Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA 17 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21975/98 Dott. Franco PONTORIERI Rel. Consigliere Cron. 6867 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Rep. 1089 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio Ud.11/12/00MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- GOLDONI Consigliere Dott. Umberto ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio AZZURRA SOCIETA' SEMPLICE, in persona del suo Amm.re e dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3 legale rapp.te SCARPA ISABELLA, elettivamente 7 MAR IL CANCELLIERE MAZZINI 146, presso lo domiciliata in ROMA VIALE --- studio dell'avvocato SPEZIANI TESTA E., che la difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato FOLCO PAOLO, giusta delega in atti;
ricorrente 6 0 6 8 2 9 0 0
contro
TO CONTELMO, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 VIA COSSERIA 5' presso lo studio dell'avvocato 2038 ROMANELLI ENRICO, che lo difende unitamente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato BACIGALUPPI PIERINO, giusta delega in Richiesta copia studio SPAZIANT dal Sig. atti;
RESTA 3000 per diritti L. nonchè contro 16 MAN URE controricorrente LIRE 1000 ROSETTI ENRICA, DI MAJO ELENA;
CANCELLERIA - intimate avverso la sentenza n. 637/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 30/07/98; AU346487 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AU346488 udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto AU346489 Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 3000 CANCELLERIA Richiesta copia studio ROMANELLI dal Sig. 3000 per diritti 14 G10.2001 IL CANCELLIERE CG449425 -2- Svolgimento del processo Con atto in data 10 ottobre 1957 AN AN acquistava da US AI un locale a pianterreno ed un appartamento sottostante siti in Corso Regina Margherita, PalazzinaOspedaletti, delle Palme. Tale contratto prevedeva l'obbligo per il venditore di costruire una scaletta, la quale avrebbe dovuto assicurare un ingresso indipendente all'appartamento, secondo le caratteristiche risultanti dalla planimetria allegata. In data 1 gennaio 1967 AN AN locava lagli immobili acquistati ad IC RO, quale assumeva l'obbligo di costruire la scala. Il 1° luglio 1980 IC RO, che non aveva adempiuto l'obbligo in questione, cedeva ad EN Di AI il contratto di locazione, unitamente all'azienda commerciale di pensione, ristorante e bar gestita nei locali. Successivamente tra TE AN to, erede di AN AN ed EN Di AI, all'esito di una controversia giudiziaria, interveniva un accordo, in base alla quale EN Di AI assumeva l'obbligo di costruire la scala alla scadenza della consensualmente per il 31 locazione, fissata dicembre 1986. Con atto notificato il 1 ottobre 1982 TE 3 AN conveniva davanti al Tribunale di Sanremo IC RO ed EN Di AI, chiedendo la condanna delle stesse alla costruzione della scala. Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 19 maggio 1984, accoglieva la domanda nei confronti di RO e la rigettava nei confronti diIC EN Di AI. Tale decisione veniva impugnata in via principale da IC RO ed in via incidentale da TE AN ed EN Di AI. Con sentenza in data 10 dicembre 1985 la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello proposto da IC RO ed accoglieva in parte gli appelli incidentali proposti da TE AN ed EN Di AI, affermando, in M particolare, che l'obbligo di quest'ultima di costruire la scala sarebbe cominciato a decorrere dalla cessazione del contratto di locazione, cioè dal 31 dicembre 1986. Con atto notificato il 4 agosto 1988 la società semplice ZU, proprietaria dell'appartamento sottostante a quello di proprietà di TE AN, conveniva davanti al Tribunale di Sanremo quest'ultimo, nonché IC RO, proponendo opposizione ordinaria di terzo, deducendo che la costruzione della scala ledeva i suoi diritti in quanto avrebbe coperto parte del terrazzo di sua 4 proprietà, con aggravio della servitù di veduta. TE AN resisteva alla domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa EN Di AI, che, costituitasi, resisteva alle domande. Con sentenza in data 21 giugno 1993 il Tribunale di Sanremo dichiarava priva di efficacia nei confronti della società attrice la sentenza del 10 febbraio 1984. TE AN proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 30 luglio 1998, in base alla considerazione che con l'atto in data 11 ottobre 1957 era stata costituita una servitù per vantaggio futuro, ai sensi dell'art. 1029 cod. civ., in favore delle unità immobiliari acquistate da AN AN, consistente nella possibilità di realizzare un autonomo accessO per l'appartamento sotto il livello stradale una volta che lo stesso non fosse stato più destinato, con il locale soprastante, ad uso alberghiero. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la soc.semplice ZU, con sette motivi. Resiste con controricorso TE AN. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe violato l'art. 345 5 cod. proc. civ., in quanto avrebbe accolto una proposta da TE domanda riconvenzionale relatio nell'atto di appello ed avente ad AN solo all'accertamento della esistenza in suo favore di un diritto reale avente ad oggetto la costruzione della scala ed opponibile agli aventi causa dalle parti dell'atto in data 10 ottobre 1957. La doglianza infondata, in quanto fin dal giudizio di primo grado TE AN si era opposto all'accoglimento delle domande della attuale società ricorrente invocando l'opponibilità alla stessa del diritto a costruire la scala. Con il secondo motivo del ricorso si deduce che la h sentenza di primo grado aveva accolto la negatoria servitus proposta contestualmente alla opposizione di terzo. Con l'atto di appello TE AN non aveva impugnato il relativo capo della sentenza, l'esistenza di una obbligazione invocando, invece, propter rem. Sulla inesistenza di servitù a carico della proprietà della attuale società ricorrente si, era, pertanto, formato il giudicato interno, che, invece, è stato violato dalla decisione impugnata con il riconoscimento di una servitù per vantaggio futuro ex art. 1029 cod. civ. 6 La doglianza è infondata. Con l'atto di appello, infatti, TE AN, pur facendo riferimento in alcuni punti ad una obbligazione propter rem, ha, in realtà, inteso affermare l'esistenza, a favore della sua proprietà ed a carico di quella della società ricorrente, di una vera e propria servitù. Con il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, la società la Corte di ricorrente deduce, tra l'altro, che appello non ha chiarito da quali elementi era desumibile che con l'atto in data 10 ottobre 1957 le parti avevano inteso costituire a carico della restante proprietà di US AI (poi pervenuta alla SOC. semplice ZU), neppure menzionata nell'atto in questione, una servitù e perché fondo la proprietàdominante doveva considerarsi trasferita a AN AN e non la costruenda scaletta esterna (con conseguente applicazione dei principi in tema di servitù a favore di edificio da costruire). La doglianza è fondata. E' vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di la costituzione di una servitùquesta S.C. per convenzionale non e' richiesto l'uso di formule sacramentali, ma anche vero che comunque necessario che dal contratto siano determinabili 7 con chiarezza il fondo dominante, quello servente e l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di questo all'utilità dell'altro (cfr., in tal senso, da ultimo: Cass. 3 luglio 2000 n. 8885; Cass. 5 settembre 2000 n. 11674). Nella specie, invece, la Corte di appello di Genova sembra avere dato per scontato che nella specie sussisteva una servitù e si è preoccupata soltanto di individuarne la natura, mentre invece avrebbe dovuto preliminarmente chiarire da quali elementi era desumibile la costituzione della servitù in questione, specie in considerazione della formulazione della postilla all'atto in data 10 ottobre 1957 ("Sono comprese nella vendita l'area antistante il magazzeno delim itata in planimetria fra due linee rette tratteggiate, nonché la scaletta а levante del magazzeno pure risultante dalla allegata planimetria, scaletta che l'ing. AI dovrà costruire a sue spese a richiesta dell'acquirente). L'accoglimento del terzo e del quarto motivo comportano l'assorbimento del quinto motivo (con il quale si deduce che comunque la servitù, ove effettivamente costituita, non sarebbe stata opponibile agli aventi causa dal proprietario del fondo servente, in quanto non trascritta), del sesto motivo (con il quale si deduce che la 8 servitù si era comunque prescritta per non uso), del settimo motivo (con il quale si svolgono varie considerazioni nell'ipotesi che la Corte di appello di Genova abbia ritenuto sussistente una obbligazione propter rem). In relazione alle doglianze accolte la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso;
accoglie il terzo ed il quarto motivo;
B assorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Genova. 1 Pah Roma, 11 dicembre 2000 69000 t ри u 3/0000; P IL CANCELLERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRAN DOOR 2 Lolez 23 A Regist 18097 ol 330000Precitatrentanila 1,70 9