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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr.ssa AR SU LI Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa OS D'IC Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 350/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1231/2019
emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 5/10/2019 e depositata il 4/11/2019
TRA
- - Parte_1 Parte_2 Parte_1
- rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Giovanni e Parte_3 Parte_4
dall'avv. Generoso Baio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Generoso Baio in Nocera
Inferiore via Fucilari n. 9– Appellanti
E
rappresentata e difesa dall'avv. AR OSria De Simone, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Milano viale Tunisia n. 50– Appellata
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata il 4/11/2019 - resa nell'ambito del procedimento promosso dalla società in qualità di debitrice Parte_1
principale, e dai fideiussori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di avente ad oggetto la determinazione del saldo relativo a Parte_4 Controparte_1
molteplici rapporti di conto corrente e conto anticipi (meglio indicati nell'atto introduttivo del giudizio), previo accertamento dell'illegittimità sia degli addebiti riferibili ad interessi, commissioni di massimo scoperto e spese non previste da apposite clausole negoziali in forma scritta e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sia degli addebiti derivanti dal contratto di swap intercorso tra le parti – ha così provveduto: a) ha accolto la domanda ed ha rideterminato il saldo complessivo a debito della società correntista alla data del 21/10/2011 in euro 493.751,56 a fronte del saldo complessivo a debito in euro 653.606,46 calcolato da b) ha condannato la convenuta Controparte_1
al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice a quo – per quel che qui rileva – ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata consulenza tecnica di ufficio, evidenziando che l'ausiliario di ufficio “ ha riscontrato l'applicazione
di interessi a tasso ultralegale ( cfr. pag. 32 CTU)” ed ha espunto le somme illegittimamente addebitate relative alla capitalizzazione degli interessi passivi e all' applicazione della commissione di massimo scoperto ( rinviando alle pagine 32 – 35 della relazione tecnica di ufficio). Inoltre il
Tribunale – dopo avere evidenziato che il C.T.U. non aveva potuto accertare la natura degli strumenti finanziari derivati poiché il contratto di swap non era stato prodotto in giudizio - ha richiamato il principio di diritto in forza del quale “l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni
da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e
l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico (cfr. Cass. 21 marzo 2016,
n.5514)” ed ha così argomentato: “ La società Geom. ha allegato Parte_1
l'inadempimento sia sotto il profilo della mancata informazione preventiva che della mancata
consegna di copia del contratto e delle successive modifiche;
la convenuta assolutamente nulla ha dedotto sul punto, non contestando le condotte addebitate nei propri confronti. Di talchè concludendo
deve essere privilegiata l'ipotesi di calcolo formulata dal C.T.U. che considera come illegittimi gli
addebiti operati in danno della società attrice, in ragione delle perdite dovute alla conclusione del
contratto di swap di cui è causa. Ciò in ragione della circostanza per cui, in base al criterio del più
probabile che non , deve ritenersi che la Geom. non lo avrebbe concluso o Parte_1
come proseguito l'operazione finanziaria de qua ove correttamente informata dei rischi della stessa
derivanti e ove fosse stata posta nelle condizioni di congruamente conoscere ed approvare le
specifiche variazioni unilaterali ( non contestate) compiute dalla ( cfr. sentenza Controparte_1
impugnata pagine 3 e 4).
1.1. Avverso la predetta sentenza la società , Parte_1 Parte_1
, e hanno proposto appello con
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
atto di citazione notificato il 28/5/2020; hanno criticato la sentenza impugnata ed hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha resistito e ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.3. La Corte con ordinanza depositata in data 8/2/2024, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022).; il Supremo Collegio ha precisato che l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, posto che quando sia possibile individuare profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati,
questi ultimi vanno scrutinati nel merito (cfr. Cass. n. 20124/2015).
Nella fattispecie in esame – come di seguito sarà specificato - la genericità involge soltanto una delle doglianze che sarà analizzata al successivo punto 5 della presente sentenza;
le altre doglianze, invece,
sono state formulate in maniera chiara e sono tese a contrastare le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.
E allora, in applicazione dei principi di diritti appena enunciati, l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.
4. Gli appellanti hanno in primo luogo criticato la sentenza impugnata, segnalando che il C.T.U. non ha affrontato il tema del superamento del tasso soglia fissato dalla legge antiusura, sottoposto alla sua attenzione dal C.T.P. degli attori, in base alla considerazione che non è accoglibile la richiesta dell'esperto di parte di “ escludere gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.” giacchè gli attori “nelle
proprie conclusioni non hanno chiesto di escludere il calcolo degli interessi in caso di accertamento
di usura bensì di depurare il saldo conto degli interessi non dovuti quando eccedenti i tassi di soglia
trimestrali”. Il Giudice a quo - osservano gli appellanti – erroneamente nella rideterminazione del saldo complessivo non ha considerato il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca,
trattandosi di una questione rilevabile di ufficio.
La critica è destituita di fondamento. In diritto è utile ricordare che la Corte di Cassazioni a Sezioni Unite nella pronuncia n. 24675/2017
ha affermato che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e
mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata
in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata
in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente
tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli
interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del
sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del
contratto” ( cfr. anche Cass. n. 24743/2023).
L'usura, pertanto, può verificarsi soltanto nel momento genetico del rapporto contrattuale, vale a dire quando vengono pattuiti gli interessi da applicare, a nulla rilevando che, durante l'esecuzione del contratto, le fluttuazioni del mercato finanziario comportino che il tasso di interesse originariamente concordato risulti superiore al tasso soglia.
Il suindicato principio di diritto – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - sebbene enunciato in tema di contratto di mutuo, è applicabile a tutti i contratti bancari e, dunque, anche a quelli oggetto del presente procedimento (cfr. Cass. n. 20626/2021 in motivazione;
cfr. anche Cass.
n. 2025 n. 17137 in motivazione).
Orbene nel caso di specie gli accertamenti espletati dal C.T.U. rendono chiaro ed evidente che in ordine a tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio non vi è spazio per la configurabilità di interessi usurari.
In particolare l'ausiliario di ufficio ha registrato il superamento del tasso soglia previsto dalla legge antiusura n. 108/1996 con riferimento ai seguenti rapporti bancari: il conto corrente n. 30074675, il conto anticipo su fatture n. 30074677, il conto anticipo su fatture n. 9320575 e il conto anticipo su fatture n. 30003232.
Ciò, tuttavia, non implica la configurabilità di interessi usurari. Il C.T.U., infatti, con riferimento al conto corrente n. 30074675 e al conto anticipo su fatture n.
30074677, entrambi stipulati in data 11/12/2006, ha verificato il superamento del tasso soglia antiusura rispettivamente nel I e nel III trimestre del 2010 e nel I e IV trimestre del 2010 ( cfr.
elaborato tecnico di ufficio pagine 17 , 20 e 31); in definitiva dall'espletato accertamento contabile è
emersa per entrambi i rapporti bancari innanzi indicati un'ipotesi di usura sopravvenuta che – in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati – è priva di qualsiasi rilevanza giuridica.
Quanto, poi, al conto anticipo su fatture n. 9320575 la configurabilità di interessi usurari è da escludere in radice, nonostante l'ausiliario di ufficio abbia riscontrato il superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996 nel II trimestre 2003, giacchè, non essendo stato prodotto in giudizio alcun contratto, resta preclusa la verifica dell'entità del tasso degli interessi concordato dalle parti al momento della stipula del contratto, tanto è vero che correttamente il C.T.U. ha rideterminato il saldo di tale rapporto applicando gli interessi al tasso legale (cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 31 e
32).
Analoghe considerazioni valgono per il conto anticipo n. 30003232.
L'esperto di ufficio, infatti, ha registrato un superamento del tasso soglia antiusura nel II e nel III
trimestre 1997, nel IV trimestre 2004 nonchè nel I e nel III trimestre 2005, ossia con riferimento ad un arco temporale in cui, in assenza del contratto scritto, non è possibile individuare il tasso degli interessi pattuito dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto, tanto è vero che anche in questo caso correttamente il C.T.U. ha rideterminato il saldo del rapporto applicando gli interessi al tasso legale fino alla data del 9/11/2006; a partire del 9/11/2006 l'ausiliario di ufficio, nella rideterminazione del saldo, ha tenuto conto degli interessi concordati dalle parti con il contratto del
9/11/2006 essendo inferiori al tasso soglia fissato dalla legge n. 108/1996 (cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 17, 31 e 32).
5. Gli appellanti, inoltre, hanno lamentato che il Giudice a quo si è limitato a richiamare le risultanze della C.T.U. senza dare conto né delle ipotesi alternative di ricalcolo del saldo effettuato dall'esperto di ufficio né dei rilievi del consulente di parte dr.ssa . Il Tribunale – proseguono gli Persona_1 appellanti – ha trascurato di considerare l'ipotesi n. 1 elaborata dall'ausiliario di ufficio basata sulla validità delle “operazioni in derivati” ed ha fondato il proprio convincimento, senza dare conto della scelta operata, sull'ipotesi n. 2 formulata dal C.T.U. più sfavorevole per il correntista “ cioè quella
che considera nulle le operazioni in derivati”.
Le doglianze non possono trovare ingresso.
Va subito chiarito – al di là del dato pur degno di nota che gli appellanti con l'interposto gravame non hanno indicato i rilievi articolati dal loro consulente di parte che non sarebbero stati esaminati dal
Tribunale – che il C.T.U., come emerge dalla disamina della relazione tecnica di ufficio, ha puntualmente replicato alle osservazioni dell'esperto di parte attrice.
Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto in forza del quale il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione ( cfr. Cass. n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Procedendo alla disamina delle ulteriori doglianze, giova premettere che il C.T.U. ha elaborato due ipotesi di ricalcolo del saldo complessivo dei rapporti bancari dedotti in giudizio;
tali ipotesi si basano sui medesimi conteggi e differiscono per il fatto che, mentre l'ipotesi n. 1 poggia sulla validità delle operazioni in derivati di cui tiene conto, l'ipotesi n. 2 poggia sulla nullità delle operazioni in derivati e, quindi, non considera i relativi addebiti ( cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 34 e 35).
Orbene il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull'ipotesi n. 2 articolata dall'esperto di ufficio e - come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato riportata al precedente punto 1 della presente sentenza a cui si rinvia – ha dato conto in maniera analitica delle ragioni per cui ha optato per tale soluzione. E allora non vi è spazio per la doglianza in esame, dovendosi nel contempo rimarcare che la sentenza impugnata resta ferma in quanto gli appellanti, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 342 c.p.c.,
avrebbero dovuto formulare delle critiche specifiche tese a contrastare la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice a quo ha spiegato perché ha tenuto conto dell'ipotesi di calcolo n . 2 predisposta dall'ausiliario di ufficio.
Ne consegue che la doglianza appena esaminata è inammissibile ai sensi dell'art. 342c.p.c..
6. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè gli appellanti vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'appellata; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e nei confronti di avverso la
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
sentenza n. 1231/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore depositata 4/11/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 4.236,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Salerno, 24/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS D'IC AR SU LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr.ssa AR SU LI Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa OS D'IC Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 350/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1231/2019
emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 5/10/2019 e depositata il 4/11/2019
TRA
- - Parte_1 Parte_2 Parte_1
- rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Giovanni e Parte_3 Parte_4
dall'avv. Generoso Baio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Generoso Baio in Nocera
Inferiore via Fucilari n. 9– Appellanti
E
rappresentata e difesa dall'avv. AR OSria De Simone, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Milano viale Tunisia n. 50– Appellata
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata il 4/11/2019 - resa nell'ambito del procedimento promosso dalla società in qualità di debitrice Parte_1
principale, e dai fideiussori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di avente ad oggetto la determinazione del saldo relativo a Parte_4 Controparte_1
molteplici rapporti di conto corrente e conto anticipi (meglio indicati nell'atto introduttivo del giudizio), previo accertamento dell'illegittimità sia degli addebiti riferibili ad interessi, commissioni di massimo scoperto e spese non previste da apposite clausole negoziali in forma scritta e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sia degli addebiti derivanti dal contratto di swap intercorso tra le parti – ha così provveduto: a) ha accolto la domanda ed ha rideterminato il saldo complessivo a debito della società correntista alla data del 21/10/2011 in euro 493.751,56 a fronte del saldo complessivo a debito in euro 653.606,46 calcolato da b) ha condannato la convenuta Controparte_1
al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice a quo – per quel che qui rileva – ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata consulenza tecnica di ufficio, evidenziando che l'ausiliario di ufficio “ ha riscontrato l'applicazione
di interessi a tasso ultralegale ( cfr. pag. 32 CTU)” ed ha espunto le somme illegittimamente addebitate relative alla capitalizzazione degli interessi passivi e all' applicazione della commissione di massimo scoperto ( rinviando alle pagine 32 – 35 della relazione tecnica di ufficio). Inoltre il
Tribunale – dopo avere evidenziato che il C.T.U. non aveva potuto accertare la natura degli strumenti finanziari derivati poiché il contratto di swap non era stato prodotto in giudizio - ha richiamato il principio di diritto in forza del quale “l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni
da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e
l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico (cfr. Cass. 21 marzo 2016,
n.5514)” ed ha così argomentato: “ La società Geom. ha allegato Parte_1
l'inadempimento sia sotto il profilo della mancata informazione preventiva che della mancata
consegna di copia del contratto e delle successive modifiche;
la convenuta assolutamente nulla ha dedotto sul punto, non contestando le condotte addebitate nei propri confronti. Di talchè concludendo
deve essere privilegiata l'ipotesi di calcolo formulata dal C.T.U. che considera come illegittimi gli
addebiti operati in danno della società attrice, in ragione delle perdite dovute alla conclusione del
contratto di swap di cui è causa. Ciò in ragione della circostanza per cui, in base al criterio del più
probabile che non , deve ritenersi che la Geom. non lo avrebbe concluso o Parte_1
come proseguito l'operazione finanziaria de qua ove correttamente informata dei rischi della stessa
derivanti e ove fosse stata posta nelle condizioni di congruamente conoscere ed approvare le
specifiche variazioni unilaterali ( non contestate) compiute dalla ( cfr. sentenza Controparte_1
impugnata pagine 3 e 4).
1.1. Avverso la predetta sentenza la società , Parte_1 Parte_1
, e hanno proposto appello con
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
atto di citazione notificato il 28/5/2020; hanno criticato la sentenza impugnata ed hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha resistito e ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.3. La Corte con ordinanza depositata in data 8/2/2024, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022).; il Supremo Collegio ha precisato che l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, posto che quando sia possibile individuare profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati,
questi ultimi vanno scrutinati nel merito (cfr. Cass. n. 20124/2015).
Nella fattispecie in esame – come di seguito sarà specificato - la genericità involge soltanto una delle doglianze che sarà analizzata al successivo punto 5 della presente sentenza;
le altre doglianze, invece,
sono state formulate in maniera chiara e sono tese a contrastare le argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.
E allora, in applicazione dei principi di diritti appena enunciati, l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.
4. Gli appellanti hanno in primo luogo criticato la sentenza impugnata, segnalando che il C.T.U. non ha affrontato il tema del superamento del tasso soglia fissato dalla legge antiusura, sottoposto alla sua attenzione dal C.T.P. degli attori, in base alla considerazione che non è accoglibile la richiesta dell'esperto di parte di “ escludere gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.” giacchè gli attori “nelle
proprie conclusioni non hanno chiesto di escludere il calcolo degli interessi in caso di accertamento
di usura bensì di depurare il saldo conto degli interessi non dovuti quando eccedenti i tassi di soglia
trimestrali”. Il Giudice a quo - osservano gli appellanti – erroneamente nella rideterminazione del saldo complessivo non ha considerato il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca,
trattandosi di una questione rilevabile di ufficio.
La critica è destituita di fondamento. In diritto è utile ricordare che la Corte di Cassazioni a Sezioni Unite nella pronuncia n. 24675/2017
ha affermato che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e
mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata
in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata
in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente
tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli
interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del
sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del
contratto” ( cfr. anche Cass. n. 24743/2023).
L'usura, pertanto, può verificarsi soltanto nel momento genetico del rapporto contrattuale, vale a dire quando vengono pattuiti gli interessi da applicare, a nulla rilevando che, durante l'esecuzione del contratto, le fluttuazioni del mercato finanziario comportino che il tasso di interesse originariamente concordato risulti superiore al tasso soglia.
Il suindicato principio di diritto – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - sebbene enunciato in tema di contratto di mutuo, è applicabile a tutti i contratti bancari e, dunque, anche a quelli oggetto del presente procedimento (cfr. Cass. n. 20626/2021 in motivazione;
cfr. anche Cass.
n. 2025 n. 17137 in motivazione).
Orbene nel caso di specie gli accertamenti espletati dal C.T.U. rendono chiaro ed evidente che in ordine a tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio non vi è spazio per la configurabilità di interessi usurari.
In particolare l'ausiliario di ufficio ha registrato il superamento del tasso soglia previsto dalla legge antiusura n. 108/1996 con riferimento ai seguenti rapporti bancari: il conto corrente n. 30074675, il conto anticipo su fatture n. 30074677, il conto anticipo su fatture n. 9320575 e il conto anticipo su fatture n. 30003232.
Ciò, tuttavia, non implica la configurabilità di interessi usurari. Il C.T.U., infatti, con riferimento al conto corrente n. 30074675 e al conto anticipo su fatture n.
30074677, entrambi stipulati in data 11/12/2006, ha verificato il superamento del tasso soglia antiusura rispettivamente nel I e nel III trimestre del 2010 e nel I e IV trimestre del 2010 ( cfr.
elaborato tecnico di ufficio pagine 17 , 20 e 31); in definitiva dall'espletato accertamento contabile è
emersa per entrambi i rapporti bancari innanzi indicati un'ipotesi di usura sopravvenuta che – in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati – è priva di qualsiasi rilevanza giuridica.
Quanto, poi, al conto anticipo su fatture n. 9320575 la configurabilità di interessi usurari è da escludere in radice, nonostante l'ausiliario di ufficio abbia riscontrato il superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996 nel II trimestre 2003, giacchè, non essendo stato prodotto in giudizio alcun contratto, resta preclusa la verifica dell'entità del tasso degli interessi concordato dalle parti al momento della stipula del contratto, tanto è vero che correttamente il C.T.U. ha rideterminato il saldo di tale rapporto applicando gli interessi al tasso legale (cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 31 e
32).
Analoghe considerazioni valgono per il conto anticipo n. 30003232.
L'esperto di ufficio, infatti, ha registrato un superamento del tasso soglia antiusura nel II e nel III
trimestre 1997, nel IV trimestre 2004 nonchè nel I e nel III trimestre 2005, ossia con riferimento ad un arco temporale in cui, in assenza del contratto scritto, non è possibile individuare il tasso degli interessi pattuito dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto, tanto è vero che anche in questo caso correttamente il C.T.U. ha rideterminato il saldo del rapporto applicando gli interessi al tasso legale fino alla data del 9/11/2006; a partire del 9/11/2006 l'ausiliario di ufficio, nella rideterminazione del saldo, ha tenuto conto degli interessi concordati dalle parti con il contratto del
9/11/2006 essendo inferiori al tasso soglia fissato dalla legge n. 108/1996 (cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 17, 31 e 32).
5. Gli appellanti, inoltre, hanno lamentato che il Giudice a quo si è limitato a richiamare le risultanze della C.T.U. senza dare conto né delle ipotesi alternative di ricalcolo del saldo effettuato dall'esperto di ufficio né dei rilievi del consulente di parte dr.ssa . Il Tribunale – proseguono gli Persona_1 appellanti – ha trascurato di considerare l'ipotesi n. 1 elaborata dall'ausiliario di ufficio basata sulla validità delle “operazioni in derivati” ed ha fondato il proprio convincimento, senza dare conto della scelta operata, sull'ipotesi n. 2 formulata dal C.T.U. più sfavorevole per il correntista “ cioè quella
che considera nulle le operazioni in derivati”.
Le doglianze non possono trovare ingresso.
Va subito chiarito – al di là del dato pur degno di nota che gli appellanti con l'interposto gravame non hanno indicato i rilievi articolati dal loro consulente di parte che non sarebbero stati esaminati dal
Tribunale – che il C.T.U., come emerge dalla disamina della relazione tecnica di ufficio, ha puntualmente replicato alle osservazioni dell'esperto di parte attrice.
Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto in forza del quale il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione ( cfr. Cass. n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Procedendo alla disamina delle ulteriori doglianze, giova premettere che il C.T.U. ha elaborato due ipotesi di ricalcolo del saldo complessivo dei rapporti bancari dedotti in giudizio;
tali ipotesi si basano sui medesimi conteggi e differiscono per il fatto che, mentre l'ipotesi n. 1 poggia sulla validità delle operazioni in derivati di cui tiene conto, l'ipotesi n. 2 poggia sulla nullità delle operazioni in derivati e, quindi, non considera i relativi addebiti ( cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 34 e 35).
Orbene il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull'ipotesi n. 2 articolata dall'esperto di ufficio e - come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato riportata al precedente punto 1 della presente sentenza a cui si rinvia – ha dato conto in maniera analitica delle ragioni per cui ha optato per tale soluzione. E allora non vi è spazio per la doglianza in esame, dovendosi nel contempo rimarcare che la sentenza impugnata resta ferma in quanto gli appellanti, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 342 c.p.c.,
avrebbero dovuto formulare delle critiche specifiche tese a contrastare la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice a quo ha spiegato perché ha tenuto conto dell'ipotesi di calcolo n . 2 predisposta dall'ausiliario di ufficio.
Ne consegue che la doglianza appena esaminata è inammissibile ai sensi dell'art. 342c.p.c..
6. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè gli appellanti vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'appellata; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e nei confronti di avverso la
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
sentenza n. 1231/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore depositata 4/11/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 4.236,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Salerno, 24/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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