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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 1865/2024
Il giorno 3.12.2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al Giudice
dott. AR PP, chiamata la causa R.G. n. 1865 dell'anno 2024, nessuno
è comparso fino alle ore 12:33.
Il GIUDICE
Visti gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 309 cod. proc. civ.,
regolarmente comunicato alle parti;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
AR PP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR PP, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 1 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. AR PP, all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti. Iannazzo Antonino e AR BI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
27.05.1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Iannazzo
Antonino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._2
18.06.1945; , cod. fisc. , nata a [...] Parte_3 C.F._3
(PA) il 13.10.1964, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv.
AR BI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Pag. 2 di 4 – parti opponenti –
CONTRO
cod. fisc. Controparte_1
in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. De Francisci Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Conclusioni delle parti: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c..
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo — in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte — il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n. 14592/2007; Cass. n.
21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti
Pag. 3 di 4 che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c., non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 3/12/2025.
Il Giudice
AR PP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR PP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 4 di 4
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 1865/2024
Il giorno 3.12.2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al Giudice
dott. AR PP, chiamata la causa R.G. n. 1865 dell'anno 2024, nessuno
è comparso fino alle ore 12:33.
Il GIUDICE
Visti gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 309 cod. proc. civ.,
regolarmente comunicato alle parti;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
AR PP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR PP, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 1 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. AR PP, all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti. Iannazzo Antonino e AR BI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- , cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
27.05.1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Iannazzo
Antonino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._2
18.06.1945; , cod. fisc. , nata a [...] Parte_3 C.F._3
(PA) il 13.10.1964, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv.
AR BI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Pag. 2 di 4 – parti opponenti –
CONTRO
cod. fisc. Controparte_1
in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. De Francisci Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Conclusioni delle parti: si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato alle medesime il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c..
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo — in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte — il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n. 14592/2007; Cass. n.
21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti
Pag. 3 di 4 che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c., non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 3/12/2025.
Il Giudice
AR PP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR PP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 4 di 4