TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 647
TAR
Ordinanza collegiale 28 settembre 2023
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TAR
Decreto presidenziale 28 novembre 2024
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990

    Le ragioni addotte nel provvedimento finale erano mere precisazioni e puntualizzazioni delle criticità già illustrate nel preavviso di diniego, non costituendo motivi nuovi o diversi.

  • Rigettato
    Inapplicabilità procedura semplificata (PAS)

    I progetti, considerati unitariamente, superavano la potenza complessiva di 10 MW, rendendo inapplicabile la procedura semplificata (PAS) di competenza comunale. La normativa sopravvenuta non era applicabile al caso di specie.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa urbanistica e paesaggistica

    Il ricorso introduttivo è stato rigettato in quanto il provvedimento impugnato era sorretto da più motivi autonomi, tra cui l'inapplicabilità della procedura semplificata (PAS), che è stato ritenuto fondato. Le censure relative ad altri motivi sono state assorbite.

  • Accolto
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990 e omessa motivazione sulle osservazioni

    L'Amministrazione, pur avendo comunicato il preavviso di diniego, ha omesso di prendere posizione sulle controdeduzioni presentate dalla società, violando l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 10-bis L. 241/1990.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti della Soprintendenza

    Il ricorso introduttivo è stato rigettato. Le censure relative ai provvedimenti della Soprintendenza sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 647
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 647
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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