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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 563/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 3/12/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3836/2023, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dalla , in persona Controparte_1 dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. AN DE SALVATORE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv.
[...]
AN Bellassai, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e ha chiesto di CP_2
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 10084,58 preteso dall' avverso il CP_2
Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”. A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere celibe, titolare di pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV in quanto affetto da una grave patologia e portatore di invalidità al 100% (cfr. all. 1);
- che con provvedimento del 30.09.2024 l' comunicava al CP_2 ricorrente un indebito pari ad euro 10.084,58, imputato alla maggiorazione sociale e ex art. 38 L. n. 448/2001 ricalcolata sulla base della dichiarazione dei redditi del 2021;
- di aver sempre regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2021/2022/2023/2024, essendo lavoratore subordinato.
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare la irripetibilità delle somme erogate dall' , lamentando CP_2
l'illegittimità del provvedimento di indebito per violazione della normativa posta in materia di indebito previdenziale in quanto i dati reddituali della parte ricorrente erano perfettamente conoscibili dall , avendo sempre correttamente presentato la CP_2 dichiarazione dei redditi e avendo dato comunicazione all' CP_2 dell'attività di lavoratore subordinato svolta, risultante altresì dall'estratto contributivo.
Ha inoltre dedotto che il diritto alla ripetibilità dell'indebito assistenziale solo dalla data del provvedimento che accerta il venir meno del diritto, salvo il dolo dell'accipiens, insussistente nel caso di specie.
Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_2 in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, l' ha eccepito il difetto di procura alle liti CP_2 conferita allo studio in persona del Controparte_1 legale rappresentante avv. Francesco Elia e all'avv. AN De Salvatore, che non compare quale componente – socio o altro – della detta società di capitali, in violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. Nel merito, l' ha eccepito che il ricorrente era già titolare di CP_2 pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV in fascia 33 e che a seguito della riforma della sua situazione sanitaria veniva spostato alla fascia 30, determinando ciò una variazione dei limiti di parametri di reddito che ha portato alla determinazione dell'indebito oggetto di giudizio, essendo il ricorrente titolare di reddito da lavoro dipendente mai dichiarato all' , a cui era CP_2 invece tenuto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 3/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L' ha eccepito, in via preliminare, il difetto di procura CP_2 conferita allo studio in persona del Controparte_1 legale rappresentante avv. Francesco Elia e all'avv. AN De Salvatore, che non compare quale componente – socio o altro – della detta società di capitali, in violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c.
Va sul punto osservato che alla luce dell'art. 16 del d.lgs. n.96/20 Contr la , comunemente denominata "società tra avvocati", ha la possibilità di esercitare l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio e a tal fine viene iscritta all'albo, riceve l'incarico professionale, percepisce il compenso, risponde per mezzo del suo patrimonio e può, infine, rispondere per violazioni del codice deontologico. La norma prevede altresì che quando la società riceve un incarico professionale è uno solo dei soci ad eseguirlo in base al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività richiesta;
pur essendo tenuta ad informare il cliente che qualsiasi socio con i giusti requisiti, può occuparsi del suo caso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente l'iscrizione ad Albo Avvocati di Roma, della società professionale incaricata a gestire il contenzioso (cfr. all. note ricorrente). Inoltre risulta dalla procura in atti il conferimento dell'incarico professionale in persona dell'avv. D'Elia Francesco e all'Avv. Salvatore AN, contenente l'avvertimento della facoltà di nomina di altri avvocati in sostituzione per l'espletamento del mandato conferito (cfr. procura allegata al ricorso).
Entrando nel merito, con il presente giudizio parte ricorrente, titolare di prestazione pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV, ha impugnato il provvedimento dell' di recupero CP_2 dell'indebito di €10.084,58 con cui l'Ente ha comunicato il ricalcolo della prestazione alla luce della finanziaria 2022 sulla base dei redditi dell'anno 2021 da cui è derivato un indebito di euro €10.084,58 sulla base della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L.448/2021 (all. 4 ricorso).
Parte ricorrente ha in particolare dedotto di aver sempre regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi, comprese le annualità contestate, e che l'attività di lavoro subordinato era conoscibile all' come da estratto contributivo allegato (cfr. CP_2 all.ti n. 3 e b) di parte ricorrente).
L' , di contro, ha dedotto che il ricorrente era già titolare di CP_2 pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV in fascia 33 e che a seguito della riforma della sua situazione sanitaria veniva spostato alla fascia 30, determinante una variazione dei limiti di reddito in considerazione dell'attività di lavoro subordinata svolta dal ricorrente, il cui ricalcolo non poteva essere effettuato tempestivamente dall' a causa della manca comunicazione CP_2 all'Ente dei redditi da parte dello stesso.
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite, assistenziali e previdenziali.
In primo luogo, va rilevato che trattasi nel caso di specie di fattispecie di indebito di natura assistenziale (pensione cat. INCIV) e che la disciplina dell'indebito in tale materia è affatto diversa da quella dell'indebito ordinario di cui all'art. 2033 c.c. La Suprema Corte ha evidenziato (cfr. Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994). La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018, in ipotesi del tutto analoga e sovrapponibile alla presente, ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Pi., sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussisti un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la CP_2 legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.".
4. Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in evidenza dalla Corte genovese, il ricorso dell' non risulta CP_2 adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art.2033 e.e. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revocai trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell' CP_2 dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima. 5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Affidamento riposto da una CP_2 persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Ne tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell - potrebbe CP_2 essere escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.”.
Da ultimo, con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro è tornata ad affrontare la tematica degli indebiti assistenziali, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c..
La Cassazione, in particolare, rifacendosi a una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), nel respingere il ricorso dell' avverso la sentenza della Corte di Appello di CP_2
Genova che aveva in parte accolto la richiesta di annullamento dell'indebito proposta dall'assistito, ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
La Cassazione ha dunque affermato:
– sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
– nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi CP_2 fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale;
– inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei CP_2 redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, CP_2 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_2
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_2 dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_2 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_2 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
- inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, CP_2
l' già conosce. CP_2
Tale indirizzo interpretativo è stato recepito anche dalla più recente giurisprudenza dalle Corti di merito territoriali che hanno ribadito come, sulla base della normativa richiamata va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_2
l' già conosce (cfr. Corte d'Appello di Roma sent. n. CP_2
1409/2024).
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il
“dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
In conclusione, quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto ,a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Calati questi principi nella fattispecie in esame, nel caso di specie, l' ha motivato la richiesta di indebito (con il provvedimento CP_2 comunicato alla parte ricorrente) sostenendo che la prestazione era stata ricalcolata alla luce della finanziaria 2022 sulla base dei redditi dell'anno 2021 da cui è derivato un indebito di euro
€10.084,58 per effetto della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L.448/2021 (all. 4 ricorso), a causa del passaggio di fascia reddituale del ricorrente dovuto all'attività lavorativa subordinata svolta dallo stesso e i cui redditi non erano stati comunicati all . CP_2
Invero, nel caso de quo, va certamente esclusa la configurabilità del dolo dell'accipiens, risultando dagli atti di causa che il ricorrente ha puntualmente dichiarato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi (all. n.2) e dall'estratto tributario (all. B), depositati in atti da parte ricorrente per le annualità 2021/2022/2023/2024.
Peraltro, dallo stesso estratto contributivo dell' emergono CP_2 chiaramente i redditi percepiti dalla parte ricorrente sin dall'anno 2021(cfr. all. 3 ricorso).
Ne deriva peraltro la piena conoscibilità, da parte dell' , dei CP_2 dati reddituali d'interesse, con conseguente esclusione di ogni profilo di dolo in capo alla parte ricorrente.
Conseguentemente, per i principi sopra richiamati, l' può CP_2 ripetere le somme oggetto di causa, solo dal momento dell'accertamento della mancanza dei requisiti reddituali, che nel caso di specie è avvenuto con provvedimento del 30.9.2024, non essendovi in alti alcuna comunicazione precedente da parte dell'Ente.
In conclusione, sulla base di tutte le considerazioni svolte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono quindi poste in capo all' e liquidate CP_2 come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_2 iscritta al n. 563/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di €10.0084,58 richiesto dall' con provvedimento del 30/9/2024 nei CP_2 confronti di sulla pensione n. 044- Parte_1
330007022591 Cat. INVCIV;
- Condanna l' , al pagamento in favore di parte ricorrente, CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre, Iva, Cpa e spese generali, con distrazione in favore della in Controparte_1 persona dell'avv. Francesco Elia, e dell'avv. AN De Salvatore", che agisce come avvocato in proprio e non quale socia della CP_1
Frosinone, 5/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 3/12/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3836/2023, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dalla , in persona Controparte_1 dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. AN DE SALVATORE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv.
[...]
AN Bellassai, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e ha chiesto di CP_2
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 10084,58 preteso dall' avverso il CP_2
Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”. A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere celibe, titolare di pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV in quanto affetto da una grave patologia e portatore di invalidità al 100% (cfr. all. 1);
- che con provvedimento del 30.09.2024 l' comunicava al CP_2 ricorrente un indebito pari ad euro 10.084,58, imputato alla maggiorazione sociale e ex art. 38 L. n. 448/2001 ricalcolata sulla base della dichiarazione dei redditi del 2021;
- di aver sempre regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2021/2022/2023/2024, essendo lavoratore subordinato.
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare la irripetibilità delle somme erogate dall' , lamentando CP_2
l'illegittimità del provvedimento di indebito per violazione della normativa posta in materia di indebito previdenziale in quanto i dati reddituali della parte ricorrente erano perfettamente conoscibili dall , avendo sempre correttamente presentato la CP_2 dichiarazione dei redditi e avendo dato comunicazione all' CP_2 dell'attività di lavoratore subordinato svolta, risultante altresì dall'estratto contributivo.
Ha inoltre dedotto che il diritto alla ripetibilità dell'indebito assistenziale solo dalla data del provvedimento che accerta il venir meno del diritto, salvo il dolo dell'accipiens, insussistente nel caso di specie.
Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_2 in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, l' ha eccepito il difetto di procura alle liti CP_2 conferita allo studio in persona del Controparte_1 legale rappresentante avv. Francesco Elia e all'avv. AN De Salvatore, che non compare quale componente – socio o altro – della detta società di capitali, in violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. Nel merito, l' ha eccepito che il ricorrente era già titolare di CP_2 pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV in fascia 33 e che a seguito della riforma della sua situazione sanitaria veniva spostato alla fascia 30, determinando ciò una variazione dei limiti di parametri di reddito che ha portato alla determinazione dell'indebito oggetto di giudizio, essendo il ricorrente titolare di reddito da lavoro dipendente mai dichiarato all' , a cui era CP_2 invece tenuto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 3/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L' ha eccepito, in via preliminare, il difetto di procura CP_2 conferita allo studio in persona del Controparte_1 legale rappresentante avv. Francesco Elia e all'avv. AN De Salvatore, che non compare quale componente – socio o altro – della detta società di capitali, in violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c.
Va sul punto osservato che alla luce dell'art. 16 del d.lgs. n.96/20 Contr la , comunemente denominata "società tra avvocati", ha la possibilità di esercitare l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio e a tal fine viene iscritta all'albo, riceve l'incarico professionale, percepisce il compenso, risponde per mezzo del suo patrimonio e può, infine, rispondere per violazioni del codice deontologico. La norma prevede altresì che quando la società riceve un incarico professionale è uno solo dei soci ad eseguirlo in base al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività richiesta;
pur essendo tenuta ad informare il cliente che qualsiasi socio con i giusti requisiti, può occuparsi del suo caso.
Nel caso di specie, risulta documentalmente l'iscrizione ad Albo Avvocati di Roma, della società professionale incaricata a gestire il contenzioso (cfr. all. note ricorrente). Inoltre risulta dalla procura in atti il conferimento dell'incarico professionale in persona dell'avv. D'Elia Francesco e all'Avv. Salvatore AN, contenente l'avvertimento della facoltà di nomina di altri avvocati in sostituzione per l'espletamento del mandato conferito (cfr. procura allegata al ricorso).
Entrando nel merito, con il presente giudizio parte ricorrente, titolare di prestazione pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV, ha impugnato il provvedimento dell' di recupero CP_2 dell'indebito di €10.084,58 con cui l'Ente ha comunicato il ricalcolo della prestazione alla luce della finanziaria 2022 sulla base dei redditi dell'anno 2021 da cui è derivato un indebito di euro €10.084,58 sulla base della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L.448/2021 (all. 4 ricorso).
Parte ricorrente ha in particolare dedotto di aver sempre regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi, comprese le annualità contestate, e che l'attività di lavoro subordinato era conoscibile all' come da estratto contributivo allegato (cfr. CP_2 all.ti n. 3 e b) di parte ricorrente).
L' , di contro, ha dedotto che il ricorrente era già titolare di CP_2 pensione n. 044-330007022591 Cat. INVCIV in fascia 33 e che a seguito della riforma della sua situazione sanitaria veniva spostato alla fascia 30, determinante una variazione dei limiti di reddito in considerazione dell'attività di lavoro subordinata svolta dal ricorrente, il cui ricalcolo non poteva essere effettuato tempestivamente dall' a causa della manca comunicazione CP_2 all'Ente dei redditi da parte dello stesso.
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite, assistenziali e previdenziali.
In primo luogo, va rilevato che trattasi nel caso di specie di fattispecie di indebito di natura assistenziale (pensione cat. INCIV) e che la disciplina dell'indebito in tale materia è affatto diversa da quella dell'indebito ordinario di cui all'art. 2033 c.c. La Suprema Corte ha evidenziato (cfr. Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994). La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018, in ipotesi del tutto analoga e sovrapponibile alla presente, ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Pi., sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussisti un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la CP_2 legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.".
4. Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in evidenza dalla Corte genovese, il ricorso dell' non risulta CP_2 adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art.2033 e.e. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revocai trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell' CP_2 dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima. 5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Affidamento riposto da una CP_2 persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Ne tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell - potrebbe CP_2 essere escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.”.
Da ultimo, con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro è tornata ad affrontare la tematica degli indebiti assistenziali, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c..
La Cassazione, in particolare, rifacendosi a una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), nel respingere il ricorso dell' avverso la sentenza della Corte di Appello di CP_2
Genova che aveva in parte accolto la richiesta di annullamento dell'indebito proposta dall'assistito, ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
La Cassazione ha dunque affermato:
– sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
– nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi CP_2 fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale;
– inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei CP_2 redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, CP_2 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_2
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_2 dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_2 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_2 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
- inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, CP_2
l' già conosce. CP_2
Tale indirizzo interpretativo è stato recepito anche dalla più recente giurisprudenza dalle Corti di merito territoriali che hanno ribadito come, sulla base della normativa richiamata va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_2
l' già conosce (cfr. Corte d'Appello di Roma sent. n. CP_2
1409/2024).
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il
“dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
In conclusione, quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto ,a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Calati questi principi nella fattispecie in esame, nel caso di specie, l' ha motivato la richiesta di indebito (con il provvedimento CP_2 comunicato alla parte ricorrente) sostenendo che la prestazione era stata ricalcolata alla luce della finanziaria 2022 sulla base dei redditi dell'anno 2021 da cui è derivato un indebito di euro
€10.084,58 per effetto della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L.448/2021 (all. 4 ricorso), a causa del passaggio di fascia reddituale del ricorrente dovuto all'attività lavorativa subordinata svolta dallo stesso e i cui redditi non erano stati comunicati all . CP_2
Invero, nel caso de quo, va certamente esclusa la configurabilità del dolo dell'accipiens, risultando dagli atti di causa che il ricorrente ha puntualmente dichiarato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi (all. n.2) e dall'estratto tributario (all. B), depositati in atti da parte ricorrente per le annualità 2021/2022/2023/2024.
Peraltro, dallo stesso estratto contributivo dell' emergono CP_2 chiaramente i redditi percepiti dalla parte ricorrente sin dall'anno 2021(cfr. all. 3 ricorso).
Ne deriva peraltro la piena conoscibilità, da parte dell' , dei CP_2 dati reddituali d'interesse, con conseguente esclusione di ogni profilo di dolo in capo alla parte ricorrente.
Conseguentemente, per i principi sopra richiamati, l' può CP_2 ripetere le somme oggetto di causa, solo dal momento dell'accertamento della mancanza dei requisiti reddituali, che nel caso di specie è avvenuto con provvedimento del 30.9.2024, non essendovi in alti alcuna comunicazione precedente da parte dell'Ente.
In conclusione, sulla base di tutte le considerazioni svolte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e sono quindi poste in capo all' e liquidate CP_2 come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_2 iscritta al n. 563/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di €10.0084,58 richiesto dall' con provvedimento del 30/9/2024 nei CP_2 confronti di sulla pensione n. 044- Parte_1
330007022591 Cat. INVCIV;
- Condanna l' , al pagamento in favore di parte ricorrente, CP_2 delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre, Iva, Cpa e spese generali, con distrazione in favore della in Controparte_1 persona dell'avv. Francesco Elia, e dell'avv. AN De Salvatore", che agisce come avvocato in proprio e non quale socia della CP_1
Frosinone, 5/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore