Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
-
N. 2838/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa CI AL Presidente dott. ssa Alina Rossato Giudice dott .ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2838/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
17.03.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti CASELLA LUCIA, SCUDIER Parte_2
GIOVANNI e PACCAGNELLA ROBERTA, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti: (si riportano le condizioni con elencazione numerata)
“conclusioni
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in GN (PD) il 18.9.2006, regolarmente trascritto nei Parte_2
registri di Stato Civile del Comune di GN (PD), atto n. 12, parte 2a, serie A,
mandando alla Cancelleria perché si proceda alle annotazioni di rito nei registri di
Stato Civile del Comune di GN dell'emananda sentenza;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) considerato che i due coniugi sono entrambi autosufficienti, nessun assegno divorzile e/o assegno una tantum viene corrisposto dal sig. alla sig.ra Pt_2
; Pt_1
2) quanto alle figlie e , le stesse vengono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza ed abitazione presso la madre che continuerà,
pertanto, ad abitare presso la casa coniugale di sua proprietà esclusiva;
il padre,
sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: 2 Parte_2
interi fine settimana al mese da intendersi dalle ore 13.00 del sabato alle ore 21.00
della domenica sera, salvo diverso accordo di orario con la madre;
diritto di visita infrasettimanale senza limiti di giorni e/o di orari previo accordo con la madre e,
sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi di ciascuna figlia;
per le vacanze di Natale e Capodanno le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di
Natale e il 31 dicembre con la madre e la vigilia di Natale e Capodanno con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori;
per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni ovvero su diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno di
Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre;
per le vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere 2 settimane anche non consecutive assieme alle figlie in periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori potranno in ogni caso accordarsi per modificare il suddetto regime di visita in ragione di contingenti necessità e/o esigenze occasionali ed in considerazione delle esigenze delle figlie e tenuto altresì conto che la figlia è già maggiorenne e, Per_1 3
pertanto, la stessa, può gestire liberamente visite e vacanze con il padre anche in periodi diversi da quelli previsti per la figlia minore;
Per_2
3) il sig. si impegna a riconoscere un contributo al mantenimento delle Parte_2
figlie mediante assegno mensile di euro 350,00 per ogni figlia (complessivamente euro 700,00) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi entro il giorno 5
di ogni mese sul conto corrente indicato dalla sig.ra ; Pt_1
4) i sig.ri e si impegnano a sostenere rispettivamente Parte_2 Parte_1
nella misura del 65% il padre e del 35% la madre le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie, previamente concordate tra i coniugi e documentate. Per
spese straordinarie si intendono quelle individuate nel Protocollo d'intesa siglato il
17.1.2017 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Padova, al quale si fa riferimento per l'intera regolamentazione e che i coniugi dichiarano di conoscere.”
****
Per il P.M: “Visto”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 18.09.2006 a GN (PD) e trascritto nel relativo registro parte
II, atto n. 12, Serie A, anno 2006.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 18.05.2021 e la separazione è stata omologata con decreto n.
cronol. 4024/2021, pubblicato in data 19.05.2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato 4
che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 18.05.2021 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole minorenne e maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle superiori condizioni quanto ai punti suindicati.
Attesa la natura del procedimento ed il fatto che le parti sono assistite dal medesimo legale, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 18.09.2006 a GN (PD) e trascritto nel relativo Parte_2
registro parte II, n. 12, serie A, anno 2006;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa CI AL