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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4135/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.11.2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CICCO ENRICO CESARE presso il cui studio sito in Andria, alla via Ferrucci n. 94, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata DR (BT) il 27/08/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
CANNONE ANGELAMARIA presso il cui studio sito in Andria, alla Via E. Dandolo, n. 51, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
i quali hanno contratto matrimonio in Andria con rito concordatario il 30.04.2010 (atto n. 32, parte II serie A, anno 2010). FATTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell' assegnazione della casa coniugale nei confronti della quindi, confermare l' affido condiviso del figlio minore con conseguente CP_1 Per_1
articolazione degli incontri padre – figlio, ponendo a suo carico il versamento della somma di €
400,00, mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, ed € 200,00 a titolo di assegno divorzile in favore della CP_1
Con decreto del 16.11.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 23.01.2024, si è costituita chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto con CP_1
, confermando l'assegnazione della casa coniugale a sé nonché l'affido condiviso Parte_1 del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento di quest' ultimo presso la casa materna e Per_1
regolamentazione del diritto di visita padre – figlio, onerando il del versamento di un Pt_1 contributo a titolo di mantenimento del figlio minore nella misura di € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e del versamento di un assegno divorzile in suo favore nella misura di €
500,00 mensili.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, assunte le determinazioni sulle richieste istruttorie, all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 3.12.2024.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi per effetto di accordo raggiunto in data 1.9.2021, a seguito di negoziazione assistita, autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Trani.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori statuizioni, l'accordo delle parti può essere integralmente recepito, contenendo condizioni non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore Per_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.11.2023 da nei confronti di garantito l'intervento in causa Parte_1 CP_1
del PM, così provvede:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria, il
30.04.2010 (atto n. 32, parte II serie A, anno 2010), alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 14.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.11.2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CICCO ENRICO CESARE presso il cui studio sito in Andria, alla via Ferrucci n. 94, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata DR (BT) il 27/08/1984, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
CANNONE ANGELAMARIA presso il cui studio sito in Andria, alla Via E. Dandolo, n. 51, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
i quali hanno contratto matrimonio in Andria con rito concordatario il 30.04.2010 (atto n. 32, parte II serie A, anno 2010). FATTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell' assegnazione della casa coniugale nei confronti della quindi, confermare l' affido condiviso del figlio minore con conseguente CP_1 Per_1
articolazione degli incontri padre – figlio, ponendo a suo carico il versamento della somma di €
400,00, mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, ed € 200,00 a titolo di assegno divorzile in favore della CP_1
Con decreto del 16.11.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 23.01.2024, si è costituita chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto con CP_1
, confermando l'assegnazione della casa coniugale a sé nonché l'affido condiviso Parte_1 del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento di quest' ultimo presso la casa materna e Per_1
regolamentazione del diritto di visita padre – figlio, onerando il del versamento di un Pt_1 contributo a titolo di mantenimento del figlio minore nella misura di € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e del versamento di un assegno divorzile in suo favore nella misura di €
500,00 mensili.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, assunte le determinazioni sulle richieste istruttorie, all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 3.12.2024.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi per effetto di accordo raggiunto in data 1.9.2021, a seguito di negoziazione assistita, autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Trani.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori statuizioni, l'accordo delle parti può essere integralmente recepito, contenendo condizioni non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore Per_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.11.2023 da nei confronti di garantito l'intervento in causa Parte_1 CP_1
del PM, così provvede:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria, il
30.04.2010 (atto n. 32, parte II serie A, anno 2010), alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 14.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana