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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 12765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12765 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
IL FL;
NZIGN: — Liqa SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MA nato a [...] il 13/091.1974 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC SE;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Cancelleria (:)ggi, 28 MAR, 324 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12765 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SE UC Data Udienza: 27/02/2024 • 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 15 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma il 29 ottobre 2018 a MA ER, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 6 mesi di reclusione ed C 2.000 di multa, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la cessione a MA Terra di 21 grammi di hashish in cambio di C 100 (in Roma il 27 ottobre 2018). 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. di cui sussisterebbero tutti gli indici di applicabilità. Gli stessi vizi sono dedotti in relazione alla riduzione per le circostanze attenuanti generiche, che non sarebbe stata effettuata nella massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO id0( 1. Il motivo relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. 1.1. Dalla sentenza di appello risulta che la ricostruzione del fatto non è stata contestata con l'atto di appello. La Corte territoriale ha ritenuto, quale ragione ostativa, che il comportamento non potesse essere qualificato non abituale, atteso il precedente penale. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'acquirente si era rifornito dall'imputato altre 4 o 5 volte: vi è stata una significativa reiterazione delle condotte. Dunque, la Corte di appello ha correttamente indicato l'esistenza di una ragione ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.2. Va, altresì, ricordato che la giurisprudenza (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01) ha affermato, in tema di stupefacenti, che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 1.3. Nel caso in esame, la condanna è intervenuta per una condotta più grave di cessione con la realizzazione di un profitto significativo di € 100, tutti elementi che denotano la correttezza della decisione di rigetto della Corte territoriale. 2. Il ricorso è, invece, inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., nella parte in cui si contesta la riduzioneyper le circ:ostanze attenuanti generiche effettuata non nella massima estensione;
tale questione non è stata dedotta con i motivi di appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc, pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle 4Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024.
NZIGN: — Liqa SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MA nato a [...] il 13/091.1974 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC SE;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Cancelleria (:)ggi, 28 MAR, 324 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12765 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SE UC Data Udienza: 27/02/2024 • 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 15 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma il 29 ottobre 2018 a MA ER, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 6 mesi di reclusione ed C 2.000 di multa, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la cessione a MA Terra di 21 grammi di hashish in cambio di C 100 (in Roma il 27 ottobre 2018). 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. di cui sussisterebbero tutti gli indici di applicabilità. Gli stessi vizi sono dedotti in relazione alla riduzione per le circostanze attenuanti generiche, che non sarebbe stata effettuata nella massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO id0( 1. Il motivo relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. 1.1. Dalla sentenza di appello risulta che la ricostruzione del fatto non è stata contestata con l'atto di appello. La Corte territoriale ha ritenuto, quale ragione ostativa, che il comportamento non potesse essere qualificato non abituale, atteso il precedente penale. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'acquirente si era rifornito dall'imputato altre 4 o 5 volte: vi è stata una significativa reiterazione delle condotte. Dunque, la Corte di appello ha correttamente indicato l'esistenza di una ragione ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.2. Va, altresì, ricordato che la giurisprudenza (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01) ha affermato, in tema di stupefacenti, che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 1.3. Nel caso in esame, la condanna è intervenuta per una condotta più grave di cessione con la realizzazione di un profitto significativo di € 100, tutti elementi che denotano la correttezza della decisione di rigetto della Corte territoriale. 2. Il ricorso è, invece, inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., nella parte in cui si contesta la riduzioneyper le circ:ostanze attenuanti generiche effettuata non nella massima estensione;
tale questione non è stata dedotta con i motivi di appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc, pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle 4Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024.