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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2024, n. 30529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30529 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL RR NZ, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30529 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 ottobre 2021, il Tribunale di Pordenone condannava NZ EL RR alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, limitatamente alle annualità 2014, 2015 e 2017, dichiarando l'estinzione per prescrizione del medesimo reato riguardante l'annualità 2013. Con sentenza del 18 gennaio 2024, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione per i fatti commessi fino al 16.12.2015, rideterminando la pena per i fatti commessi fino al 16.12.2017 in mesi cinque, giorni vent:i di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto la decisione del Tribunale di Pordenone. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, NZ EL RR, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo e lamentando erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1_61, commi 6 e 7, legge fallimentare, nonché art. 51 cod. pen., per aver la Corte di appello ritenuto non scriminabile l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a causa del mancato deposito, da parte della Elis s.r.I., ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva, di apposita istanza ex art. 161, comma 7, legge fallimentare per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di pagamenti straordinari. Il ricorrente espone che la Elis s.r.I., dopo aver presentato in data 10/10/2017 un ricorso ex art. 161, comma 6, legge fallimentare al Tribunale di Pordenone, era stata pre-ammessa dal Tribunale in data 26/10/2017 alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione del termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, legge fallimentare, mentre il reato contestato si era consumato in data 16/12/2017, dunque successivamente al deposito del ricorso. Deduce, allora, il ricorrente che, dalla data di deposito del 10/10/2017, era vietato all'imprenditore il pagamento di qualsivoglia debito, salvo il ricorrere della condizione di cui all'art. 161, comma 7, legge fallimentare, vale a dire l'autorizzazione del giudice fallimentare, previa presentazione di apposita istanza, ove il pagamento risultasse conveniente per la procedura e per i creditori della società. In altri termini, l'imputato, per tutelare la propria 2 posizione personale dal rischio di configurazione del reato, avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della richiesta di autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, senza che ricorresse il requisito dell'urgenza e senza che ciò fosse, comunque, funzionale alla procedura, venendo per contro determinata una patente alterazione della par condicio creditorum, dal momento che il credito per "contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754" è all'ottavo grado e non si pone, dunque, ai vertici dei gradi di privilegio indicati dall'art. 2778 cod. civ. Aggiunge il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità, in sede civile e tributaria, riconosce la non sanzionabilità di quelle condotte omissive che afferiscono ad obbligazioni tributarie scadenti "a valle" della domanda di concordato, poiché diversamente si violerebbero le norme sulla par condicio creditorum. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Alessandro Alfano, difensore di fiducia di NZ EL RR, dove si ribadisce che la richiesta di autorizzazione al pagamento dei contributi previdenziali rivolta al Tribunale fallimentare non rientrava nel perimetro applicativo dell'art. 161, comma 7, legge fallimentare, non vertendosi in materia di atto urgente, ma semmai di atto che avrebbe solamente potuto giovare alla posizione personale del ricorrente, senza alcuna utilità per la procedura ed i creditori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 La tesi del ricorrente è che, alla data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione, fosse già intervenuta la pre-ammissione, da parte del Tribunale adito, alla procedura di concordato preventivo richiesta dalla società di cui l'imputato era il legale rappresentante, sicchè era precluso all'imprenditore il pagamento di qualsivoglia debito, tanto più se sorto, come in questo caso, in epoca successiva alla pre-ammissione, eccettuata la sola ipotesi di autorizzazione del giudice fallimentare, a condizione che il pagamento risultasse conveniente per la procedura e per i creditori della società. Sussisterebbe pertanto la causa di non punibilità ex art. 51 cod. pen. per essere stato attivato il ricorso al concordato preventivo preclusivo del pagamento dei debiti a decorrere dalla presentazione del ricorso 3 A 1.2 In proposito, è stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legale rappresentante della società tenuta agli obblighi contributivi può beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche nel caso in cui, medio tempore, la società sia stata ammessa al concordato preventivo, eventualmente attivando la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall. al fine di estinguere le passività (Sez. 3, n. 31327 del 06/06/2019, Trombini, Rv. 276277). Durante la procedura, infatti, il legale rappresentate non è privato del tutto della gestione sociale (secondo il principio comunemente affermato dello "spossessamento attenuato") e può attivare la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161 comma 7 e 167 legge fall. e chiedere al Tribunale l'autorizzazione al pagamento dei debiti. In altri termini, la procedura di concordato preventivo, a differenza della procedura fallimentare, non priva l'imprenditore in crisi dell'amrhinistrazione dei beni, ma gli consente il compimento di alcuni atti gestori. In tale ambito, la disciplina prevista dalla legge fallimentare, contempla la possibilità per l'imprenditore, che ha fatto domanda di concordato, e anche prima della sua ammissione (art. 161 comma 7 legge fall.),, di compiere atti gestori, e ciò in coerenza con il limitato spossessamento dei beni cui segue la limitata facoltà di gestione patrimoniale, potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti di straordinaria amministrazione, dietro autorizzazione del Tribunale (art. 161 comma 7, 167 legg. fall.) (Sez. 3, n. 24140 del 27/04/2021, Capogna;
Sez. 3, n. 34088 del 19/05/2021, Cantarelli). E', pertanto, contrario agli esposti principi, oltre che anticipatorio di un giudizio rimesso dalla norma al Tribunale fallimentare, sostenere che il pagamento di un credito erariale non fosse atto urgente e non rivestisse alcuna utilità per la procedura ed i creditori. 1.3 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, venendo in considerazione obbligazioni tributarie sorte anche in epoca antecedente alla richiesta di concordato, anche la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della 4 A stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Sez. 5 civ., n. 9440 del 4 aprile 2019, Rv. 653362 - 01). In altri termini, l'insegnamento della giurisprudenza civile è nel senso che, nella materia fiscale ed in tema di sanzioni, l'istanza di concordato preventivo, di cui all'art. 161 L.F., non esclude la suitas della condotta (la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale), né, tanto meno, costituisce una esimente della condotta colposa, nella quale si concretizza il mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta (Sez. 5 civ., n. 26951 del 23/03/2023, Rv. 669062 - 01). 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di NZ EL RR deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/07/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30529 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 ottobre 2021, il Tribunale di Pordenone condannava NZ EL RR alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, limitatamente alle annualità 2014, 2015 e 2017, dichiarando l'estinzione per prescrizione del medesimo reato riguardante l'annualità 2013. Con sentenza del 18 gennaio 2024, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione per i fatti commessi fino al 16.12.2015, rideterminando la pena per i fatti commessi fino al 16.12.2017 in mesi cinque, giorni vent:i di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto la decisione del Tribunale di Pordenone. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, NZ EL RR, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo e lamentando erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1_61, commi 6 e 7, legge fallimentare, nonché art. 51 cod. pen., per aver la Corte di appello ritenuto non scriminabile l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a causa del mancato deposito, da parte della Elis s.r.I., ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva, di apposita istanza ex art. 161, comma 7, legge fallimentare per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di pagamenti straordinari. Il ricorrente espone che la Elis s.r.I., dopo aver presentato in data 10/10/2017 un ricorso ex art. 161, comma 6, legge fallimentare al Tribunale di Pordenone, era stata pre-ammessa dal Tribunale in data 26/10/2017 alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione del termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, legge fallimentare, mentre il reato contestato si era consumato in data 16/12/2017, dunque successivamente al deposito del ricorso. Deduce, allora, il ricorrente che, dalla data di deposito del 10/10/2017, era vietato all'imprenditore il pagamento di qualsivoglia debito, salvo il ricorrere della condizione di cui all'art. 161, comma 7, legge fallimentare, vale a dire l'autorizzazione del giudice fallimentare, previa presentazione di apposita istanza, ove il pagamento risultasse conveniente per la procedura e per i creditori della società. In altri termini, l'imputato, per tutelare la propria 2 posizione personale dal rischio di configurazione del reato, avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della richiesta di autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, senza che ricorresse il requisito dell'urgenza e senza che ciò fosse, comunque, funzionale alla procedura, venendo per contro determinata una patente alterazione della par condicio creditorum, dal momento che il credito per "contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754" è all'ottavo grado e non si pone, dunque, ai vertici dei gradi di privilegio indicati dall'art. 2778 cod. civ. Aggiunge il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità, in sede civile e tributaria, riconosce la non sanzionabilità di quelle condotte omissive che afferiscono ad obbligazioni tributarie scadenti "a valle" della domanda di concordato, poiché diversamente si violerebbero le norme sulla par condicio creditorum. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. Alessandro Alfano, difensore di fiducia di NZ EL RR, dove si ribadisce che la richiesta di autorizzazione al pagamento dei contributi previdenziali rivolta al Tribunale fallimentare non rientrava nel perimetro applicativo dell'art. 161, comma 7, legge fallimentare, non vertendosi in materia di atto urgente, ma semmai di atto che avrebbe solamente potuto giovare alla posizione personale del ricorrente, senza alcuna utilità per la procedura ed i creditori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 La tesi del ricorrente è che, alla data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione, fosse già intervenuta la pre-ammissione, da parte del Tribunale adito, alla procedura di concordato preventivo richiesta dalla società di cui l'imputato era il legale rappresentante, sicchè era precluso all'imprenditore il pagamento di qualsivoglia debito, tanto più se sorto, come in questo caso, in epoca successiva alla pre-ammissione, eccettuata la sola ipotesi di autorizzazione del giudice fallimentare, a condizione che il pagamento risultasse conveniente per la procedura e per i creditori della società. Sussisterebbe pertanto la causa di non punibilità ex art. 51 cod. pen. per essere stato attivato il ricorso al concordato preventivo preclusivo del pagamento dei debiti a decorrere dalla presentazione del ricorso 3 A 1.2 In proposito, è stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legale rappresentante della società tenuta agli obblighi contributivi può beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche nel caso in cui, medio tempore, la società sia stata ammessa al concordato preventivo, eventualmente attivando la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall. al fine di estinguere le passività (Sez. 3, n. 31327 del 06/06/2019, Trombini, Rv. 276277). Durante la procedura, infatti, il legale rappresentate non è privato del tutto della gestione sociale (secondo il principio comunemente affermato dello "spossessamento attenuato") e può attivare la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161 comma 7 e 167 legge fall. e chiedere al Tribunale l'autorizzazione al pagamento dei debiti. In altri termini, la procedura di concordato preventivo, a differenza della procedura fallimentare, non priva l'imprenditore in crisi dell'amrhinistrazione dei beni, ma gli consente il compimento di alcuni atti gestori. In tale ambito, la disciplina prevista dalla legge fallimentare, contempla la possibilità per l'imprenditore, che ha fatto domanda di concordato, e anche prima della sua ammissione (art. 161 comma 7 legge fall.),, di compiere atti gestori, e ciò in coerenza con il limitato spossessamento dei beni cui segue la limitata facoltà di gestione patrimoniale, potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti di straordinaria amministrazione, dietro autorizzazione del Tribunale (art. 161 comma 7, 167 legg. fall.) (Sez. 3, n. 24140 del 27/04/2021, Capogna;
Sez. 3, n. 34088 del 19/05/2021, Cantarelli). E', pertanto, contrario agli esposti principi, oltre che anticipatorio di un giudizio rimesso dalla norma al Tribunale fallimentare, sostenere che il pagamento di un credito erariale non fosse atto urgente e non rivestisse alcuna utilità per la procedura ed i creditori. 1.3 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, venendo in considerazione obbligazioni tributarie sorte anche in epoca antecedente alla richiesta di concordato, anche la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della 4 A stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Sez. 5 civ., n. 9440 del 4 aprile 2019, Rv. 653362 - 01). In altri termini, l'insegnamento della giurisprudenza civile è nel senso che, nella materia fiscale ed in tema di sanzioni, l'istanza di concordato preventivo, di cui all'art. 161 L.F., non esclude la suitas della condotta (la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale), né, tanto meno, costituisce una esimente della condotta colposa, nella quale si concretizza il mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta (Sez. 5 civ., n. 26951 del 23/03/2023, Rv. 669062 - 01). 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di NZ EL RR deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/07/2024