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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3586/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. FR UP Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3586/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] e residente in largo Gran Parte_1
Sasso n.19 ON (RM) C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Volturno n.45 C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Micòl Buonomo
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato l'8 settembre 2024, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 21 agosto 2021 in Parte_2
1 ON (RM), e precisando che dalla loro unione è nato il figlio (il 23 Per_1 maggio 2020), hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
In data 20 maggio 2025 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 novembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio prevede quanto segue:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i coniugi avranno l'affidamento condiviso del figlio , il quale sarà Per_1 collocato in modo paritario presso i genitori secondo il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo, di seguito riportati: collocamento paritario presso il padre
e presso la madre (3,5 giorni presso l'uno e 3,5 giorni presso l'altro genitore).
c) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa assegnata Pt_2 con tutto quanto in essa presente;
d) Ciascuno dei due genitori provvederà in modo autonomo al mantenimento del figlio, essendo lo stesso collocato in modo paritario presso i due genitori.
Le spese straordinarie (spese sportive, cure mediche, spese scolastiche, abiti e scarpe, ect.) nell'interesse del figlio minore saranno a carico del 50% tra i coniugi, come da protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il COA di Tivoli anche quando verrà attuato il collocamento paritario;
e) i coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico e/o le altre eventuali agevolazioni previste dalla legge per il figlio;
Per_1
f) In merito alle vacanze estive, il primo anno successivo all'omologa, potrà Per_1 trascorrere 7 gg consecutivi con ciascuno dei due genitori;
il secondo anno successivo all'omologa potrà trascorrere 10 gg consecutivi con ciascuno dei Per_1 due genitori;
il terzo anno successivo all'omologa potrà trascorrere 15 gg Per_1 consecutivi con ciascuno dei due genitori.
2 Il minore trascorrerà le feste e festività ed i compleanni propri e dei genitori, Per_1 ad anni alterni con il padre e la madre, ad es. il 24 dicembre con la madre ed il 25 con il padre, ad anni alterni;
il 31 dicembre un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, così anche l'epifania, Pasqua e Pasquetta e le altre festività durante l'anno:
g) Le parti potranno dare interpretazione più estensiva agli accordi convenendo insieme diverse e migliori soluzioni, nell'interesse particolare del figlio stesso.
h) Le parti in ogni caso prestano sin d'ora vicendevole assenso all'eventuale rilascio e/o rinnovo di passaporto valido per l'espatrio ed il minore ”.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione di udienza .
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in ON Parte_1 Parte_2
(RM) il 21 agosto 2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON (RM), atto n° 9, parte II, serie A, anno 20 21.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ON (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
La Giudice Il Presidente
UL LO FR UP
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. FR UP Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3586/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] e residente in largo Gran Parte_1
Sasso n.19 ON (RM) C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Volturno n.45 C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Micòl Buonomo
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato l'8 settembre 2024, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 21 agosto 2021 in Parte_2
1 ON (RM), e precisando che dalla loro unione è nato il figlio (il 23 Per_1 maggio 2020), hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
In data 20 maggio 2025 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 novembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio prevede quanto segue:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) i coniugi avranno l'affidamento condiviso del figlio , il quale sarà Per_1 collocato in modo paritario presso i genitori secondo il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo, di seguito riportati: collocamento paritario presso il padre
e presso la madre (3,5 giorni presso l'uno e 3,5 giorni presso l'altro genitore).
c) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa assegnata Pt_2 con tutto quanto in essa presente;
d) Ciascuno dei due genitori provvederà in modo autonomo al mantenimento del figlio, essendo lo stesso collocato in modo paritario presso i due genitori.
Le spese straordinarie (spese sportive, cure mediche, spese scolastiche, abiti e scarpe, ect.) nell'interesse del figlio minore saranno a carico del 50% tra i coniugi, come da protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il COA di Tivoli anche quando verrà attuato il collocamento paritario;
e) i coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico e/o le altre eventuali agevolazioni previste dalla legge per il figlio;
Per_1
f) In merito alle vacanze estive, il primo anno successivo all'omologa, potrà Per_1 trascorrere 7 gg consecutivi con ciascuno dei due genitori;
il secondo anno successivo all'omologa potrà trascorrere 10 gg consecutivi con ciascuno dei Per_1 due genitori;
il terzo anno successivo all'omologa potrà trascorrere 15 gg Per_1 consecutivi con ciascuno dei due genitori.
2 Il minore trascorrerà le feste e festività ed i compleanni propri e dei genitori, Per_1 ad anni alterni con il padre e la madre, ad es. il 24 dicembre con la madre ed il 25 con il padre, ad anni alterni;
il 31 dicembre un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, così anche l'epifania, Pasqua e Pasquetta e le altre festività durante l'anno:
g) Le parti potranno dare interpretazione più estensiva agli accordi convenendo insieme diverse e migliori soluzioni, nell'interesse particolare del figlio stesso.
h) Le parti in ogni caso prestano sin d'ora vicendevole assenso all'eventuale rilascio e/o rinnovo di passaporto valido per l'espatrio ed il minore ”.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione di udienza .
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in ON Parte_1 Parte_2
(RM) il 21 agosto 2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON (RM), atto n° 9, parte II, serie A, anno 20 21.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ON (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
La Giudice Il Presidente
UL LO FR UP
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