Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2025, proposto da
TI EN, IA RI, GI LL, TI LA, MA CE RI, TT TA, TE MA OS, SI SO, AR NN, OR DE TO, OR MA DE, EM HI, NN GH, EM IO US, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
1. del decreto ingiuntivo n. 444/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 28/10/2024;
2. del decreto ingiuntivo n. 426/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024;
3. del decreto ingiuntivo n. 535/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21/11/2024;
4. del decreto ingiuntivo n. 433/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024;
5. del decreto ingiuntivo n. 76/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 04/03/2025;
6. del decreto ingiuntivo n. 127/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 17/04/2025;
7. del decreto ingiuntivo n. 422/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 22/10/2024;
8. del decreto ingiuntivo n. 437/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 25/10/2024;
9. del decreto ingiuntivo n. 161/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14/05/2025;
10. del decreto ingiuntivo n. 96/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 19/03/2025;
11. del decreto ingiuntivo n. 211/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21/05/2024;
12. del decreto ingiuntivo n. 494/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 15/11/2024;
13. del decreto ingiuntivo n. 63/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 27/02/2025;
14. del decreto ingiuntivo n. 33/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 13/02/2024;
15. del decreto ingiuntivo n. 417/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 22/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa IC TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi in epigrafe indicati.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
I decreti ingiuntivi, notificati e non opposti, sono stati dichiarati esecutivi ex art. 647 c.p.c.
I decreti esecutivi sono stati notificati per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Nelle more del giudizio, come da dichiarazione di parte ricorrente, il Ministero ha adempiuto ad alcuni dei titoli esecutivi oggetto del procedimento, rimanendo tuttavia inadempiuti i seguenti decreti tra quelli riportati in epigrafe: n. 426/2024, n. 422/2024, n. 437/2024, n. 161/2025, n. 211/2024, n. 494/2024, n. 33/2024, n. 417/2024.
Ciò premesso, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai decreti ingiuntivi adempiuti, mentre accoglie il ricorso per i decreti n. 426/2024, n. 422/2024, n. 437/2024, n. 161/2025, n. 211/2024, n. 494/2024, n. 33/2024, n. 417/2024, stante la perdurante inadempienza dell’Amministrazione, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a darvi esecuzione entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della Regione EM Romagna, con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM Romagna (Sezione Seconda):
- dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 2000 (duemila), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
IC TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TT | UG Di ED |
IL SEGRETARIO