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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/06/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7455 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Funzionario delegato, dott. Vito Alfonso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: anzianità giuridica (anno 2013) – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.9.2024, – premesso di essere stata Parte_1
assunta, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2014, alle dipendenze del (d'ora innanzi anche solo con Controparte_1 CP_2
la qualifica di docente di scuola materna e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto
Scolastico “Pietro Giannone” di Ischitella (Fg) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di ottenere: a) il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità pre-ruolo maturata nell'anno 2013; b) la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che di detta annualità non aveva tenuto conto;
c) la conseguente condanna del a corrispondere CP_1
in proprio favore le relative differenze retributive, quantificate in euro 2.201,79. A sostegno del ricorso deduceva che il c.d. blocco stipendiale previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 (art. 9, comma 23), con il quale era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera
(misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), avrebbe dovuto considerarsi illegittimo qualora i suoi effetti si fossero proiettati nel tempo per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo, trattandosi in tal caso di una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla Corte costituzionale in plurime pronunce rese in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego.
Richiamava la giurisprudenza – anche di legittimità – intervenuta in subiecta materia, da ultimo Cass. n. 16133/2024, secondo la quale “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.ln. 78 del 2010)”, sicchè, tenendo distinta la progressione in carriera dai suoi effetti economici, “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Rimarcava che, con il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, essa istante avrebbe conseguito il diritto al passaggio nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dall'1.9.2021, anziché dall'1.9.2022, con conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per l'anno scolastico 2021/2022.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; - Condannare il ad Controparte_1
effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento Controparte_1
2 delle differenze retributive maturate pari ad € 2.201,79 e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il ribadendo il perdurante effetto limitativo CP_2
delle disposizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica anche ai fini del collocamento nelle fasce stipendiali superiori.
Contestava, in ogni caso, la quantificazione delle differenze retributive, quale operata dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 26.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in
3 questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
4 In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1
anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, “sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n.
13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez Lav. n. 13619/2025).
2.2. Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, l'odierna parte ricorrente ha formulato – nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.6.2025 –
“un'espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.”.
Ha, tuttavia, rimarcato il proprio perdurante interesse “ad ottenere una sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente ad operare CP_1
una nuova ricostruzione dei servizi complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate”.
2.3. Ciò posto e con riferimento alla domanda attorea finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'annualità in questione ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e la conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, giova subito CP_2
osservare che, a fronte di siffatta rinuncia, il non ha dedotto alcunchè, non CP_1
esprimendo alcuna accettazione in proposito (ex art. 306 c.p.c.)
Si reputa nondimeno che – al di là delle espressioni letterali adoperate nelle summenzionate note – si verta, nella fattispecie, in ipotesi di rinuncia a un singolo capo di domanda, che, in quanto tale, rientra fra i poteri del difensore (il quale esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli
5 sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), “distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1439/2002).
2.4. Esclusa, pertanto, la necessità di un'accettazione da parte del occorre, a questo CP_2
punto, scrutinare – in coerenza con la delimitazione del petitum, quale operata dalla parte privata – se la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici sia sorretta da un apprezzabile interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Invero, Cass. n. 2232/2020, nel richiamare un orientamento ormai consolidato, ha osservato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Si è pure soggiunto che essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ed in questa prospettiva l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario nella sua interezza”
(Cass. n. 6749/2012).
Come puntualizzato, poi, da Cass. Sez. Lav. n. 28271/2022 (in una fattispecie in cui l'interesse ad agire per il solo accertamento dell'anzianità di servizio era stato escluso in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive), “si tratta di principio recentemente richiamato nella motivazione di Cass. S.U. n. 12903/2021 che,
6 seppure resa in fattispecie diversa da quella che qui viene in rilievo, ne ha tratto, quale conseguenza, l'inammissibilità dell'azione proposta dinanzi al giudice ordinario per ottenere
l'accertamento di un presupposto di fatto che costituisce elemento costitutivo di un diritto la cui cognizione è riservata al giudice contabile”.
2.5. Nel caso in esame, il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 durante il periodo di servizio pre-ruolo è stato espressamente invocato dalla parte ricorrente al solo fine di ottenere la maturazione “delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva” e, per l'effetto, la condanna del al CP_2 pagamento delle differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella fascia stipendiale spettante.
Tanto si evince dal complessivo esame del ricorso, non limitato alla parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, avendo parte ricorrente circoscritto il petitum immediato agli effetti dell'anzianità di servizio sul versante della progressione stipendiale (e delle conseguenti differenze retributive).
Non è stato, invece, prospettato - in via ulteriore - alcun risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, dovendosi soltanto soggiungere, in linea con un costante insegnamento di legittimità, che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n.
27151/2009; più di recente, Cass. Sez. II n. 12532/2024).
Ne consegue che, avendo la espressamente rinunciato ai capi di domanda aventi Parte_1
contenuto economico, la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità per l'anno 2013, ai soli fini giuridici, deve essere rigettata, poichè non sorretta da un concreto ed attuale interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In senso conforme s'è, peraltro, recentemente espresso questo Tribunale nella sentenza n.
1381/2025 (Giudice est., dott. Severino Antonucci), pronunciata nella causa iscritta al n.
8707/2024 R.G.L. in una fattispecie identica e perfettamente sovrapponibile a quella odierna.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopravvenuto solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7455/2024 R.G.L. e vertente tra le parti
7 in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7455 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Funzionario delegato, dott. Vito Alfonso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: anzianità giuridica (anno 2013) – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.9.2024, – premesso di essere stata Parte_1
assunta, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2014, alle dipendenze del (d'ora innanzi anche solo con Controparte_1 CP_2
la qualifica di docente di scuola materna e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto
Scolastico “Pietro Giannone” di Ischitella (Fg) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di ottenere: a) il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità pre-ruolo maturata nell'anno 2013; b) la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che di detta annualità non aveva tenuto conto;
c) la conseguente condanna del a corrispondere CP_1
in proprio favore le relative differenze retributive, quantificate in euro 2.201,79. A sostegno del ricorso deduceva che il c.d. blocco stipendiale previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 (art. 9, comma 23), con il quale era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera
(misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), avrebbe dovuto considerarsi illegittimo qualora i suoi effetti si fossero proiettati nel tempo per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo, trattandosi in tal caso di una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla Corte costituzionale in plurime pronunce rese in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego.
Richiamava la giurisprudenza – anche di legittimità – intervenuta in subiecta materia, da ultimo Cass. n. 16133/2024, secondo la quale “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.ln. 78 del 2010)”, sicchè, tenendo distinta la progressione in carriera dai suoi effetti economici, “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Rimarcava che, con il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, essa istante avrebbe conseguito il diritto al passaggio nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dall'1.9.2021, anziché dall'1.9.2022, con conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per l'anno scolastico 2021/2022.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; - Condannare il ad Controparte_1
effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento Controparte_1
2 delle differenze retributive maturate pari ad € 2.201,79 e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il ribadendo il perdurante effetto limitativo CP_2
delle disposizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica anche ai fini del collocamento nelle fasce stipendiali superiori.
Contestava, in ogni caso, la quantificazione delle differenze retributive, quale operata dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 26.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in
3 questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
4 In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1
anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, “sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n.
13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez Lav. n. 13619/2025).
2.2. Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, l'odierna parte ricorrente ha formulato – nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.6.2025 –
“un'espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.”.
Ha, tuttavia, rimarcato il proprio perdurante interesse “ad ottenere una sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente ad operare CP_1
una nuova ricostruzione dei servizi complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate”.
2.3. Ciò posto e con riferimento alla domanda attorea finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'annualità in questione ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e la conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, giova subito CP_2
osservare che, a fronte di siffatta rinuncia, il non ha dedotto alcunchè, non CP_1
esprimendo alcuna accettazione in proposito (ex art. 306 c.p.c.)
Si reputa nondimeno che – al di là delle espressioni letterali adoperate nelle summenzionate note – si verta, nella fattispecie, in ipotesi di rinuncia a un singolo capo di domanda, che, in quanto tale, rientra fra i poteri del difensore (il quale esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli
5 sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), “distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1439/2002).
2.4. Esclusa, pertanto, la necessità di un'accettazione da parte del occorre, a questo CP_2
punto, scrutinare – in coerenza con la delimitazione del petitum, quale operata dalla parte privata – se la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici sia sorretta da un apprezzabile interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Invero, Cass. n. 2232/2020, nel richiamare un orientamento ormai consolidato, ha osservato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Si è pure soggiunto che essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ed in questa prospettiva l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario nella sua interezza”
(Cass. n. 6749/2012).
Come puntualizzato, poi, da Cass. Sez. Lav. n. 28271/2022 (in una fattispecie in cui l'interesse ad agire per il solo accertamento dell'anzianità di servizio era stato escluso in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive), “si tratta di principio recentemente richiamato nella motivazione di Cass. S.U. n. 12903/2021 che,
6 seppure resa in fattispecie diversa da quella che qui viene in rilievo, ne ha tratto, quale conseguenza, l'inammissibilità dell'azione proposta dinanzi al giudice ordinario per ottenere
l'accertamento di un presupposto di fatto che costituisce elemento costitutivo di un diritto la cui cognizione è riservata al giudice contabile”.
2.5. Nel caso in esame, il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 durante il periodo di servizio pre-ruolo è stato espressamente invocato dalla parte ricorrente al solo fine di ottenere la maturazione “delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva” e, per l'effetto, la condanna del al CP_2 pagamento delle differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella fascia stipendiale spettante.
Tanto si evince dal complessivo esame del ricorso, non limitato alla parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, avendo parte ricorrente circoscritto il petitum immediato agli effetti dell'anzianità di servizio sul versante della progressione stipendiale (e delle conseguenti differenze retributive).
Non è stato, invece, prospettato - in via ulteriore - alcun risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, dovendosi soltanto soggiungere, in linea con un costante insegnamento di legittimità, che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n.
27151/2009; più di recente, Cass. Sez. II n. 12532/2024).
Ne consegue che, avendo la espressamente rinunciato ai capi di domanda aventi Parte_1
contenuto economico, la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità per l'anno 2013, ai soli fini giuridici, deve essere rigettata, poichè non sorretta da un concreto ed attuale interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In senso conforme s'è, peraltro, recentemente espresso questo Tribunale nella sentenza n.
1381/2025 (Giudice est., dott. Severino Antonucci), pronunciata nella causa iscritta al n.
8707/2024 R.G.L. in una fattispecie identica e perfettamente sovrapponibile a quella odierna.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopravvenuto solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7455/2024 R.G.L. e vertente tra le parti
7 in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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