Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 26/03/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 102/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 17 marzo 2026, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20856 C del Registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra OMISSIS, nata il OMISSIS, presso e nello Studio dell’Avv. Roberta De Berardis, ([...])), che la rappresenta e difende, pec: roberta.deberardis@pec-avvocatiteramo.it
contro
- il Ministero della Giustizia (c.f. 97591110586), in persona del Ministro pro tempore, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione generale del personale e delle risorse, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, (c.f. 8006940664), presso i cui uffici nell’Aquila, Via Buccio Di Ranallo snc, ope legis domiciliata,
nonché contro
- Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), Direzione Provinciale di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f .80078750587) corrente in Teramo alla Via Oberdan n. 32 all'indirizzo pec: direzione.provinciale.teramo@postacert.inps.gov.it, nonchè
- Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...], Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L’Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l’Avvocatura dell’Istituto.
per
- il riconoscimento della causa di servizio ai fini del conseguimento della pensione privilegiata ordinaria;
- previo annullamento del decreto di rigetto del 07.06.2021, accertare e dichiarare che la patologia sofferta dalla ricorrente (disturbo post traumatico da stress cronico da intendersi quale malattia psichica a carattere permanente) per la quale è stata giudicata idonea al servizio, dipende da causa e/o concausa di servizio e che quindi sarebbe da ascrivere alla Tab A delle infermità causate dal servizio;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria commisurata alla Tab A secondo il grado che verrà accertato dalla espletando Consulenza medico legale, con decorrenza dalla domanda amministrativa di causa di servizio (12.07.2018), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini chiariti dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza del 18 ottobre 2092 n. 10/QM/2002 – al c. d. maggior importo tra le percentuali degli interessi e della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, ex art. 150 delle disposizioni di attuazione del cpc, rilevati anno per anno da applicarsi sulle somme dovute alle scadenze normativamente previste ed a decorrere da ciascun rateo.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e documenti di causa; Ritenuto in
FATTO
1. Il presente ricorso è volto ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata ordinaria.
La ricorrente ha rappresentato di essere stata in servizio quale assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria dal 1° giugno 1993 e di essere andata in pensione il 1° novembre 2021. Ha riferito che, in data 22 febbraio 2018, in occasione del servizio, veniva aggredita da una detenuta e, all’esito di tale aggressione, le veniva riscontrato un “trauma cranico minore” con prognosi di giorni sette. A seguito di tale evento le insorgeva un grave stato ansioso reattivo, manifestato con sintomatologia caratterizzata da eretismo psichico e turbe del sonno. A far data dal 21 marzo 2018, veniva sottoposta a visite psichiatriche con prescrizione farmacologica per “disturbo post – traumatico da stress”. Veniva dunque giudicata temporaneamente non idonea al servizio di istituto fino al 26 giugno 2018. Identici giudizi di non idoneità erano espressi dalla CMV nelle successive visite collegiali del 28 giugno 2018, del 6 settembre 2018 e del 4 novembre 2018. Nella visita della CMV dell’Aquila del 15 gennaio 2019, la ricorrente veniva riconosciuta idonea al servizio di istituto con il seguente giudizio diagnostico: “Pregresso disturbo post–traumatico da stress in attuale remissione: pregresso trauma cranico minore con somatizzazioni, senza reliquati in atto”.
Nel procedimento avviato ai fini del riconoscimento della causa di servizio, in data 14 maggio 2021, veniva espresso il seguente parere medico legale: “considerato che il dipendente Assistente Capo Coordinatore della PP, in servizio dal 01.06.1993 ha svolto tutte le normali attività previste per la categoria di appartenenza; in data 22.02.2018 per impedire ad una detenuta di uscire dalla cella veniva aggredita da questa riportando lesioni diagnosticate in PS come trauma cranico minore guaribile in 7 gg sc. L'evento in questione pur essendo potenzialmente psico-lesivo non appare quali-quantitativamente adeguato sul piano concausale a determinare la patologia denunciata”. Detto parere concludeva affermando che: “l'infermità disturbo post–traumatico da stress, in attuale remissione completa, non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di alterazione psico–patologica derivante da esperienze fortemente traumatiche che comportino la percezione di un gravissimo pregiudizio sull'integrità fisica della propria persona; nella fattispecie gli invocati fatti di servizio non possono avere assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti in atti”.
Quindi, in data 7 giugno 2021, venivano trasmessi PDG e il citato parere del 14 maggio 2021 ove si affermava la non dipendenza da causa di servizio della infermità “Disturbo post – traumatico da stress”.
Detto provvedimento di rigetto veniva notificato alla ricorrente in data 3 agosto 2021 che lo considera erroneo, ingiusto e, allo stesso modo, sostiene infondato il parere di rigetto della causa di servizio reso dalla CMV di L’Aquila ritenendo, al contrario, perfettamente confacente la sussistenza della causa di servizio con quanto patito.
In data 13.02.2023, la ricorrente ha presentato all'Inps di Teramo domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità di privilegio.
Ha riferito che l'Inps di Teramo non si sarebbe pronunciato sulla domanda, ritenendo, pertanto, ampiamente soddisfatta la condizione di procedibilità del ricorso giudiziario;
2. con memoria del 10 gennaio 2025 si è costituito l’Istituto Previdenziale, il quale, dopo aver ricostruito la vicenda amministrativa, ha riferito che la ricorrente non ha ottenuto il riconoscimento del rapporto concausale con il servizio della sua patologia e, in carenza della valutazione del rapporto eziologico, non le sarebbe stato possibile riconoscerle il diritto alla privilegiata, sussistendo, allo stato, la valutazione negativa della CMV.
La decisone dell’Istituto dipenderebbe inevitabilmente dalla valutazione della CMV, dovendo l’Istituto necessariamente attenersi ad essa. Ha sostenuto che fino a quando il Ministero non trasmetterà all’Istituto la documentazione necessaria, l’INPS non potrà pronunciarsi sulla domanda della ricorrente.
Ha concluso chiedendo, in via principale, di dare atto che il Ministero della Giustizia non ha trasmesso all’Istituto la documentazione sanitaria ed amministrativa relativa alla sig.ra OMISSIS e che, pertanto, non ha potuto procedere all’istruttoria ed alla definizione della domanda di pensione privilegiata; in via subordinata, nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
3. nell’udienza del 18 marzo 2025, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura prettamente tecnica, con particolare riguardo ai seguenti quesiti: 1) “sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta dalla ricorrente : a) “Disturbo post – traumatico da stress”; 2) eventuale classificazione delle patologie ai fini della ascrivibilità a categoria pensionistica, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, questo giudice ha incaricato il Collegio Medico Legale della Difesa, Sezione speciale presso la Corte dei Conti, munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, per emettere un qualificato parere in merito;
4. in data 13 novembre 2025, è pervenuto presso questa Sezione giurisdizionale il motivato parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti;
5. nell’udienza del 17 marzo 2026, con l’assistenza del segretario d’udienza sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, la ricorrente, a mezzo dell’Avv. Valeria Vanni su delega orale dell’avv. Roberta De Berardis, si è riportata alle conclusioni depositate in atti chiedendone l’accoglimento e, in via subordinata, la compensazione delle spese del giudizio, l’Avv. Capannolo per l’INPS, parte resistente, si è riportata alle conclusioni contenute nella propria memoria di costituzione e che ha chiesto il rigetto del ricorso e si è opposto alla richiesta di ulteriore consulenza tecnica;
6. In data odierna la causa, dunque, è stata trattata e decisa.
Considerato in
DIRITTO
1. Nel merito il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato.
Si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. Difatti, la res litigiosa appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo medico legale, come appresso precisato.
Al riguardo, cade opportuno ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, da lungo tempo la legislazione ha previsto specificamente la facoltà, per il Giudice pensionistico della Corte dei conti, di richiedere “pareri” al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416) e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di questa Corte in Roma (art. 2, comma 1, della legge 22 dicembre 1980, n. 913), nonché agli organi previsti dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (“ospedali militari o civili aventi sede nella regione”), oltre che - al pari di altri “organi giudiziari” - a collegi medici istituiti presso il Ministero della Salute (art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall’art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al Giudice pensionistico è stata infine riconosciuta la facoltà, ai sensi degli artt. 15, comma 1, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993, di disporre consulenze tecniche d’ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta, risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l’art. 97 prevede testualmente che il Giudice “nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche”; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle “strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche” (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt’oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior “copertura” specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedimentali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale (anche nell’ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, in primis, della Sezione speciale) si differenzia, in ragione della speciale fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d’ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); - del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. Cost., ord.ze nn. 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012); - l’organo consulenziale pubblico può essere, quindi, interpellato anche più volte consecutive per fornire al giudice tutto il supporto di competenza di cui vi sia necessità.
Le considerazioni sopra esposte permettono, senza alcun dubbio, di ritenere attendibile il parere reso in corso di causa dal Collegio Medico Legale istituito presso la Corte dei conti, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato e coincidenti nelle conclusioni.
Questo Giudice non ha motivo di disattendere le conformi conclusioni raggiunte dapprima in sede amministrativa e, poi, in sede giurisdizionale, ad opera dell’interpellato organo consulenziale.
Il parere del Collegio Medico Legale, infatti, ricostruisce con ordine la vicenda clinica e amministrativa dell’assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria, andata in quiescenza nel 2021, chiamato a valutare se il disturbo riferito come posttraumatico da stress potesse essere riconosciuto dipendente da causa di servizio e, in caso positivo, ascrivibile a categoria ai fini della pensione privilegiata. Tutto avrebbe preso le mosse dall’aggressione subita in istituto il 22 febbraio 2018, documentata dal pronto soccorso con diagnosi di trauma cranico minore e da una relazione di servizio redatta il giorno successivo; nei mesi seguenti sarebbero comparsi sintomi ansiososomatici e ricordi intrusivi dell’evento, con diagnosi specialistica di disturbo posttraumatico da stress e terapia farmacologica e psicologica, mentre la Commissione Medica di Verifica più volte ha confermato una temporanea inidoneità al servizio sino all’inizio del 2019. Successivamente, in sede di visita del 15 gennaio 2019, lo stesso organo ha attestato la remissione completa del quadro, con giudizio di idoneità al servizio; rimarrebbe agli atti, però, una relazione di parte del 2022 che ha insistito sulla cronicità della sintomatologia e sulla sua origine causale nell’aggressione subita.
Nello stesso fascicolo figurano il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 14 maggio 2021 e il decreto ministeriale del 7 giugno 2021, entrambi nel senso della non dipendenza da fatti di servizio del disturbo lamentato.
Il Collegio medicolegale, nel rimettere in ordine questi elementi, opera una doppia verifica: da un lato elenca gli eventi del 20182019, notando che l’episodio traumatico fu clinicamente qualificato come lieve e che, dopo un periodo di cura e psicoterapia, i segni di disturbo si sono progressivamente attenuati fino a scomparire secondo la valutazione ufficiale del gennaio 2019; dall’altro, confronta i criteri diagnostici del DSM5TR con la fattispecie concreta, rilevando che non risultano integrati né i requisiti qualitativi dell’esposizione a minaccia di morte o lesioni gravi, né quelli quantitativi di persistenza e intensità dei sintomi, in quanto la documentazione sanitaria pubblica parla di remissione completa e l’unica persistenza significativa è affermata nella relazione di parte, priva di ulteriore corroborazione specialistica. A questo si aggiunge un elemento sopravvenuto, cioè l’insorgenza nel 2020 di un carcinoma mammario trattato con chirurgia, chemio e radioterapia oltre a terapia ormonale, ritenuto dal Collegio più idoneo a spiegare eventuali residui disturbi psichici rispetto al remoto evento lavorativo.
Da questa valutazione discende il giudizio conclusivo:” il quadro attuale è meglio inquadrabile come disturbo dell’adattamento di lieve entità, ormai regredito, esito di un trauma cranico minore occorso in servizio ma risoltosi senza reliquati; mancano dunque i presupposti medicolegali, sia qualitativi sia quantitativi, per riconoscere la dipendenza da causa di servizio del preteso disturbo posttraumatico da stress e, conseguentemente, qualsiasi ascrivibilità tabellare ai fini di pensione privilegiata”.
Il Collegio Medico Legale si allinea così alla precedente determinazione del Comitato di Verifica e al decreto ministeriale, negando il diritto al trattamento privilegiato e chiudendo con un parere che conferma l’assenza di stabilizzazione permanente di malattia, requisito imprescindibile nella disciplina di riferimento.
Questo Giudice ritiene che il parere reso dall’organo consulenziale sia convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell’analisi e nelle conclusioni. In particolare, le considerazioni mediche svolte in essi appaiono il frutto di un percorso logico e scientifico ben strutturato, perfettamente aderente ai fatti di causa che non appaiono di tale gravità da poter essere considerati come dipendente dal servizio prestato dalla ricorrente nell’Amministrazione di appartenenza.
Orbene, questo Giudice, alla luce di ben due valutazioni medico - legali (Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e CML) di segno concorde, non ravvisa plausibili motivazioni per potersi discostare dalle conclusioni ivi raggiunte, basate sulla documentazione in atti ed assunte a seguito di puntuale esame delle deduzioni offerte dalle parti in sede processuale.
In definitiva, il ricorso non può essere accolto.
Il travagliato iter del giudizio pensionistico suggerisce la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva, respinge il ricorso e compensa le spese.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Depositata in segreteria il 26/03/2026.
Il Giudice Dott. Stefano Grossi
(firmato digitalmente)
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