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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 7/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 7 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Patrizia Bisogno ed Eugenio De Paola giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
Giulia Montuoro che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12380/2024, pubblicata in data 04/12/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 5.3.2024 , premesso di aver Parte_1 lavorato sin dal 1.4.2021 alle dipendenze della come Controparte_1 operatore socio sanitario, livello C3, presso il Centro Educazione Motoria sito in via B. Ramazzini 31, impugnava il licenziamento disciplinare CP_1 intimatole con lettera del 8.11.2023 all'esito della contestazione del 13.10.2023 in relazione al seguente addebito: “Da una verifica svolta direttamente sul posto di lavoro è emerso che Lei, alle ore 3.00 circa del 28.09.2023, si trovava seduta sul divano a guardare la televisione da sola, anziché svolgere la sua prestazione lavorativa. Per di più, invece di prestare assistenza all'utente del CEM SI. Lei onde abdicare alle Pt_2 proprie mansioni, ha costretto quest'ultimo alla sostanziale immobilità attorcigliandogli un lenzuolo intorno alle braccia, così da inibire i suoi movimenti. Con la Sua inqualificabile condotta, Lei ha esercitato un palese sopruso nei confronti dell'utente del determinando, altresì, sgomento, allarme e apprensione in tutta la struttura sanitaria dove sono ospitati soggetti affetti da gravi patologie croniche nei regimi di degenza residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale, violando i più fondamentali doveri di correttezza, buona fede e diligenza sottesi al rapporto di lavoro, con conseguente grave incidenza negativa sul vincolo fiduciario. Tale circostanza di fatto – finanche rilevante sotto il profilo penale- costituisce una grave violazione dei suoi obblighi di diligenza e correttezza derivati dalla
Legge (art. 2104 del codice civile) e dalla contrattazione collettiva applicabile. Oltretutto, il grave inadempimento contestato è occorso nell'espletamento della Sua prestazione lavorativa specificamente collocata nel periodo notturno e dunque comportante la relativa maggiorazione retributiva, ai sensi del CCNL ANPAS. Tanto Le contestiamo ad ogni effetto di legge, di
Contratto Collettivo (in particolare ex artt. 35 e 36 del CCNL ANPAS) e del codice Etico della ”. Assumeva l'illegittimità dell'intimato Controparte_1 licenziamento per insussistenza del fatto contestato e per sproporzione della sanzione, essendo la condotta addebitata punita dal CCNL con sanzioni conservative;
deduceva altresì la nullità del licenziamento per omessa specificazione dei motivi, in violazione dell'art. 36, comma 6, del CCNL. Concludeva chiedendo: “in via principale, accertare e dichiarare, ex art. 3, comma 2,
D. Lgs. n. 23/2015, l'insussistenza dei motivi posti a fondamento del licenziamento per 3
giusta causa intimato alla SI.ra dalla Croce Rossa Italiana – Parte_1
Comitato Area Metropolitana di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con lettera dell' 08.11.2023 con decorrenza dal 13.10.2023; accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla SI.ra dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Parte_1
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con lettera dell'
08.11.2023 con decorrenza dal 13.10.2023, per i motivi di cui alle premesse e per l'effetto annullare il licenziamento ed ordinare alla società resistente l'immediata reintegra della
SI.ra nel posto di lavoro senza soluzione di continuità; Parte_1 condannare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della SI.ra
[...] di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto Parte_1 pari ad €. 1.896,67 (€. 1.625,72 retribuzione mensile X 14 mensilità = 22.760,08 : 12 mesi = €. 1.896,67) oltre interessi e rivalutazione, dal giorno del licenziamento
(13.10.2023) sino a quello dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra;
in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria ex art. 3 co. 1 D.Lgs n. 23/2015, da quantificarsi in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari €. 1.896,67, o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali;
in via ulteriormente subordinata condannare Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria ex art. 4 D.Lgs n. 23/2015, in misura non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Il Tribunale, all'esito della espletata istruttoria, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Osservava il Tribunale che la ricorrente non aveva sostanzialmente negato il fatto di aver avvolto le mani della paziente nel lenzuolo, ma solo di averlo fatto 4
immobilizzandola come nelle fotografie prodotte dalla parte resistente. Rilevava il Tribunale che dall'espletata istruttoria era emerso che la Pt_4 paziente gravemente disabile, aveva il riflesso di portare le mani alla bocca e procurarsi il vomito per cui il personale sanitario le faceva indossare apposite manopole di protezione, anche se non vi era indicazione di portarle di notte in quanto durante il sonno non portava le mani alla bocca. Dall'esame della cartella clinica della , della quale il Tribunale disponeva l'acquisizione, Pt_4 emergeva che non vi erano prescrizioni per l'uso di mezzi di contenzione ed i testi avevano riferito che, qualora le manopole non fossero disponibili, per impedire alla paziente di portare le mani alla bocca si utilizzavano guantoni da cucina oppure le si infilavano le braccia in una traversa di lenzuolo ovvero si posizionava il lenzuolo come una mantella a copertura delle braccia.
Ricostruita la distinzione fra mezzi di contenzione e mezzi di prevenzione, osservava il Tribunale i primi immobilizzano il paziente mentre i secondi gli lasciano la libertà di movimento. La teste aveva confermato di aver lei Tes_1 stessa scattato le fotografie che ritraevano la legata con un lenzuolo Pt_2 attorno al corpo, precisando di averla trovata così durante l'accesso di controllo effettuato per altro paziente e di essere tornata la mattina seguente e, trovata la paziente ancora immobilizzata, aveva scattato le fotografie prodotte in atti. Disattesi i rilievi sulla data delle foto in esame, il Tribunale riteneva che la grave negligenza della lavoratrice e la violazione dei doveri connessi alle sue mansioni di operatore socio sanitario fossero idonei ad determinare il venir meno della fiducia nel corretto adempimento della prestazione. Infine, escludeva qualsivoglia lesione del diritto di difesa nella mancata esibizione delle foto in questione nel corso del procedimento disciplinare.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
formulando sei articolati motivi di gravame e chiedendo, in riforma
[...] della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese processuali.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'insussistenza e lacunosità della motivazione e assume l'erroneità delle statuizioni sull'omessa 5
contestazione dell'addebito da parte della mentre con il secondo Pt_1 motivo di gravame lamenta l'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali ed in particolare di quella della teste Osserva la Corte che la non Tes_1 Pt_1 ha mai contestato di aver posto il lenzuolo sulla paziente , assumendo Pt_4 invece di averlo posizionato correttamente in modo “… che le mani della sig.ra erano libere di muoversi in quanto, essendo inserite nel lenzuolo in maniera Pt_4 comoda, potevano essere portate alla bocca ma non potevano essere inserite nel cavo orale grazie alla presenza del lenzuolo” (vd. pag. 6 dell'originario ricorso introduttivo).
In sostanza la lavoratrice non ha contestato di aver utilizzato il lenzuolo, ma solo le modalità del suo posizionamento. Tali modalità sono però state confermate dalla teste che ha dichiarato: “Nel settembre 2023 la Tes_1 [...]
non aveva indicazione di portare i guanti di notte, per quanto a mia Pt_2 conoscenza se dorme la non porta le mani alla bocca, sicché non si Pt_2 provoca il vomito. Tuttavia, l'OSS di notte è solo e se la si fosse Pt_2 portata le mani alla bocca avrebbe vomitato, con la necessità di cambiarla, essendo da solo in turno. Posso pertanto dire che fosse una abitudine dell'operatore quella di mettere alla i guanti anche la notte. Preciso Pt_2 meglio. L'indicazione medica a farle indossare i guanti di notte non c'è mai stata. Con il fratello individuammo la possibilità di farle mettere guanti da sci, che risultavano funzionali. Per tale ragione scrissi io di mia iniziativa una Mail con l'indicazione di farle indossare tali guanti sia di giorno che di notte, ciò perché avevo verificato che utilizzassero al posto dei guanti traverse o bavaglini. Fu però una mia iniziativa. Neanche la traversa era prevista quale indicazione. (…) Non esiste tale regola, né per la né per nessun Pt_2 altro. La contenzione deve essere autorizzata dal medico e solo per un breve periodo e in caso di reale pericolo per il paziente. (…) C'era la abitudine degli OSS di utilizzare lenzuola messe come bavaglino per impedirle di estrarre le mani da sotto e portarle alla bocca. Io personalmente però questo non lo ho mai visto. Invece l'ho vista con i guanti oppure con i bavaglini normali – che sono lunghi grosso modo fino alla vita”. La teste ha poi confermato di aver trovato la nel salone davanti alla TV il giorno 28 settembre 2023 alle 3 Pt_1 di notte, precisando che “… sarebbe stato strano vederla fare altro. Messi a letto i pazienti, grosso modo tra le 19:00 alle 20:00, intorno alle 23:00 gli OSS hanno già terminato gli ulteriori compiti di ordine e pulizia, sicché devono semplicemente rimanere a disposizione e fare il giro letti per vedere che sia 6
tutto in ordine e i pazienti calmi. (…) Mi viene esibito il doc. 10 allegato alla memoria di costituzione, sono 2 foto, le ho scattate io. Ho fatto il controllo intorno alle 3:00 di notte insieme alla dott. e al dott. avendo R_ Per_2 verificato che la paziente era posta con un lenzuolo attorcigliato Pt_2 intorno al corpo e ritenendolo non corretto abbiamo fatto il verbale. Le fotografie le ho scattate io la mattina seguente, tant'è vero che c'è luce, e la paziente si trovava ancora nella stessa condizione che avevamo visto alle 3:00 di notte. Alle 7:00/7:30 del mattino ho chiesto agli OSS entrati in turno mattutino, e mi sembra perché la Persona_3 Persona_4 Pt_2 si trovasse in tale condizione e mi hanno risposto che alcuni colleghi del turno di notte lo facevano. Ciò che mi meravigliò fu che nessuno degli operatori subentrati in turno quella mattina, né l'infermiere, avessero segnalato la cosa, come se fosse per loro normale. Preciso che il cambio turno degli operatori sanitari è alle 7:00 del mattino e quella mattina quando io sono tornata per fare le fotografie avevano già iniziato a fare l'igiene personale ad alcuni pazienti, sicché probabilmente erano quasi le 7:30. Io non sono entrata per fare le fotografie, sono entrata per vedere se gli operatori della mattina l'avessero liberata e avendo verificato che non era accaduto, ho scattato le fotografie.
Quando sono entrata nella stanza della la era con me. Voglio Pt_2 Pt_1 precisare che il nostro controllo era mirato, ma non alle condizioni della
[...]
, bensì alle condizioni del paziente avendo ricevuto Pt_2 Persona_5 lamentele da parte di sua sorella, che, avendo trovato una cintura e un laccio, riteneva che lo legassero di notte per impedirgli di infilare le mani nel pannolone. Noi intervenimmo pertanto per la verifica delle condizioni del
Quanto alle condizioni in cui trovai quella notte la si Per_5 Pt_2 vedono chiaramente nella fotografia che ho scattato la mattina successiva, il lenzuolo non passa sotto il materasso, bensì è attorcigliato intorno al suo corpo. Sono certa che il lenzuolo fosse messo alle 7:00 del mattino - quando ho fatto la fotografia - esattamente nello stesso modo in cui l'avevo visto poche ore prima, durante il controllo notturno. Mi viene fatto notare che presenti delle macchie, come anche ve ne sono intorno alla bocca della paziente e posso dire che i pazienti ricevono la colazione anche prima delle 5:00 del mattino, e viene sempre somministrata loro a letto, quindi evidentemente quantomeno in quel caso mentre la era immobilizzata Pt_2 con il lenzuolo. (…) Quando facemmo l'accesso notturno, nella stanza della 7
entrammo soltanto io e la ricorrente, mentre e Pt_2 R_ Per_2
l'infermiere restarono nel corridoio, davanti la porta. Appena Testimone_2 uscita dalla stanza della ho riferito a e che la paziente Pt_2 R_ Tes_3 era legata, non ricordo se loro sono entrati per verificare. Finito il giro dei pazienti siamo andati in ufficio a parlare, io, e e R_ Per_2 Tes_2 quest'ultimo si lamentava della “insubordinazione” degli OSS che li chiamavano per questioni insulse ma poi non chiedevano le autorizzazioni e facevano come a loro pareva. Non ricordo se dissi a che avevo visto la Tes_2 legata, forse sì, ma non mi ricordo l'eventuale sua risposta. Il Pt_2 responsabile tra di noi era la io mi occupai di redigere il verbale, sicché R_ potrebbe averne parlato con lei”. Contrariamente a quanto dedotto nel secondo motivo di gravame, le dichiarazioni della teste risultano pienamente attendibili ed idonee a Tes_1 comprovare il fatto contestato. La circostanza che vi fosse stato il cambio turno degli operatori sanitari alle 7,00 e la teste abbia trovato, nonostante l'intervento dei colleghi del turno della mattina, la ancora Pt_4 immobilizzata ed avvolta nel lenzuolo non inficia le dichiarazioni secondo cui il lenzuolo era posizionato nello stesso identico modo in cui lo era alle 3 di notte. Né appare contraddittoria l'affermazione che quando sono state scattate le fotografie “… avevano già iniziato a fare l'igiene personale ad alcuni pazienti, sicché probabilmente erano quasi le 7:30”, essendo evidente che tali operazioni di igiene fossero iniziate su altri pazienti e non ancora sulla
[...]
mentre risulta che la stessa sia stata costretta a mangiare la colazione Pt_4
(che veniva servita verso le 5 del mattino, quindi durante il turno della ) Pt_1 con le braccia immobilizzate dal lenzuolo. Neppure determina il venir meno del fatto contestato la circostanza che le fotografie ritraenti la sottoposizione della paziente a mezzi di contenzione non autorizzati siano state scattate la mattina anziché alle 3 di notte. Appare poi pienamente logico che la RU non sia intervenuta a slegare la paziente quando l'ha vista avvolta nel lenzuolo alle
3 di notte in quanto, non essendo medico ma amministrativo, non avrebbe potuto sapere se si trattava di una misura di contenzione momentanea autorizzata ovvero resasi indispensabile nell'urgenza, oppure di un abuso sulla paziente che, come confermato dalla teste, si è protratto sino al mattino dopo.
Inoltre, la circostanza che le fotografie in questione siano state scattate la mattina del 28.9.2023 intorno alle 7,30 è stata confermata dalla teste per Tes_1 8
cui del tutto irrilevante è la diversa data risultante dalle “proprietà della foto all.n.10” ed è superflua l'acquisizione delle foto in originale in formato digitale
“jpg”.
Anche il terzo motivo di gravame deve essere disatteso. Osserva la Corte che è pacifico ed incontroverso che non fossero prescritti mezzi di contenzione per la paziente talché la cartella clinica della stessa Pt_4 ovvero il suo diario clinico depositato dalla in primo grado è del CP_1 tutto irrilevante ai fini della decisione, avendo l'appellante contestato solo di aver utilizzato il lenzuolo come mezzo di contenzione, senza mai dedurre che l'utilizzo di tali mezzi fosse autorizzato sulla base di una prescrizione medica.
Per tacer del fatto che la circostanza che il “modulo di autorizzazione all'uso dei mezzi di contenzione ” sia completamente in bianco, tranne il nome della paziente ed il numero di riferimento della stessa 17/23, Pt_4 conferma l'insussistenza di prescrizioni mediche in tal senso.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante censura l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e la carenza di motivazione su un punto determinante ai fini della decisione. Invero, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante il fatto contestato non è l'essere stata sul divano a guardare la televisione alle 3 di notte, bensì di averlo fatto dopo aver costretto la paziente “… alla Pt_2 sostanziale immobilità attorcigliandogli un lenzuolo intorno alle braccia, così da inibire i suoi movimenti”, ponendo in essere “… un palese sopruso nei confronti dell'utente …” (vd. lettera di contestazione). Dunque, se è pienamente lecita la condotta della lavoratrice che, dopo aver assolto ai suoi doveri, si trattiene davanti alla televisione svolgendo mansioni di attesa e sorveglianza, la gravità della condotta contestata consiste nell'aver immobilizzato una paziente affidata alle sue cure, attorcigliandole un lenzuolo intorno al busto ed alle braccia per immobilizzarla.
Deve altresì essere disatteso il quinto motivo di gravame col quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle deduzioni circa la riconducibilità della condotta contestata a fattispecie punite dal CCNL con sanzione conservativa. L'art. 36, comma 4 del CCNL prevede che: “Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Organizzazione: richiamo verbale;
richiamo scritto;
9
multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che: (…) c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
(…) f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
(…) k) ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale”. Il successivo comma 6 stabilisce però che “Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: a) nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; (…)”. Il Tribunale ha ben evidenziato la gravità della condotta posta in essere dalla lavoratrice al punto 3.5 della gravata sentenza, ponendo in relazione la condotta posta in essere con il ruolo di operatore socio sanitario rivestito e le funzioni espletate di assistenza, sorveglianza, igiene e cura dei pazienti affetti da gravi disabilità. Le argomentazioni dell'appellante on si confrontano con le argomentazioni del Tribunale secondo cui “D'altro canto, l'essersi difesa con giustificazioni che richiamano la prassi asseritamente invalsa nella struttura - in giudizio non dimostrata con riferimento all'abuso di mezzi di contenzione - denota scarsa consapevolezza della gravità della condotta tenuta e, in definitiva, un intento preponderante di proteggere se stessa da possibili conseguenze disciplinari, anche a discapito dell'interesse dei pazienti, sì da comportare, necessariamente, il dubbio nella futura correttezza dell'adempimento e la lesione del vincolo fiduciario. La sanzione espulsiva adottata risulta, pertanto, proporzionata alla gravità dei fatti, non vertendosi affatto, come pur preteso, in fattispecie punita con sanzione conservativa.
3.6 Sulla scorta di tali considerazioni, pare, invero, al decidente che la condotta accertata in giudizio integri una violazione degli elementi fondamentali del rapporto talmente grave da porre legittimamente in dubbio il futuro, corretto, adempimento delle obbligazioni 10
contrattuali da parte del prestatore di lavoro, giustificando, sul piano causale, il recesso datoriale” (pag. 13 della sentenza appellata). Dunque, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il Tribunale ha condivisibilmente chiarito che la gravità della condotta posta in essere, da valutarsi in relazione alle specifiche mansioni rivestite, esclude la riconducibilità della condotta alle fattispecie punite con sanzione conservativa.
Da ultimo, deve essere disatteso il sesto motivo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di ordine di esibizione della cartella clinica della e della Pt_2 fotografia in originale. Trattasi di istanze implicitamente respinte dal Tribunale
e che questa Corte, come già sopra evidenziato, ritiene superflue ai fini della decisione, atteso che la sussistenza dei fatti risulta già comprovata dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste che ha confermato di aver Tes_1 scattato le fotografie prodotte in atti mentre è incontroverso che non vi fossero prescrizioni mediche di contenzione della paziente, tanto è che l'appellante assume di non averle mai adottate. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. 11
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 7/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 7 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Patrizia Bisogno ed Eugenio De Paola giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
Giulia Montuoro che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12380/2024, pubblicata in data 04/12/2024 2
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Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 5.3.2024 , premesso di aver Parte_1 lavorato sin dal 1.4.2021 alle dipendenze della come Controparte_1 operatore socio sanitario, livello C3, presso il Centro Educazione Motoria sito in via B. Ramazzini 31, impugnava il licenziamento disciplinare CP_1 intimatole con lettera del 8.11.2023 all'esito della contestazione del 13.10.2023 in relazione al seguente addebito: “Da una verifica svolta direttamente sul posto di lavoro è emerso che Lei, alle ore 3.00 circa del 28.09.2023, si trovava seduta sul divano a guardare la televisione da sola, anziché svolgere la sua prestazione lavorativa. Per di più, invece di prestare assistenza all'utente del CEM SI. Lei onde abdicare alle Pt_2 proprie mansioni, ha costretto quest'ultimo alla sostanziale immobilità attorcigliandogli un lenzuolo intorno alle braccia, così da inibire i suoi movimenti. Con la Sua inqualificabile condotta, Lei ha esercitato un palese sopruso nei confronti dell'utente del determinando, altresì, sgomento, allarme e apprensione in tutta la struttura sanitaria dove sono ospitati soggetti affetti da gravi patologie croniche nei regimi di degenza residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale, violando i più fondamentali doveri di correttezza, buona fede e diligenza sottesi al rapporto di lavoro, con conseguente grave incidenza negativa sul vincolo fiduciario. Tale circostanza di fatto – finanche rilevante sotto il profilo penale- costituisce una grave violazione dei suoi obblighi di diligenza e correttezza derivati dalla
Legge (art. 2104 del codice civile) e dalla contrattazione collettiva applicabile. Oltretutto, il grave inadempimento contestato è occorso nell'espletamento della Sua prestazione lavorativa specificamente collocata nel periodo notturno e dunque comportante la relativa maggiorazione retributiva, ai sensi del CCNL ANPAS. Tanto Le contestiamo ad ogni effetto di legge, di
Contratto Collettivo (in particolare ex artt. 35 e 36 del CCNL ANPAS) e del codice Etico della ”. Assumeva l'illegittimità dell'intimato Controparte_1 licenziamento per insussistenza del fatto contestato e per sproporzione della sanzione, essendo la condotta addebitata punita dal CCNL con sanzioni conservative;
deduceva altresì la nullità del licenziamento per omessa specificazione dei motivi, in violazione dell'art. 36, comma 6, del CCNL. Concludeva chiedendo: “in via principale, accertare e dichiarare, ex art. 3, comma 2,
D. Lgs. n. 23/2015, l'insussistenza dei motivi posti a fondamento del licenziamento per 3
giusta causa intimato alla SI.ra dalla Croce Rossa Italiana – Parte_1
Comitato Area Metropolitana di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con lettera dell' 08.11.2023 con decorrenza dal 13.10.2023; accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla SI.ra dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Parte_1
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con lettera dell'
08.11.2023 con decorrenza dal 13.10.2023, per i motivi di cui alle premesse e per l'effetto annullare il licenziamento ed ordinare alla società resistente l'immediata reintegra della
SI.ra nel posto di lavoro senza soluzione di continuità; Parte_1 condannare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della SI.ra
[...] di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto Parte_1 pari ad €. 1.896,67 (€. 1.625,72 retribuzione mensile X 14 mensilità = 22.760,08 : 12 mesi = €. 1.896,67) oltre interessi e rivalutazione, dal giorno del licenziamento
(13.10.2023) sino a quello dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra;
in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria ex art. 3 co. 1 D.Lgs n. 23/2015, da quantificarsi in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari €. 1.896,67, o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali;
in via ulteriormente subordinata condannare Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria ex art. 4 D.Lgs n. 23/2015, in misura non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Il Tribunale, all'esito della espletata istruttoria, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Osservava il Tribunale che la ricorrente non aveva sostanzialmente negato il fatto di aver avvolto le mani della paziente nel lenzuolo, ma solo di averlo fatto 4
immobilizzandola come nelle fotografie prodotte dalla parte resistente. Rilevava il Tribunale che dall'espletata istruttoria era emerso che la Pt_4 paziente gravemente disabile, aveva il riflesso di portare le mani alla bocca e procurarsi il vomito per cui il personale sanitario le faceva indossare apposite manopole di protezione, anche se non vi era indicazione di portarle di notte in quanto durante il sonno non portava le mani alla bocca. Dall'esame della cartella clinica della , della quale il Tribunale disponeva l'acquisizione, Pt_4 emergeva che non vi erano prescrizioni per l'uso di mezzi di contenzione ed i testi avevano riferito che, qualora le manopole non fossero disponibili, per impedire alla paziente di portare le mani alla bocca si utilizzavano guantoni da cucina oppure le si infilavano le braccia in una traversa di lenzuolo ovvero si posizionava il lenzuolo come una mantella a copertura delle braccia.
Ricostruita la distinzione fra mezzi di contenzione e mezzi di prevenzione, osservava il Tribunale i primi immobilizzano il paziente mentre i secondi gli lasciano la libertà di movimento. La teste aveva confermato di aver lei Tes_1 stessa scattato le fotografie che ritraevano la legata con un lenzuolo Pt_2 attorno al corpo, precisando di averla trovata così durante l'accesso di controllo effettuato per altro paziente e di essere tornata la mattina seguente e, trovata la paziente ancora immobilizzata, aveva scattato le fotografie prodotte in atti. Disattesi i rilievi sulla data delle foto in esame, il Tribunale riteneva che la grave negligenza della lavoratrice e la violazione dei doveri connessi alle sue mansioni di operatore socio sanitario fossero idonei ad determinare il venir meno della fiducia nel corretto adempimento della prestazione. Infine, escludeva qualsivoglia lesione del diritto di difesa nella mancata esibizione delle foto in questione nel corso del procedimento disciplinare.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
formulando sei articolati motivi di gravame e chiedendo, in riforma
[...] della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese processuali.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'insussistenza e lacunosità della motivazione e assume l'erroneità delle statuizioni sull'omessa 5
contestazione dell'addebito da parte della mentre con il secondo Pt_1 motivo di gravame lamenta l'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali ed in particolare di quella della teste Osserva la Corte che la non Tes_1 Pt_1 ha mai contestato di aver posto il lenzuolo sulla paziente , assumendo Pt_4 invece di averlo posizionato correttamente in modo “… che le mani della sig.ra erano libere di muoversi in quanto, essendo inserite nel lenzuolo in maniera Pt_4 comoda, potevano essere portate alla bocca ma non potevano essere inserite nel cavo orale grazie alla presenza del lenzuolo” (vd. pag. 6 dell'originario ricorso introduttivo).
In sostanza la lavoratrice non ha contestato di aver utilizzato il lenzuolo, ma solo le modalità del suo posizionamento. Tali modalità sono però state confermate dalla teste che ha dichiarato: “Nel settembre 2023 la Tes_1 [...]
non aveva indicazione di portare i guanti di notte, per quanto a mia Pt_2 conoscenza se dorme la non porta le mani alla bocca, sicché non si Pt_2 provoca il vomito. Tuttavia, l'OSS di notte è solo e se la si fosse Pt_2 portata le mani alla bocca avrebbe vomitato, con la necessità di cambiarla, essendo da solo in turno. Posso pertanto dire che fosse una abitudine dell'operatore quella di mettere alla i guanti anche la notte. Preciso Pt_2 meglio. L'indicazione medica a farle indossare i guanti di notte non c'è mai stata. Con il fratello individuammo la possibilità di farle mettere guanti da sci, che risultavano funzionali. Per tale ragione scrissi io di mia iniziativa una Mail con l'indicazione di farle indossare tali guanti sia di giorno che di notte, ciò perché avevo verificato che utilizzassero al posto dei guanti traverse o bavaglini. Fu però una mia iniziativa. Neanche la traversa era prevista quale indicazione. (…) Non esiste tale regola, né per la né per nessun Pt_2 altro. La contenzione deve essere autorizzata dal medico e solo per un breve periodo e in caso di reale pericolo per il paziente. (…) C'era la abitudine degli OSS di utilizzare lenzuola messe come bavaglino per impedirle di estrarre le mani da sotto e portarle alla bocca. Io personalmente però questo non lo ho mai visto. Invece l'ho vista con i guanti oppure con i bavaglini normali – che sono lunghi grosso modo fino alla vita”. La teste ha poi confermato di aver trovato la nel salone davanti alla TV il giorno 28 settembre 2023 alle 3 Pt_1 di notte, precisando che “… sarebbe stato strano vederla fare altro. Messi a letto i pazienti, grosso modo tra le 19:00 alle 20:00, intorno alle 23:00 gli OSS hanno già terminato gli ulteriori compiti di ordine e pulizia, sicché devono semplicemente rimanere a disposizione e fare il giro letti per vedere che sia 6
tutto in ordine e i pazienti calmi. (…) Mi viene esibito il doc. 10 allegato alla memoria di costituzione, sono 2 foto, le ho scattate io. Ho fatto il controllo intorno alle 3:00 di notte insieme alla dott. e al dott. avendo R_ Per_2 verificato che la paziente era posta con un lenzuolo attorcigliato Pt_2 intorno al corpo e ritenendolo non corretto abbiamo fatto il verbale. Le fotografie le ho scattate io la mattina seguente, tant'è vero che c'è luce, e la paziente si trovava ancora nella stessa condizione che avevamo visto alle 3:00 di notte. Alle 7:00/7:30 del mattino ho chiesto agli OSS entrati in turno mattutino, e mi sembra perché la Persona_3 Persona_4 Pt_2 si trovasse in tale condizione e mi hanno risposto che alcuni colleghi del turno di notte lo facevano. Ciò che mi meravigliò fu che nessuno degli operatori subentrati in turno quella mattina, né l'infermiere, avessero segnalato la cosa, come se fosse per loro normale. Preciso che il cambio turno degli operatori sanitari è alle 7:00 del mattino e quella mattina quando io sono tornata per fare le fotografie avevano già iniziato a fare l'igiene personale ad alcuni pazienti, sicché probabilmente erano quasi le 7:30. Io non sono entrata per fare le fotografie, sono entrata per vedere se gli operatori della mattina l'avessero liberata e avendo verificato che non era accaduto, ho scattato le fotografie.
Quando sono entrata nella stanza della la era con me. Voglio Pt_2 Pt_1 precisare che il nostro controllo era mirato, ma non alle condizioni della
[...]
, bensì alle condizioni del paziente avendo ricevuto Pt_2 Persona_5 lamentele da parte di sua sorella, che, avendo trovato una cintura e un laccio, riteneva che lo legassero di notte per impedirgli di infilare le mani nel pannolone. Noi intervenimmo pertanto per la verifica delle condizioni del
Quanto alle condizioni in cui trovai quella notte la si Per_5 Pt_2 vedono chiaramente nella fotografia che ho scattato la mattina successiva, il lenzuolo non passa sotto il materasso, bensì è attorcigliato intorno al suo corpo. Sono certa che il lenzuolo fosse messo alle 7:00 del mattino - quando ho fatto la fotografia - esattamente nello stesso modo in cui l'avevo visto poche ore prima, durante il controllo notturno. Mi viene fatto notare che presenti delle macchie, come anche ve ne sono intorno alla bocca della paziente e posso dire che i pazienti ricevono la colazione anche prima delle 5:00 del mattino, e viene sempre somministrata loro a letto, quindi evidentemente quantomeno in quel caso mentre la era immobilizzata Pt_2 con il lenzuolo. (…) Quando facemmo l'accesso notturno, nella stanza della 7
entrammo soltanto io e la ricorrente, mentre e Pt_2 R_ Per_2
l'infermiere restarono nel corridoio, davanti la porta. Appena Testimone_2 uscita dalla stanza della ho riferito a e che la paziente Pt_2 R_ Tes_3 era legata, non ricordo se loro sono entrati per verificare. Finito il giro dei pazienti siamo andati in ufficio a parlare, io, e e R_ Per_2 Tes_2 quest'ultimo si lamentava della “insubordinazione” degli OSS che li chiamavano per questioni insulse ma poi non chiedevano le autorizzazioni e facevano come a loro pareva. Non ricordo se dissi a che avevo visto la Tes_2 legata, forse sì, ma non mi ricordo l'eventuale sua risposta. Il Pt_2 responsabile tra di noi era la io mi occupai di redigere il verbale, sicché R_ potrebbe averne parlato con lei”. Contrariamente a quanto dedotto nel secondo motivo di gravame, le dichiarazioni della teste risultano pienamente attendibili ed idonee a Tes_1 comprovare il fatto contestato. La circostanza che vi fosse stato il cambio turno degli operatori sanitari alle 7,00 e la teste abbia trovato, nonostante l'intervento dei colleghi del turno della mattina, la ancora Pt_4 immobilizzata ed avvolta nel lenzuolo non inficia le dichiarazioni secondo cui il lenzuolo era posizionato nello stesso identico modo in cui lo era alle 3 di notte. Né appare contraddittoria l'affermazione che quando sono state scattate le fotografie “… avevano già iniziato a fare l'igiene personale ad alcuni pazienti, sicché probabilmente erano quasi le 7:30”, essendo evidente che tali operazioni di igiene fossero iniziate su altri pazienti e non ancora sulla
[...]
mentre risulta che la stessa sia stata costretta a mangiare la colazione Pt_4
(che veniva servita verso le 5 del mattino, quindi durante il turno della ) Pt_1 con le braccia immobilizzate dal lenzuolo. Neppure determina il venir meno del fatto contestato la circostanza che le fotografie ritraenti la sottoposizione della paziente a mezzi di contenzione non autorizzati siano state scattate la mattina anziché alle 3 di notte. Appare poi pienamente logico che la RU non sia intervenuta a slegare la paziente quando l'ha vista avvolta nel lenzuolo alle
3 di notte in quanto, non essendo medico ma amministrativo, non avrebbe potuto sapere se si trattava di una misura di contenzione momentanea autorizzata ovvero resasi indispensabile nell'urgenza, oppure di un abuso sulla paziente che, come confermato dalla teste, si è protratto sino al mattino dopo.
Inoltre, la circostanza che le fotografie in questione siano state scattate la mattina del 28.9.2023 intorno alle 7,30 è stata confermata dalla teste per Tes_1 8
cui del tutto irrilevante è la diversa data risultante dalle “proprietà della foto all.n.10” ed è superflua l'acquisizione delle foto in originale in formato digitale
“jpg”.
Anche il terzo motivo di gravame deve essere disatteso. Osserva la Corte che è pacifico ed incontroverso che non fossero prescritti mezzi di contenzione per la paziente talché la cartella clinica della stessa Pt_4 ovvero il suo diario clinico depositato dalla in primo grado è del CP_1 tutto irrilevante ai fini della decisione, avendo l'appellante contestato solo di aver utilizzato il lenzuolo come mezzo di contenzione, senza mai dedurre che l'utilizzo di tali mezzi fosse autorizzato sulla base di una prescrizione medica.
Per tacer del fatto che la circostanza che il “modulo di autorizzazione all'uso dei mezzi di contenzione ” sia completamente in bianco, tranne il nome della paziente ed il numero di riferimento della stessa 17/23, Pt_4 conferma l'insussistenza di prescrizioni mediche in tal senso.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante censura l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e la carenza di motivazione su un punto determinante ai fini della decisione. Invero, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante il fatto contestato non è l'essere stata sul divano a guardare la televisione alle 3 di notte, bensì di averlo fatto dopo aver costretto la paziente “… alla Pt_2 sostanziale immobilità attorcigliandogli un lenzuolo intorno alle braccia, così da inibire i suoi movimenti”, ponendo in essere “… un palese sopruso nei confronti dell'utente …” (vd. lettera di contestazione). Dunque, se è pienamente lecita la condotta della lavoratrice che, dopo aver assolto ai suoi doveri, si trattiene davanti alla televisione svolgendo mansioni di attesa e sorveglianza, la gravità della condotta contestata consiste nell'aver immobilizzato una paziente affidata alle sue cure, attorcigliandole un lenzuolo intorno al busto ed alle braccia per immobilizzarla.
Deve altresì essere disatteso il quinto motivo di gravame col quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle deduzioni circa la riconducibilità della condotta contestata a fattispecie punite dal CCNL con sanzione conservativa. L'art. 36, comma 4 del CCNL prevede che: “Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Organizzazione: richiamo verbale;
richiamo scritto;
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multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che: (…) c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
(…) f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
(…) k) ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale”. Il successivo comma 6 stabilisce però che “Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: a) nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; (…)”. Il Tribunale ha ben evidenziato la gravità della condotta posta in essere dalla lavoratrice al punto 3.5 della gravata sentenza, ponendo in relazione la condotta posta in essere con il ruolo di operatore socio sanitario rivestito e le funzioni espletate di assistenza, sorveglianza, igiene e cura dei pazienti affetti da gravi disabilità. Le argomentazioni dell'appellante on si confrontano con le argomentazioni del Tribunale secondo cui “D'altro canto, l'essersi difesa con giustificazioni che richiamano la prassi asseritamente invalsa nella struttura - in giudizio non dimostrata con riferimento all'abuso di mezzi di contenzione - denota scarsa consapevolezza della gravità della condotta tenuta e, in definitiva, un intento preponderante di proteggere se stessa da possibili conseguenze disciplinari, anche a discapito dell'interesse dei pazienti, sì da comportare, necessariamente, il dubbio nella futura correttezza dell'adempimento e la lesione del vincolo fiduciario. La sanzione espulsiva adottata risulta, pertanto, proporzionata alla gravità dei fatti, non vertendosi affatto, come pur preteso, in fattispecie punita con sanzione conservativa.
3.6 Sulla scorta di tali considerazioni, pare, invero, al decidente che la condotta accertata in giudizio integri una violazione degli elementi fondamentali del rapporto talmente grave da porre legittimamente in dubbio il futuro, corretto, adempimento delle obbligazioni 10
contrattuali da parte del prestatore di lavoro, giustificando, sul piano causale, il recesso datoriale” (pag. 13 della sentenza appellata). Dunque, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il Tribunale ha condivisibilmente chiarito che la gravità della condotta posta in essere, da valutarsi in relazione alle specifiche mansioni rivestite, esclude la riconducibilità della condotta alle fattispecie punite con sanzione conservativa.
Da ultimo, deve essere disatteso il sesto motivo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di ordine di esibizione della cartella clinica della e della Pt_2 fotografia in originale. Trattasi di istanze implicitamente respinte dal Tribunale
e che questa Corte, come già sopra evidenziato, ritiene superflue ai fini della decisione, atteso che la sussistenza dei fatti risulta già comprovata dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste che ha confermato di aver Tes_1 scattato le fotografie prodotte in atti mentre è incontroverso che non vi fossero prescrizioni mediche di contenzione della paziente, tanto è che l'appellante assume di non averle mai adottate. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. 11
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)