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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N 311/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TT OB LI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 311/2018, tra le seguenti parti: (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TT AR, giusta procura in atti;
- ricorrente
(C.F. ), in persona del suo Presidente in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Gemma Bontempo, giusta procura in atti;
- resistente
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 28/01/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con ricorso depositato in data 04.04.2018 ha convenuto in giudizio la Parte_1
chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 dell'ordinanza – ingiunzione prot. n. 3559 del 27.02.2018 – di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dalla relativa al procedimento di accertamento n. Controparte_1
57-218/2013 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 610,00 oltre spese di procedura per la violazione dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
In particolare, a sostengo della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che in data 05.03.2018 gli è stata notificata l'ordinanza ingiunzione della CP_1
(prot. n. 3559) relativa al procedimento di accertamento n. 57-218/2013 di cui
[...] al D. Lgs. n. 152/2006 in quanto il giorno 21.06.2013, alle ore 13:00, lungo la Strada Provinciale 86 Istonia, nel territorio del Comune di Roccasicura (IS), a carico dello stesso è stata accertata una condotta illecita – abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi – per la quale il personale del Corpo Forestale dello Stato ha proceduto alla verbalizzazione e alla contestazione immediata della violazione amministrativa di cui agli artt. 192, comma 1, e 225, comma 1, del D. Lgs. 125/2006 in materia ambientale, con la redazione del relativo verbale;
- che lo stesso non è responsabile di alcuna violazione di cui agli artt. 192, comma 1, e 225, comma 1, del D. Lgs. 125/2006 atteso che, all'epoca dei fatti, egli ricopriva esclusivamente il ruolo di geometra della società Euroasfalti S.r.l., senza rivestire alcun il ruolo di responsabile di cantiere né di legale rappresentante della società;
- che le norme in materia ambientale presuppongono l'accertamento della responsabilità della violazione escludendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva e che, pertanto, è necessario l'accertamento di un comportamento doloso o colposo del soggetto, circostanza che nel caso di specie è stata disattesa. Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza delle avverse Controparte_1 pretese e chiedendone il rigetto.
In particolare, esponendo preliminarmente che la responsabilità per le violazioni di cui agli artt. 192, comma 1, e 225, comma 1, del D. Lgs. 125/2006 ricade sulla figura del responsabile di cantiere quale soggetto preposto all'osservanza delle disposizioni relative al corretto smaltimento dei rifiuti, oltre all'ordinaria gestione e direzione dell'intero cantiere, evidenzia come, nella fattispecie in esame, gli organi accertatori abbiano effettuato ogni opportuna verifica circa l'identità del trasgressore e del ruolo da quest'ultimo svolto sul cantiere. Esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025.
OSSERVA
Prima di passare al merito della vicenda, giova ricordare come l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza – ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio (cfr. Cass. 11698/04).
Ebbene, deve osservarsi che l'ordinanza ingiunzione opposta ha sanzionato la condotta del il quale “abbandonava nei pressi di un ponticello rifiuti speciali non pericolosi costituiti da Pt_1 materiale e detriti derivanti da pavimentazione stradale”, in violazione del disposto di cui all'art. 192 comma 1 d.lgs. 152/06.
L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa sulla scorta del verbale di contestazione con cui il Corpo Forestale dello Stato ha accertato, a seguito di sopralluogo effettuato il 21.06.2013, in Roccasicura (IS), loc. S.P. 86 Istonia, che il aveva abbandonato, in qualità di responsabile di cantiere della ditta Euroasfalti Pt_1
S.r.l., mediante deposito nei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche dalla sede stradale, rifiuti non pericolosi costituiti da materiali inerti, come sopra specificato.
Con l'unico motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'illegittimità della contestazione effettuata nei suoi confronti poiché lo stesso, all'epoca dei fatti, non rivestiva la qualifica di responsabile di cantiere, né ricopriva altro ruolo di rappresentanza della società Euroasfalti S.r.l. e, pertanto, non risulterebbe configurabile a suo carico alcun tipo di responsabilità per l'illecito contestatogli.
Ebbene, risulta pacifico che la disciplina di cui all'art. 192 D. Lgs 152/06, sia improntata a tipicità dell'illecito ambientale, e che non residui spazio per responsabilità oggettiva, occorrendo dunque, nello specifico a carico dell'agente, quanto meno la colpa appare, tuttavia, infondata la censura sulla carenza del requisito dell'imputabilità della condotta illecita in capo al ricorrente, posto che i verbalizzanti prima di procedere alla contestazione mediante il processo verbale hanno svolto indagine ed ispezione dei luoghi, per come ampiamente documentato, onde risalire all'identità del trasgressore. Più in particolare, in tema d'individuazione di responsabilità ambientale per abbandono di rifiuti, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire non solo per condotte attive, ma anche omissive e la prova può essere data in via diretta o indiretta, nel senso che, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. (Cfr. T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 21/01/2021, n.190).
Sulla P.A., dunque, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019).
Va, altresì, ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09).
Alla luce dei suesposti principi si può affermare che, nella fattispecie in esame, la ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto, ha Controparte_1 prodotto il verbale, che già di per sé ha efficacia fidefaciente, nonché l'ordinanza ingiunzione e le relative notifiche.
E invero, dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta pacifico che nell'ambito dell'ispezione eseguita dagli agenti forestali lungo i ponticelli della S.P. 86, in prossimità dei quali la ditta Euroasfalti S.r.l. stava effettuando lavori di interramento della fibra ottica, questi individuavano il quale trasgressore con contestazione Pt_1 immediata della violazione dell'art. 192, co.1, D.lgs. 152/2006 (cfr. All.1 produzione parte opposta - verbale contestazione n. 57/218/2013).
In particolare gli agenti accertatori nella nota di controdeduzioni indirizzata all'autorità competente hanno rappresentato che in data 21.06.2013, a seguito della segnalazione di un automobilista, si recavano presso la Strada Provinciale 86 Istonia nel Comune di Roccasicura e, ispezionati i ponticelli lungo la strada ove la società Euroasfalti S.r.l. stava effettuando i lavori di interramento della fibra ottica, notavano che gli operai caricavano l'asfalto che veniva triturato da una fresatrice stradale su degli appositi camion per il trasporto rifiuti dal sito di lavorazione e, successivamente, con un bobcat dotato di apposita spazzatrice con benna di raccolta provvedevano a pulire la sede stradale dai residui di asfalto disfacendosi del contenuto (asfalto, inerti e polveri) nei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche della sede stradale adiacenti ai ponticelli situati lungo la strada provinciale (cfr. All. 4 produzione parte opposta – nota prot. n. 3948 del 28.05.2018 Corpo Forestale dello Stato).
Al fine di individuare il responsabile di cantiere per effettuare la contestazione della condotta violativa della normativa in materia ambientale, nella medesima nota gli agenti hanno rappresentato che gli operai presenti sul posto indicavano il sig. quale Pt_1 geometra responsabile di cantiere della società Euroasfalti S.r.l. e che, pertanto, gli stessi procedevano alla relativa contestazione individuando in quest'ultimo il responsabile della condotta illecita posta in essere dagli operai dietro sue direttive (cfr. All. 4 produzione parte opposta – nota prot. n. 3948 del 28.05.2018 Corpo Forestale dello Stato).
Di contro l'opponente, limitandosi a generiche affermazioni (al riguardo, ha affermato esclusivamente di trovarsi sul luogo oggetto di ispezione quale geometra della società Euroasfalti S.r.l. e di non aver commesso alcuna violazione), non ha assolto all'onere della prova contraria circa l'effettiva natura del ruolo ricoperto all'interno del cantiere ove è stata accertata la violazione di cui al verbale n. 57/2013.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conferma della ordinanza – ingiunzione prot. n. 3559 del 27.02.2018, emessa dalla Provincia a seguito del verbale n. 57/2013 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Abbruzzo e Molise – Stazione di Forli del Sannio – per la violazione delle norme in materie ambientale di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo in base al valore della causa, con applicazione dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, per parametri minimi.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione spiegata da contro la Parte_1 CP_1
e conferma della ordina . 3559 del
[...] incia a seguito del verbale n. 57/2013 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Abbruzzo e Molise – Stazione di Forli del Sannio – per la violazione delle norme in materie ambientale di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in € 407,10 per compensi e spese generali, oltre Controparte_1
IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 10/09/2025
Il giudice
TT OB LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TT OB LI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 311/2018, tra le seguenti parti: (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TT AR, giusta procura in atti;
- ricorrente
(C.F. ), in persona del suo Presidente in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Gemma Bontempo, giusta procura in atti;
- resistente
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 28/01/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con ricorso depositato in data 04.04.2018 ha convenuto in giudizio la Parte_1
chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 dell'ordinanza – ingiunzione prot. n. 3559 del 27.02.2018 – di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dalla relativa al procedimento di accertamento n. Controparte_1
57-218/2013 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 610,00 oltre spese di procedura per la violazione dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
In particolare, a sostengo della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che in data 05.03.2018 gli è stata notificata l'ordinanza ingiunzione della CP_1
(prot. n. 3559) relativa al procedimento di accertamento n. 57-218/2013 di cui
[...] al D. Lgs. n. 152/2006 in quanto il giorno 21.06.2013, alle ore 13:00, lungo la Strada Provinciale 86 Istonia, nel territorio del Comune di Roccasicura (IS), a carico dello stesso è stata accertata una condotta illecita – abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi – per la quale il personale del Corpo Forestale dello Stato ha proceduto alla verbalizzazione e alla contestazione immediata della violazione amministrativa di cui agli artt. 192, comma 1, e 225, comma 1, del D. Lgs. 125/2006 in materia ambientale, con la redazione del relativo verbale;
- che lo stesso non è responsabile di alcuna violazione di cui agli artt. 192, comma 1, e 225, comma 1, del D. Lgs. 125/2006 atteso che, all'epoca dei fatti, egli ricopriva esclusivamente il ruolo di geometra della società Euroasfalti S.r.l., senza rivestire alcun il ruolo di responsabile di cantiere né di legale rappresentante della società;
- che le norme in materia ambientale presuppongono l'accertamento della responsabilità della violazione escludendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva e che, pertanto, è necessario l'accertamento di un comportamento doloso o colposo del soggetto, circostanza che nel caso di specie è stata disattesa. Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza delle avverse Controparte_1 pretese e chiedendone il rigetto.
In particolare, esponendo preliminarmente che la responsabilità per le violazioni di cui agli artt. 192, comma 1, e 225, comma 1, del D. Lgs. 125/2006 ricade sulla figura del responsabile di cantiere quale soggetto preposto all'osservanza delle disposizioni relative al corretto smaltimento dei rifiuti, oltre all'ordinaria gestione e direzione dell'intero cantiere, evidenzia come, nella fattispecie in esame, gli organi accertatori abbiano effettuato ogni opportuna verifica circa l'identità del trasgressore e del ruolo da quest'ultimo svolto sul cantiere. Esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025.
OSSERVA
Prima di passare al merito della vicenda, giova ricordare come l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza – ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio (cfr. Cass. 11698/04).
Ebbene, deve osservarsi che l'ordinanza ingiunzione opposta ha sanzionato la condotta del il quale “abbandonava nei pressi di un ponticello rifiuti speciali non pericolosi costituiti da Pt_1 materiale e detriti derivanti da pavimentazione stradale”, in violazione del disposto di cui all'art. 192 comma 1 d.lgs. 152/06.
L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa sulla scorta del verbale di contestazione con cui il Corpo Forestale dello Stato ha accertato, a seguito di sopralluogo effettuato il 21.06.2013, in Roccasicura (IS), loc. S.P. 86 Istonia, che il aveva abbandonato, in qualità di responsabile di cantiere della ditta Euroasfalti Pt_1
S.r.l., mediante deposito nei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche dalla sede stradale, rifiuti non pericolosi costituiti da materiali inerti, come sopra specificato.
Con l'unico motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'illegittimità della contestazione effettuata nei suoi confronti poiché lo stesso, all'epoca dei fatti, non rivestiva la qualifica di responsabile di cantiere, né ricopriva altro ruolo di rappresentanza della società Euroasfalti S.r.l. e, pertanto, non risulterebbe configurabile a suo carico alcun tipo di responsabilità per l'illecito contestatogli.
Ebbene, risulta pacifico che la disciplina di cui all'art. 192 D. Lgs 152/06, sia improntata a tipicità dell'illecito ambientale, e che non residui spazio per responsabilità oggettiva, occorrendo dunque, nello specifico a carico dell'agente, quanto meno la colpa appare, tuttavia, infondata la censura sulla carenza del requisito dell'imputabilità della condotta illecita in capo al ricorrente, posto che i verbalizzanti prima di procedere alla contestazione mediante il processo verbale hanno svolto indagine ed ispezione dei luoghi, per come ampiamente documentato, onde risalire all'identità del trasgressore. Più in particolare, in tema d'individuazione di responsabilità ambientale per abbandono di rifiuti, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire non solo per condotte attive, ma anche omissive e la prova può essere data in via diretta o indiretta, nel senso che, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. (Cfr. T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 21/01/2021, n.190).
Sulla P.A., dunque, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019).
Va, altresì, ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09).
Alla luce dei suesposti principi si può affermare che, nella fattispecie in esame, la ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto, ha Controparte_1 prodotto il verbale, che già di per sé ha efficacia fidefaciente, nonché l'ordinanza ingiunzione e le relative notifiche.
E invero, dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta pacifico che nell'ambito dell'ispezione eseguita dagli agenti forestali lungo i ponticelli della S.P. 86, in prossimità dei quali la ditta Euroasfalti S.r.l. stava effettuando lavori di interramento della fibra ottica, questi individuavano il quale trasgressore con contestazione Pt_1 immediata della violazione dell'art. 192, co.1, D.lgs. 152/2006 (cfr. All.1 produzione parte opposta - verbale contestazione n. 57/218/2013).
In particolare gli agenti accertatori nella nota di controdeduzioni indirizzata all'autorità competente hanno rappresentato che in data 21.06.2013, a seguito della segnalazione di un automobilista, si recavano presso la Strada Provinciale 86 Istonia nel Comune di Roccasicura e, ispezionati i ponticelli lungo la strada ove la società Euroasfalti S.r.l. stava effettuando i lavori di interramento della fibra ottica, notavano che gli operai caricavano l'asfalto che veniva triturato da una fresatrice stradale su degli appositi camion per il trasporto rifiuti dal sito di lavorazione e, successivamente, con un bobcat dotato di apposita spazzatrice con benna di raccolta provvedevano a pulire la sede stradale dai residui di asfalto disfacendosi del contenuto (asfalto, inerti e polveri) nei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche della sede stradale adiacenti ai ponticelli situati lungo la strada provinciale (cfr. All. 4 produzione parte opposta – nota prot. n. 3948 del 28.05.2018 Corpo Forestale dello Stato).
Al fine di individuare il responsabile di cantiere per effettuare la contestazione della condotta violativa della normativa in materia ambientale, nella medesima nota gli agenti hanno rappresentato che gli operai presenti sul posto indicavano il sig. quale Pt_1 geometra responsabile di cantiere della società Euroasfalti S.r.l. e che, pertanto, gli stessi procedevano alla relativa contestazione individuando in quest'ultimo il responsabile della condotta illecita posta in essere dagli operai dietro sue direttive (cfr. All. 4 produzione parte opposta – nota prot. n. 3948 del 28.05.2018 Corpo Forestale dello Stato).
Di contro l'opponente, limitandosi a generiche affermazioni (al riguardo, ha affermato esclusivamente di trovarsi sul luogo oggetto di ispezione quale geometra della società Euroasfalti S.r.l. e di non aver commesso alcuna violazione), non ha assolto all'onere della prova contraria circa l'effettiva natura del ruolo ricoperto all'interno del cantiere ove è stata accertata la violazione di cui al verbale n. 57/2013.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conferma della ordinanza – ingiunzione prot. n. 3559 del 27.02.2018, emessa dalla Provincia a seguito del verbale n. 57/2013 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Abbruzzo e Molise – Stazione di Forli del Sannio – per la violazione delle norme in materie ambientale di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo in base al valore della causa, con applicazione dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, per parametri minimi.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione spiegata da contro la Parte_1 CP_1
e conferma della ordina . 3559 del
[...] incia a seguito del verbale n. 57/2013 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Abbruzzo e Molise – Stazione di Forli del Sannio – per la violazione delle norme in materie ambientale di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in € 407,10 per compensi e spese generali, oltre Controparte_1
IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 10/09/2025
Il giudice
TT OB LI