Ordinanza collegiale 28 settembre 2023
Decreto presidenziale 28 novembre 2024
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00647/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Fanizzi e Ferdinando Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Comune di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di NI prot. n. 4331 del 28.2.2023, notificato in pari data a mezzo pec, recante “Richiesta P.A.S. art. 6 D. lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Diniego definitivo”;
- del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di NI prot. n. 28236 del 28.12.2022, ricevuto il 29.12.2022, recante “Preavviso diniego PAS”;
di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell''interesse, dei seguenti ulteriori atti:
- della del. di C.S. del Comune di NI n. 32 del 28.9.2021, recante approvazione dello schema di massima di revisione del P.R.G. comunale e il relativo schema approvato, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “NI 1” e “NI 2”;
- dell'intero capo VI delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di NI, approvato con D.A. n. 435/DRU del 21.9.1998 e s.m.i. e in particolare dell''art. 37 delle predette N.T.A., richiamati nel preavviso di rigetto e nel successivo diniego gravati con il presente ricorso, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “NI 1” e “NI 2”;
- della del. di C.C. n. 20 del 29.6.2022, anch'essa richiamata nel preavviso di rigetto e, attraverso quest''ultimo, nel successivo diniego (entrambi gravati con il presente ricorso), nella parte in cui ha proposto di qualificare la zona oggetto degli interventi richiesti dalla società ricorrente come area di “pausa dallo sviluppo della città”, con tutta una serie di limiti agli interventi esperibili;
- ove occorra e nei limiti dell''interesse, del Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia – PEARS 2030, approvato con del. di G.R. Sicilia n. 67 del 12.2.2022, di aggiornamento del PEARS approvato con del. di G.R. Sicilia n. 1 del 3.2.2009 e relativo D.P. reg.le del 9.3.2009, limitatamente alle parti che eventualmente impediscono la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola della stessa tipologia in cui ricadono i progetti “NI 1” e “NI 2” ;
- di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale al diniego opposto di data, numero e contenuto sconosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROSOLINI 1 SRL il 2 agosto 2025:
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e in particolare: - del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di NI prot. n. 4331 del 28.2.2023, notificato in pari data a mezzo pec, recante “Richiesta P.A.S. art. 6 D.lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Diniego definitivo” (all. n. 1 ric.); - del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di NI prot. n. 28236 del 28.12.2022, ricevuto il 29.12.2022, recante “Preavviso diniego PAS” (all. 2 ric.); di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse, dei seguenti ulteriori atti: - della del. di C.S. del Comune di NI n. 32 del 28.9.2021 (all. 3 ric.), recante approvazione dello schema di massima di revisione del P.R.G. comunale e il relativo schema approvato, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “NI 1” e “NI 2”; -dell’intero capo VI delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di NI, approvato con D.A. n. 435/DRU del 21.9.1998 e s.m.i. e in particolare dell’art. 37 delle predette N.T.A. (all. 4 ric.), richiamati nel preavviso di rigetto e nel successivo diniego gravati con il presente ricorso, in ogni parte eventualmente contrastante con i progetti “NI 1” e “NI 2”; -della del. di C.C. n. 20 del 29.6.2022 (all. 5 ric.), anch’essa richiamata nel preavviso di rigetto e, attraverso quest’ultimo, nel successivo diniego (entrambi gravati con il presente ricorso), nella parte in cui ha proposto di qualificare la zona oggetto degli interventi richiesti dalla società ricorrente come area di “pausa dallo sviluppo della città”, con tutta una serie di limiti agli interventi esperibili; -ove occorra e nei limiti dell’interesse, del Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia – PEARS 2030, approvato con del. di G.R. Sicilia n. 67 del 12.2.2022, di aggiornamento del PEARS approvato con del. di G.R. Sicilia n. 1 del 3.2.2009 e relativo D.P. reg.le del 9.3.2009, limitatamente alle parti che eventualmente impediscono la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola della stessa tipologia in cui ricadono i progetti “NI 1” e “NI 2” (all. 6 ric.);
nonché dei seguenti atti intervenuti in corso di causa, di cui si chiede parimenti l’annullamento:
- del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di NI prot. n. 10685 del 20.5.2025, notificato in pari data a mezzo pec, recante “Richiesta riesame P.A.S. art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Diniego” (all. 1); -del provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di NI prot. n. 4928 del 5.3.225, ricevuta in pari data, recante “Riesame P.A.S. art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici. Preavviso di diniego” (all. 2); - di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale e/o connesso al diniego opposto, anche se di data, numero e contenuto sconosciuti;
- nonché ove occorra, di quelli ulteriori sempre intervenuti in corso di causa, richiamati e prodotti in giudizio dal Comune di NI in data 22.5.2025, di cui si chiede parimenti l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 1723 del 10.1.2024 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante la conclusione negativa del procedimento avviato dalla NI 1 srl al fine di ottenere parere ex artt. 111 e ss. r.d. n. 1755/1933 con riferimento al progetto di impianto fotovoltaico NI 1 (all. 3); - del provvedimento prot. n. 192302 del 3.11.2023 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante preavviso di parere contrario all’istanza di sospensione del predetto procedimento, come richiamato nel rigetto definitivo (all. 4); -del provvedimento prot. n. 1717 del 10.1.2024 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante la conclusione negativa del procedimento avviato dalla NI 1 srl al fine di ottenere parere ex artt. 111 e ss. r.d. n. 1755/1933 con riferimento al progetto di impianto fotovoltaico NI 2 (all. 5); - del provvedimento prot. n. 192303 del 3.11.2023 della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa – D.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Regione Sicilia, recante preavviso di parere contrario all’istanza di sospensione del predetto procedimento, come richiamato nel rigetto definitivo (all. 6); -di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale e/o connesso al diniego opposto, anche se di data, numero e contenuto sconosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia e del Comune di NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AT GA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la ricorrente di aver individuato in un’area ubicata nel territorio del Comune di NI (in catasto Foglio 36 p.lle 31,32, 857 e 858) il sito per la realizzazione di un campo fotovoltaico per una potenza di 5.758,2 kW pari a 5,7582 MW e di aver richiesto, pertanto, all’amministrazione comunale il parere di pre-fattibilità dell’opera con particolare riferimento alla compatibilità del progetto con il vigente PRG comunale (istanza del 10 luglio 2020).
Il Comune di NI, con nota prot. 18412 del 10 agosto 2020 ha rilasciato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’intervento senza sollevare alcuna criticità dal punto di vista edilizio-urbanistico.
Pertanto, dopo aver sottoscritto il contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie con il proprietario dei terreni oggetto di intervento, in data 4 marzo 2021, la società ha presentato al competente Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, apposita richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.
Con DRS n. 1561 del 12 novembre 2021, l’Assessorato ha disposto l’assoggettamento al procedimento di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit di potenza nominale pari a 5782,2 kWp denominato “NI 1” da installarsi sui terreni agricoli diti in C.da Zacco Miccio nel Comune di NI …” .
Nelle more, la società ha stipulato un secondo contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie sulla porzione residua del terreno ricadente nelle particelle 31 e 32 del foglio 36 per la realizzazione di un secondo campo fotovoltaico, denominato “NI 2”, della potenza nominale AC in immissione di 4.200 kW pari a 4,2 MW.
Prima di avviare il procedimento necessario ad ottenere le prescritte autorizzazioni, sono intervenute importanti modifiche normative che hanno comportato la semplificazione delle relative procedure e, in particolare, per quanto di interesse, l’applicabilità della procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW (v. art. 4 co. 2-bis d.lgs. n. 28/2011, come introdotto dall’art. 12 d.l. n. 17/2022) e l’esclusione della previa V.I.A. per gli impianti di potenza sino a 20 MW, al ricorrere di specifiche condizioni (v. art. 6 co 9-bis dello stesso decreto, come introdotto dal d.l. n. 77/2021 e successivamente modificato dall’art. 9 co. 1-bis del d.l. n. 17/2022, dall’art. 7- quinquies co. 1 del d.l. n. 21/2022 e dall’art. 57 del d.l. n. 50/2022).
Le nuove disposizioni (v. art. 20 co. 8 lett. c-ter), del d.l. n. 199/2021, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 17/2022 e dall’art. 6 co. 3-bis d.l. n. 68 del 16.6.2022) hanno previsto, inoltre, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nelle aree “classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”.
Alla luce delle nuove disposizioni normative, la società ha presentato due distinte procedure semplificate (PAS) per i progetti NI 1 e NI 2, dando atto del subentro della nuova normativa.
Il Comune di NI, tuttavia, ritendo che i due progetti dovessero essere considerati unitariamente, con una potenza nominale complessiva superiore a 10MW, ha comunicato il preavviso di diniego delle due istanze.
La società ricorrente ha puntualmente riscontrato suddetto preavviso di diniego presentando, in data 10 gennaio 2023, le proprie osservazioni.
Il Comune, tuttavia, con provvedimento prot. n. 4331 del 28 febbraio 2023 ha rigettato definitivamente entrambe le istanze.
2. Con ricorso notificato il 2 maggio 2023 la società è insorta contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione e Falsa applicazione art. 10-bis l. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio del giusto procedimento di cui alla l. 241/90 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. Perplessità. Sviamento. Arbitrarietà.
Il Comune avrebbe posto a fondamento del definitivo diniego ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nel preavviso di diniego, rispetto alle quali la società ricorrente non ha potuto opporre le proprie osservazioni .
Il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
II. Violazione e Falsa applicazione artt. 4 e 6 d.lgs. n. 28 del 3.3.2011, come successivamente modificato dagli artt. 12 del d.l. n. 17 dell’1.3.2022, 6 co. 3-bis del d.l. n. 68 del 16.6.2022 e 57 co. 1 del d.l. n. 50 del 17.5.2022, tutti convertiti in legge. Difetto di motivazione congrua con riferimento alle risultanze dell’istruttoria. Erroneità nei presupposti. Travisamento dei fatti. Falsa ed erronea presupposizione. Illogicità e irrazionalità manifesta. Incongruità. Perplessità. Contraddittorietà. Sviamento.
Del tutto errato sarebbe l’assunto secondo cui i due progetti debbano essere considerati come un’unica pratica implicante la realizzazione di un grande campo fotovoltaico di potenza superiore a 10 MW e, dunque, non assoggettabile alla procedura semplificata di competenza del Comune ma alla PAUR di competenza della Regione.
Contrariamente a quanto asserito dall’amministrazione, i due progetti, anche unitariamente considerati, sarebbero assoggettabili alla procedura autorizzativa semplificata in quando di potenza complessiva inferiore a 10 MW, dovendo farsi riferimento alla potenza nominale e non alla potenza di picco.
III. Violazione Reg. UE n. 2755/2022 del 22.12.2022, letto in combinato disposto con artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione e Falsa applicazione Direttive (UE) 2018/2001 dell'11.12.2018 13 e 2009/28 del 23.4.2009. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 28 del 3.3.2011 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 199 dell’8.11.2021 e s.m.i. Violazione artt. 2, 4, 9 co. 3 e 41 Cost. Violazione artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione principio di certezza del diritto. Violazione principi di buon andamento e imparzialità. Difetto di motivazione congrua con riferimento alle risultanze dell’istruttoria. Incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Erroneità nei presupposti. Travisamento dei fatti. Falsa ed erronea presupposizione. Illogicità manifesta. Incongruità. Perplessità. Contraddittorietà. Sviamento. Ingiustizia.
III.1. Fermo restando che i due impianti, anche unitariamente considerati, hanno una potenza inferiore a 10 MW, le ulteriori motivazioni poste a fondamento del diniego impugnato sarebbero illegittime in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto delle nuove disposizioni, già in vigore alla data di presentazione delle istanze di che trattasi, secondo le quali:
-la procedura semplificata (PAS) di cui all’art. 4 co. 2-bis lett. b) è applicabile ad entrambi gli impianti proposti (anche ove unitariamente considerati) in applicazione della deroga di cui all’art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 28/2011 da ultimo modificato, che estende detta procedura a tutti gli impianti di potenza sino a 20 MW e a quelli di potenza fino a 10 MW che ricadono in aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso art. 20, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, come i suoli oggetto degli impianti proposti;
- in applicazione delle stesse disposizioni, per i suddetti impianti è esclusa la V.I.A.
III.2. L’Amministrazione comunale:
- ha richiamato solo in parte la nuova normativa, non tenendo conto delle deroghe previste dal comma 9 bis dell’art. 6 del D.lgs. 28/2011, come introdotto dal D.L. n. 77/2021;
- ha erroneamente ritenuto non allegata alle istanze la dichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno delle “aree particolarmente sensibili” indicate dalle Regioni ai sensi della lettera. F. dell’allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010 ;
- ha erroneamente ritenuto che gli impianti NI 1 e NI 2 siano assoggettati alla VIA di competenza statale in quanto di potenza superiore a 10 MW, senza tener conto delle osservazioni della società;
- ha errato nel ritenere non applicabili le nuove disposizioni introdotte dal d.l. 77/2021 così come modificate dal d.l. 17/2022, dal d.l. n. 21/2022 e dal d.l. 50/2022, atteso che le istanze di PAS in esame sono state presentate dopo l’entrata in vigore delle stesse. Anche volendo considerare suddette istanze quale prosecuzione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata per l’impianto NI 1, il Comune non avrebbe tenuto conto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 6 del Decreto Semplificazioni secondo cui “I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo”.
VI. Violazione disciplina in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di applicazione delle relative misure di salvaguardia. Violazione artt. 8 e ss. L.U. n. 1150/1942. Violazione e Falsa applicazione l.r. Sicilia n. 15/1991 e s.m.i., l.r. Sicilia n. 71/1978 e art. 53 co. 1 l.r. Sicilia n. 19/2020 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione P.R.G. Comune di NI. Violazione e Falsa applicazione del. di C.C. n. 32 del 28.9.2021. Violazione principi di buon andamento e imparzialità. Difetto assoluto di istruttoria. Motivazione incoerente. Errore nei presupposti. Falsa ed erronea presupposizione. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento. Sotto ulteriore profilo. Violazione Reg. UE n. 2755/2022 del 22.12.2022, letto in combinato disposto con artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione e Falsa applicazione Direttive (UE) 2018/2001 dell'11.12.2018 e 2009/28 del 23.4.2009. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 28 del 3.3.2011 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 199 dell’8.11.2021 e s.m.i. Violazione artt. 2, 4, 9 co. 3 e 41 Cost. Violazione artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione principio di certezza del diritto. Incongruità della motivazione. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento
IV.1. In ordine al rilevato contrasto degli interventi proposti con lo schema di massima del nuovo PRG comunale approvato con delibera di C.S. n. 32 del 28 settembre 2021 e alle richiamate misure di salvaguardia, la società ricorrente osserva:
a) che il procedimento di revisione del nuovo strumento urbanistico generale del Comune ha avuto inizio nel 2008 con il conferimento dell’incarico ai responsabili dell’UTC;
b) sono trascorsi 13 anni prima dell’approvazione dello schema di massima con la delibera n. 32/2021;
c) sono abbondantemente decorsi i termini per l’adozione e l’approvazione del piano definitivo:
- Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della l.r. n. 15/1991, i nuovi piani e le loro revisioni avrebbero dovuto essere approvati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge e comunque 18 mesi prima della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio;
- il PRG di NI è stato approvato solo nel 1998 (dopo 7 anni dall’entrata in vigore della legge regionale 15/1991, il procedimento di revisione è stato avviato solo nel 2008 e lo schema di massima al quale fa riferimento il preavviso di rigetto è stato approvato dopo ben 13 anni (nel 2021);
- alla delibera 32/2021 non è mai seguita l’adozione del piano revisionato, così come previsto dal combinato disposto della l.r. 71/1978 e della l.r. 15/1991, che, a parere del Comune, sarebbero applicabili al caso di specie in forza del regime transitorio di cui all’art. 53 della l.r. 19/2020;
d) le misure di salvaguardia alle quali fa riferimento il Comune sarebbero, pertanto, divenute inefficaci una volta decorsi i termini imposti dalla normativa nazionale e/o regionale, non potendo tradursi nell’applicazione anticipata delle previsioni contenute nel Piano non ancora adottato;
e) le misure di salvaguardia non possono, dunque, essere legittimamente invocate, tanto più tenuto conto della normativa in materia di fonti rinnovabili, volta a incentivare la realizzazione di impianti per lo sviluppo di energie rinnovabili come quelli in esame.
IV.2. I progetti presentati dalla ricorrente non si porrebbero, comunque, in contrasto con il programma di massima approvato dal Comune per la revisione del PRG atteso che la tutela delle aree agricole e delle biodiversità non significa negare ogni possibilità di intervento. Tanto più allorché, come nel caso si specie, si tratti della realizzazione di impianti fotovoltaici che costituiscono strutture amovibili.
Le ragioni indicate dal Comune sarebbero, comunque generiche e, peraltro, in sede di adozione del provvedimento definitivo di rigetto, l’amministrazione comunale non ha nemmeno tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente.
IV. 3. La delibera n. 32 del 28 settembre 2021 è, comunque, oggetto della presente impugnazione e sarebbe illegittima per tutti i profili già dedotti.
V. Violazione e Falsa applicazione Capo VI e art. 37 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di NI. Violazione e Falsa applicazione del. di C.C. NI n. 20/2022. Contraddittorietà rispetto al parere comunale di pre-fattibilità dell’opera. Violazione principi di buon andamento e imparzialità. Travisamento. Erroneità nei presupposti. Motivazione incongrua rispetto alle risultanze dell’istruttoria. Illogicità. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento. Sotto altro profilo. Violazione Reg. UE n. 2755/2022 del 22.12.2022, letto in combinato disposto con artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione e Falsa applicazione Direttive (UE) 2018/2001 dell'11.12.2018 e 2009/28 del 23.4.2009. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 28 del 3.3.2011 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 199 dell’8.11.2021 e s.m.i. Violazione artt. 2, 4, 9 co. 3 e 41 Cost. Violazione artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione principio di certezza del diritto. Incongruità della motivazione. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento.
Osserva, ancora, la società ricorrente che non coglie nel segno neppure l’ulteriore rilievo secondo cui gli impianti in questione si porrebbero in contrasto con l’art. 37 delle NTA del vigente PRG comunale, come da ultimo interpretato con delibera del Consiglio Comunale n. 20/2022.
Evidenzia al riguardo la società che la compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento proposto è stata scrutinata dal Comune di NI in sede di rilascio del parere preventivo di fattibilità dell’opera in data 10 agosto 2020.
Peraltro, l’ipotetico contrasto dell’intervento con la normativa urbanistica comunale sarebbe stato dichiarato dal tecnico istruttore, senza aver compiutamente esaminato le caratteristiche dei progetti presentati e la loro perfetta compatibilità con la destinazione urbanistica dell’area d’interesse.
Nelle zone “E1 – verde agricolo di salvaguardia” sarebbe vietata solo la realizzazione di impianti zootecnici ed è altresì prescritta la conservazione e la creazione di viali alberati, filari e gruppi di alberi, siepi di recinzione, e altri consistenti elementi di verde.
Tale prescrizione sarebbe del tutto compatibile con i due progetti proposti.
L’area interessata dal progetto, peraltro, pur avendo destinazione agricola “E1”, non risulta di alcun interesse dal punto di vista ambientale. Le qualità catastali “seminativo arborato” e “pascolo” non qualificano il terreno come di pregio risultando, conseguentemente, gli ulteriori rilievi posti a fondamento del diniego del tutto generici.
Al contrario, la presenza di un sito di produzione di energia elettrica rinnovabile, in prossimità del centro abitato, rappresenterebbe uno strumento di autosostentamento strategico di primaria importanza.
La società contesta, comunque, in subordine, per tutti i motivi già dedotti, l’illegittimità dell’articolo 37 delle NTA, richiamato nel provvedimento di diniego.
VI. Violazione norme, procedure e principi in materia di approvazione degli strumenti urbanistici generali. Violazione artt. 8 e ss. L.U. n. 1150/1942. Violazione e Falsa applicazione l.r. Sicilia n. 15/1991 e s.m.i., l.r. Sicilia n. 71/1978 e art. 53 co. 1 l.r. Sicilia n. 19/2020 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione Capo VI e art. 37 del P.R.G. del Comune di NI. Eccesso di potere. Arbitrarietà. Perplessità. Sviamento. Ingiustizia. Ulteriore: Violazione Reg. UE n. 2755/2022 del 22.12.2022, letto in combinato disposto con artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione e Falsa applicazione Direttive (UE) 2018/2001 dell'11.12.2018 e 2009/28 del 23.4.2009. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 28 del 3.3.2011 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 199 dell’8.11.2021 e s.m.i. Violazione artt. 2, 4, 9 co. 3 e 41 Cost. Violazione artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione principio di certezza del diritto. Incongruità della motivazione. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento.
VI.1. Priva di qualsiasi valore giuridicamente rilevante sarebbe, poi, la delibera n. 20 del 29 giugno 2022 recante l’interpretazione autentica del richiamato art. 37 NTA.
Detta delibera costituisce, infatti, una mera proposta di interpretazione autentica dell’art. 37 NTA citato che, attraverso l’utilizzo di uno strumento del tutto irrituale, cerca di imporre una disciplina urbanistica più restrittiva e diversa dall’unica approvata e vigente nel rispetto di procedure e norme, senza tuttavia sortire gli effetti sperati.
In disparte l’irrilevanza giuridica dell’atto richiamato sotto il profilo di disciplina urbanistico-edilizia del territorio di NI, il contenuto della stessa e l’interpretazione autentica prospettata con riferimento alle aree agricole “E1” non colliderebbe, per tutto quanto già dedotto, con i progetti “NI 1” e “NI 2”.
VII. Violazione e Falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di vincoli paesaggistici. Violazione e Falsa applicazione D.M. 10.9.2010 (c.d. "Linee Guida"), come attuato dalla Regione Sicilia. Violazione PEARS Regione Sicilia. Violazione Piano Paesaggistico Provinciale di Siracusa, adottato con D.A. n. 5040 del 20.10.2017. Violazione e Falsa applicazione Capo VI e art. 37 del PRG del Comune di NI. Difetto assoluto di istruttoria. Incongruità della motivazione. Travisamento. Erroneità nei presupposti. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento. Ulteriore: Violazione Reg. UE n. 2755/2022 del 22.12.2022, letto in combinato disposto con artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione e Falsa applicazione Direttive (UE) 2018/2001 dell'11.12.2018 e 2009/28 del 23.4.2009. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 28 del 3.3.2011 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 199 dell’8.11.2021 e s.m.i. Violazione artt. 2, 4, 9 co. 3 e 41 Cost. Violazione artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione principio di certezza del diritto. Incongruità della motivazione. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento.
Del tutto errato sarebbe, inoltre, l’assunto secondo cui l’intervento proposto avrebbe un “impatto paesaggistico rilevante”.
Tale affermazione sarebbe smentita dagli elaborati progettuali che hanno dato atto dello studio dell’impatto visivo predisposto comportante la posa di essenze vegetali idonea a schermare la vista dell’impianto le cui strutture hanno, peraltro, un’altezza ridotta. È stato previsto altresì il mantenimento degli esistenti alberi di pregio e dei muretti paraterra con funzione di contenimento dei terrazzamenti e salti di quota.
Anche di tali rilievi, contenuti nelle osservazioni trasmesse in riscontro al preavviso di diniego, il provvedimento definitivo non darebbe, peraltro, atto.
VIII. Violazione e Falsa applicazione norme PAI in materia di rischio idrogeologico. Violazione PEARS Regione Sicilia. Violazione Piano Paesaggistico Provinciale, adottato con D.A. n. 5040 del 20.10.2017. Violazione e Falsa applicazione Capo VI e art. 37 del PRG del Comune di NI. Violazione e Falsa applicazione del. di C.C. di NI n. 20/2022. Difetto assoluto di istruttoria. Incongruità della motivazione. Travisamento. Erroneità nei presupposti. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento. Ingiustizia.
In ordine al paventato rischio idrogeologico, la relazione di progetto evidenzia che l’opera non avrà alcun impatto negativo sull’assetto dei terreni che verranno costantemente coltivati garantendo l’invarianza idraulica.
Peraltro, solo una piccola parte del terreno è sottoposta, benché solo prudenzialmente, a vincolo Idrogeologico di salvaguardia, e su tale porzione non è prevista la posa di strutture di produzione, ma esclusivamente opere di compensazione (centro Ippico), rispetto al quale nessuna contestazione è dato leggere nel preavviso di rigetto e nel diniego definitivo.
Il suddetto rischio idrogeologico sarebbe, inoltre, del tutto inesistente, alla luce di quanto emerge dalla relazione geologica e geomorfologica allegata ai progetti.
IX. Violazione e Falsa applicazione PEARS Regione Sicilia. Motivazione incongrua rispetto alle risultanze dell’istruttoria. Eccesso di potere. Arbitrarietà. Perplessità. Sviamento. Ingiustizia. Sotto nuovo profilo. Violazione Reg. UE n. 2755/2022 del 22.12.2022, letto in combinato disposto con artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione e Falsa applicazione Direttive (UE) 2018/2001 dell'11.12.2018 e 2009/28 del 23.4.2009. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 28 del 3.3.2011 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 199 dell’8.11.2021 e s.m.i. Violazione artt. 2, 4, 9 co. 3 e 41 Cost. Violazione artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione principio di certezza del diritto. Incongruità della motivazione. Illogicità manifesta. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento.
IX.1. Del tutto generico e privo di consistenza sarebbe infine il dedotto contrasto con il PEARS regionale, che a dire del Comune escluderebbe le zone agricole dalle aree in cui è possibile realizzare impianti a terra. Alcuna norma del PEARS regionale è infatti richiamata dall’ente e anzi l’intervento proposto si pone in linea con gli obiettivi strategici e le azioni programmate ai punti 5) e 6) dello stesso piano che, senza escludere tout court la realizzazione di impianti per la produzione di fonti di energia rinnovabili, la favorisce anzitutto nelle aree agricole degradate e rimaste inutilizzate, senza escluderla neppure nelle zone agricole prive di pregio.
IX.2 . Il Comune, peraltro, non avrebbe tenuto conto di quanto previsto dall’art. 20 co. 8 lett. c-ter), del d.l. n. 199/2021, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 17/2022 e dall’art. 6 co. 3-bis d.l. n. 68 del 16.6.2022, in ordine alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in “aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale”.
Ove diversamente interpretato il vigente PEARS Regionale sarebbe illegittimo per contrasto con la disciplina unionale e nazionale.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di NI insistendo per il rigetto del ricorso in considerazione della inapplicabilità agli impianti di che trattasi della procedura semplificata (PAS).
Al riguardo ha evidenziato:
- la natura unitaria dei due impianti proposti, così come resa evidente dalla contiguità degli stessi e dalla loro riferibilità ad un unico proponente;
- l’irrilevanza del parere di prefattibilità rilasciato dal Comune nell’agosto del 2020 in quanto riferito ad un solo impianto e, comunque, precedente all’approvazione dello schema di massima di revisione del PRG comunale a seguito della quale l’area in cui dovranno essere allocati gli impianti è stata ricompresa all’interno del margine urbano e salvaguardia ambientale e in rilevante parte destinata a infrastruttura verde urbana;
- l’erroneo riferimento all’art. 20, comma 8 ter del D. Lgs. n. 199/2021 (secondo cui possono essere installati impianti fotovoltaici anche nelle “ le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale ….” ) in quanto l’area di interesse non è un’ordinaria zona agricola, ma è un’area contigua al perimetro del centro abitato, classificata come Zona E1 – verde agricolo di salvaguardia, deputata a costituire un’area di pausa dello sviluppo della città e non, invece, un’area agricola degradata alla quale avrebbe inteso riferirsi il legislatore.
Osserva, altresì, la difesa del Comune che le particelle n. 31 e 857 – sulle quali dovrebbe insistere per circa metà della sua estensione l’impianto proposto – ricadono, inoltre, nel vincolo paesaggistico.
Nessun riferimento al preteso contrasto con le misure di salvaguardia sarebbe, invece, contenuto nel provvedimento di diniego, risultando, conseguentemente, il quarto motivo di ricorso del tutto infondato in punto di fatto.
L’amministrazione comunale ha, altresì, eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione dell’art. 37 delle NTA, atteso che, pur essendo esso indicato nell’epigrafe del ricorso, tra gli atti impugnati, nessuna specifica censura viene dedotta avverso lo stesso.
Parimenti inammissibile, per gli stessi profili, sarebbe altresì l’impugnazione della delibera del consiglio comunale n. 20/2022 avverso la quale nessuna specifica censura sarebbe stata dedotta.
3. Con ordinanza n. 2811 del 28 settembre 2023, la Sezione ha disposto apposita verificazione allo scopo di accertare: « 1) se - in via generale e sulla base delle norme tecniche - via sia corrispondenza tra “potenza nominale” e “potenza di picco” di un impianto fotovoltaico ovvero se la differente denominazione comporti una sostanziale differenza tra la potenza nominale e quella di picco rilevante ai fini della quantificazione della potenza dell’impianto; 2) nello specifico caso in esame, avuto riguardo alla circostanza che per entrambi gli impianti le rispettive potenze di picco sono seguite dalla indicazione [DC] e le rispettive potenze nominali sono seguite dall’indicazione [AC] a quale delle due potenze indicate debba farsi riferimento ai fini della determinazione della potenza dell’impianto; 3) quale possa considerarsi, anche alla luce della normativa eurounitaria e nazionale, la potenza effettiva degli impianti NI 1 e NI 2, per come rappresentati nei progetti allegati alle istanze presentate al Comune di NI.».
4. Il verificatore, con apposita relazione tecnica depositata il 18 aprile 2024, ha così concluso:
«1. Normalmente, se non altrimenti specificato, per potenza nominale di un impianto fotovoltaico si intende la somma delle potenze di picco in condizioni nominali (o standard STC) di tutti i moduli fotovoltaici installati. Quindi la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico e la potenza di picco coincidono.
2. Nel caso in esame ai fini della determinazione della potenza nominale dell’impianto va fatto riferimento alle potenze di picco dei due impianti, cioè 6153,28 kWp e 4502,4 kWp in corrente continua (DC). Ai fini delle procedure per la connessione alla rete di trasmissione e/o distribuzione pubblica (vedi TICA e norme CEI 0-16 e CEI 0-21) va fatto riferimento alle potenze in corrente alternata, cioè 5750,08 kW e 4200 kW (AC).
3. Alla luce della normativa tecnica in vigore, quindi, le potenze effettive dei due impianti vanno ritenute pari alle potenze nominali cioè le potenze di picco 6153,28 kWp e 4502,4 kWp.»
5. Con memoria depositata il 10 giugno 2025 la società ricorrente ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 9, comma 9 septies, lett. a), del d.l. 09.12.2023 n. 181, conv. in legge 02.02.2024 n. 11, ha innalzato da 10 a 12 Mw la potenza nominale sviluppabile da un impianto fotovoltaico autorizzabile dal Comune con procedura semplificata PAS.
Le ragioni del diniego fondate sulla inapplicabilità della suddetta procedura semplificata sarebbero, pertanto, superate dalla nuova normativa.
Ha rappresentato, inoltre, di aver rimodulato il progetto originario a seguito dei chiarimenti ottenuti dalla Soprintendenza sulla necessità di salvaguardare i muretti a secco per gli impianti in esame.
In sede di rimodulazione del progetto è stato ridotto il numero dei pannelli e, conseguentemente, ridotta la potenza degli impianti che, a seguito delle suddette modifiche, avranno una potenza complessiva comunque inferiore a 10 MW.
L’istanza di riesame avente ad oggetto la rimodulazione dei progetti è stata, tuttavia, rigettata dal Comune di NI con provvedimento del 20 maggio 2025.
6. Con motivi aggiunti notificati il 19 luglio 2025 e depositati il successivo 2 agosto, la società ricorrente ha impugnato il suddetto diniego nonché i provvedimenti port. n. 1723 e prot. n. 1717 del 10 gennaio 2024 della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa, recanti la conclusione negativa dei procedimenti avviati dalla NI 1 s.r.l. al fine di ottenere parere ex art. 111 R.D. n. 1755/1933 con riferimento ai progetti di impianto fotovoltaico “NI 1” e “NI 2”.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili.
A. Con riferimento al rigetto dell’istanza di riesame:
I. Violazione e Falsa applicazione art. 10-bis l. 241/1990 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. Violazione principio di partecipazione. Violazione 6 principi di buon andamento e imparzialità. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento
Il provvedimento di diniego della domanda di riesame non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società ricorrente in riscontro alla comunicazione del preavviso di rigetto.
Non risulta che tali osservazioni siano state esaminate, risultando, conseguentemente, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
II. Sotto altro profilo. Violazione e Falsa applicazione art. 10-bis l. 241/1990 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e s.m.i. Violazione art. 6 co. 1 lett. b) l. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione principio di buona fede e correttezza. Violazione principio buon andamento. Violazione e Falsa applicazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. Difetto di istruttoria. Motivazione carente e/o incongrua. Falsa ed erronea presupposizione. Travisamento. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento.
Con il preavviso di rigetto l’amministrazione comunale ha ritenuto che con la domanda di riesame la società ricorrente avesse inteso presentare un nuovo progetto. Non risultando lo stesso corredato dalla necessaria documentazione sarebbe stato impossibile il suo esame.
La società contesta che non si tratta di un nuovo progetto, ma dell’originario progetto al quale, per fatti sopravvenuti, si è reso necessario apportare delle modifiche.
L’amministrazione avrebbe dovuto fare pertanto riferimento agli elaborati allegati alle istanze originarie o, tutt’al più, invitare l’interessata ad integrare la documentazione ritenuta mancante.
III. Violazione e Falsa applicazione artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e s.m.i. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione principio di buona fede e correttezza. Violazione principio buon andamento. Difetto di istruttoria. Motivazione carente e/o incongrua. Falsa ed erronea presupposizione. Travisamento. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento. Violazione Reg. UE n. 2755/2022 del 22.12.2022, letto in combinato disposto con artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione e Falsa applicazione Direttive (UE) 2018/2001 dell'11.12.2018 e 2009/28 del 23.4.2009. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 28 del 3.3.2011 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione d.lgs. n. 199 dell’8.11.2021 e s.m.i. Violazione artt. 2, 4, 9 co. 3 e 41 Cost. Violazione artt. 10, 97 e 117 Cost. Violazione principio di certezza del diritto. Violazione principi di buon andamento e imparzialità. Incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Erroneità nei presupposti. Sviamento.
Del tutto errato sarebbe, inoltre, l’assunto secondo cui la PA è obbligata a riscontrare un’istanza di riesame di un precedente provvedimento solo allorché non siano scaduti i termini per l’impugnazione dello stesso.
Nel caso di specie, infatti, il precedente diniego è già oggetto di impugnativa e, comunque, l’istanza di riesame si è resa necessaria per adeguare il progetto alle prescrizioni della Soprintendenza in ordine al richiesto mantenimento dei muretti a secco esistenti.
IV. Violazione e Falsa applicazione artt. 4 e 6 d.lgs. n. 28 del 3.3.2011, come successivamente modificato dagli artt. 12 del d.l. n. 17 dell’1.3.2022, 6 co. 3-bis del d.l. n. 68 del 16.6.2022 e 57 co. 1 del d.l. n. 50 del 17.5.2022, tutti convertiti in legge. Difetto di 12 motivazione congrua con riferimento alle risultanze dell’istruttoria. Erroneità nei presupposti. Ulteriore: Violazione e Falsa applicazione artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e s.m.i. Violazione principio buon andamento. Violazione principio di buona fede e correttezza. Violazione e Falsa applicazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. Difetto di istruttoria. Motivazione carente. Falsa ed erronea presupposizione. Illogicità e irrazionalità manifesta. Incongruità. Travisamento. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento.
Il Comune di NI ha rigettato la richiesta di riesame per le seguenti ragioni: “1) Per le introdotte variazione che modificano il progetto diniegato per cui è pendente il giudizio del T.A.R. Sicilia; 2) Poiché allo stato non sussistono vizi di legittimità dell’atto confermativo di diniego né i presupposti per potersi ritenere sostituito integralmente il procedimento diniegato; 3) Sono ancora sussistenti, per l’Amministrazione, le ragioni di tutela e salvaguardia dell’interesse pubblico per cui è pendete il giudizio del Giudice adito; 4) Il riesame comporta la verifica del progetto al fine di garantire che i risultati della progettazione siano conformi alle norme vigenti locali e/o sovraordinate e pertanto ogni parte del progetto deve soddisfare le specifiche delle norme di riferimento; 5) La sommaria rappresentazione dei due elaborati prodotti, oltre che contraddittorie, generano un cono di incertezza che impedisce di valutare la sussistenza dei presupposti che giustificano l’emissione di un provvedimento di revoca del diniego”
Contesta parte ricorrente che nessuna di tali motivazioni è idonea a sostenere la legittimità del diniego di riesame.
E ciò, sia che si consideri il riesame come parziale modifica del progetto originario, sia che lo si consideri come nuovo progetto.
Le ragioni addotte sono generiche ed evidenziano il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’amministrazione comunale che non ha esaminato le modifiche proposte e l’idoneità delle stesse a far venire meno ciascuna delle criticità rilevate con gli originari dinieghi delle istanze a sostegno della domanda di riesame.
B) Con riferimento ai provvedimenti di diniego della Soprintendenza:
V. Violazione e Falsa applicazione art. 2 e 3 l. 241/90 e s.m.i. Violazione principio buona fede e correttezza. Difetto di istruttoria. Motivazione carente e/o incongrua. Falsa ed erronea presupposizione. Illogicità e irrazionalità manifesta. Incongruità. Travisamento. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento. Violazione e Falsa applicazione artt. 4 e 6 d.lgs. n. 28 del 3.3.2011, come successivamente modificato dagli artt. 12 del d.l. n. 17 dell’1.3.2022, 6 co. 3-bis del d.l. n. 68 del 16.6.2022 e 57 co. 1 del d.l. n. 50 del 17.5.2022, tutti convertiti in legge. Difetto di motivazione congrua con riferimento alle risultanze dell’istruttoria. Erroneità nei presupposti. Illogicità e irrazionalità manifesta. Perplessità. Sviamento. Violazione e Falsa applicazione art. 10-bis l. 241/1990 e s.m.i. Violazione e Falsa applicazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. Violazione principio di partecipazione. Violazione principi di buon andamento e imparzialità. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Perplessità. Arbitrarietà. Sviamento
L’assunto secondo il quale l’operato del Comune sarebbe legittimo anche in considerazione dei provvedimenti della Soprintendenza di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, rispettivamente del 15 dicembre 2023 (NI 1) e 9 gennaio 2024 (NI 2), è altresì infondato.
La Soprintendenza, invero, non è mai entrata nel merito dei progetti, ma ha rigettato le istanze per carenza documentale avendo negato alla società la richiesta sospensione dei relativi procedimenti nelle more della definizione del giudizio dinnanzi a questo Tribunale.
Il procedimento avviato dinnanzi alla Soprintendenza, peraltro, è distinto da quello per cui è causa.
Lo stesso procedimento resta, tuttavia, attivabile ex art. 6 co. 5 d.lgs. 28/2011 nell’ambito della procedura PAS su richiesta del Comune e/o indizione da parte dello stesso della relativa Conferenza di Servizi, all’esito del presente giudizio nell’auspicata ipotesi di annullamento del diniego comunale gravato.
La stessa Soprintendenza, infatti, in riscontro alla richiesta di chiarimenti della società NI, ha fatto riferimento alle nuove istanze che saranno presentate in relazione agli stessi impianti, evidenziando la necessità di salvaguardare i muretti a secco.
In subordine, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei due dinieghi della Soprintendenza, ove ritenuti lesivi in quanto idonei a legittimare il diniego del Comune.
Tali dinieghi sarebbero, infatti illegittimi per violazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 241/90, atteso che gli atti di assenso necessari avrebbero dovuto essere acquisiti dal Comune nell’ambito della procedura diretta al rilascio dell’autorizzazione semplificata o previa attivazione della conferenza di servizi.
C) Illegittimità derivata.
La società ricorrente ha, infine, dedotto l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, che verrebbero travolti dall’accoglimento dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
7. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi insistendo sulle rispettive conclusioni.
La società ricorrente ha, inoltre, precisato che con la presentazione dell’istanza di riesame non ha inteso rinunciare al ricorso introduttivo e alle motivazioni ivi dedotte avverso l’originario provvedimento di diniego.
8. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Osserva il Collegio che, anche in sede di discussione, il difensore di parte ricorrente ha ribadito la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso introduttivo che deve essere, pertanto, esaminato in via prioritaria.
10. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, assumendo al riguardo che il Comune avrebbe posto a fondamento del diniego ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nel preavviso di diniego.
10.1. L’assunto non è condivisibile atteso che dal confronto tra il contenuto del preavviso di diniego e il contenuto del provvedimento finale non emerge la discordanza lamentata dalla ricorrente, essendosi il secondo atto limitato a precisare e puntualizzare, in considerazione dell’istruttoria svolta, le criticità già illustrate nel primo.
10.2. Ed infatti, con nota prot. n. 8236 del 28 dicembre 2022, il Comune di NI ha comunicato alla ricorrente il preavviso di diniego delle due istanze, fondato sulle seguenti motivazioni:
- la domanda di PAS non è ricevibile, poiché, per la consistenza in termini di potenza nominale da installare, la competenza afferisce il competente Assessorato Regionale e pertanto da assoggettare a PAUR – VIA;
- non risulta rilasciata la V.I.A.;
- la proposta progettuale non analizza le relazioni con l’adottato Schema di Massima della revisione generale del PRG, giusta delibera del Commissario Straordinario n.f. di Consiglio Comunale n. 32 del 28 settembre 2021;
- in relazione alle norme di salvaguardia è necessaria una verifica di compatibilità e possibile interferenza tra l’intervento proposto e il progetto di massima del nuovo PRG, con particolare riferimento agli interventi previsti nei c.d. Ambiti Strategici di Trasformazione (AST);
- l’opera ricade nella sottozona “E1 – verde agricolo di salvaguardia” (qualificata come area “di pausa dello sviluppo della città” ) per la quale l’art. 37 NTA, come da ultimo interpretato dal Comune con del. di C.C. n. 20 del 29.6.2022, vieta ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell’ambiente naturale;
- l’intervento ricade in un’area caratterizzata da una orografia rilevatasi vulnerabile sotto l’aspetto idrogeologico e interessata dal deflusso di acque meteoriche provenienti da nord, perciò costituendo “rilevante alterazione dell’assetto paesaggistico del margine nord -ovest dell’abitato e dell’equilibrio del suolo con significativo pregiudizio all’invarianza idraulica connessa alla vulnerabilità idrologica ”;
- la localizzazione dell’impianto appare in contrasto con le indicazioni del PEARS Sicilia, in relazione alla indicazione delle aree di intervento compatibili con la tipologia di impianto proposto.
10.3. La società ricorrente ha riscontrato suddetto preavviso di diniego con le osservazioni del 10 gennaio 2023 evidenziando:
- la necessità di considerare le due istanze relative agli impianti “NI 1” e “NI 2” del tutto distinte;
- anche considerando le due domande come afferenti ad un unico impianto, la potenza complessiva sarebbe comunque inferiore a 10 MW e sarebbe, pertanto, ugualmente applicabile la procedura semplificata di competenza dell’ente comunale;
- la non assoggettabilità alla V.I.A. dei suddetti impianti;
- l’erroneità del rinvio alle norme di salvaguardia del P.R.G. che sarebbero ampiamente decadute;
- i progetti non si porrebbero, peraltro, in contrasto con il programma di massima approvato dal Comune di NI per la revisione del vigente PRG. né con l’art. 37 delle NTA del vigente PRG come da ultimo interpretato con delibera di C.C. n. 20/2022, come documentato dalla relazione tecnica appositamente redatta dalla socia di maggioranza della NI 1 s.r.l. ed allegata alle osservazioni. Trattandosi, invero, di strutture amovibili sarebbe garantito l’obiettivo di cui al richiamato art. 37 NTA di salvaguardia del verde agricolo esistente mediante interventi che non implicano la trasformazione della morfologia agraria, vegetale e topografica, proponendosi la tutela dell’ambiente circostante e il suo utilizzo sostenibile;
- i progetti non determinerebbero, inoltre, un impatto paesaggistico rilevante e, comunque, l’area interessata dal progetto, pur avendo destinazione agricola “E1”, non sarebbe di alcun interesse dal punto di vista ambientale, tanto che sullo stesso non insistono vincoli;
- l’opera non avrà, altresì, alcun impatto negativo sull’assetto idrogeologico dei terreni, solo in piccola parte (sulla quale non è prevista la posa di strutture di produzione ma solo di opere di compensazione) sottoposti, prudenzialmente a vincolo idrogeologico di salvaguardia;
- la possibilità, prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c ter) del d.l. n. 199/2021, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 17/2022 e dall’art. 6, comma 3 bis del d.l. n. 68/2022, di realizzare impianti fotovoltaici in “aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, come sono quelle di specie, escluderebbe, infine, la sussistenza del prospettato contrasto con il PEARS regionale.
10.4. Il Comune, con provvedimento prot. n. 4331 del 28 febbraio 2023, ha rigettato definitivamente le istanze, richiamando i motivi già contenuti nel preavviso di diniego e preoccupandosi, nel contempo, di prendere espressa posizione sulle osservazioni ritualmente presentate dalla ditta.
Non coglie nel segno l’assunto, secondo il quale la motivazione sarebbe stata integrata nei punti 3) 4) e 5) con rilievi del tutto estranei rispetto a quanto dedotto con il preavviso di diniego.
Con i suddetti punti, è stato evidenziato, invero, quanto segue:
“3. L’intervento comporta movimenti di terra ed estirpazioni di albero di carrubo (albero autoctono) che altereranno sostanzialmente l'orografia del sito, modificando il corso e la composizione delle acque, incidendo significativamente sull’indice di permeabilità del suolo e sulla invarianza idraulica connessa alla vulnerabilità idrologica. Inoltre l’area, per le sue peculiarità di pregio ambientale è assoggettata al vincolo di salvaguardia;
4. L’area prescelta trovasi a distanza inferiore a ml. 500,00 da agglomerati urbani residenziali, commerciali e di servizio;
5. L’installazione sull’ area della estensione di mq. 266.911,00 circa, ad immediato contatto con il margine nord – ovest della città, ed interclusa fra nuclei residenziali, commerciali e di servizio, comporta un impatto ambientale e paesaggistico devastante oltre che una rilevante modifica dei caratteri morfologici, paesaggistici ed agricoli, con grave pregiudizio al “principio di salvaguardia”, dell’ecosistema naturale e antropico, al mantenimento della qualità del paesaggio e dell’aria, della salute e della dimora umana”
10.5. A ben vedere, pertanto, non si tratta di “motivi ulteriori”, ma di mere puntualizzazioni delle stesse ragioni già evidenziate nel preavviso di diniego, dettate anche dall’esigenza di riscontrare le osservazioni della ricorrente con cui era stato contestato che gli impianti progettati potessero avere un impatto rilevante dal punto di vista paesaggistico, ambientale e idrogeologico.
Come chiarito dalla giurisprudenza prevalente, invero, non deve “esservi piena coincidenza tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, ben potendo l'amministrazione sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche e così ulteriormente delineare il contenuto del provvedimento finale, che assume esso solo natura di atto lesivo.
Ne consegue che, esclusa ogni possibilità di fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10- bis, l. n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio, non può essere ritenuto illegittimo per violazione di tale norma il provvedimento di diniego la cui motivazione sia semplicemente meglio specificata e arricchita di ragioni giustificative, comunque coerenti rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato.
… Come detto, non deve, infatti, sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti – che si risolverebbe in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego - ben potendo, invece, la pubblica amministrazione meglio precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10- bis citato” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 7247 dell’8 settembre 2025) .
È stato, ancora, precisato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 3995 del 19 aprile 2023) che la coerenza sul piano motivazionale e contenutistico tra preavviso di diniego e provvedimento finale non postula l’identità sul piano letterale dei due atti, la quale non solo non è richiesta ai fini della legittimità dei medesimi, ma neppure sarebbe concretamente possibile, atteso che il provvedimento finale viene adottato a valle della fase istruttoria e all’esito del contraddittorio procedimentale.
Ne discende che è sempre consentito all’amministrazione in sede di adozione del provvedimento finale la specificazione e puntualizzazione delle ragioni del diniego, purché si rimanga entro i confini già tracciati con la comunicazione dei motivi ostativi e non vengano introdotti nuovi e diversi profili di criticità non previamente sottoposti al contraddittorio procedimentale, circostanza che non ricorrente nella fattispecie in esame.
10.5. Il primo motivo del ricorso introduttivo è, pertanto, complessivamente infondato.
11. Con i successivi motivi del ricorso introduttivo, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato contestandone analiticamente le motivazioni.
11.1. Osserva al riguardo il Collegio che l’amministrazione comunale ha posto a fondamento del diniego impugnato diversi e autonomi profili, riconducibili, da una parte, alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata (PAS) di competenza del Comune e alla mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale, dall’altra, alla compatibilità delle proposte progettuali, con la destinazione urbanistica del sito di riferimento e con le caratteristiche di vulnerabilità idrogeologica dello stesso.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni di discostarsi, allorché il provvedimento gravato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici (c.d. "provvedimento plurimotivato") tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (cfr. ex multis e tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. II, 16 giugno 2022, n. 4939; sez. VI, 04 aprile 2022, n. 2441).
11.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato resiste alle censure sollevate con il ricorso introduttivo nella parte in cui pone a fondamento del diniego l’inapplicabilità della procedura semplificata (PAS) “poiché per la consistenza in termini di potenza da installare, la competenza afferisce al competente Assessorato Regionale e per tanto da assoggettare a P.A.U.R. – V.I.A.”.
11.3. La società ricorrente ha rilevato, al riguardo, quanto segue:
a) le due domande PAS presentate dalla NI 1 s.r.l. non possono essere considerate come un’unica pratica di potenza superiore a 10 MW, dovendo farsi riferimento, non alla potenza c.d. “di picco” sviluppabile da ciascun impianto, ma alla potenza c.d “nominale”, che, nel caso di specie, sarebbe pari a 9,9582 MW (5,7582 MW per l’impianto NI 1 e 4,2 MW per l’impianto NI 2 (secondo motivo di ricorso);
b) la procedura semplificata sarebbe applicabile ad impianti di potenza sino a 20 MW e a quello fino a 10 MW che ricadono, tra gli altri, in aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., ivi comprese le aree di cui al co. 8 dello stesso art. 20, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, come sono i suoli oggetto degli impianti proposti (prima parte del terzo motivo di ricorso).
11.4. I rilievi non sono fondati.
Deve innanzitutto procedersi al corretto inquadramento normativo.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, del D.lgs. n. 28/2011 (nella versione applicabile ratione temporis¸ tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 17/2022), “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9 -bis, 6 -bis e 7 -bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20 , i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica”.
Ne deriva che solo per impianti di potenza da 1 a 10 MW debba essere applicata la procedura abilitativa semplificata di competenza dell’amministrazione comunale.
Non trova, invece, conferma nelle disposizioni normative richiamate l’assunto secondo cui la procedura semplificata in questione debba essere applicata ad impianti di potenza fino a 20 MW.
L’art. 6 comma 9 bis del D.lgs. n. 28/2011 richiamato da parte ricorrente stabilisce, invero, nella sua versione applicabile ratione temporis, che “ Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW … si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1 -quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010”.
Nelle aree, come quelle sulle quali la società ricorrente intende realizzare gli impianti di che trattasi, che distano non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021), è infatti elevato a 20 MW il limite per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ferma restando l’applicabilità del comma 1 (relativo alla procedura abilitativa semplificata) agli impianti con potenza pari a 10 MW.
Deve, infine, precisarsi che non rileva, ai fini del sindacato sulla legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, che con l’art. 9, comma 9 septies, lett. a), del d.l. 09.12.2023 n. 181, conv. in legge 02.02.2024 n. 11, sia stata innalzata da 10 a 12 Mw la potenza nominale autorizzabile dal Comune con procedura semplificata PAS, trattandosi di normativa sopravvenuta al provvedimento impugnato, non applicabile alla fattispecie in esame.
10.5. Tanto premesso, occorre stabilire se i due impianti proposti dalla ricorrente – correttamente considerati unitariamente data la loro non contestata contiguità – abbiano una potenza ricompresa nel limite dei 10 MW che consente il ricorso alla procedura semplificata di cui la società ha inteso avvalersi.
Ritiene il Collegio di dover richiamare sul punto le conclusioni formulate dal verificatore, coerenti con l’ iter logico esposto in modo puntuale ed argomentato.
Il verificatore ha ritenuto:
1) con riferimento al primo quesito (concernente la corrispondenza tra “potenza nominale” e “potenza di picco”) che, «normalmente, se non altrimenti specificato, per potenza nominale di un impianto fotovoltaico si intende la somma delle potenze di picco in condizioni nominali (o standard STC) di tutti i moduli fotovoltaici installati. Quindi la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico e la potenza di picco coincidono»;
2) con riferimento al secondo quesito (a quale delle due potenze indicate – potenze di picco [DC] o potenze nominali [AC] - deve farsi riferimento ai fini della determinazione della potenza dell’impianto) che « le potenze di picco in corrente continua dei due impianti fotovoltaici, cioè le potenze massime prodotte in condizioni standard (STC), valgono 6153,28 kWp e 4502,4 kWp per una potenza di picco totale pari a 10655,68 kWp. Le potenze in corrente alternata a valle degli inverter dei due impianti, invece, valgono 5750,08 kW e 4200 kW per una potenza totale pari a 9950,08 kW. Queste ultime vengono denominate potenze nominali, ma si possono ritenere tali solo ai fini della connessione alla rete. Tenuto conto di quanto premesso, a parte i contesti in cui si tratti della connessione alla rete, vale quanto specificato dalla guida CEI 82-25 secondo cui la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico, per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del suo generatore fotovoltaico. Quindi nel caso in esame 6153,28 kWp e 4502,4 kWp sono le potenze nominali dei due impianti»;
3) con riferimento al terzo quesito (relativo alla potenza effettiva degli impianti NI 1 e NI 2) che le potenze effettive dei due impianti vanno ritenute pari alle potenze nominali cioè alle potenze di picco 6153,28 kWp e 4502,4 kWp.
Non essendovi ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il verificatore deve, pertanto, ritenersi che i progetti originariamente presentati dalla società ricorrente e oggetto del diniego impugnato con il ricorso introduttivo, superando la potenza complessiva di 10 MW, non potessero essere soggetti all’applicazione della procedura semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d.l. n. 28/2011 nella versione vigente ratione temporis.
10.6. Il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure dedotte con il ricorso introduttivo avendo il Comune correttamente ritenuto che le relative istanze dovessero essere assoggettate alla diversa procedura di autorizzazione unica regionale (PAUR).
Il ricorso introduttivo è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
11. I motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di diniego delle istanze di riesame prot. n. 4386 (impianto NI 1) e 4387 (impianto NI 2) del 25 febbraio 2025 sono, invece, fondati nei sensi e nei termini che di seguito si precisano.
11.1. Con riferimento all’ordine di esame dei motivi di ricorso, il Collegio, come già ritenuto con sentenza n. 2525 del 14 agosto 2025, deve svolgere delle considerazioni preliminari tenuto conto delle regole giurisprudenziali dettate dall’Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5 secondo cui:
- il giudice amministrativo ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso secondo la graduazione dettata dalla parte ricorrente che deve essere espressa non potendo desumersi implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle stesse;
- in mancanza di una espressa graduazione, si riespande nella sua pienezza l’obbligo del giudice di primo grado di pronunciare, salvo precise deroghe, su tutti i motivi e le domande;
- una deroga a tali regole si rinviene nell’art. 34, comma 2, c.p.a., ove si dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’autorità competente chiamata a esplicare la propria volontà provvedimentale in base al micro ordinamento di settore;
- in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio – così radicale – da assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus .
Radicalità del vizio nei sensi sopraindicati che oggi è sicuramente ascrivibile alla violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 in ragione della sopravvenuta modifica dell’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990 (in ragione dell’art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) nella parte cui ha innovativamente previsto che la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10- bis .
E invero, per costante orientamento giurisprudenziale, l’eccezione di cui all’art. 21-octies L. 241/90, secondo periodo, si estendeva anche all’art. 10- bis l. 241/90, la cui violazione non avrebbe comportato l’automatica caducazione dell’atto a meno di non ravvisare un effettivo e oggettivo pregiudizio causato dalla sua inosservanza (Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081).
In caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo – l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta necessariamente la caducazione dell’atto viziato (Cons. St., sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267) presumendosi iuris et de iure la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della P.A.
Diversamente opinando questo giudice dovrebbe pronunciarsi, in prima battuta, sulle questioni e valutazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di interlocuzione ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, cosicché il presente giudizio avrebbe ad oggetto direttamente il rapporto amministrativo, senza alcuna intermediazione sul punto della P.A.
La nuova formulazione dell’art. 21- octies della l. n. 241 del 1990 esclude la possibilità di provare in giudizio che, nonostante l’omissione del preavviso di diniego, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto avere un diverso contenuto.
Il novellato art. 21- octies della l. n. 241 del 1990 configura così una riserva procedimentale che implica la doverosa attivazione da parte della P.A. della fase procedimentale ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 la cui omissione costituisce “potere amministrativo non esercitato” ex art. 34, comma 2, c.p.a. con conseguente impossibilità del giudice di esprimersi sui profili e valutazioni che la P.A. ha del tutto omesso.
11.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche sono fondate le censure dedotte con i primi due motivi del ricorso per motivi aggiunti.
11.3. Con le istanze presentate il 25 febbraio 2025 la società ricorrente – pur precisando di non voler rinunciare al ricorso e ai motivi ivi prospettati - ha chiesto il riesame della pratica PAS e del diniego prot. n. 4331 del 28 febbraio 2023, sottoponendo all’amministrazione comunale il progetto rimodulato alla luce delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza con nota prot. n. 6464 del 16 settembre 2024 in ordine alla necessità di salvaguardare i muretti a secco esistenti.
Per effetto delle modifiche proposte si è ottenuta la « riduzione della potenza di picco e di quella nominale sviluppata da ciascun impianto che, singolarmente e/o unitariamente considerati, non superano in nessun caso i 10 Mw contestati dal Comune, come risulta dai seguenti dati: --potenza nominale di connessione: 5750.08 kW + 4200 kW = 9950.08 kW --potenza di picco del generatore = 5759.52 kWp + 4221 kWp = 9980.52 kWp».
Con preavviso di diniego del 5 marzo 2025 il Comune ha comunicato di non poter provvedere al riesame delle istanze: - in considerazione delle introdotte variazioni del progetto già oggetto del diniego per il quale è pendente il ricorso dinanzi al TAR; - perché permangono le ragioni di tutela e salvaguardia dell’interesse pubblico per cui è pendente il giudizio del Giudice adito; - in quanto il riesame comporta la verifica del progetto al fine di garantire che i risultati della progettazione siano conformi alle norme vigenti locali e/o sovraordinate e pertanto ogni parte del progetto deve soddisfare le specifiche delle norme di riferimento; - la sommaria rappresentazione dei due elaborati prodotti generano un cono di incertezza che impedisce di valutare la sussistenza dei presupposti che giustificano l’emissione di un provvedimento di revoca del diniego.
La società ha puntualmente riscontrato tale preavviso (v. osservazioni del 17 marzo 2025) rappresentando di aver allegato alla domanda di riesame gli elaborati delle planimetrie e della relazione tecnica esclusivamente interessati dalle predette modifiche e sostitutivi dei corrispondenti elaborati e tavole già presentati al Comune con i due progetti originari.
Ha precisato, altresì, che l’istanza di riesame fonda solo ed esclusivamente sulle modifiche che si è reso necessario apportare al progetto originario per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza. Modiche riportate e piegate negli unici elaborati/tavole modificati rispetto ai precedenti, che per l’effetto sono e restano validi anche ai fini del riesame richiesto.
Ha inoltre chiarito che l’eventuale necessità dell’amministrazione di acquisire ulteriore documentazione integrativa e/o chiarimenti avrebbe potuto al più indurre l’amministrazione ad avvalersi del soccorso istruttorio.
In ordine agli ulteriori rilievi ha, altresì, osservato quanto segue:
«1) Le modifiche apportate al progetto originario al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza superano ogni questione (posta nel precedente diniego comunale) relativa alla violazione della potenza assentibile con la PAS; 2) Tanto più in ragione degli ultimi interventi del legislatore che hanno portato la ridetta potenza da 10 a 20 Mw, estendendo la procedura semplificata anche ad impianti più grandi;3) Da qui l’evidente e inequivocabile superamento dell’altro rilievo comunale per cui i progetti … resterebbero assoggettati a VIA …4) Ogni altro rilievo genericamente richiamato dall’A.C. e riferibile ai paventati profili urbanistici del primo diniego sono meritevoli di un riesame alla luce del precedente parere favorevole pronunciato dal Comune sul medesimo progetto… 5) Tanto anche in considerazione della nuova circostanza che l’utilizzo di pannelli meno performanti consente di ridurre del 9% anche l’occupazione del suolo … in piena aderenza alla logica conservativa del paesaggio agricolo che muove (tra gli altri) il primo diniego comunale».
A fronte di tali osservazioni l’amministrazione comunale si è limitata a confermare i motivi del “preavviso di diniego che qui si intendono interamente richiamati e contenuti”.
11.4. L’Amministrazione, pertanto, pur avendo comunicato il preavviso di diniego, ha poi omesso di prendere posizione sulle controdeduzioni presentate dalla società in data 17 marzo 2025.
Come ritenuto dalla giurisprudenza che il Collegio condivide, “la previsione di cui all'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. Invero, l'art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che ‘qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni’ rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto” (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 3140 del 28 marzo 2023; idem n. 6378 del 22 ottobre 2020; Tar Reggio Calabria, sentenza n.272 del 9 aprile 2024).
In assenza di tale motivato riscontro alle osservazioni presentate dalla società ricorrente, "il provvedimento negativo impugnato è effettivamente fondato su una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio procedimentale, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso. L'amministrazione ha cioè omesso di valutare le osservazioni dell'odierno ricorrente la cui motivata considerazione non si rinviene nella decisione finale (...) Se è vero che la PA non ha l'obbligo di controdedurre specificamente ai rilievi del controinteressato, l'obbligo di valutazione imposto dalla legge neppure può risolversi, come avvenuto nella specie, in una mera formula di stile. Costante e condiviso è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale 'ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, l'Amministrazione non solo deve enunciare compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma deve anche provvedere ad integrare le stesse nella determinazione conclusiva, se ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato' (Cons. di St., sez. III, 05/06/2018, n. 3396). Ed invero, “l'assolvimento dell'obbligo di evidenziare nella motivazione le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, imposto dall'art. 10-bis della l. 241 del 90, non può consistere nel mero richiamo di esse o nell'uso di formule di stile relative alla non accoglibilità delle stesse, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate” (T.a.r. Campania Napoli, III, sentenza n. 1544 del 7 marzo 2022).
Ed ancora, secondo costante e condivisa giurisprudenza (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli, sez. III, sentenza n. 3903 del 9 giugno 2022) se "non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto", è però necessario "che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa" (TA.R. Campania, Napoli , sez. IV , 03/06/2021, n. 3705), esplicitazione, nel caso di specie, assente.
11.5. Non può dubitarsi della applicabilità al caso di specie del richiamato art. 10 bis atteso che il provvedimento in esame si connota per l’alto tasso di discrezionalità tecnica rimessa all’autorità amministrativa in ordine alle plurime valutazioni paesaggistiche e ambientali che si riflettono, altresì, in ambiti di discrezionalità amministrativa pura con riferimento al giudizio di bilanciamento tra i contrapposti valori e interessi pubblici e privati in conflitto anche in relazione agli effetti cumulabili di altri impianti il cui iter di autorizzazione è pendente (Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2023, n. 9852).
La denunciata violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/90 integra, pertanto, un vizio talmente radicale da precludere a questo giudice di esaminare le ulteriori censure astrattamente idonee: i ) a far ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere o avere un contenuto diverso; ii ) a sostituire, in prima battuta, le valutazioni discrezionali non ancora esercitate da parte della P.A.
12. In conclusione, previo assorbimento degli ulteriori motivi, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento ivi impugnato, con cui sono state rigettate le istanze di riesame del 25 febbraio 2025, deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione dovrà assumere in merito alle suddette istanze, con la precisazione che eventuali atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale (ivi compresa la competente Soprintendenza) dovranno essere acquisiti dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, previa convocazione di apposita conferenza di servizi.
13. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità e complessità delle questioni trattate nonché della parziale reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Resp. S.U.A.P. del Comune di NI prot. n. 10685 del 20.5.2025;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IA AV, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AT GA UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT GA UD | RA IA AV |
IL SEGRETARIO