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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 498 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Baunei presso lo studio dell'Avv. Stefano Orrù, che la rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
fu , , , fu fu CP_1 Per_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Per_2 CP_5
, , , , Per_1 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, fu , e Controparte_9 Controparte_7 Per_3 Controparte_10 CP_11
di ,
[...] CP_7 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.):
“voglia il Tribunale Ill.mo, ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare quanto esposto in premessa e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1
, corrente in Tertenia (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 proprietaria in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato ultraventennale, dell'unità immobiliare nell'abitato di Tertenia, così distinto al NCEU del Comune di Tertenia:
1. Foglio 15 particella 2609 sub. 3 (cat. B/5- Classe U- consistenza 32 m2 - rendita 23,14 €);
pagina 1 di 5
2. Foglio 15 particella 2609 sub. 4 (cat. B/5-Classe U – Consistenza82m2 – rendita 59,29 €));
3. Foglio 15 particella 2609 sub. 5 (cat. B/5-Classe U- Consistenza 150 m2- Rendita 108,46 €));
4. Foglio 15 particella 2609 sub. 6 (cat. B/5- Classe U- Consistenza 147 m2- rendita 106,29 €);
5. Foglio 15 particella 2609 sub. 7 (cat. B/5- Classe U-Consistenza 384 m2- Rendita277,65 €);
6. Foglio 15 particella 5632 sub. 2 (cat. F/1 – Consistenza 10 m2);
7. Foglio 15 particella 5632 sub. 3 (cat. F/1 – Consistenza 5 m2));
8. Foglio 15 particella 5632 sub. 4 (cat. F/1 – Consistenza 20 m2);
9. Foglio 15 particella 5633 sub. 2 (cat. F/1 consistenza 25 m2);
10. Foglio 15 particella 5633 sub. 3 (cat. F/1 – Consistenza 3 m2);
2) disporre che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro provveda alla trascrizione della sentenza, con suo esonero di responsabilità;
3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio solo in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
La ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare sita in Tertenia e distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 609, in attesa di nuova numerazione conseguente a riordino catastale.
L'attrice ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato della suddetta unità immobiliare da oltre vent'anni, sulla quale insiste il Centro Polifunzionale OCle. L'immobile è stato censito in data 10.01.2011 ed è derivato dalla fusione di diverse particelle.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato l'immobile in questione per scopi attinenti all'esercizio del culto cattolico, nonché di avere fatto predisporre il progetto per la realizzazione del Centro Polifunzionale
OCle, di avere fatto edificare la cappella feriale, la sagrestia con annessi servizi e di avere consentito a terzi l'utilizzo della sala giochi, oltre che edificato ed arredato la casa delle suore.
Con note ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c., l'attrice ha specificato il nuovo identificativo catastale dell'immobile oggetto della domanda.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 5 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'unità immobiliare oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dalla metà degli anni Ottanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte della sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno Parte_1 individuato con esattezza e precisione i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 29 Tes_1 Testimone_2 aprile 2025, e e rese all'udienza del 17 settembre 2025). Testimone_3 Testimone_4
Il teste ha riferito che, nell'anno Duemila, il parroco Don gli Testimone_4 Persona_4 aveva commissionato il progetto per la realizzazione del Centro OCle di Tertenia. In merito, il teste ha riferito di essersi occupato di identificare le porzioni di fabbricato Testimone_3 ricomprese nei terreni in possesso della OC da quelle ricomprese nei terreni per i quali la stessa pagina 3 di 5 dispone di atto pubblico, che, unitariamente considerate, costituiscono il complesso nella disponibilità della Chiesa.
I testi hanno riferito che, a metà degli anni Novanta (testi e anno Duemila, teste ) Tes_1 Tes_2 Tes_4 esistevano tre edifici, che si trovavano nella disponibilità della Parte_1 in Tertenia, alcuni dei quali erano stati acquistati dalla stessa e altri le erano stati concessi in Parte_1
Test donazione (teste . I testi hanno saputo riferire che il parroco, don aveva la disponibilità Tes_1 delle chiavi di tali strutture, per averle ricevute dal medesimo, in quanto collaboratori della OC, al fine di utilizzare i locali come deposito, ad esempio, per collocarvi sedie, arredi vari ingombranti e l'impalcatura del presepe (testi e . Tes_1 Tes_2
Test I testi hanno confermato che, alla fine degli anni Novanta, lo stesso don ha fatto demolire i tre edifici suddetti, per avere assistito alla demolizione e alla realizzazione del centro, in quanto frequentatori della OC (testi e ) o per avervi svolto degli interventi, tra cui la Tes_1 Tes_4 rimozione delle finestre, delle porte e delle grondaie degli edifici in demolizione (teste . Tes_2
Inoltre, i testi hanno riferito che il Centro Polifunzionale doveva sorgere sull'area nella quale erano stati demoliti gli edifici e che detti lavori erano stati eseguiti su iniziativa della OC, nella persona del parroco don Gli stessi hanno confermato che, in un primo momento, era Persona_4 stato completato il piano seminterrato della nuova struttura per la realizzazione della cappella feriale, della sala pastorale e dei servizi connessi. Il teste ha riferito di essere stato, all'epoca, il Tes_4 progettista ed il direttore dei lavori.
Inoltre, lo stesso teste ha riferito di avere ricevuto, nell'anno 2018, dal nuovo Parroco, don Tes_4
, l'incarico per la realizzazione del progetto per la costruzione della residenza delle suore, Persona_5 della quale era direttore dei lavori, che era sorta dopo il Centro Polifunzionale parrocchiale, la cappella feriale ed i servizi annessi. In merito, il teste ha riferito che, don l'aveva Tes_1 Persona_4 incaricato di fotografare lo stato di avanzamento dei lavori mediante un repertorio fotografico, come confermato anche dal teste - per essere sempre insieme a - il quale ha riferito che Tes_2 Tes_1
Per detta costruzione è stata completata dallo stesso Per_5
Infine, i testi hanno riferito che, durante l'esecuzione dei suddetti lavori, nessuno ha contestato il possesso della . Parte_1
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dell'assidua frequentazione della OC (teste il Tes_1 quale ha riferito di collaborare con la OC sin da ragazzo, in particolare occupandosi del pagina 4 di 5 giornalino della stessa, a titolo gratuito, oltre che di altre attività, come quella di educatore dei ragazzi;
teste ) o per avervi svolto dei lavori su incarico del parroco pro tempore (teste Testimone_2 [...]
, il quale ha riferito di avere svolto delle pratiche di riordino catastale per conto della Tes_3
OC, nella sua qualità di geometra;
teste il quale ha riferito di essere stato Testimone_4 incaricato da don di realizzare il progetto del Centro OCle di Tertenia). Persona_4
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante il progetto per la realizzazione del Centro Polifunzionale parrocchiale (doc. b, memoria ex art. 183, comma VI n. 2,
c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che la Parte_1
ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione per averli
[...] posseduto almeno dalla metà degli anni Ottanta ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara la Parte_1
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proprietaria
[...] P.IVA_1 degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia foglio 15,
particella 2609 sub. 3 (Categoria B/5), foglio 15, particella 2609 sub. 4 (Categoria B/5), foglio 15,
particella 2609 sub. 5 (Categoria B/5), foglio 15, particella 2609 sub. 6 (Categoria B/5), foglio 15,
particella 2609 sub. 7 (Categoria B/5), foglio 15, particella 5632 sub. 2 (Categoria F/1), foglio 15,
particella 5632 sub. 3 (Categoria F/1), foglio 15, particella 5632 sub. 4 (Categoria F/1), foglio 15,
particella 5633 sub. 2 (Categoria F/1), foglio 15, particella 5633 sub. 3 (Categoria F/1);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 498 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Baunei presso lo studio dell'Avv. Stefano Orrù, che la rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione, attrice contro
fu , , , fu fu CP_1 Per_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Per_2 CP_5
, , , , Per_1 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, fu , e Controparte_9 Controparte_7 Per_3 Controparte_10 CP_11
di ,
[...] CP_7 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.):
“voglia il Tribunale Ill.mo, ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare quanto esposto in premessa e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1
, corrente in Tertenia (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 proprietaria in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato ultraventennale, dell'unità immobiliare nell'abitato di Tertenia, così distinto al NCEU del Comune di Tertenia:
1. Foglio 15 particella 2609 sub. 3 (cat. B/5- Classe U- consistenza 32 m2 - rendita 23,14 €);
pagina 1 di 5
2. Foglio 15 particella 2609 sub. 4 (cat. B/5-Classe U – Consistenza82m2 – rendita 59,29 €));
3. Foglio 15 particella 2609 sub. 5 (cat. B/5-Classe U- Consistenza 150 m2- Rendita 108,46 €));
4. Foglio 15 particella 2609 sub. 6 (cat. B/5- Classe U- Consistenza 147 m2- rendita 106,29 €);
5. Foglio 15 particella 2609 sub. 7 (cat. B/5- Classe U-Consistenza 384 m2- Rendita277,65 €);
6. Foglio 15 particella 5632 sub. 2 (cat. F/1 – Consistenza 10 m2);
7. Foglio 15 particella 5632 sub. 3 (cat. F/1 – Consistenza 5 m2));
8. Foglio 15 particella 5632 sub. 4 (cat. F/1 – Consistenza 20 m2);
9. Foglio 15 particella 5633 sub. 2 (cat. F/1 consistenza 25 m2);
10. Foglio 15 particella 5633 sub. 3 (cat. F/1 – Consistenza 3 m2);
2) disporre che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro provveda alla trascrizione della sentenza, con suo esonero di responsabilità;
3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio solo in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
La ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare sita in Tertenia e distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 609, in attesa di nuova numerazione conseguente a riordino catastale.
L'attrice ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato della suddetta unità immobiliare da oltre vent'anni, sulla quale insiste il Centro Polifunzionale OCle. L'immobile è stato censito in data 10.01.2011 ed è derivato dalla fusione di diverse particelle.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato l'immobile in questione per scopi attinenti all'esercizio del culto cattolico, nonché di avere fatto predisporre il progetto per la realizzazione del Centro Polifunzionale
OCle, di avere fatto edificare la cappella feriale, la sagrestia con annessi servizi e di avere consentito a terzi l'utilizzo della sala giochi, oltre che edificato ed arredato la casa delle suore.
Con note ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c., l'attrice ha specificato il nuovo identificativo catastale dell'immobile oggetto della domanda.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 5 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'unità immobiliare oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dalla metà degli anni Ottanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte della sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno Parte_1 individuato con esattezza e precisione i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 29 Tes_1 Testimone_2 aprile 2025, e e rese all'udienza del 17 settembre 2025). Testimone_3 Testimone_4
Il teste ha riferito che, nell'anno Duemila, il parroco Don gli Testimone_4 Persona_4 aveva commissionato il progetto per la realizzazione del Centro OCle di Tertenia. In merito, il teste ha riferito di essersi occupato di identificare le porzioni di fabbricato Testimone_3 ricomprese nei terreni in possesso della OC da quelle ricomprese nei terreni per i quali la stessa pagina 3 di 5 dispone di atto pubblico, che, unitariamente considerate, costituiscono il complesso nella disponibilità della Chiesa.
I testi hanno riferito che, a metà degli anni Novanta (testi e anno Duemila, teste ) Tes_1 Tes_2 Tes_4 esistevano tre edifici, che si trovavano nella disponibilità della Parte_1 in Tertenia, alcuni dei quali erano stati acquistati dalla stessa e altri le erano stati concessi in Parte_1
Test donazione (teste . I testi hanno saputo riferire che il parroco, don aveva la disponibilità Tes_1 delle chiavi di tali strutture, per averle ricevute dal medesimo, in quanto collaboratori della OC, al fine di utilizzare i locali come deposito, ad esempio, per collocarvi sedie, arredi vari ingombranti e l'impalcatura del presepe (testi e . Tes_1 Tes_2
Test I testi hanno confermato che, alla fine degli anni Novanta, lo stesso don ha fatto demolire i tre edifici suddetti, per avere assistito alla demolizione e alla realizzazione del centro, in quanto frequentatori della OC (testi e ) o per avervi svolto degli interventi, tra cui la Tes_1 Tes_4 rimozione delle finestre, delle porte e delle grondaie degli edifici in demolizione (teste . Tes_2
Inoltre, i testi hanno riferito che il Centro Polifunzionale doveva sorgere sull'area nella quale erano stati demoliti gli edifici e che detti lavori erano stati eseguiti su iniziativa della OC, nella persona del parroco don Gli stessi hanno confermato che, in un primo momento, era Persona_4 stato completato il piano seminterrato della nuova struttura per la realizzazione della cappella feriale, della sala pastorale e dei servizi connessi. Il teste ha riferito di essere stato, all'epoca, il Tes_4 progettista ed il direttore dei lavori.
Inoltre, lo stesso teste ha riferito di avere ricevuto, nell'anno 2018, dal nuovo Parroco, don Tes_4
, l'incarico per la realizzazione del progetto per la costruzione della residenza delle suore, Persona_5 della quale era direttore dei lavori, che era sorta dopo il Centro Polifunzionale parrocchiale, la cappella feriale ed i servizi annessi. In merito, il teste ha riferito che, don l'aveva Tes_1 Persona_4 incaricato di fotografare lo stato di avanzamento dei lavori mediante un repertorio fotografico, come confermato anche dal teste - per essere sempre insieme a - il quale ha riferito che Tes_2 Tes_1
Per detta costruzione è stata completata dallo stesso Per_5
Infine, i testi hanno riferito che, durante l'esecuzione dei suddetti lavori, nessuno ha contestato il possesso della . Parte_1
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dell'assidua frequentazione della OC (teste il Tes_1 quale ha riferito di collaborare con la OC sin da ragazzo, in particolare occupandosi del pagina 4 di 5 giornalino della stessa, a titolo gratuito, oltre che di altre attività, come quella di educatore dei ragazzi;
teste ) o per avervi svolto dei lavori su incarico del parroco pro tempore (teste Testimone_2 [...]
, il quale ha riferito di avere svolto delle pratiche di riordino catastale per conto della Tes_3
OC, nella sua qualità di geometra;
teste il quale ha riferito di essere stato Testimone_4 incaricato da don di realizzare il progetto del Centro OCle di Tertenia). Persona_4
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante il progetto per la realizzazione del Centro Polifunzionale parrocchiale (doc. b, memoria ex art. 183, comma VI n. 2,
c.p.c.).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che la Parte_1
ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione per averli
[...] posseduto almeno dalla metà degli anni Ottanta ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara la Parte_1
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proprietaria
[...] P.IVA_1 degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia foglio 15,
particella 2609 sub. 3 (Categoria B/5), foglio 15, particella 2609 sub. 4 (Categoria B/5), foglio 15,
particella 2609 sub. 5 (Categoria B/5), foglio 15, particella 2609 sub. 6 (Categoria B/5), foglio 15,
particella 2609 sub. 7 (Categoria B/5), foglio 15, particella 5632 sub. 2 (Categoria F/1), foglio 15,
particella 5632 sub. 3 (Categoria F/1), foglio 15, particella 5632 sub. 4 (Categoria F/1), foglio 15,
particella 5633 sub. 2 (Categoria F/1), foglio 15, particella 5633 sub. 3 (Categoria F/1);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 5 di 5