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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 543/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO Giudice dott.ssa Daniela LAGANI Giudice riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
– CF - nato il [...] a [...] - ora Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) - ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato alla via Reno n. 10 di Lamezia Terme presso lo studio dell'avvocato Fabio Davoli – CF – PEC CodiceFiscale_2
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
Email_1
- parte ricorrente -
e
- CF - nata il [...] a [...] - ora Lamezia Controparte_1 C.F._3
Terme (CZ);
- parte resistente contumace -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/05/2025, il sig. esponeva: “= che, Parte_1 in data 28.12.1985, i signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985; = che hanno scelto il regime della separazione dei beni e, dalla loro unione, sono nati e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
= che i coniugi sono oramai separati di fatto da più di 10 anni e, da allora, ognuno vive nella propria abitazione, il marito alla Via Salvatore Miceli nr. 234 mentre la moglie alla Via San
1 Miceli nr. 230; = che, benché nato sotto i migliori auspici, il rapporto coniugale, si è andato sempre più deteriorando a seguito dell'insorgere di gravi ed insanabili contrasti che hanno reso non più tollerabile la prosecuzione della convivenza;
= che, in tale contesto ed atteso anche il lungo periodo di separazione di fatto deve considerarsi assolutamente non più ricreabile l'affectio coniugalis;
= che il signor Parte_1 nell'anno 2024 ha percepito un reddito complessivo di euro 7.530,36 circa mentre, la resistente, percepisce redditi da lavoro dipendente nonché l'assegno di invalidità civile”.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni”: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati e con obbligo di mutuo rispetto;
2) disporre che ogni coniuge viva col il proprio reddito;
3) ammettere in via definitiva il signor al patrocinio a spese dello Stato” (vedi ricorso introduttivo in atti). Parte_1
All'udienza del 16 settembre 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente e veniva dichiarata la contumacia della parte resistente che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza (espressamente rifiutati;
n.d.r.), non compariva, rendendosi così impossibile il tentativo di conciliazione, che, ad ogni modo, non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°,
c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dall'atteggiamento disinteressato di parte resistente a costituirsi) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, senza ulteriori condizioni riconoscibili.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) PRONUNCIA la separazione personale tra - C.F. Parte_1 C.F._1
- e - C.F. – (matrimonio concordatario celebrato Controparte_1 C.F._3 in data 28/12/1985, in Lamezia Terme (CZ) - atto N. 101, P. II, serie A, anno 1985, Comune di Lamezia
2 Terme);
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione;
4) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 18 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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