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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3011/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. MORARA Parte_1 C.F._1
MARISA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. MORARA MARISA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 15/11/2006, successivamente omologato dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito della procedura iscritta al n. 6844/2006;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “Dichiarare lo scioglimento del matrimoniale civile contratto in OR (TN) in data
30.03.2002 tra , nato a [...] nell' Emilia (RE) il 18.12.1946 (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] nell'Emilia (RE) il 15.03.1968 (C.F. C.F._1 CP_1
) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di OR C.F._2 al n. 1 P. 2 S. C anno 2002 nonché del Comune di AL (luogo di residenza dei coniugi) al
n. 3, Parte II Serie C, anno 2002 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei predetti Comuni di OR (TN) e AL (RE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri degli atti di matrimonio.
2) I sig.ri e dichiarano di avere già regolato tra loro ogni Parte_1 CP_1 reciproco rapporto economico e di non avere null'altro a divedersi e/o a pretendere l'uno dall'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Spese legali della presente procedura a carico del sig. .“ Parte_1
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in OR (TN) il 30/03/2002 fra
nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SORAGA (TN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n.
1 - Parte
II Serie C;
pagina 2 di 3 III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3011/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. MORARA Parte_1 C.F._1
MARISA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. MORARA MARISA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 15/11/2006, successivamente omologato dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito della procedura iscritta al n. 6844/2006;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “Dichiarare lo scioglimento del matrimoniale civile contratto in OR (TN) in data
30.03.2002 tra , nato a [...] nell' Emilia (RE) il 18.12.1946 (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] nell'Emilia (RE) il 15.03.1968 (C.F. C.F._1 CP_1
) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di OR C.F._2 al n. 1 P. 2 S. C anno 2002 nonché del Comune di AL (luogo di residenza dei coniugi) al
n. 3, Parte II Serie C, anno 2002 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei predetti Comuni di OR (TN) e AL (RE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri degli atti di matrimonio.
2) I sig.ri e dichiarano di avere già regolato tra loro ogni Parte_1 CP_1 reciproco rapporto economico e di non avere null'altro a divedersi e/o a pretendere l'uno dall'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Spese legali della presente procedura a carico del sig. .“ Parte_1
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in OR (TN) il 30/03/2002 fra
nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SORAGA (TN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n.
1 - Parte
II Serie C;
pagina 2 di 3 III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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