Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19438 del R.G.A.C. dell'anno 2023, e vertente
TRA P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Iannace;
Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE
E
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dalle Avv.te Ida Sigismondi e Controparte_1 P.IVA_2
Simona Taisch;
OPPOSTA
Oggetto: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Previa revoca dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta, accertare e dichiarare l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito incorporato nelle fatture azionate in sede monitoria nonché l'infondatezza e l'illegittimità delle pretese creditorie e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti della
società opposta.
Per l'opposta:
Rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
in subordine, accertare e dichiarare il credito di nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare CP_1
l'opponente al pagamento in favore di della somma di €. 14.111,88, ovvero della CP_1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4547/2023 del Parte_1
10.03.2023 con cui era ingiunto il pagamento della somma di € 14.111,88 oltre interessi e spese, in favore della società convenendo quest'ultima in giudizio per sentire accertare e Controparte_1
dichiarare la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta e, comunque, accertare e dichiarare l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito nonché l'infondatezza e l'illegittimità delle pretese creditorie avanzate dalla Controparte_1
La società eccepiva l'infondatezza dell'opposizione che contestava anche nel Controparte_1
merito, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, la condanna al pagamento della somma di €. 14.111,88, ovvero della maggiore o minore somma dovuta oltre interessi.
L'opposizione è in fondata e dev'essere rigettata, per cui il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in corso di causa, dev'essere confermato.
Anzitutto, deve ritenersi accertata la comunicazione all'opponente del credito vantato da CP_2
a atteso che quest'ultima ha prodotto l'avviso di cessione dei crediti riferiti a
[...] Controparte_1
contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e quindi a tutte le somme dovute in linea capitale pubblicato sulla gazzetta ufficiale allegata nonché la comunicazione del 21.03.2022 e l'avviso di ricevimento che attesta l'intervenuta ricezione della cessione dei crediti in data 31.03.2022.
Tanto premesso, devono essere disattese le ulteriori censure, in quanto il credito azionato trova un preciso riscontro non solo nelle fatture poste a corredo del monitorio, ma bensì anche nei due accordi quadro e nelle richieste di locazione a lungo termine del 20.02.2015 e del 06.03.2015 per la durata di trentasei mesi aventi ad oggetto veicoli BMW 18 i8, in forza dei quali la società si Parte_1
obbligava a pagare alla mensilmente la somma di € 3.244,28 e di € 3.260,88, per cui CP_2
dev'essere ribadito il rigetto dele istanze istruttorie avanzate dall'opponente, risultando dimostrata documentalmente sia nell'an che nel quantum la pretesa esercitata.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare, tenuto conto dell'impegno profuso, in relazione all'attività svolta di studio controversia, redazione atto introduttivo e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in corso di causa;
- Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 08 gennaio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
3