Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Velia Recchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Ferrara N. -OMISSIS-, notificato in data 15 gennaio 2026, con cui è stata rigettata l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 114490522 ed è stata disposta la revoca del medesimo titolo e contestualmente concesso un permesso di soggiorno per la durata di anni due (all. 1-provvedimento impugnato);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento Prot. -OMISSIS- del 17/11/2025 – Cat. A. 12/2025/2^.am.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AR RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Con il ricorso in esame, il ricorrente si duole della revoca del titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dallo stesso posseduto, la quale è stata determinata dalla valorizzazione di una condanna (divenuta irrevocabile nel 2024) alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata.
Nell’impugnare tale provvedimento, il ricorrente, che ha comunque ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata di due anni, ha evidenziato come il reato commesso rappresenti l’unico episodio di violazione della legge commesso in Italia, dove vive da lungo tempo con tutta la sua famiglia (genitori, tre sorelle e la moglie), sottolineando, altresì, come il padre sia cittadino italiano e di aver già chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale in luogo della permanenza in carcere.
Il provvedimento adottato dalla Questura sarebbe, dunque, affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché dalla violazione dell’art. 9, commi 4 e 7 e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nessuno dei vizi dedotti può, però, essere riscontrato nel caso di specie, atteso che, per quanto riguarda la dedotta violazione della garanzia procedimentale, al di là dell’errore in cui la Questura è incorsa nell’affermare che non sono state presentate osservazioni, di fatto ciò che è stato in esse dedotto è stato puntualmente considerato dall’Amministrazione, che ha ampiamente messo in evidenza le ragioni per cui la presenza della famiglia (unico elemento di bilanciamento addotto) sia stata ritenuta recessiva rispetto alla grave natura del reato commesso dal ricorrente.
Né il provvedimento può essere ritenuto sproporzionato, dal momento che dalla sua lettura si può inferire come, implicitamente, la situazione personale e famigliare del ricorrente abbiano determinato la Questura a concedere allo straniero un permesso di soggiorno della durata di due anni.
Ciò può essere qualificato come il risultato di un adeguato bilanciamento della gravità della condanna subita, con le condizioni personali rappresentate nella memoria con cui lo straniero ha partecipato al procedimento.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare precedentemente, infatti, il diniego di rilascio di un titolo di soggiorno “rafforzato”, che, per i suoi effetti particolarmente favorevoli, non può negarsi avere un carattere, sia pur latamente, premiale “impone, specie in sede di rilascio, un attento bilanciamento dei valori in gioco, non potendosi ammettere il riconoscimento di un titolo di soggiorno, quale quello in esame, ad uno straniero che si renda colpevole di fatti profondamente incidenti su valori fondamentali tutelati dalla Costituzione quali diritti inviolabili della persona” (n. 263 del 2025).
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione al mantenimento del titolo, tant’è che la previsione normativa dell’aggiornamento decennale ha come scopo principale quello di verificare la permanenza dei presupposti per il mantenimento del titolo e, in particolare, dell’assenza della pericolosità sociale che potrebbe legittimarne la revoca (cfr. sentenza n. 719/2025).
Attesa la natura “premiale” del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. CGA, sentenza n. 424/2014), il suo mantenimento non può essere ritenuto compatibile con la condanna per reati particolarmente gravi come quello per cui il ricorrente è stato condannato.
Le ampie argomentazioni che corredano il provvedimento impugnato circa la natura “premiale” del titolo posseduto e la natura tanto grave del reato commesso da qualificarlo come “ostativo” (che avrebbe potuto, in linea di principio, anche condurre al diniego di ogni titolo di soggiorno) rendono il provvedimento immune dai vizi di carenza di presupposti e motivazione dedotti.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO CA, Presidente
AR RT, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RT | AO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.