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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2945/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato il 28/11/2024, da
1) Parte_1
Nata a Giussano il 16/08/1972 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Alessia Tagliabue
e
2) Parte_2
Nato a Mariano Comense il 19/05/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Alessia Tagliabue
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Giussano, in data 13/06/1998
(anno 1998, atto n. 33, parte 2, serie A) regime patrimoniale: comunione dei beni
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 28/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto;
b) i coniugi dichiarano di aver già proceduto equamente alla divisione dei beni comuni e più genericamente di tutti i loro beni che permarranno in via esclusiva e per l'intero a ciascuno di essi come da accordi;
c) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendenti e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
d) i coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio mantenimento nonché di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente a richiedere l'assegno di mantenimento ed alimentare;
e) la casa coniugale, sita in Mariano Comense, Via Pio XI n. 87, con i relativi arredi, verrà assegnata alla moglie, presso la quale vivranno anche i figli, entrambi maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
f) le spese di ordinaria manutenzione della casa saranno supportate dal coniuge che vi risiederà, così come le spese per le utenze di luce, gas, riscaldamento, telefonia e la tassa rifiuti, mentre le spese di straordinaria manutenzione, eseguite previo accordo tra i coniugi, saranno ripartite secondo la quota parte di ciascuno e, dunque, nella misura del 50% ciascuno;
g) le spese condominiali verranno ripartite tra i coniugi utilizzando le tabelle applicate nei contratti di locazione, con riferimento a quelle utilizzate dall'amministratore di condominio;
h) l'autovettura tipo Renault AD tg. FV509AV, già intestata al sig. , resterà in uso al Parte_2 medesimo, con spese a suo carico;
i) l'autovettura tipo Renault Clio tg. FA735JD, già intestata alla sig.ra resterà in uso alla Parte_1 medesima, con spese a suo carico;
l) l'autovettura tipo Fiat Punto tg. CM112MF, intestata al sig. , rimarrà in uso ai figli. Il Parte_2 sig. provvederà al pagamento integrale dell'assicurazione mentre le spese relative alla manutenzione Pt_2 del veicolo, tassa di proprietà e revisione saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ m) fino a quando i figli, entrambi studenti ( studente fuori sede, frequenta l'Università di Pavia, Per_1 frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado), non raggiungeranno l'indipendenza economica, il padre, sig. , contribuirà al mantenimento degli stessi con un assegno mensile, Parte_2 Per_ da pagarsi entro il 15 di ogni mese, di Euro 300,00 (trecento/00) per ed € 200,00 (duecento/00) per entrambi con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_1
n) la sig.ra percepirà la quota integrale (100%) dell'assegno unico ovvero di altra misura a sostegno Pt_1 della famiglia;
o) tutte le spese straordinarie riguardanti i figli, incluse il canone di locazione, comprensivo delle utenze
(acqua, luce, gas, telefonia, tassa rifiuti etc…) per studente fuori sede, e così come indicate nel Protocollo di Como (doc.5), saranno sostenute dai genitori nella misura del 40% dalla madre, sig.ra e del Parte_1
60% dal padre, sig. ; Parte_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_1 volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 13/6/1998, in Giussano (con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Giussano -anno 1998, atto n. 33, parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giussano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato il 28/11/2024, da
1) Parte_1
Nata a Giussano il 16/08/1972 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Alessia Tagliabue
e
2) Parte_2
Nato a Mariano Comense il 19/05/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Alessia Tagliabue
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Giussano, in data 13/06/1998
(anno 1998, atto n. 33, parte 2, serie A) regime patrimoniale: comunione dei beni
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 28/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto;
b) i coniugi dichiarano di aver già proceduto equamente alla divisione dei beni comuni e più genericamente di tutti i loro beni che permarranno in via esclusiva e per l'intero a ciascuno di essi come da accordi;
c) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione e rapporto di natura patrimoniale tra gli stessi pendenti e si danno atto di non aver più nessuna pretesa economica da avanzare l'uno nei riguardi dell'altro in relazione alle stesse e, più genericamente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
d) i coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio mantenimento nonché di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente a richiedere l'assegno di mantenimento ed alimentare;
e) la casa coniugale, sita in Mariano Comense, Via Pio XI n. 87, con i relativi arredi, verrà assegnata alla moglie, presso la quale vivranno anche i figli, entrambi maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
f) le spese di ordinaria manutenzione della casa saranno supportate dal coniuge che vi risiederà, così come le spese per le utenze di luce, gas, riscaldamento, telefonia e la tassa rifiuti, mentre le spese di straordinaria manutenzione, eseguite previo accordo tra i coniugi, saranno ripartite secondo la quota parte di ciascuno e, dunque, nella misura del 50% ciascuno;
g) le spese condominiali verranno ripartite tra i coniugi utilizzando le tabelle applicate nei contratti di locazione, con riferimento a quelle utilizzate dall'amministratore di condominio;
h) l'autovettura tipo Renault AD tg. FV509AV, già intestata al sig. , resterà in uso al Parte_2 medesimo, con spese a suo carico;
i) l'autovettura tipo Renault Clio tg. FA735JD, già intestata alla sig.ra resterà in uso alla Parte_1 medesima, con spese a suo carico;
l) l'autovettura tipo Fiat Punto tg. CM112MF, intestata al sig. , rimarrà in uso ai figli. Il Parte_2 sig. provvederà al pagamento integrale dell'assicurazione mentre le spese relative alla manutenzione Pt_2 del veicolo, tassa di proprietà e revisione saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ m) fino a quando i figli, entrambi studenti ( studente fuori sede, frequenta l'Università di Pavia, Per_1 frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado), non raggiungeranno l'indipendenza economica, il padre, sig. , contribuirà al mantenimento degli stessi con un assegno mensile, Parte_2 Per_ da pagarsi entro il 15 di ogni mese, di Euro 300,00 (trecento/00) per ed € 200,00 (duecento/00) per entrambi con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_1
n) la sig.ra percepirà la quota integrale (100%) dell'assegno unico ovvero di altra misura a sostegno Pt_1 della famiglia;
o) tutte le spese straordinarie riguardanti i figli, incluse il canone di locazione, comprensivo delle utenze
(acqua, luce, gas, telefonia, tassa rifiuti etc…) per studente fuori sede, e così come indicate nel Protocollo di Como (doc.5), saranno sostenute dai genitori nella misura del 40% dalla madre, sig.ra e del Parte_1
60% dal padre, sig. ; Parte_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_1 volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 13/6/1998, in Giussano (con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Giussano -anno 1998, atto n. 33, parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giussano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao