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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8817 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38789 del registro generale affari contenziosi anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), residente in Roma, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Di Fonso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso procuratore in Roma, Via F. De Sanctis, n. 15, come da procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- Appellante -
E
(C.F./P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar, n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Ippocrate n. 96;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n.
3914/2023, pubblicata in data 14.02.2023 e non notificata – opposizione avverso cartella di pagamento – prescrizione del credito e vizio di notificazione – difetto di contraddittorio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, l' , per ivi far Controparte_1 accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720229027387940000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720130285036931000, emessa in relazione a crediti vantati dalla . Controparte_2
In particolare, l'opponente ha dedotto l'omessa notificazione della citata cartella di pagamento e degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria,
l'omessa indicazione delle modalità e dell'organo dinanzi il quale proporre l'impugnazione, nonché il difetto di sottoscrizione del ruolo.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della , stante la natura di litisconsorte Controparte_2 necessario dell'ente impositore, e, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni attoree.
Con sentenza n. 3914/2023, pubblicata il 14.02.2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione con compensazione delle spese di lite.
Per ottenere la riforma della decisione di primo grado ha proposto appello Pt_1
lamentando l'erroneità della decisione per mancanza di prova della notifica di
[...] atti interruttivi, l'omessa allegazione della cartella di pagamento asseritamente notificata e l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Si è costituita l' , contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 14.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra questione è il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, sollevato in primo grado dall' Controparte_3
e non riproposto nel presente giudizio.
[...]
pag. 2/5 A tale riguardo occorre precisare che il principio del contraddittorio, sancito nell'art. 101 c.p.c., prevede che il Giudice non possa statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale la domanda è proposta non sia stata regolarmente citata o comparsa, stabilendo, altresì, che il Giudice debba garantire il rispetto del contraddittorio e adottare i provvedimenti opportuni quando accerti che dalla sua violazione sia derivata la lesione del diritto di difesa, potendo rilevare l'eccezione d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Giudice se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Ciò posto, come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass., sentenza n. 15019/2016).
Pertanto, nella fattispecie in esame, pur non essendo stata riproposta nel presente giudizio la questione del difetto di contraddittorio, sollevata in primo grado dall' , e non essendovi stata discussione sul punto, si ritiene che Controparte_3
l'aver pretermesso la , nella sua qualità di ente impositore, configuri Controparte_2
una palese violazione del contraddittorio idonea ad incidere sul diritto di difesa del medesimo ente.
Si deve, infatti, ritenere che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (ex multis Cass n. 12385/2013).
Pertanto, in tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, sia l'ente titolare del potere pag. 3/5 sanzionatorio - nella specie la - che il concessionario della riscossione, sono CP_2
legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (così Cass. 23459/2011).
L'ente impositore è, infatti, litisconsorte necessario del giudizio di opposizione alla ingiunzione di pagamento, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro.
Qualora si sia verificata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal Giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, risulta viziato l'intero procedimento, sicchè il Giudice deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia impugnata, con rinvio della causa al Giudice di primo grado.
Si deve, quindi, dichiarare la nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c. e gli atti devono essere rinviati al Giudice di Pace di Roma, il quale provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia previa integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_2
Le ragioni della decisione integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 3914/2023, pubblicata il 14.02.2023 e non notificata, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3914/2023, pubblicata il 14.02.2023 e non notificata;
2. rimette gli atti al Giudice di Pace di Roma per la nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Roma;
CP_2
3. compensa le spese di giudizio tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina
HE (GOP in tirocinio).
pag. 4/5 Roma, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38789 del registro generale affari contenziosi anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), residente in Roma, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Di Fonso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso procuratore in Roma, Via F. De Sanctis, n. 15, come da procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- Appellante -
E
(C.F./P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar, n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Ippocrate n. 96;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n.
3914/2023, pubblicata in data 14.02.2023 e non notificata – opposizione avverso cartella di pagamento – prescrizione del credito e vizio di notificazione – difetto di contraddittorio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, l' , per ivi far Controparte_1 accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720229027387940000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720130285036931000, emessa in relazione a crediti vantati dalla . Controparte_2
In particolare, l'opponente ha dedotto l'omessa notificazione della citata cartella di pagamento e degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria,
l'omessa indicazione delle modalità e dell'organo dinanzi il quale proporre l'impugnazione, nonché il difetto di sottoscrizione del ruolo.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della , stante la natura di litisconsorte Controparte_2 necessario dell'ente impositore, e, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni attoree.
Con sentenza n. 3914/2023, pubblicata il 14.02.2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione con compensazione delle spese di lite.
Per ottenere la riforma della decisione di primo grado ha proposto appello Pt_1
lamentando l'erroneità della decisione per mancanza di prova della notifica di
[...] atti interruttivi, l'omessa allegazione della cartella di pagamento asseritamente notificata e l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Si è costituita l' , contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 14.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra questione è il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, sollevato in primo grado dall' Controparte_3
e non riproposto nel presente giudizio.
[...]
pag. 2/5 A tale riguardo occorre precisare che il principio del contraddittorio, sancito nell'art. 101 c.p.c., prevede che il Giudice non possa statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale la domanda è proposta non sia stata regolarmente citata o comparsa, stabilendo, altresì, che il Giudice debba garantire il rispetto del contraddittorio e adottare i provvedimenti opportuni quando accerti che dalla sua violazione sia derivata la lesione del diritto di difesa, potendo rilevare l'eccezione d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Giudice se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Ciò posto, come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass., sentenza n. 15019/2016).
Pertanto, nella fattispecie in esame, pur non essendo stata riproposta nel presente giudizio la questione del difetto di contraddittorio, sollevata in primo grado dall' , e non essendovi stata discussione sul punto, si ritiene che Controparte_3
l'aver pretermesso la , nella sua qualità di ente impositore, configuri Controparte_2
una palese violazione del contraddittorio idonea ad incidere sul diritto di difesa del medesimo ente.
Si deve, infatti, ritenere che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (ex multis Cass n. 12385/2013).
Pertanto, in tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, sia l'ente titolare del potere pag. 3/5 sanzionatorio - nella specie la - che il concessionario della riscossione, sono CP_2
legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (così Cass. 23459/2011).
L'ente impositore è, infatti, litisconsorte necessario del giudizio di opposizione alla ingiunzione di pagamento, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro.
Qualora si sia verificata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal Giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, risulta viziato l'intero procedimento, sicchè il Giudice deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia impugnata, con rinvio della causa al Giudice di primo grado.
Si deve, quindi, dichiarare la nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c. e gli atti devono essere rinviati al Giudice di Pace di Roma, il quale provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia previa integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_2
Le ragioni della decisione integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 3914/2023, pubblicata il 14.02.2023 e non notificata, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3914/2023, pubblicata il 14.02.2023 e non notificata;
2. rimette gli atti al Giudice di Pace di Roma per la nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Roma;
CP_2
3. compensa le spese di giudizio tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina
HE (GOP in tirocinio).
pag. 4/5 Roma, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
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