Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/03/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
108/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere US Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza tenuta in data 17/11/2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. Mariani Francesca per il ricorrente, Ministero dell’Istruzione e del Merito non costituito;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 76017 del registro di Segreteria proposto da xx nato il omissis (omissis), rappresentato e difeso, dall’avvocato Francesca Mariani
(francescamariani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Donatello, n. 23;
contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di ex docente di educazione fisica in quiescenza dal 1.9.2012, ha convenuto in giudizio il Ministero indicato in epigrafe al fine di ottenere la riliquidazione della base pensionistica comprensiva dell’indennità integrativa speciale, a seguito del riconoscimento di differenze retributive per gli anni dal 2002/2003 al 2011/2012 da parte del Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro con sentenze 421/2014 e 839/2016.
In particolare, il Giudice del lavoro con la sentenza citata ha affermato che “La domanda di parte ricorrente è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Orbene, con il disposto del comma 3 dell'art. 76 del CCNL — comparto scuola del 23/07/2003, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata a decorrere dal I gennaio 2003 nello stipendio tabellare e ciò ha determinato una diversa quantificazione dell'importo orario rispetto alla preesistente normativa.
Ai fini della determinazione del parametro di riferimento per la liquidazione delle ore eccedenti l'avviamento alla pratica sportiva, la base di calcolo deve tener: conto del disposto del comma 2 dell'art. 85 del CCNL — comparto scuola 2003 che testualmente si trascrive "Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 4/8/1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica".
Il Ministero, alla luce della normativa richiamata, ha quindi errato nell'effettuare il calcolo dei compensi per le ore eccedenti senza considerare l'inglobamento nella voce della retribuzione base dell'indennità integrativa speciale.
Pertanto, nel caso in esame, ove i conteggi della parte ricorrente non sono stati compiutamente contestati ed appaiono corretti in relazione alle ore eccedenti l'orario di cattedra espletate, spetta alla medesima la somma di € 1.518,00 oltre interessi dalla maturazione al saldo”.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
3.A conclusione dell’udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
In tal senso si rileva che le ore eccedenti istituzionali, le ore eccedenti che derivano da cattedre strutturate oltre le 18 ore settimanali, sono valide ai fini pensionistici, perché considerate retribuzione strutturale e continuativa.
Ne consegue che una diversa e maggiore quantificazione delle ore eccedenti operata a seguito di sentenza favorevole del Giudice del lavoro, comporta anche l’obbligo per la Parte datoriale di versare i relativi contributi, con riflessi sulla pensione.
2. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Le spese legali in favore del ricorrente sono liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA.
Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025.
IL GIUDICE
US DI TO
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro LA AL LA CORTE DEI CONTI 17.03.2026 12:30:49 GMT+01:00