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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°4618 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(alla nascita Parte_1 Persona_1
), nata a [...], OW (Stati Uniti d'America) il 15.01.1967;
[...]
, nato a [...], UT (Stati Uniti Controparte_1
d'America) il 28.01.2000; , nato a Controparte_2
Salt Lake City, UT (Stati Uniti d'America) il 28.01.2000;
[...]
, nato a [...], NE (Stati Uniti d'America) Parte_2
l'11.04.1943; (alla nascita Parte_3 [...]
), nata ad [...], NE (Stati Uniti d'America) il Persona_2
04.02.1943; , nato a [...], OW (Stati Controparte_3
Uniti d'America) il 22.03.1968; Parte_4
(alla nascita ), nata a [...], Arizona Persona_3
(Stati Uniti d'America) il 30.01.1991, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_4
nato a [...], AD (Stati Uniti d'America) il 30.01.2015, e
[...]
, nato a [...], AD (Stati Uniti Parte_5
d'America) il 9.11.2020; , nato a [...] Controparte_4 Rapids, OW (Stati Uniti d'America) l'1.07.1992; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_5
nata a [...], AD (Stati Uniti d'America),
[...]
l'8.12.2014; , nata a [...], AD Controparte_5
(Stati Uniti d'America) il 14.04.2018, e Controparte_6
nato a [...], AD (Stati Uniti d'America) il
[...]
25.09.2019; , nata a [...], OW Parte_6
(Stati Uniti d'America) il 06.07.1994; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea
Permunian del Foro di Bologna, unitamente e separatamente all'avv. Marco
Permunian del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via
Alfonso Rubbiani n. 10 presso lo studio dell'avv. Andrea Permunian, in virtù
di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_7 CP_8
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/03/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (altrimenti Persona_6 conosciuta come , ad eccezione di Persona_7 [...]
(alla nascita ) la Parte_3 Persona_2
quale chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii in quanto coniugata con . Parte_2
nasceva a Termini Imerese (PA) l'1.11.1888 (doc. 1 Persona_6
produzione di parte ricorrente) da genitori italiani, ovvero Persona_8
e , ed emigrava negli Stati Uniti d'America ove, in data Persona_9
10.08.1904, contraeva matrimonio ad HA, NE (Stati Uniti
d'America - doc. 2) con il IG. (altrimenti conosciuto Controparte_9
come ), nato a [...] il [...] Persona_10
(doc. 3).
In costanza del loro matrimonio nasceva (altrimenti Persona_11
conosciuta come ) il 23.09.1906 ad HA, Persona_12
NE (Stati Uniti d'America - doc. 4), la quale alla nascita acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli e quella italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana.
Infatti, contrariamente al marito il quale si Controparte_9
naturalizzava cittadino statunitense in data 10.08.1921 (docc. 5 e 6) -
[...]
mai si naturalizzerà cittadina statunitense per sua espressa volontà Per_6
(docc. 7 e 8), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
In data 11.02.1926 ad HA, NE (Stati Uniti d'America) Per_11
(altrimenti conosciuta come ) contraeva
[...] Persona_12
matrimonio con (doc. 10). CP_3
In costanza del matrimonio tra e , Persona_11 CP_3 l'11.04.1943 nasceva ad HA, NE (Stati Uniti d'America) il ricorrente (doc. 13). Parte_2
In data 05.06.1965 il IG. contraeva matrimonio ad Parte_2
HA, NE (Stati Uniti d'America - doc. 14) con la ricorrente
[...]
nata il [...] ad [...], NE (Stati Uniti Persona_2
d'America - doc. 15), cittadina italiana iure matrimonii a far data del matrimonio con , cittadino italiano iure sanguinis, Parte_2
ovvero in data 05.06.1965.
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti Parte_1
(alla nascita ), a Muscatine,
[...] Persona_1
OW (Stati Uniti d'America - doc. 16) il 15.01.1967, e CP_3
, nato a [...], OW (Stati Uniti d'America - doc. 17) il
[...]
22.03.1968.
In data 13.08.1988, la IG.ra contraeva matrimonio a Persona_1
AD Springs, AD (Stati Uniti d'America) con il IG. Persona_13
momento da cui cominciava legittimamente ad utilizzare il
[...]
nome di (docc. 18 e 19). Parte_1
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti CP_1
a Salt Lake City, UT (Stati Uniti d'America - doc. 20) il
[...]
28.01.2000, e a Salt Lake City, UT Controparte_2
(Stati Uniti d'America - doc. 21) il 28.01.2000.
In data 23.12.1989, contraeva matrimonio ad Controparte_3
HA, NE (Stati Uniti d'America) con la IG.ra Persona_14
(doc. 22).
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti
[...]
[...] [...]
(alla nascita Parte_4 Persona_3
) a Tucson, Arizona (Stati Uniti d'America - doc. 23), il
[...]
30.01.1991, a Cedar Rapids, OW (Stati Controparte_4
Uniti d'America - doc. 24) l'01.07.1992, e Parte_6
nata a [...], AD (Stati Uniti d'America - doc.
[...]
25) il 06.07.1994.
In data 06.09.2013, contraeva matrimonio a Persona_3
Starbucks, AD (Stati Uniti d'America), con , Persona_15
momento da cui cominciava legittimamente ad essere conosciuta come
(doc. 26). Parte_4
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti Persona_4
a Denver, AD (Stati Uniti d'America - doc. 27), il
[...]
30.01.2015, e a Lone Tree, AD (Stati Parte_5
Uniti d'America - doc. 28) il 9.11.2020.
In data 08.12.2014, nasceva a Westminster, AD (Stati Uniti
d'America - doc. 29) la ricorrente (alla nascita Persona_5
), figlia del ricorrente Persona_16 Controparte_4
e di . Essendo nata al di
[...] Persona_17 Persona_5
fuori del vincolo matrimoniale dei genitori biologici, viene prodotta l'attestazione di riconoscimento volontario di paternità, tale da provare il vincolo di parentela intercorrente tra le parti menzionate (doc. 30).
In data 15.11.2019, i genitori della minore , Persona_16
ovvero alias e alias Persona_17 Persona_18 Controparte_4
chiedevano al Tribunale della Contea di Adams, Controparte_4
AD (Stati Uniti d'America) che il nome della propria figlia venisse legalmente modificato in (doc. 31). Persona_5
In data 06.08.2016, contraeva matrimonio a Controparte_4
Denver, AD (Stati Uniti d'America), con (doc. 32). Persona_17
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti CP_5
a Lafayette, AD (Stati Uniti d'America - doc. 33), il
[...]
14.04.2018, e a Lafayette, AD Controparte_6
(Stati Uniti d'America - doc. 34), il 25.09.2019.
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_6
italiana alla luce dell'allora vigente normativa (codice civile del 1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, Persona_11
tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_7
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 27.03.2025, parte ricorrente discuteva la causa e questo decidente tratteneva il procedimento in decisione riservandosi il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stata mai Persona_6
naturalizzata volontariamente cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia,
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con Persona_6
cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce
effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis è fondata.
***
La sig.ra (alla nascita Parte_3 [...]
) ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status Persona_2
di cittadina italiana per aver contratto matrimonio con il sig.
[...]
. Il ricorso, sul punto, è improcedibile. Parte_2
Infatti, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis alle rappresentanze consolari presso il paese di residenza, tenuto conto della situazione burocratica che affligge le dette rappresentanze (presso le quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), è possibile adire direttamente il Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tale orientamento, a cui questo giudice aderisce,
ritiene che i tempi di risposta in via amministrativa siano attualmente irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso della sig.ra Parte_3
(alla nascita ) è volto ad ottenere
[...] C.F._1 Persona_2
la cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii. Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile, la domanda per legge va previamente proposta alla PA competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741
7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sangiunis.
Giova a tale interpretazione, a parere di chi scrive, la lettura sistematica delle norme sul punto, laddove è proprio l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 che prevede che se “l'attore
risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza
italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre,
della madre o dell'avo cittadini italiani” ove il richiamo all'”avo” fonda,
evidentemente, la competenza territoriale per la sola cittadinanza iure
sanguinis.
Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto difese. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda avanzata da Parte_1
(alla nascita ), nata a [...], OW (Stati Pt_1 Persona_1
Uniti d'America) il 15.01.1967; , nato a Controparte_1
Salt Lake City, UT (Stati Uniti d'America) il 28.01.2000;
[...]
, nato a [...], UT (Stati Uniti Controparte_2
d'America) il 28.01.2000; , nato a [...], Parte_2
NE (Stati Uniti d'America) l'11.04.1943; CP_3
, nato a [...], OW (Stati Uniti d'America) il 22.03.1968;
[...]
(alla nascita Parte_4 [...]
), nata a [...], Arizona (Stati Uniti d'America) il Persona_3
30.01.1991, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nato a [...], AD Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 30.01.2015, e , Parte_5
nato a [...], AD (Stati Uniti d'America) il 9.11.2020;
, nato a [...], OW (Stati Uniti Controparte_4
d'America) l'1.07.1992; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a Persona_5
Westminster, AD (Stati Uniti d'America), l'8.12.2014;
[...]
, nata a [...], AD (Stati Uniti d'America) il CP_5
14.04.2018, e nato a [...], Controparte_6
AD (Stati Uniti d'America) il 25.09.2019; Parte_6
, nata a [...], OW (Stati Uniti d'America) il 06.07.1994; e,
[...]
per l'effetto, dichiara che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta dalla sig.ra (alla nascita Parte_3 C.F._1 Per_2
), nata ad [...], NE (Stati Uniti d'America) il 04.02.1943;
[...]
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 26/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°4618 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(alla nascita Parte_1 Persona_1
), nata a [...], OW (Stati Uniti d'America) il 15.01.1967;
[...]
, nato a [...], UT (Stati Uniti Controparte_1
d'America) il 28.01.2000; , nato a Controparte_2
Salt Lake City, UT (Stati Uniti d'America) il 28.01.2000;
[...]
, nato a [...], NE (Stati Uniti d'America) Parte_2
l'11.04.1943; (alla nascita Parte_3 [...]
), nata ad [...], NE (Stati Uniti d'America) il Persona_2
04.02.1943; , nato a [...], OW (Stati Controparte_3
Uniti d'America) il 22.03.1968; Parte_4
(alla nascita ), nata a [...], Arizona Persona_3
(Stati Uniti d'America) il 30.01.1991, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_4
nato a [...], AD (Stati Uniti d'America) il 30.01.2015, e
[...]
, nato a [...], AD (Stati Uniti Parte_5
d'America) il 9.11.2020; , nato a [...] Controparte_4 Rapids, OW (Stati Uniti d'America) l'1.07.1992; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_5
nata a [...], AD (Stati Uniti d'America),
[...]
l'8.12.2014; , nata a [...], AD Controparte_5
(Stati Uniti d'America) il 14.04.2018, e Controparte_6
nato a [...], AD (Stati Uniti d'America) il
[...]
25.09.2019; , nata a [...], OW Parte_6
(Stati Uniti d'America) il 06.07.1994; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea
Permunian del Foro di Bologna, unitamente e separatamente all'avv. Marco
Permunian del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via
Alfonso Rubbiani n. 10 presso lo studio dell'avv. Andrea Permunian, in virtù
di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_7 CP_8
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/03/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (altrimenti Persona_6 conosciuta come , ad eccezione di Persona_7 [...]
(alla nascita ) la Parte_3 Persona_2
quale chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii in quanto coniugata con . Parte_2
nasceva a Termini Imerese (PA) l'1.11.1888 (doc. 1 Persona_6
produzione di parte ricorrente) da genitori italiani, ovvero Persona_8
e , ed emigrava negli Stati Uniti d'America ove, in data Persona_9
10.08.1904, contraeva matrimonio ad HA, NE (Stati Uniti
d'America - doc. 2) con il IG. (altrimenti conosciuto Controparte_9
come ), nato a [...] il [...] Persona_10
(doc. 3).
In costanza del loro matrimonio nasceva (altrimenti Persona_11
conosciuta come ) il 23.09.1906 ad HA, Persona_12
NE (Stati Uniti d'America - doc. 4), la quale alla nascita acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli e quella italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana.
Infatti, contrariamente al marito il quale si Controparte_9
naturalizzava cittadino statunitense in data 10.08.1921 (docc. 5 e 6) -
[...]
mai si naturalizzerà cittadina statunitense per sua espressa volontà Per_6
(docc. 7 e 8), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
In data 11.02.1926 ad HA, NE (Stati Uniti d'America) Per_11
(altrimenti conosciuta come ) contraeva
[...] Persona_12
matrimonio con (doc. 10). CP_3
In costanza del matrimonio tra e , Persona_11 CP_3 l'11.04.1943 nasceva ad HA, NE (Stati Uniti d'America) il ricorrente (doc. 13). Parte_2
In data 05.06.1965 il IG. contraeva matrimonio ad Parte_2
HA, NE (Stati Uniti d'America - doc. 14) con la ricorrente
[...]
nata il [...] ad [...], NE (Stati Uniti Persona_2
d'America - doc. 15), cittadina italiana iure matrimonii a far data del matrimonio con , cittadino italiano iure sanguinis, Parte_2
ovvero in data 05.06.1965.
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti Parte_1
(alla nascita ), a Muscatine,
[...] Persona_1
OW (Stati Uniti d'America - doc. 16) il 15.01.1967, e CP_3
, nato a [...], OW (Stati Uniti d'America - doc. 17) il
[...]
22.03.1968.
In data 13.08.1988, la IG.ra contraeva matrimonio a Persona_1
AD Springs, AD (Stati Uniti d'America) con il IG. Persona_13
momento da cui cominciava legittimamente ad utilizzare il
[...]
nome di (docc. 18 e 19). Parte_1
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti CP_1
a Salt Lake City, UT (Stati Uniti d'America - doc. 20) il
[...]
28.01.2000, e a Salt Lake City, UT Controparte_2
(Stati Uniti d'America - doc. 21) il 28.01.2000.
In data 23.12.1989, contraeva matrimonio ad Controparte_3
HA, NE (Stati Uniti d'America) con la IG.ra Persona_14
(doc. 22).
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti
[...]
[...] [...]
(alla nascita Parte_4 Persona_3
) a Tucson, Arizona (Stati Uniti d'America - doc. 23), il
[...]
30.01.1991, a Cedar Rapids, OW (Stati Controparte_4
Uniti d'America - doc. 24) l'01.07.1992, e Parte_6
nata a [...], AD (Stati Uniti d'America - doc.
[...]
25) il 06.07.1994.
In data 06.09.2013, contraeva matrimonio a Persona_3
Starbucks, AD (Stati Uniti d'America), con , Persona_15
momento da cui cominciava legittimamente ad essere conosciuta come
(doc. 26). Parte_4
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti Persona_4
a Denver, AD (Stati Uniti d'America - doc. 27), il
[...]
30.01.2015, e a Lone Tree, AD (Stati Parte_5
Uniti d'America - doc. 28) il 9.11.2020.
In data 08.12.2014, nasceva a Westminster, AD (Stati Uniti
d'America - doc. 29) la ricorrente (alla nascita Persona_5
), figlia del ricorrente Persona_16 Controparte_4
e di . Essendo nata al di
[...] Persona_17 Persona_5
fuori del vincolo matrimoniale dei genitori biologici, viene prodotta l'attestazione di riconoscimento volontario di paternità, tale da provare il vincolo di parentela intercorrente tra le parti menzionate (doc. 30).
In data 15.11.2019, i genitori della minore , Persona_16
ovvero alias e alias Persona_17 Persona_18 Controparte_4
chiedevano al Tribunale della Contea di Adams, Controparte_4
AD (Stati Uniti d'America) che il nome della propria figlia venisse legalmente modificato in (doc. 31). Persona_5
In data 06.08.2016, contraeva matrimonio a Controparte_4
Denver, AD (Stati Uniti d'America), con (doc. 32). Persona_17
In costanza del loro matrimonio nascevano i ricorrenti CP_5
a Lafayette, AD (Stati Uniti d'America - doc. 33), il
[...]
14.04.2018, e a Lafayette, AD Controparte_6
(Stati Uniti d'America - doc. 34), il 25.09.2019.
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_6
italiana alla luce dell'allora vigente normativa (codice civile del 1865 e legge n.555 del 1912), in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, Persona_11
tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte
di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_7
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 27.03.2025, parte ricorrente discuteva la causa e questo decidente tratteneva il procedimento in decisione riservandosi il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stata mai Persona_6
naturalizzata volontariamente cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia,
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con Persona_6
cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce
effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis è fondata.
***
La sig.ra (alla nascita Parte_3 [...]
) ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status Persona_2
di cittadina italiana per aver contratto matrimonio con il sig.
[...]
. Il ricorso, sul punto, è improcedibile. Parte_2
Infatti, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis alle rappresentanze consolari presso il paese di residenza, tenuto conto della situazione burocratica che affligge le dette rappresentanze (presso le quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), è possibile adire direttamente il Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tale orientamento, a cui questo giudice aderisce,
ritiene che i tempi di risposta in via amministrativa siano attualmente irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso della sig.ra Parte_3
(alla nascita ) è volto ad ottenere
[...] C.F._1 Persona_2
la cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii. Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile, la domanda per legge va previamente proposta alla PA competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741
7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sangiunis.
Giova a tale interpretazione, a parere di chi scrive, la lettura sistematica delle norme sul punto, laddove è proprio l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 che prevede che se “l'attore
risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza
italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre,
della madre o dell'avo cittadini italiani” ove il richiamo all'”avo” fonda,
evidentemente, la competenza territoriale per la sola cittadinanza iure
sanguinis.
Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto difese. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda avanzata da Parte_1
(alla nascita ), nata a [...], OW (Stati Pt_1 Persona_1
Uniti d'America) il 15.01.1967; , nato a Controparte_1
Salt Lake City, UT (Stati Uniti d'America) il 28.01.2000;
[...]
, nato a [...], UT (Stati Uniti Controparte_2
d'America) il 28.01.2000; , nato a [...], Parte_2
NE (Stati Uniti d'America) l'11.04.1943; CP_3
, nato a [...], OW (Stati Uniti d'America) il 22.03.1968;
[...]
(alla nascita Parte_4 [...]
), nata a [...], Arizona (Stati Uniti d'America) il Persona_3
30.01.1991, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nato a [...], AD Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 30.01.2015, e , Parte_5
nato a [...], AD (Stati Uniti d'America) il 9.11.2020;
, nato a [...], OW (Stati Uniti Controparte_4
d'America) l'1.07.1992; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a Persona_5
Westminster, AD (Stati Uniti d'America), l'8.12.2014;
[...]
, nata a [...], AD (Stati Uniti d'America) il CP_5
14.04.2018, e nato a [...], Controparte_6
AD (Stati Uniti d'America) il 25.09.2019; Parte_6
, nata a [...], OW (Stati Uniti d'America) il 06.07.1994; e,
[...]
per l'effetto, dichiara che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta dalla sig.ra (alla nascita Parte_3 C.F._1 Per_2
), nata ad [...], NE (Stati Uniti d'America) il 04.02.1943;
[...]
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 26/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.