contro Parte_1 CP_1
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Pt_5
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._6 Parte_4
), (c.f.: , C.F._7 Parte_6 C.F._8 Parte_7
(c.f.: , (c.f.: ,
[...] C.F._9 Parte_8 C.F._10
(c.f.: , (c.f.: Parte_9 C.F._11 Parte_10
), (c.f.: ), C.F._12 Parte_11 C.F._13 [...]
(c.f.: , (c.f.: Parte_12 C.F._14 Parte_13
, (c.f.: ), C.F._15 Parte_14 C.F._16
(c.f.: ), (c.f.: Parte_15 C.F._17 Parte_16
), (c.f.: ), C.F._18 Parte_17 C.F._19
6 R.G. n. 8142/2024
(c.f.: ), (c.f.: Parte_18 C.F._20 Parte_19
), (c.f.: ), C.F._21 Parte_4 C.F._22
(c.f.: , (c.f.: Parte_20 C.F._23 Parte_18
) e (c.f.: ) della C.F._24 Parte_7 C.F._25 presente sentenza e di annotarla a margine della trascrizione del presente atto, con esonero di ogni responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 28.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
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